Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità di Esercenti la responsabilità genitoriale sul Minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Di Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Campania, Ambito Terr. per la Provincia di Caserta, Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DELL 'ORDINANZA TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA FASC. RG. 8323-2025
ORDINANZA DEL 16.12.2025 NOTIFICATA IL 17.12.2025
INCLUSIONE SCOLASTICA - INCREMENTO ORE DI SOSTEGNO - REDAZIONE PEI ANNO SCOLASTICO 2025-2026 avendo assicurato alla minore sole 18 ore su 32 ore di sostegno così come previsto dal Pei finale del 08.06.2025 per l’anno scolastico successivo , ovvero quello in essere del 2025/2026 ,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Da Vinci Santa Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. I ricorrenti, genitori della minore MY IN, in condizione di handicap ex art. 3, comma 3, della L. 104/92, hanno adito questo Tar per ottenere il riconoscimento del diritto della minore a fruire del sostegno scolastico per un numero di ore corrispondente all’intero orario di scuola.
Il Ministero si è costituito in giudizio, depositando documentazione.
All’udienza camerale in data 28 gennaio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto, nelle more, la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio: il Collegio ha dato, dunque, avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
2. In ragione di quanto precede la materia del contendere deve essere dichiarata cessata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse vanno liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, nella misura di euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | AN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.