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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 27648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27648 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: UC OR - Presidente - EGLE PILLA AR NA LE DE RA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Sent. n. sez. 638/2025 UP - 21/05/2025 R.G.N. 7993/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IA IO nato a [...] il [...] IA ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Massimiliano Ravenna, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27648 Anno 2025 Presidente: OR UC Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/05/2025 2 1. Secondo l’originaria impostazione accusatoria LI IO sarebbe stato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e bancarotta semplice documentale (capo C), in relazione alla società “Impresimmobil s.r.l.”, fallita il 23 febbraio 2016. LI IO era stato l'amministratore unico della fallita, la cui principale attività d'impresa consisteva nella gestione e nel commercio di beni immobili nonché nella costruzione di fabbricati, per la loro successiva rivendita o locazione. Del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva sarebbe stato responsabile anche LI IA, figlio di IO, amministratore unico della “Impr. Edil. Im. s.r.l.”, beneficiaria di alcune distrazioni. Con riferimento alla bancarotta distrattiva, LI IO e LI IA avrebbero distratto la somma di euro 636.100 (di cui 458.700 in favore di LI IO, comprensiva della somma di euro 3.300 corrisposta a BO CI e di euro 16.000 corrisposta a LI RD;
euro 129.600 in favore di LI IA;
euro 47.800 in favore della “Impr. Edil. Im. s.r.l.”), che costituiva parte del prezzo effettivamente corrisposto dai clienti per l’acquisto di quattro villette loro vendute dalla società fallita e per l'effettuazione di lavori di completamento delle opere edilizie. In particolare: euro 160.000 per l'immobile acquistato da PE MA e VA SC LE (di cui euro 75.000 versati direttamente a LI IO, euro 47.700 a LI IA, euro 34.000 alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.” ed euro 3.300 a BO CI); euro 210.600 per l'immobile acquistato da IN IO (versati direttamente a LI IO); euro 97.900 per l'immobile acquistato da FR FR e IN EL (di cui euro 81.900 versati a LI IA ed euro 16.000 versasti a LI RD); euro 167.600 per l'immobile acquistato da LI CI e NI NA (di cui euro 153.800 versati direttamente a LI IO ed euro 13.800 alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.”). Gli imputati avrebbero distratto, inoltre, cinque immobili in corso di costruzione, facenti parte del piano di lottizzazione denominato “I Giardini di Monte Cresia”, venduti alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.”, senza effettivo versamento di un corrispettivo. In relazione a tale vendita, il prezzo veniva rappresentato come pagato mediante compensazione con un presunto credito vantato dalla “Impr. Edil. Im. s.r.l.” nei confronti della fallita, che, in realtà, sarebbe stato inesistente. In relazione a tale operazione, veniva emessa anche fattura per l’importo di euro 130.196, che sarebbe falsa e gli immobili sarebbero stati poi rivenduti a terzi, per l'importo totale di euro 243.000. 3 Il solo AI IO si sarebbe reso responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver falsificato i libri e le altre scritture contabili della fallita e comunque per averli tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. AI IO sarebbe stato responsabile anche del reato di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto, per le annualità successive al 2012 e fino alla data del fallimento, i libri e le altre scritture contabili obbligatorie. Con riferimento al reato di cui al capo A, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover riqualificare una parte dei fatti di bancarotta distrattiva in bancarotta preferenziale e, precisamente, tutti quelli contestati, a eccezione di quelli relativi alla somma di euro 129.600, versata a LI IA, di quelli relativi alla somma di euro 16.000, versata a LI RD, e di quelli relativi alle vicende dei cinque immobili venduti alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.”. Il Tribunale di Cagliari (con sentenza emessa il 1° giugno 2021), invero, ha ritenuto che, fatte salve le indicate eccezioni, tutti gli altri fatti dovessero essere ritenuti dei pagamenti preferenziali effettuati da LI IO. In particolare, ha ritenuto che l'imputato, pur avendo incassato (anche sul proprio conto personale) direttamente la maggior parte dei pagamenti relativi ai quattro immobili acquistati da PE MA e VA SC LE, da IN IO, da IN EL e da LI CI, avesse utilizzato tali somme per sostenere i costi relativi all'avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili stessi, per pagare i propri dipendenti e per pagare i fornitori, utilizzando il proprio conto corrente personale (intestato a LI IO), avendo la “Deutsche Bank” chiuso il conto corrente della società. Ha, tuttavia, ritenuto che di tutti pagamenti preferenziali dovesse risponderne il solo LI IO, in quanto amministratore unico della fallita, che si occupava personalmente e interamente delle relazioni e delle trattative con i clienti nonché del pagamento di dipendenti e di fornitori. Ha ritenuto invece che LI IA dovesse rispondere solo dei pagamenti preferenziali che lo avevano coinvolto in prima persona, ossia di quelli che lo vedevano quale beneficiario diretto dei pagamenti e di quelli che lo vedevano coinvolto in qualità di amministratore unico della “Impr. Edil. Im. s.r.l.”. Assolveva LI IA, pertanto, dai fatti relativi ai versamenti effettuati in favore di LI IO e BO CI (oltre ad assolverlo anche per i versamenti effettuati in favore di LI RD, effettuati su disposizione esclusiva di LI IO). Dalla riqualificazione erano state escluse sia la distrazione dei cinque immobili (ceduti alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.” con compensazione del prezzo con un credito di uguale importo, risultato in realtà inesistente) sia la distrazione delle somme di euro 129.600, versata a LI IA, e di euro 16.00,00 versata a LI RD. Per tali versamenti il Tribunale ha ritenuto confermata la natura distrattiva, atteso che 4 non solo risultavano privi di qualsiasi ragione giustificativa, ma non erano stati neppure effettuati poggiandosi sul conto corrente personale di LI IO, per cui si doveva escludere che fossero stati destinati al pagamento di creditori o fornitori della fallita;
LI IA è stato ritenuto responsabile del solo versamento di euro 129.600, in quanto effettuato in un suo favore, e non anche di quello di euro 16.000, perché effettuato esclusivamente da LI IO e in favore di LI RD. Quanto alla bancarotta documentale, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che la situazione delle scritture contabili si fosse protratta nel medesimo stato in maniera costante nel tempo, accompagnata da una condotta che appariva caratterizzata sempre dal medesimo elemento soggettivo. In ragione di ciò, ha ritenuto che il reato di bancarotta documentale semplice, contestato al capo C dell'imputazione, dovesse essere ritenuto assorbito nel reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza emessa il 26 settembre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione i reati di bancarotta preferenziale e rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 157 cod. pen. Sostengono che il giudice di primo grado avrebbe correttamente ritenuto che la somma di euro 636.100, oggetto della contestazione di cui al capo A, fosse stata interamente utilizzata per la costruzione delle quattro villette acquistate da PE MA e VA SC LE, da IN IO, da IN EL e da LI CI. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe illogicamente ritenuto che solo una parte di tali somme costituissero pagamento preferenziale, mentre le altre (e precisamente quelle di euro 16.000, percepita da LI RD e di euro 129.600, percepita da LI IA) costituirebbero delle distrazioni. Palese, secondo i ricorrenti, sarebbe l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, atteso che, una volta riconosciuto che tutta la somma contestata era stata utilizzata per la realizzazione delle quattro villette, in relazione all'intero importo si sarebbe dovuto ritenere integrata la bancarotta preferenziale. Sommando il denaro che secondo il Tribunale sarebbe stato destinato a pagamenti preferenziali e quello che il medesimo giudice ha ritenuto destinato a distrazione, invero, si 5 perverrebbe precisamente all’importo di euro 636.100, oggetto della contestazione di cui al capo A. La palese incongruenza della sentenza di primo grado era stata oggetto di motivo di gravame, ma la Corte di appello avrebbe risposto alle deduzioni difensive in modo non pertinente e illogico, facendo riferimento alle dichiarazioni dei testi NI e SU (dipendenti della “Impre Edil Im s.r.l.”, che avevano riferito che i loro stipendi erano stati pagati da LI IO), dalle quali sarebbe stato desumibile che i ricavi della fallita, versati sul conto corrente personale di LI IO, sarebbero stati destinati al pagamento dei debiti altrui e non della fallita. Tale argomentazione non sarebbe pertinente poiché, una volta appurato che l'intero importo di euro 636.100 era stato destinato alla costruzione delle quattro villette, si dovrebbe necessariamente ritenere che quell'importo fosse stato destinato a effettuare dei pagamenti preferenziali. L'argomentazione sarebbe pure illogica, atteso che non vi sarebbe alcuna prova del fatto che proprio il denaro ricevuto dagli acquirenti delle quattro villette fosse stato adoperato per pagare quei due lavoratori. Il ricorrente pertanto ritiene che tutte le somme versate dagli acquirenti delle quattro villette sarebbero state destinate a pagamenti preferenziali, che dovrebbero integrare il reato di bancarotta preferenziale, che risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione. 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 192 cod. proc. pen. Contestano la natura distrattiva riconosciuta dai giudici di merito alla cessione dei cinque immobili alla “Impre Edil Im s.r.l.”. Sostengono che la Corte di appello sul punto non solo avrebbe reso una motivazione illogica, ma avrebbe addirittura errato nel ricostruire la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse valutato la compensazione del prezzo per il pagamento delle cinque villette «illegale» perché i crediti vantati dalla “Impre Edil Im s.r.l.” avrebbero riguardato solo l'attività prestata dalla “Impre Edil Im s.r.l.” per la realizzazione delle altre quattro villette. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il Tribunale, invece, avrebbe ritenuto infondata la compensazione, in quanto i crediti vantati dalla “Impre Edil Im s.r.l.” sarebbero stati completamente pagati dagli acquirenti delle villette. I ricorrenti, a prescindere dagli errori nei quali sarebbe in corsa la Corte di appello, sostengono che, in ogni caso, non essendo stata mai accertata l'entità del credito vantato dalla “Impre Edil Im s.r.l.”, non sarebbe possibile appurare se quanto pacificamente incassato dalla creditrice avesse integralmente soddisfatto o meno il credito medesimo. Le argomentazioni spese dal giudice di primo grado 6 sarebbero delle mere congetture e il fatto contestato, «nella peggiore delle ipotesi», potrebbe essere inquadrato nella bancarotta preferenziale, che, tuttavia, risulterebbe già prescritta. 2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Sostengono che il reato di bancarotta fraudolenta documentale dovrebbe essere riqualificato in bancarotta semplice documentale. Con una prima censura, contestano l’affermazione della Corte d'appello, secondo la quale «la registrazione di un documento falso» documenterebbe «un fatto di gestione non corrispondente al vero». Affermazione fatta con riferimento alle due fatture che rappresentano la compensazione del credito per il pagamento dell'acquisto dei cinque immobili con il credito vantato dalla “Impre Edil Im s.r.l.” nei confronti della fallita. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che la contabilizzazione delle fatture in questione manifesterebbe l'esistenza di un'operazione – la cessione dei cinque immobili – realmente verificatasi e pertanto reale. Non rileverebbe, invece, l’inesistenza del rapporto di debito/credito sottostante alle medesime fatture, «perché ciò, lungi dal costituire una falsificazione dei libri societari» rileverebbe solo «sul piano della distrazione, cioè di una destinazione del patrimonio societario per fini estranei all'oggetto sociale», oggetto di diversa contestazione. Con una seconda censura, sostengono che i giudici di merito avrebbero valorizzato fatti non inclusi nella contestazione, perché concernenti anni (2008, 2009 e 2010) precedenti ai fatti di imputazione, con ciò modificando l'oggetto della condotta contestata. Quanto alle indubbie divergenze tra alcune fatture rilasciate ai clienti e quelle protocollate nel registro IVA, i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che le operazioni sottese alle fatture in argomento (concernenti essenzialmente i pagamenti inerenti alla vendita delle quattro villette) sarebbero state comunque adeguatamente documentate attraverso i rispettivi atti notarili, nei quali si darebbe conto anche dei titoli di pagamento. Proprio tali elementi avrebbero poi consentito al curatore fallimentare di ricostruire le vicende relative alle vendite in questione. Quanto alla discordanza tra alcune operazioni scritte nel libro giornale rispetto alle schede contabili, i ricorrenti sostengono che non sussisterebbe alcuna discordanza tra i mastrini e il libro giornale. I ricorrenti evidenziano, inoltre, che vi era stato un aggiornamento continuo dei conti crediti v/LI e c/Impredilium. Tale circostanza denoterebbe l'assenza in capo a LI IO di qualsiasi volontà di tenere la contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 7 Gli elementi evidenziati dovrebbero portare, a parere dei ricorrenti, a ritenere configurato, al massimo, l'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale semplice. 2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. e 522 cod. proc. pen. Contestano l'assorbimento del reato di bancarotta semplice documentale (contestato al capo C) nel reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestato al capo B), operato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello. Al riguardo, sostengono che i giudici di merito avrebbero utilizzato circostanze di fatto, relativi agli anni 2010 2011, che nulla avrebbero a che vedere con il reato contestato al capo C, che concerne esclusivamente gli anni 2013, 2014 e 2015. Sostengono che i due reati in questione sarebbero completamente diversi, attenendo quello di cui al capo B alla contabilità relativa agli anni 2011 e 2012 e quello di cui al capo C agli anni immediatamente successivi. Le due fattispecie astratte che vengono in questione sarebbero peraltro completamente diverse, sia con riferimento all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato. La corretta definizione giuridica del reato contestato al capo C comporterebbe la sua intervenuta estinzione per prescrizione e la conseguente necessaria riduzione della pena complessiva inflitta. 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. Il primo motivo è infondato, in quanto si basa un’errata ricostruzione della sentenza di primo grado. Al riguardo, va precisato che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha ritenuto che solo una parte della somma di euro 636.100, ricevuta per il pagamento delle quattro villette, fosse stata destinata a sostenere i costi relativi all'avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili stessi e a pagare i dipendenti e i fornitori della fallita. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che quella parte dei 636.100 euro, sebbene ricevuta direttamente da LI IO sul proprio conto personale, fosse stata destinata a pagamenti e adempimenti della fallita, che non aveva più la disponibilità del proprio conto corrente, che era stato chiuso dall'Istituto di credito. Tale ricostruzione è stata fatta sulla base delle dichiarazioni dei testi, sulla movimentazione del denaro e sull’accertata circostanza dell'indisponibilità da parte della fallita di un proprio conto personale. Con 8 riferimento alla somma di euro 129.600, versata a LI IA, e alla somma di euro 16.00,00 versata a LI RD, invece, il Tribunale ha ritenuto confermata la natura distrattiva di quei versamenti, atteso che non solo risultavano privi di qualsiasi ragione giustificativa, ma non erano stati neppure effettuati poggiandosi sul conto corrente personale di LI IO, per cui si doveva escludere che fossero stati destinati al pagamento di creditori o fornitori della fallita (cfr. pagine 37-39 della sentenza di primo grado). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. I giudici di merito, con riferimento alla distrazione realizzata con la cessione dei cinque immobili alla “Impre Edil Im s.r.l.”, hanno reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici. In particolare, hanno ritenuto che il credito portato in compensazione dalla “Impre Edil Im s.r.l.”, a titolo di pagamento del prezzo per l’acquisto degli immobili, fosse inesistente non per le ragioni indicate dai ricorrenti, ma perché fondato su una fattura, la n. 1 del 30 aprile 2012, emessa con l'unico scopo di conferire un'apparente giustificazione alla successiva fattura numero 20, posta a supporto della compensazione in questione. Hanno ritenuto, anche sulla base delle stesse dichiarazioni rese da LI IO al curatore fallimentare, che alcun importo fosse dovuto dalla fallita alla “Impre Edil Im s.r.l.”, per i lavori da quest'ultima svolti, perché tali lavori erano stati già integralmente pagati con i versamenti effettuati dagli acquirenti delle villette, parte dei quali, su richiesta dello stesso LI IO, effettuati direttamente in favore della “Impre Edil Im s.r.l.”. A fronte di tale motivazione, i ricorrenti si sono limitati a delle deduzioni generiche, assertive e versate in fatto, non confrontandosi effettivamente con le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della loro decisione. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato che i giudici di merito hanno reso una motivazione ampia e priva di vizi logici in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Hanno posto in rilievo che LI IO non aveva consegnato le scritture e la documentazione contabile, che erano state in parte reperite aliunde dal curatore fallimentare. La contabilità era incompleta e tenuta in modo palesemente irregolare: il libro giornale era corredato da pagine prive di numerazione;
gli acconti ricevuti negli anni dal 2008 al 2011 dai clienti della società, a titolo di parziale pagamento dei corrispettivi dei prezzi, non erano stati fatturati negli anni di competenza e annotati nei registri IVA;
più fatture riportavano il medesimo numero d'ordine e in alcuni casi non vi era corrispondenza, con riferimento alla data e al contenuto, tra le fatture e le relative registrazioni contabili;
la numerazione delle fatture emesse e di quelle ricevute 9 risultava discontinua;
le «pezze giustificative» erano incomplete e conservate in disordine;
le rimesse ricevute dalla fallita confluivano sul conto personale di LI IO, senza annotazione nelle scritture contabili della società delle singole operazioni;
non erano annotati i pagamenti effettuati in favore dei creditori sociali, utilizzando le risorse del conto personale di LI IO. La situazione delle scritture contabili non aveva consentito al curatore di ricostruire in modo affidabile il patrimonio e soprattutto il movimento degli affari della società. Con particolare riferimento alla prima censura mossa dai ricorrenti, va rilevato che essa risulta manifestamente infondata, posto che le fatture in questione, annotate nelle scritture contabili, rappresentavano un'operazione non veritiera, relativa alla compensazione dei crediti, che giudici di merito hanno ritenuto non sussistente. Generica e meramente assertiva è la censura con la quale i ricorrenti sostengono che i giudici di merito avrebbero dato rilevanza a fatti non inclusi nella contestazione, perché concernenti gli anni 2008, 2009 e il 2010. Va, in ogni caso, rilevato che, nell'imputazione, si contestano i fatti accaduti fino «alla sopraindicata data di fallimento della società», che è il 23 febbraio 2016. Quanto alla circostanza che il curatore sarebbe riuscito comunque a ricostruire le vicende relative alle vendite attraverso il recupero dei rispettivi atti notarili, va rilevato che «sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari» (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588). La richiesta di riqualificare il fatto contestato nel reato di bancarotta documentale semplice risulta manifestamente infondata, alla luce della ricostruzione delle vicende e dell'elemento soggettivo del reato, operata dai giudici di merito. Al riguardo, è sufficiente rilevare che i giudici di merito (e, in modo particolare, quello di primo grado) hanno evidenziato che la sussistenza del dolo era resa evidente dalla circostanza che gli amministratori unici delle due società coinvolte avessero consapevolmente falsificato due fatture, simulando un'operazione di compensazione inesistente, poi riportata nelle scritture contabili. Risulta del tutto priva di rilievo, rispetto al reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza che le vendite delle quattro villette e i titoli di pagamento fossero documentati dai relativi atti notarili, atteso che oggetto 10 di contestazione erano le irregolarità nella rappresentazione contabile delle operazioni. Le restanti deduzioni dei ricorrenti sono generiche, assertive e versate in fatto. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. VAno preliminarmente precisate le imputazioni di cui ai capi B e C. Al capo B dell'imputazione, viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso «fino alla sopra indicata data di fallimento della società», che è il 23 febbraio 2016. La contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dunque, copre tutto il periodo di tempo fino alla data del fallimento e non si ferma a tre anni prima del fallimento. Al capo C dell'imputazione è contestato il reato di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto, per le annualità dall'anno 2013 alla data del fallimento, le scritture contabili obbligatorie. I giudici di merito non hanno riqualificato il capo C dell'imputazione nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, aggiungendo un altro reato di bancarotta documentale fraudolenta a quello contestato al capo B dell'imputazione, ma hanno ritenuto «assorbito» il reato di cui al capo C in quello di cui al capo B e hanno poi applicato un unico aumento di pena per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 219 legge fall. Risulta pertanto evidente che il ricorrente (viene in rilievo la sola posizione di LI IO, atteso che all’altro imputato è contestato il solo reato di bancarotta distrattiva) risulta completamente privo di interesse a contestare il ritenuto «assorbimento». Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata» (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 27565101). Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente non abbia interesse a far valere il motivo di impugnazione in questione. Invero, considerato che la Corte di appello ha applicato un solo aumento di pena, ex art. 219 legge fall., in relazione all’unico reato di bancarotta fraudolenta documentale, alcun concreto risultato favorevole per il ricorrente potrebbe conseguire dall’annullamento della sentenza impugnata. L’eventuale declaratoria di 11 prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice, originariamente contestato al capo C, invero, non avrebbe alcun effetto pratico rispetto alla determinazione della pena e, in particolare, dell’aumento di pena ex art. 219 legge fall., atteso che quest’ultimo, essendo stato determinato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, così come contestata al capo B, non subirebbe conseguenze per effetto della declaratoria dell’estinzione del reato di cui al capo C. 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE LL LU EL
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Massimiliano Ravenna, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27648 Anno 2025 Presidente: OR UC Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/05/2025 2 1. Secondo l’originaria impostazione accusatoria LI IO sarebbe stato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e bancarotta semplice documentale (capo C), in relazione alla società “Impresimmobil s.r.l.”, fallita il 23 febbraio 2016. LI IO era stato l'amministratore unico della fallita, la cui principale attività d'impresa consisteva nella gestione e nel commercio di beni immobili nonché nella costruzione di fabbricati, per la loro successiva rivendita o locazione. Del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva sarebbe stato responsabile anche LI IA, figlio di IO, amministratore unico della “Impr. Edil. Im. s.r.l.”, beneficiaria di alcune distrazioni. Con riferimento alla bancarotta distrattiva, LI IO e LI IA avrebbero distratto la somma di euro 636.100 (di cui 458.700 in favore di LI IO, comprensiva della somma di euro 3.300 corrisposta a BO CI e di euro 16.000 corrisposta a LI RD;
euro 129.600 in favore di LI IA;
euro 47.800 in favore della “Impr. Edil. Im. s.r.l.”), che costituiva parte del prezzo effettivamente corrisposto dai clienti per l’acquisto di quattro villette loro vendute dalla società fallita e per l'effettuazione di lavori di completamento delle opere edilizie. In particolare: euro 160.000 per l'immobile acquistato da PE MA e VA SC LE (di cui euro 75.000 versati direttamente a LI IO, euro 47.700 a LI IA, euro 34.000 alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.” ed euro 3.300 a BO CI); euro 210.600 per l'immobile acquistato da IN IO (versati direttamente a LI IO); euro 97.900 per l'immobile acquistato da FR FR e IN EL (di cui euro 81.900 versati a LI IA ed euro 16.000 versasti a LI RD); euro 167.600 per l'immobile acquistato da LI CI e NI NA (di cui euro 153.800 versati direttamente a LI IO ed euro 13.800 alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.”). Gli imputati avrebbero distratto, inoltre, cinque immobili in corso di costruzione, facenti parte del piano di lottizzazione denominato “I Giardini di Monte Cresia”, venduti alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.”, senza effettivo versamento di un corrispettivo. In relazione a tale vendita, il prezzo veniva rappresentato come pagato mediante compensazione con un presunto credito vantato dalla “Impr. Edil. Im. s.r.l.” nei confronti della fallita, che, in realtà, sarebbe stato inesistente. In relazione a tale operazione, veniva emessa anche fattura per l’importo di euro 130.196, che sarebbe falsa e gli immobili sarebbero stati poi rivenduti a terzi, per l'importo totale di euro 243.000. 3 Il solo AI IO si sarebbe reso responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver falsificato i libri e le altre scritture contabili della fallita e comunque per averli tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. AI IO sarebbe stato responsabile anche del reato di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto, per le annualità successive al 2012 e fino alla data del fallimento, i libri e le altre scritture contabili obbligatorie. Con riferimento al reato di cui al capo A, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover riqualificare una parte dei fatti di bancarotta distrattiva in bancarotta preferenziale e, precisamente, tutti quelli contestati, a eccezione di quelli relativi alla somma di euro 129.600, versata a LI IA, di quelli relativi alla somma di euro 16.000, versata a LI RD, e di quelli relativi alle vicende dei cinque immobili venduti alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.”. Il Tribunale di Cagliari (con sentenza emessa il 1° giugno 2021), invero, ha ritenuto che, fatte salve le indicate eccezioni, tutti gli altri fatti dovessero essere ritenuti dei pagamenti preferenziali effettuati da LI IO. In particolare, ha ritenuto che l'imputato, pur avendo incassato (anche sul proprio conto personale) direttamente la maggior parte dei pagamenti relativi ai quattro immobili acquistati da PE MA e VA SC LE, da IN IO, da IN EL e da LI CI, avesse utilizzato tali somme per sostenere i costi relativi all'avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili stessi, per pagare i propri dipendenti e per pagare i fornitori, utilizzando il proprio conto corrente personale (intestato a LI IO), avendo la “Deutsche Bank” chiuso il conto corrente della società. Ha, tuttavia, ritenuto che di tutti pagamenti preferenziali dovesse risponderne il solo LI IO, in quanto amministratore unico della fallita, che si occupava personalmente e interamente delle relazioni e delle trattative con i clienti nonché del pagamento di dipendenti e di fornitori. Ha ritenuto invece che LI IA dovesse rispondere solo dei pagamenti preferenziali che lo avevano coinvolto in prima persona, ossia di quelli che lo vedevano quale beneficiario diretto dei pagamenti e di quelli che lo vedevano coinvolto in qualità di amministratore unico della “Impr. Edil. Im. s.r.l.”. Assolveva LI IA, pertanto, dai fatti relativi ai versamenti effettuati in favore di LI IO e BO CI (oltre ad assolverlo anche per i versamenti effettuati in favore di LI RD, effettuati su disposizione esclusiva di LI IO). Dalla riqualificazione erano state escluse sia la distrazione dei cinque immobili (ceduti alla “Impr. Edil. Im. s.r.l.” con compensazione del prezzo con un credito di uguale importo, risultato in realtà inesistente) sia la distrazione delle somme di euro 129.600, versata a LI IA, e di euro 16.00,00 versata a LI RD. Per tali versamenti il Tribunale ha ritenuto confermata la natura distrattiva, atteso che 4 non solo risultavano privi di qualsiasi ragione giustificativa, ma non erano stati neppure effettuati poggiandosi sul conto corrente personale di LI IO, per cui si doveva escludere che fossero stati destinati al pagamento di creditori o fornitori della fallita;
LI IA è stato ritenuto responsabile del solo versamento di euro 129.600, in quanto effettuato in un suo favore, e non anche di quello di euro 16.000, perché effettuato esclusivamente da LI IO e in favore di LI RD. Quanto alla bancarotta documentale, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che la situazione delle scritture contabili si fosse protratta nel medesimo stato in maniera costante nel tempo, accompagnata da una condotta che appariva caratterizzata sempre dal medesimo elemento soggettivo. In ragione di ciò, ha ritenuto che il reato di bancarotta documentale semplice, contestato al capo C dell'imputazione, dovesse essere ritenuto assorbito nel reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza emessa il 26 settembre 2024, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione i reati di bancarotta preferenziale e rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 157 cod. pen. Sostengono che il giudice di primo grado avrebbe correttamente ritenuto che la somma di euro 636.100, oggetto della contestazione di cui al capo A, fosse stata interamente utilizzata per la costruzione delle quattro villette acquistate da PE MA e VA SC LE, da IN IO, da IN EL e da LI CI. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe illogicamente ritenuto che solo una parte di tali somme costituissero pagamento preferenziale, mentre le altre (e precisamente quelle di euro 16.000, percepita da LI RD e di euro 129.600, percepita da LI IA) costituirebbero delle distrazioni. Palese, secondo i ricorrenti, sarebbe l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, atteso che, una volta riconosciuto che tutta la somma contestata era stata utilizzata per la realizzazione delle quattro villette, in relazione all'intero importo si sarebbe dovuto ritenere integrata la bancarotta preferenziale. Sommando il denaro che secondo il Tribunale sarebbe stato destinato a pagamenti preferenziali e quello che il medesimo giudice ha ritenuto destinato a distrazione, invero, si 5 perverrebbe precisamente all’importo di euro 636.100, oggetto della contestazione di cui al capo A. La palese incongruenza della sentenza di primo grado era stata oggetto di motivo di gravame, ma la Corte di appello avrebbe risposto alle deduzioni difensive in modo non pertinente e illogico, facendo riferimento alle dichiarazioni dei testi NI e SU (dipendenti della “Impre Edil Im s.r.l.”, che avevano riferito che i loro stipendi erano stati pagati da LI IO), dalle quali sarebbe stato desumibile che i ricavi della fallita, versati sul conto corrente personale di LI IO, sarebbero stati destinati al pagamento dei debiti altrui e non della fallita. Tale argomentazione non sarebbe pertinente poiché, una volta appurato che l'intero importo di euro 636.100 era stato destinato alla costruzione delle quattro villette, si dovrebbe necessariamente ritenere che quell'importo fosse stato destinato a effettuare dei pagamenti preferenziali. L'argomentazione sarebbe pure illogica, atteso che non vi sarebbe alcuna prova del fatto che proprio il denaro ricevuto dagli acquirenti delle quattro villette fosse stato adoperato per pagare quei due lavoratori. Il ricorrente pertanto ritiene che tutte le somme versate dagli acquirenti delle quattro villette sarebbero state destinate a pagamenti preferenziali, che dovrebbero integrare il reato di bancarotta preferenziale, che risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione. 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 192 cod. proc. pen. Contestano la natura distrattiva riconosciuta dai giudici di merito alla cessione dei cinque immobili alla “Impre Edil Im s.r.l.”. Sostengono che la Corte di appello sul punto non solo avrebbe reso una motivazione illogica, ma avrebbe addirittura errato nel ricostruire la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse valutato la compensazione del prezzo per il pagamento delle cinque villette «illegale» perché i crediti vantati dalla “Impre Edil Im s.r.l.” avrebbero riguardato solo l'attività prestata dalla “Impre Edil Im s.r.l.” per la realizzazione delle altre quattro villette. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il Tribunale, invece, avrebbe ritenuto infondata la compensazione, in quanto i crediti vantati dalla “Impre Edil Im s.r.l.” sarebbero stati completamente pagati dagli acquirenti delle villette. I ricorrenti, a prescindere dagli errori nei quali sarebbe in corsa la Corte di appello, sostengono che, in ogni caso, non essendo stata mai accertata l'entità del credito vantato dalla “Impre Edil Im s.r.l.”, non sarebbe possibile appurare se quanto pacificamente incassato dalla creditrice avesse integralmente soddisfatto o meno il credito medesimo. Le argomentazioni spese dal giudice di primo grado 6 sarebbero delle mere congetture e il fatto contestato, «nella peggiore delle ipotesi», potrebbe essere inquadrato nella bancarotta preferenziale, che, tuttavia, risulterebbe già prescritta. 2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Sostengono che il reato di bancarotta fraudolenta documentale dovrebbe essere riqualificato in bancarotta semplice documentale. Con una prima censura, contestano l’affermazione della Corte d'appello, secondo la quale «la registrazione di un documento falso» documenterebbe «un fatto di gestione non corrispondente al vero». Affermazione fatta con riferimento alle due fatture che rappresentano la compensazione del credito per il pagamento dell'acquisto dei cinque immobili con il credito vantato dalla “Impre Edil Im s.r.l.” nei confronti della fallita. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che la contabilizzazione delle fatture in questione manifesterebbe l'esistenza di un'operazione – la cessione dei cinque immobili – realmente verificatasi e pertanto reale. Non rileverebbe, invece, l’inesistenza del rapporto di debito/credito sottostante alle medesime fatture, «perché ciò, lungi dal costituire una falsificazione dei libri societari» rileverebbe solo «sul piano della distrazione, cioè di una destinazione del patrimonio societario per fini estranei all'oggetto sociale», oggetto di diversa contestazione. Con una seconda censura, sostengono che i giudici di merito avrebbero valorizzato fatti non inclusi nella contestazione, perché concernenti anni (2008, 2009 e 2010) precedenti ai fatti di imputazione, con ciò modificando l'oggetto della condotta contestata. Quanto alle indubbie divergenze tra alcune fatture rilasciate ai clienti e quelle protocollate nel registro IVA, i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che le operazioni sottese alle fatture in argomento (concernenti essenzialmente i pagamenti inerenti alla vendita delle quattro villette) sarebbero state comunque adeguatamente documentate attraverso i rispettivi atti notarili, nei quali si darebbe conto anche dei titoli di pagamento. Proprio tali elementi avrebbero poi consentito al curatore fallimentare di ricostruire le vicende relative alle vendite in questione. Quanto alla discordanza tra alcune operazioni scritte nel libro giornale rispetto alle schede contabili, i ricorrenti sostengono che non sussisterebbe alcuna discordanza tra i mastrini e il libro giornale. I ricorrenti evidenziano, inoltre, che vi era stato un aggiornamento continuo dei conti crediti v/LI e c/Impredilium. Tale circostanza denoterebbe l'assenza in capo a LI IO di qualsiasi volontà di tenere la contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 7 Gli elementi evidenziati dovrebbero portare, a parere dei ricorrenti, a ritenere configurato, al massimo, l'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale semplice. 2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. e 522 cod. proc. pen. Contestano l'assorbimento del reato di bancarotta semplice documentale (contestato al capo C) nel reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestato al capo B), operato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello. Al riguardo, sostengono che i giudici di merito avrebbero utilizzato circostanze di fatto, relativi agli anni 2010 2011, che nulla avrebbero a che vedere con il reato contestato al capo C, che concerne esclusivamente gli anni 2013, 2014 e 2015. Sostengono che i due reati in questione sarebbero completamente diversi, attenendo quello di cui al capo B alla contabilità relativa agli anni 2011 e 2012 e quello di cui al capo C agli anni immediatamente successivi. Le due fattispecie astratte che vengono in questione sarebbero peraltro completamente diverse, sia con riferimento all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato. La corretta definizione giuridica del reato contestato al capo C comporterebbe la sua intervenuta estinzione per prescrizione e la conseguente necessaria riduzione della pena complessiva inflitta. 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. Il primo motivo è infondato, in quanto si basa un’errata ricostruzione della sentenza di primo grado. Al riguardo, va precisato che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha ritenuto che solo una parte della somma di euro 636.100, ricevuta per il pagamento delle quattro villette, fosse stata destinata a sostenere i costi relativi all'avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili stessi e a pagare i dipendenti e i fornitori della fallita. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che quella parte dei 636.100 euro, sebbene ricevuta direttamente da LI IO sul proprio conto personale, fosse stata destinata a pagamenti e adempimenti della fallita, che non aveva più la disponibilità del proprio conto corrente, che era stato chiuso dall'Istituto di credito. Tale ricostruzione è stata fatta sulla base delle dichiarazioni dei testi, sulla movimentazione del denaro e sull’accertata circostanza dell'indisponibilità da parte della fallita di un proprio conto personale. Con 8 riferimento alla somma di euro 129.600, versata a LI IA, e alla somma di euro 16.00,00 versata a LI RD, invece, il Tribunale ha ritenuto confermata la natura distrattiva di quei versamenti, atteso che non solo risultavano privi di qualsiasi ragione giustificativa, ma non erano stati neppure effettuati poggiandosi sul conto corrente personale di LI IO, per cui si doveva escludere che fossero stati destinati al pagamento di creditori o fornitori della fallita (cfr. pagine 37-39 della sentenza di primo grado). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. I giudici di merito, con riferimento alla distrazione realizzata con la cessione dei cinque immobili alla “Impre Edil Im s.r.l.”, hanno reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici. In particolare, hanno ritenuto che il credito portato in compensazione dalla “Impre Edil Im s.r.l.”, a titolo di pagamento del prezzo per l’acquisto degli immobili, fosse inesistente non per le ragioni indicate dai ricorrenti, ma perché fondato su una fattura, la n. 1 del 30 aprile 2012, emessa con l'unico scopo di conferire un'apparente giustificazione alla successiva fattura numero 20, posta a supporto della compensazione in questione. Hanno ritenuto, anche sulla base delle stesse dichiarazioni rese da LI IO al curatore fallimentare, che alcun importo fosse dovuto dalla fallita alla “Impre Edil Im s.r.l.”, per i lavori da quest'ultima svolti, perché tali lavori erano stati già integralmente pagati con i versamenti effettuati dagli acquirenti delle villette, parte dei quali, su richiesta dello stesso LI IO, effettuati direttamente in favore della “Impre Edil Im s.r.l.”. A fronte di tale motivazione, i ricorrenti si sono limitati a delle deduzioni generiche, assertive e versate in fatto, non confrontandosi effettivamente con le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della loro decisione. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato che i giudici di merito hanno reso una motivazione ampia e priva di vizi logici in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Hanno posto in rilievo che LI IO non aveva consegnato le scritture e la documentazione contabile, che erano state in parte reperite aliunde dal curatore fallimentare. La contabilità era incompleta e tenuta in modo palesemente irregolare: il libro giornale era corredato da pagine prive di numerazione;
gli acconti ricevuti negli anni dal 2008 al 2011 dai clienti della società, a titolo di parziale pagamento dei corrispettivi dei prezzi, non erano stati fatturati negli anni di competenza e annotati nei registri IVA;
più fatture riportavano il medesimo numero d'ordine e in alcuni casi non vi era corrispondenza, con riferimento alla data e al contenuto, tra le fatture e le relative registrazioni contabili;
la numerazione delle fatture emesse e di quelle ricevute 9 risultava discontinua;
le «pezze giustificative» erano incomplete e conservate in disordine;
le rimesse ricevute dalla fallita confluivano sul conto personale di LI IO, senza annotazione nelle scritture contabili della società delle singole operazioni;
non erano annotati i pagamenti effettuati in favore dei creditori sociali, utilizzando le risorse del conto personale di LI IO. La situazione delle scritture contabili non aveva consentito al curatore di ricostruire in modo affidabile il patrimonio e soprattutto il movimento degli affari della società. Con particolare riferimento alla prima censura mossa dai ricorrenti, va rilevato che essa risulta manifestamente infondata, posto che le fatture in questione, annotate nelle scritture contabili, rappresentavano un'operazione non veritiera, relativa alla compensazione dei crediti, che giudici di merito hanno ritenuto non sussistente. Generica e meramente assertiva è la censura con la quale i ricorrenti sostengono che i giudici di merito avrebbero dato rilevanza a fatti non inclusi nella contestazione, perché concernenti gli anni 2008, 2009 e il 2010. Va, in ogni caso, rilevato che, nell'imputazione, si contestano i fatti accaduti fino «alla sopraindicata data di fallimento della società», che è il 23 febbraio 2016. Quanto alla circostanza che il curatore sarebbe riuscito comunque a ricostruire le vicende relative alle vendite attraverso il recupero dei rispettivi atti notarili, va rilevato che «sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari» (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588). La richiesta di riqualificare il fatto contestato nel reato di bancarotta documentale semplice risulta manifestamente infondata, alla luce della ricostruzione delle vicende e dell'elemento soggettivo del reato, operata dai giudici di merito. Al riguardo, è sufficiente rilevare che i giudici di merito (e, in modo particolare, quello di primo grado) hanno evidenziato che la sussistenza del dolo era resa evidente dalla circostanza che gli amministratori unici delle due società coinvolte avessero consapevolmente falsificato due fatture, simulando un'operazione di compensazione inesistente, poi riportata nelle scritture contabili. Risulta del tutto priva di rilievo, rispetto al reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza che le vendite delle quattro villette e i titoli di pagamento fossero documentati dai relativi atti notarili, atteso che oggetto 10 di contestazione erano le irregolarità nella rappresentazione contabile delle operazioni. Le restanti deduzioni dei ricorrenti sono generiche, assertive e versate in fatto. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. VAno preliminarmente precisate le imputazioni di cui ai capi B e C. Al capo B dell'imputazione, viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso «fino alla sopra indicata data di fallimento della società», che è il 23 febbraio 2016. La contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dunque, copre tutto il periodo di tempo fino alla data del fallimento e non si ferma a tre anni prima del fallimento. Al capo C dell'imputazione è contestato il reato di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto, per le annualità dall'anno 2013 alla data del fallimento, le scritture contabili obbligatorie. I giudici di merito non hanno riqualificato il capo C dell'imputazione nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, aggiungendo un altro reato di bancarotta documentale fraudolenta a quello contestato al capo B dell'imputazione, ma hanno ritenuto «assorbito» il reato di cui al capo C in quello di cui al capo B e hanno poi applicato un unico aumento di pena per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 219 legge fall. Risulta pertanto evidente che il ricorrente (viene in rilievo la sola posizione di LI IO, atteso che all’altro imputato è contestato il solo reato di bancarotta distrattiva) risulta completamente privo di interesse a contestare il ritenuto «assorbimento». Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata» (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 27565101). Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente non abbia interesse a far valere il motivo di impugnazione in questione. Invero, considerato che la Corte di appello ha applicato un solo aumento di pena, ex art. 219 legge fall., in relazione all’unico reato di bancarotta fraudolenta documentale, alcun concreto risultato favorevole per il ricorrente potrebbe conseguire dall’annullamento della sentenza impugnata. L’eventuale declaratoria di 11 prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice, originariamente contestato al capo C, invero, non avrebbe alcun effetto pratico rispetto alla determinazione della pena e, in particolare, dell’aumento di pena ex art. 219 legge fall., atteso che quest’ultimo, essendo stato determinato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, così come contestata al capo B, non subirebbe conseguenze per effetto della declaratoria dell’estinzione del reato di cui al capo C. 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE LL LU EL