CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Claudia Balestrazzi del Foro di Milano giusta Parte_1 delega da intendersi in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Larga n. 9
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliati presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Luciano Scaramazza sito in Teramo, Via Teatro Antico 18, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1259/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
29.12.2023, repert. n. 1621/2023 del 29.12.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante
< Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ad integrale riforma della sentenza n. 1259/2023 del
Tribunale di Teramo, pubblicata il 29/12/2023 (Repert. n. 1621/2023 del 29/12/2023), respinta la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata (come qualificata dalla stessa controparte) in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché ogni contraria istanza, eccezione e difesa formulata:
1 In via principale
(i) condannare e ordinare ai Signori e il ripristino, a loro Controparte_1 Controparte_1 integrale cura e spese, della porzione del fabbricato, già di loro proprietà e sito sul fondo in Comune di OR in Lungomare Sirena distinto catastalmente al foglio 26, mappale 2515, ora demolito, adottando a loro cura e spese tutti gli interventi e le misure necessarie nelle more del ripristino alla messa in sicurezza dell'immobile del Sig. . ovvero, alternativamente Parte_1
(ii) condannare ai Signori e al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Controparte_1
dell'importo che sarà determinato in corso di causa a titolo di costi e spese per il Parte_1 ripristino del fabbricato abbattuto.
In subordine
Qualora il Tribunale non disponesse il ripristino suddetto, ordinare ai Signori Controparte_1
e di far eseguire a loro cura e spese tutte le misure e gli interventi che saranno Controparte_1 necessari per la messa in sicurezza dell'immobile del Sig. . Parte_1
In ogni caso
Condannare i Signori e al ristoro degli esborsi sostenuti Controparte_1 Controparte_1 dal Sig. per complessivi € 44.364,84, come indicati in seconda memoria ai sensi Parte_2 dell'art. 183, comma VI, c.p.c., nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore in ragione del limitato godimento dell'immobile di sua proprietà, ovvero al godimento in condizioni disagiate, oltre al danno relativo al comfort dell'abitazione, all'estetica e al deprezzamento del valore dell'immobile di proprietà dell'attore a seguito dei lavori posti in essere dai convenuti da quantificarsi anche in via equitativa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e della fase cautelare, comprensiva del reclamo.
In via istruttoria
Disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche nella persona dell'Ing. , già Controparte_2 nominato in sede di giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e nel giudizio di merito di primo grado, affinché venga posto il seguente quesito:
1) Previa descrizione dello stato dei luoghi, indichi il CTU le dimensioni (con specifico riferimento alla superficie, al volume e alla sagoma) della costruzione come attualmente esistente, in rapporto con la costruzione preesistente, come emergente dal materiale agli atti, utilizzando il concetto di superficie reale e non quello di superficie edificabile.
2) Determini il CTU le modalità e gli interventi più idonei, i costi e le spese per il ripristino del fabbricato demolito ed in ogni caso per la messa in sicurezza e per la stabilità dell'immobile del Sig.
2 , sia durante la fase di riduzione in pristino, sia successivamente, a completamento di Parte_1 ogni lavoro ritenuto necessario.
3) Dica il CTU se il giunto tecnico (o sismico) realizzato dai convenuti sia rispettoso della Normativa antisismica su tutta la struttura costruita in adiacenza alla vecchia costruzione, compreso il solaio posto fra il piano terra e il primo piano della nuova costruzione, sia per le parti visibili, sia per le parti non visibili, in particolare al di dietro del setto ascensore;
4) Dica il CTU se, ove ritenuto rispettato il giunto tecnico, anche solo per alcune parti, la misura minima sarà garantita anche a seguito del completamento dell'edificio con l'aggiunta degli ulteriori spessori previsti dal progetto, quali materiali di isolamento ed intonaco.
5) Accerti il CTU, previo rilievo personale in loco dello stato di fatto attuale, anche in raffronto al progetto esecutivo e finale, tenuto conto altresì degli ulteriori spessori che dovranno essere realizzati
a completamento dell'opera rispetto allo stato grezzo attuale, quali sono le distanze di luci, vedute e balconi.
6) Quantifichi il CTU i danni morali e materiali subiti dal Sig. in ragione del limitato Parte_1 godimento dell'immobile di sua proprietà, ovvero del godimento in condizioni disagiate, derivanti dal cantiere in essere a seguito dell'intervento edilizio posto in essere dai convenuti, da accertarsi sia tramite verifica dello stato attuale dei luoghi, sia in ragione di quanto dichiarato dall'ASL nel verbale prodotto sub doc. n. 39;
7) Dica il CTU se la parte di fabbricato del Sig. ha avuto sin d'ora ed avrà in futuro, Parte_1 un peggioramento del comfort, sia acustico, sia termico, derivanti dal cantiere in essere e quantifichi
i relativi danni subiti e subendi dal Sig. ; Parte_1
8) Dica il CTU se la parte di fabbricato di proprietà del Sig. abbia mantenuto il valore Parte_1 commerciale che aveva prima dei lavori e, in caso negativo, quantifichi la diminuzione di valore dello stesso;
9) Descriva il CTU lo stato attuale dell'immobile di proprietà del Sig. e riferisca se Parte_1 questo ha subito danni per effetto dei lavori eseguiti dai convenuti. >>
Appellati
<< … nel merito, respingere integralmente (in ogni sua parte) il proposto appello, in quanto inammissibile e comunque infondato;
in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarare nulla, ovvero inefficace, improduttiva di alcun effetto giuridico la sentenza di primo grado appellata;
Con la condanna al pagamento delle spese di lite. >>
3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda proposta da il quale, dando avvio alla fase di merito del procedimento per denuncia di nuova opera Parte_1 ex art. 1171 c.c., aveva chiesto che fosse confermato il provvedimento emesso dal medesimo Ufficio, in composizione collegiale ed in fase di reclamo, in data 3.10.2014, di sospensione dei lavori in corso sul fondo confinante di proprietà di , e ed, Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 altresì, che fosse ordinato a costoro il ripristino dello status quo ante, con tutte le misure necessarie a tutela dell'immobile dell'attore ovvero alternativamente con condanna dei convenuti al pagamento dei relativi costi, oltre al risarcimento dei danni cagionati. Il Tribunale ha così disposto la revoca della predetta ordinanza di sospensione dei lavori e la loro ripresa secondo le prescrizioni e precisazioni
“di cui alle pagg. 18 e 19 delle “risposte alle osservazioni alla CTU” ed, infine, condannato l'attore alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. dell'ing. come liquidate in corso di giudizio. CP_4
1.1. In estrema sintesi, la motivazione della decisione è basata sulle conclusioni del c.t.u. Ing.
nominato nel corso del procedimento cautelare, il quale aveva escluso che i lavori dei CP_4 resistenti cagionassero un pregiudizio all'immobile del ricorrente, ed avendo il giudice di prime cure ritenuto, da un lato, inutilizzabile la relazione del c.t.u. ing. nominato dal collegio Controparte_2 in fase di reclamo, e, dall'altro lato, che entrambe le parti, inclusa la parte attrice gravata dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, a seguito della nuova nomina del medesimo ing. nel corso della fase di merito, non avessero ritenuto necessario compiere Controparte_2 tutte le indagini ritenute indispensabili dal c.t.u. per rispondere ai quesiti formulati in ordine alle condizioni statiche dell'intero compendio immobiliare (comprensivo degli immobili di entrambe le parti) e alle opere eventualmente necessarie.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore . Parte_1
Si riassumono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto inutilizzabile la c.t.u. dell'ing. CP_2
svolta in fase di reclamo su incarico del Tribunale di Teramo, in composizione collegiale.
[...]
La Corte di Appello dichiarava, infatti, nulla solo l'ordinanza (qualificata sentenza) conclusiva del procedimento di reclamo del 19.4.2017 in quanto avente non contenuto cautelare, ma petitorio. Non
è dato, però rinvenire in tale pronuncia alcuna declaratoria di nullità della c.t.u. a cui non è stata riservata alcuna valutazione. In ogni caso, qualora tale elaborato non fosse utilizzabile, il giudice di prime cure non avrebbe potuto – né dovuto necessariamente come se non vi fosse alcuna alternativa
– fondare il proprio convincimento sulla precedente c.t.u. redatta dall'ing. risultata in CP_4
4 corso di causa palesemente erronea e gravemente deficitaria su questioni fondamentali, attinenti alla natura dell'intervento edilizio (ristrutturazione o nuova costruzione), al rispetto della normativa sulla distanza tra gli edifici e di quella sismica vigente.
2.2. Sugli accertamenti tecnici richiesti al c.t.u. sia in sede di reclamo sia in sede di CP_2 merito da parte del giudice di prime cure, volti ad individuare le opere necessarie per mettere in sicurezza l'intero organismo edilizio anche in relazione alla normativa antisismica, nella sentenza è erroneamente indicato come a carico dell'attore il relativo onere probatorio con violazione dell'art. 2697 c.c.. Invero, gli accertamenti richiesti non sono funzionali a provare i fatti posti a fondamento della domanda – del resto, che quanto edificato non ha la medesima sagoma di ingombro né la stessa volumetria del precedente manufatto e che, pertanto, costituisca una nuova costruzione e che le controparti non abbiano rispettato, di conseguenza, emerge da tutta la documentazione versata in atti e dalle stesse due c.t.u. citate –, ma a comprendere se l'adeguamento delle opere eseguite possano o meno essere sanate, con l'ulteriore complicazione che l'adeguamento non potrebbe non coinvolgere la proprietà sita al piano terra del fabbricato, i cui titolari sono estranei al giudizio. Dunque, a tale specifico riguardo, l'onere della prova incombe sui convenuti, interessati ad evitare la riduzione in pristino.
2.3. Infine, l'appellante ha riproposto tutte le difese formulate nel giudizio cautelare, compreso il reclamo, e nella fase di merito (tra cui quelle attinenti le misurazioni compiute dal c.t.u. , CP_2 gli accertamenti compiuti in materia di distanze tra edifici e sul giunto tecnico, in materia di luci e vedute).
3. Con deposito di comparsa di risposta, si sono costituiti e Controparte_1 CP_1
, resistendo agli avversi assunti ed, altresì, proponendo domanda riconvenzionale (sic) ai fini
[...] della declaratoria della nullità, l'annullabilità o comunque inefficacia della sentenza di primo grado per:
3.1) mancata integrazione del contraddittorio dei proprietari dell'appartamento sito al piano terra senza la cui partecipazione in giudizio la decisione sarebbe inutiliter data, con conseguenziale nullità della sentenza appellata;
3.2.) per riassunzione del giudizio di merito prima della sentenza della Corte di Appello del
13.12.2017 e prima della chiusura della fase cautelare;
3.3.) per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3.4.) per essere stato il gravame proposto nei confronti di e del figlio Controparte_1
, ma non dell'altro resistente . Controparte_1 Controparte_3
5 4. All'esito della prima udienza del 12.6.2024, con ordinanza depositata in data 11.7.2024, in accoglimento dell'inibitoria proposta dalla parte appellante, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Per ragioni logiche e giuridiche, vanno esaminati per primi i motivi dell'appello incidentale
(tali devono essere qualificate le “domande” impropriamente indicate come “riconvenzionali”).
6.1. Il secondo motivo è privo di pregio ed, infatti, nessuna invalidità (“nullità, annullabilità, inefficacia”), peraltro in difetto di previsione normativa, può derivare dalla tempistica della instaurazione del giudizio di merito per la quale non era necessario né la definizione del giudizio di appello avverso la ordinanza (rectius sentenza) resa dal Tribunale di Teramo in sede di reclamo né la formale declaratoria di chiusura della fase cautelare la quale, con la pronuncia del provvedimento cautelare, doveva ipso iure considerarsi conclusa.
6.2. Analogo rilievo vale per il terzo motivo. Invero, l'appellante, nel ricorso di denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c. e poi comunque nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, oltre al tema della violazione delle distanze e del pregiudizio all'utilizzabilità dell'abitazione
(“confort termico”) nonché alla sua estetica con deprezzamento di valore, ha dedotto quello della sicurezza e stabilità della porzione di edificio ove è collocata l'abitazione. Ne segue che, al contrario di quanto assumono gli appellati, tanto la questione della natura dell'intervento edilizio (nuova costruzione o ristrutturazione) – che è dirimente al fine di stabilire la normativa sulle distanze applicabile all'opera eseguita – quanto il profilo del rispetto della normativa in materia sismica – che
è insito nel tema del rischio statico del fabbricato – non sono certo temi nuovi rispetto a quelli dedotti in sede cautelare. D'altra parte, è appena il caso di evidenziare che l'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che, stante l'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare,
è ammissibile nel secondo domande nuove rispetto a quelle dedotte nella fase cautelare (v., tra le altre, Cass. 28197/2020). Dunque, gli odierni appellanti non sono incorsi nella proposizione di domande inammissibili né, tanto meno, il giudice si è pronunciato extra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c..
6.3. Anche il quarto motivo è infondato non essendo un contraddittore necessario CP_3
il quale, come eccepito dalle stesse parti appellate nel corso del giudizio di primo grado – i
[...] quali, allora, ne sostenevano la carenza di legittimazione passiva –, sarebbe titolare di un mero diritto
6 di abitazione ovvero di uso su parte della proprietà degli appellati (il contraddittore necessario è soltanto il proprietario dell'immobile; v., tra le tante, Cass. 5147/2019). Peraltro, il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., diritto reale a carattere temporaneo, si estingue in caso di perimento del bene conseguente ad un crollo o alla demolizione, che è proprio la evenienza verificatasi nel caso di specie ove, appunto l'immobile è stato pacificamente demolito dopo la costituzione del diritto di abitazione a favore di , sicché il dritto si è estinto a far data dalla demolizione. Il Controparte_3 giudice di prime cure rigettando la domanda nel merito ha implicitamente ritenuto assorbita la questione della carenza di titolarità passiva del convenuto , e l'attore, interponendo Controparte_3 appello e avanzando domande soltanto nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_1 ha prestato acquiescenza alla decisione, come il convenuto il quale non l'ha Controparte_3 impugnata.
6.4. Va accolto, invece, il primo motivo risultando fondata l'eccezione degli appellati-appellanti incidentali di difetto del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio anche i proprietari dell'unità immobiliare sita al piano terra della medesima porzione di edificio (residua) ove, al piano superiore, vi è l'unità immobiliare dell'appellante principale . Parte_1
6.4.1. La domanda principale dell'attore odierno appellante principale (in epigrafe trascritta), nella prima parte relativa al ripristino da parte dei convenuti odierni appellati, a loro integrale cura e spese, della porzione del fabbricato, già di loro proprietà e ora demolito, è rivolta a questi ultimi nella loro qualità di proprietari della nuova costruzione ed esecutori dell'intervento edile;
costoro sono, dunque, rispetto a tale parte di domanda attorea, gli unici contraddittori necessari in quanto titolari del diritto sul quale è destinata ad incidere la pronuncia giudiziale invocata dall'attore; in questa posizione non si trovano, invece, i proprietari del piano terra che, pertanto, non sono rispetto ad essa, litisconsorti necessari.
6.4.2. Tuttavia la domanda principale dell'attore, nella sua seconda parte, è, altresì, diretta alla adozione, sempre a cura e a spese dei convenuti, di tutti gli interventi e le misure necessarie per il ripristino della messa in sicurezza dell'immobile attoreo. Ebbene, rispetto a questa parte di domanda,
i contraddittori necessari non sono soltanto i convenuti ma anche i proprietari dell'unità immobiliare posta al piano terra al di sotto di quella dell'attore.
6.4.3. Infatti, il necessario adeguamento sismico della porzione immobiliare residua (cioè quella non demolita) richiede necessariamente interventi sulle strutture portanti della stessa e, comunque, non limitati soltanto alla porzione immobiliare soprastante di proprietà dell'attore. Ciò, oltre che di senso comune, è affermato nella relazione del c.t.u. ove, in estrema sintesi, nello Controparte_2 stigmatizzare la violazione del paragrafo 8.4. delle NTC 2008, si riferisce che non è stata effettuata
7 la valutazione di sicurezza della parte restante demolita (piano terra e piano superiore) e non si è previsto il suo adeguamento sismico (v. relazione 26.1.2025, pp. 41-43), il che presuppone la esecuzione di interventi strutturali sulla stessa;
nella relazione a chiarimenti, il c.t.u. ribadiva che la porzione residua non è sismicamente resistente secondo le NTC 2008 e, più in generale, secondo il quadro normativo vigente al quale va fatto necessariamente riferimento nel caso, come di quello di specie, di intervento strutturale volto a trasformare la costruzione in un organismo edilizio diverso dal precedente, di talché è evidente che, per sanare tale situazione deficitaria, sarebbero necessario eseguire opere sull'intera porzione residua (non certo limitatamente al piano superiore e alle parti di proprietà esclusiva dell'attore).
6.4.4. Del resto, il medesimo c.t.u., incaricato nel corso del giudizio di primo grado di integrare l'indagine tecnica anche con riferimento alle modalità di messa in sicurezza della costruzione residua
(tema, in effetti, rilevante ai fini della decisione di merito) su sollecitazione dello stesso attore, riferiva che dovevano necessariamente svolgersi accertamenti sulla proprietà sita al piano terra di terzi e, più in generale, coinvolti nella soluzione della problematica della staticità dell'intera parte di edificio non demolita (v. nota dell'ausiliario dell'1.6.2001 e verbale udienza del 31.5.2022).
6.4.5. Allora, non può sostenersi, come fa l'attore, che il tema degli accertamenti e dei lavori che sarebbero necessari per verificare e assicurare la sicurezza sismica dell'intera struttura è funzionale solo ad evitare la riduzione in pristino da parte dei convenuti;
quindi, quest'ultimo non sarebbe oggetto della domanda attore e, piuttosto, avrebbe dovuto essere oggetto di quella riconvenzionale dei convenuti – tesa appunto ad accertare quali fossero i lavori necessari per l'adeguamento sismico della struttura, senza demolire la porzione di fabbricato da loro edificata e rispetto alla quale essi avrebbero dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari del piano terra la cui proprietà sarebbe stata interessata dalla relativa indagine tecnica e dai lavori medesimi – che, però, non è stata proposta. L'assunto trascura, infatti, completamente che il tema di cosa occorre per mettere in sicurezza la proprietà dell'unità immobiliare dell'attore è, come si è visto, parte integrante della domanda principale dallo stesso proposta e non può essere disgiunto da quello attinente alle condizioni di sicurezza statica dell'intera porzione residua e, segnatamente, almeno delle sue parti comuni appartenenti anche a terzi (quindi, il precedente citato, Cass. ord. 4454/2019, non si attaglia al caso di specie).
6.4.6. Ciò è tanto più vero se si considera che la parte che più rileva ai fini della decisione non
è la prima, bensì la seconda. La demolizione della nuova costruzione non muterebbe la condizione di non resistenza sismica della vecchia costruzione che resterebbe deficitaria;
nell'ipotesi – in realtà, non concreta poiché, a tutela dei diritti dedotti dall'attore (connessi alle compromesse condizioni
8 statiche della sua proprietà e alla violazione dei suoi diritti dominicali) non si potrebbe mai ordinare ai convenuti un facere costituito dalla ricostruzione della porzione di edificio demolita (che, comunque, trattandosi pur sempre di un nuovo intervento edilizio lascerebbe intatta la necessità di adeguare sismicamente la vecchia costruzione –, del pari, la stessa non muterebbe;
dunque, ciò che importa è proprio stabilire – quale contenuto della futura (eventuale) condanna di facere imposta alle parti convenute – quali sono le opere necessarie per l'adeguamento sismico della porzione residua e così per “regolarizzare” la nuova costruzione. Di ciò si è dimostrato essere consapevole lo stesso attore il quale, nell'atto di appello, invocando in via istruttoria una indagine tecnica suppletiva, ha riproposto, nel suo interesse, il tema in parola (v., in particolare, quesito n. 2 riportato in epigrafe).
6.4.7. Orbene, la Corte ritiene che, per un verso, la valutazione della domanda attorea non possa prescindere da una indagine che coinvolga direttamente immobili appartenenti, in via esclusiva o in regime di comunione, anche a terzi, e che, per altro verso, in caso di accoglimento in tutto ovvero in parte della domanda ovvero in caso di suo rigetto con assenso all'ultimazione dell'intervento, la pronuncia finirebbe per ripercuotersi sui diritti dominicali dei predetti terzi, qualificandosi, in caso di loro mancata partecipazione al giudizio, come inutiliter data.
6.4.8. Pertanto, nel corso del giudizio di primo grado, il contraddittorio andava integrato nei confronti dei proprietari dell'unità immobiliare sita al piano terra della porzione di edificio residua.
7. Dunque, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. la causa va rimessa al Tribunale di Teramo.
8. Il rilievo del difetto d'integrazione necessaria del contraddittorio preclude al giudice di appello ogni altro statuizione diversa dalla rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. Cass.
16982/2007), fatta eccezione della regolazione delle spese di lite della fase processuale svoltasi innanzi a sé (cfr. Cass. 13550/2006).
9. Malgrado il difetto del contraddittorio sia stato eccepito dagli appellati/appellanti incidentali, la Corte ritiene che le spese del grado vadano compensate, quanto meno ricorrendo le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018, tenuto conto della valutazione complessiva delle principali difese (non tutte) svolte dalle parti, di seguito svolta in estrema sintesi e – va da sé – ai soli fini della regolazione delle spese.
9.1. Le doglianze formulate con il primo motivo dell'appello principale erano fondate. Come si
è detto, il giudice di prime cure ha ritenuto che la sopraindicata sentenza di questa Corte di Appello, con cui è stata dichiarata la nullità del provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo all'esito del reclamo cautelare, “ha comportato la rimozione dagli atti di causa del reclamo e la inutilizzabilità delle considerazioni fornite dall'Ing. ” nell'ambito della c.t.u. disposta dal Controparte_2
Tribunale; la statuizione, peraltro apodittica, non è condivisibile. La declaratoria di nullità della Corte
9 ha ad oggetto unicamente il provvedimento finale e non certamente gli atti compiuti nel corso della fase di reclamo. Essa è conseguente alla circostanza che il Tribunale, anziché limitarsi alla conferma, revoca o modifica del provvedimento cautelare reclamato (di rigetto dell'istanza di sospensione dei lavori), si era pronunciato sulla domanda di natura petitoria di competenza del giudice del merito, non ancora formulata dal ricorrente. Il motivo della nullità dichiarata non attiene pertanto all'indagine tecnica svolta dall'ing. . Quest'ultima è un atto istruttorio indipendente rispetto Controparte_2 al successivo provvedimento finale del Tribunale il quale, sulla base della c.t.u. regolarmente svolta, avrebbe dovuto limitarsi ad emettere un provvedimento, con effetti solo strumentali e provvisori, di inibizione ovvero permissione dell'opera intrapresa ordinando le opportune cautele. Ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.c. la nullità della predetta sentenza non importa, dunque, quella della c.t.u. dell'ing.
che è pienamente utilizzabile. Infine, il giudice di prime cure, stabilita (erroneamente) la CP_2 non utilizzabilità della seconda c.t.u. dell'ing. , non era certo per questo tenuto ad attenersi CP_2 in modo acritico alle conclusioni della prima c.t.u. dell'ing. malgrado le criticità emerse CP_4 anche nella fase di reclamo e così sbrigativamente, e senza un ulteriore approfondimento istruttorio,
a ritenere l'infondatezza delle domande attoree.
9.2. Anche il secondo motivo era fondato poiché, a tacer d'altro, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore anche sulla base della c.t.u. dell'ing. . Controparte_2
9.3. Quanto al merito della lite – che, se non fosse stato per il difetto di contraddittorio, la Corte avrebbe dovuto esaminare – le doglianze dell'appellante circa la c.t.u. dell'ing. erano CP_4 fondate. Questa appare inattendibile e, pertanto, non utilizzabile ai fini della decisione. Ciò per via delle sue molteplici carenze che, sui punti più significativi, possono così riassumersi: - ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio, al di là di considerazioni astratte, non è svolto un accertamento tecnico sulle sue concrete caratteristiche;
- in odine agli aspetti statici, nella stesura definitiva della relazione (per quella originaria non era stato eseguito alcun calcolo strutturale), l'indagine è risultata incompleta (non involgente tutte le parti della struttura) e anche superficiale (ad esempio, sulla natura unitaria della struttura prima dell'intervento). Criticità insuperabili che, in fase di reclamo, inducevano il Tribunale, in composizione collegiale, a rinnovare la c.t.u. con nomina dell'ing.
[...]
(v. ordinanza depositata il 9.9.2014). Detto ausiliario, all'esito di indagini molto più Controparte_2 approfondite, giungeva a diverse conclusioni.
9.4. Circa il profilo della sicurezza statica, alla stregua della c.t.u. dell'ing. , Controparte_2
è acclarato come l'intervento edilizio degli appellati non sia conforme alla normativa tecnica vigente in materia poiché sono state del tutto trascurate le sorti della residua parte del fabbricato (v. pp. 39-
10 43 della relazione del 26.1.2015). Invero, l'ausiliario, stigmatizzando che la porzione di fabbricato residuale non risulta conforme alla normativa antisismica e che, quindi, non si è tenuto conto delle
NTC (norme tecniche per le costruzioni, v. paragrafo 8.4), si è così espresso: << … Per quanto di interesse con la presente causa lo scrivente ritiene che nel caso di specie non sia stato rispettato il paragrafo 8.4 delle NTC 2008 “E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione a chiunque: … intenda effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente”. In altri termini parallelamente e congiuntamente al progetto della nuova costruzione si sarebbe dovuto procedere ad effettuare la valutazione di sicurezza e all'adeguamento delle parte restante non demolita. Infatti, demolendo una parte della costruzione strutturalmente unitaria si è andati a modificare la risposta strutturale dell'edificio, in questo caso diminuendo il numero dei controventi murari>>. Del resto, il c.t.u. ha dato atto che si tratta di una circostanza pacifica: anche per il c.t.p. degli appellati, la parte residua, per effetto delle opere eseguite, non può reputarsi sismicamente resistente;
né, per il c.t.u., può rilevare che trattasi di fabbricato realizzato anteriormente alla classificazione sismica del territorio del Comune di OR perché la circostanza è irrilevante ai sensi delle NTC 2008; << … in termini più semplici e secondo il necessario principio precauzionale che deve sottendere l'operato del progettista su una struttura richiede l'esame della configurazione originaria ed in caso di deficienza della stessa il suo adeguamento;
né ovviamente una sua originaria carenza ne può legittimare il disinteresse per un progettista strutturale”; v. p. 41 ibidem). Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che l'originario organismo edilizio era senz'altro unitario (v. pp. 15-25; il muro interno separatore delle distinte unità immobiliari delle parti non aveva mai subito modifiche). In buona sostanza, si è operato un intervento demolitivo nell'ambito di un unico edificio e, quindi, avene ad oggetto una parte comune della struttura senza valutare le conseguenze sull'organismo edilizio nel suo complesso (v. pp. 42-43, ibidem; alla luce delle foto versate in atti non è esagerata l'affermazione del c.t.p. degli appellanti secondo il quale il fabbricato è ”stato tagliato con l'accetta, anzi con il demolitore” e “praticamente sezionato” “con una parte tagliata via”; v. relazione allegata al ricorso per denuncia di nuova opera). Quanto esposto
è stato ribadito dal c.t.u. nella relazione suppletiva del 6.11.2015 sulla base di rilievi che appaiono puntuali e corretti (v. pp. 4 e ss.).
9.5. Circa l'aspetto dell'osservanza delle distanze legali – e, quindi, della violazione del diritto di proprietà dell'appellante – e alla connessa questione – necessariamente presupposta – della qualificazione dell'intervento edilizio, in base alla c.t.u. dell'Ing. , era certamente Controparte_2 fondato l'assunto dell'appellante, essendo chiaro che abbia generato una “nuova costruzione”, come
11 già ritenuto dal Tribunale, in composizione collegiale, nella fase di reclamo. Sul tema, questa Corte si è più volte espressa relativamente a vicende analoghe anch'esse relative a costruzioni realizzate nel medesimo Comune di OR (cfr. sentenze Corte App. L'Aquila n. 657/2022 e n. 25/2023 ove si
è così affermato: «come ripetutamente affermato in sede di legittimità, nell'ambito delle opere edilizie, come può ricavarsi dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha riprodotto
l'art. 31 della I. n. 457 del 1978, la semplice "ristrutturazione" si verifica soltanto se gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. Viceversa, è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, tali componenti e
l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si vede, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (Cass. SU n. 21578 del 2011; Cass. n. 14902 del 2013; Cass. n, 17043 del 2015; conf., più di recente, Cass. n. 15041 del 2018, la quale ha qualificato come nuova costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie ed un modesto aumento del volume;
Cass. n. 473 del 2019; Cass. n. 20079 del 2021; Cass. n. 4009 del 2022). … La ristrutturazione edilizia, in definitiva, se non comporta aumenti di superficie o di volume, non integra una nuova costruzione e non è, pertanto, assoggettata alla disciplina in tema di distanze (Cass. n. 10873 del 2016). Viceversa, ove comporti aumenti di superficie o di volume, la ristrutturazione edilizia si configura come una nuova costruzione ed è, come tale, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della realizzazione dell'opera, e alla relativa tutela ripristinatoria (Cass. n. 17043 del 2015; Cass. n. 11049 del 2016;
Cass. n. 4009 del 2022). In altri termini, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (Cass. n, 28612 del 2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies della I. n.
1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente
12 diversa da quella preesistente"; Cass. n. 5741 del 2008)>>. Va ulteriormente precisato che, secondo la Suprema Corte, in coerenza a quanto appena esposto, la sopraelevazione è a tutti gli effetti una nuova costruzione (v., tra le più recenti, Cass. n. 12292/2024 e Cass. 15732/2018).
9.6. Difatti, alla stregua della predetta c.t.u. (peraltro, contestata dall'appellante perché basata non dati non reali ed obiettivi e, quindi, riportanti misurazioni riduttive a favore degli appellati), nella specie, in sintesi, risulta che l'intervento in relazione alla (porzione di) costruzione preesistente:
- comporta la sua sopraelevazione superando la nuova costruzione di una porzione consistente la vecchia costruzione;
in buona sostanza, la nuova porzione presenta un piano in più come risulta di solare evidenza sia dalle tavole grafiche allegate alla relazione tecnica sia dalle fotografie ritraenti la struttura a telaio sin qui realizzata;
- determina un suo aumento di superficie da 190,82 mq a 259,00 mq;
- lascia sostanzialmente intatta la sua volumetria complessiva (da 793,03 mc a 793,90);
- ne muta notevolmente la sagoma, non tanto nell'ingombro a terra (che pur risulta mutato), ma in ragione della sopraelevazione essendo il fabbricato rialzato (sul punto, stante la non esemplare chiarezza della relazione tecnica, va ricordato che, come è noto, in urbanistica, per sagoma s'intende la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso sia verticale che orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti).
9.7. Ciò posto, quanto alla distanza tra le costruzioni, nel caso di specie, al contrario di quanto sostiene la parte appellante, non troverebbe applicazione quella minima di 10 mt prevista, per le nuove costruzioni, dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 in quanto, sebbene i due edifici (la porzione residua e quella oggetto dell'intervento edilizio) siano antistanti (cioè ciascuno ha una parete che si fronteggia con l'altra, rispettivamente una verso nord l'altra verso sud), le due pareti (sia quella dell'appellante sia quella degli appellati, stando al progetto) fronteggiantesi non risultano finestrate ossia munite di finestre qualificabili come vedute (almeno una delle due pareti deve esserlo come sancito dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
cfr., tra le più recenti, Cass.
24471/2019 nonché anche Cass. 15178/2019 citata dalla parte appellante che non ne ha tratto le relative conseguenze).
9.8. Poi, in ordine all'applicazione dell'art. 873 c.c. – che, come noto, prevede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, vanno tenute a distanza non minore di tre metri –, pure invocata dall'appellante, tanto dalla c.t.u. dell'ing. anto da quella dell'ing. si evince CP_4 CP_2 che la nuova costruzione, in conformità al PRE vigente all'epoca e attualmente, è avvenuta in aderenza alla vecchia (cioè ad essa adiacente in modo che il nuovo e il vecchio edificio, pur avendo
13 autonomia strutturale, combacino da uno dei lati;
sul tema si richiamano, tra le tante pronunce della
Suprema Corte, Cass. 17388/2004 e Cass. 12419/1993). E' noto che la costruzione in adiacenza è consentita anche quando il muro presenti irregolarità (rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza;
purché, in questo caso, l'intercapedine che ne deriva, dipendente dalla imperfetta aderenza delle due costruzioni, possa facilmente colmarsi mediante accorgimenti tecnici e con una modesta opera di riempimento a cura del costruttore prevenuto (v. Cass. 3601/2012). Lo spazio necessario per la presenza del cd. giunto sismico o tecnico o di oscillazione (nella specie, nell'ordine di 6,25 ovvero 8,5 cm) non rileva poiché esso è proprio imposto dalla normativa sismica per le costruzioni in aderenza (art. 9, comma 3, L. 1684/1962; in tal senso Cass. 8744/1993; nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale Trapani sent. 771/2024, Tribunale Ragusa sent.
90/2022 e Tribunale di Pavia sent. 8744/1993). Infine, è altrettanto noto che, ai sensi degli artt. 873 e
877 c.c., si può costruire in aderenza anche in sopraelevazione purché, nel tratto in esubero rispetto alla linea preesistente, la nuova costruzione non sconfini nella proprietà altrui (v. Cass. 16731/2023).
Dunque, l'osservanza della distanza minima di tre metri tra le costruzioni, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie.
9.9. In conclusione, malgrado la fondatezza della eccezione di rito degli appellati, le doglianze dell'appellante nei confronti della sentenza appellata erano fondate e, più in generale, nel merito, le sue principali tesi difensive appaiono, in una parte significativa, fondate (tutto ciò, a prescindere dalla marcata superficialità della valutazione giudiziale delle tesi difensive di entrambe le parti, compiuta nel corso del giudizio di primo grado). Pertanto, le spese vanno tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rimette il procedimento innanzi al Tribunale di Teramo;
2) spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
14