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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5168/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per rappresentata da l'avv. Michele Parte_1 Parte_2
RR, oggi sostituito dall'avv. Gabriele Di Trapani;
per e , l'avv. Parte_3 Parte_4 Parte_5
OB UZ.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti. Il difensore degli opponenti richiama, nella specie, le note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5168 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , rappresentata dalla Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv.
Michele RR, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attrice - opposta contro
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_5 C.F._3 elettivamente domiciliati in Anzio, alla via Ardeatina n. 373/A, presso lo studio dell'avv.
OB UZ, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federica Felici, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti - opponenti
2 Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla come in Parte_1 epigrafe rappresentata, quale giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione promossa, ai sensi dell'art. 615 c. 2 c.p.c., dai soggetti qui convenuti, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g.e. 455/2021, al fine di contestare il diritto della prima di procedere ad esecuzione forzata in virtù del contratto di mutuo concluso in data 22.3.2007 con la Controparte_1
La parte attrice ha, nella specie, dedotto:
- che, per effetto di un contratto di mutuo fondiario del 22.3.2007, la Controparte_1 ha erogato, in favore di e , l'importo di Parte_3 Parte_4 Parte_5
euro 265.000,00;
- che, successivamente, il credito è stato acquistato, dapprima, da RR Finance
s.r.l., per effetto di un contratto quadro di cessione concluso in data 26 luglio 2006 e successivi atti di cessione, poi, dalla stessa attrice, in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco del 5 novembre 2019;
- che la stessa ha intimato ai mutuatari, con atto di precetto notificato, il pagamento della somma complessiva di euro 195.513,55, di cui euro 187.963,27, quale importo delle rate scadute e a scadere, ed euro 7.550,28, quali interessi di mora maturati al 18.3.2021, oltre interessi di mora decorrenti dal 19.3.2021 fino all'integrale soddisfo;
- che, con atto di pignoramento notificato in data 24.11.2021, la stessa ha pignorato l'unità immobiliare su cui insiste l'ipoteca concessa al momento di conclusione del contratto di mutuo;
- che, all'esito dell'udienza del 5.7.2022, il giudice dell'esecuzione ha disposto, in conseguenza dell'opposizione promossa dagli esecutati, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. r.g.e. 455/2021;
- che non solo la circostanza afferente all'avvenuta risoluzione del contratto non è stata
3 contestata dai debitori, ma è stata fornita prova documentale dell'invio agli stessi della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
- che il contratto di mutuo prevede la risoluzione di diritto in ipotesi di mancato pagamento di tre rate e che la notificazione dell'atto di precetto postula di per sé la volontà di avvalersi di detta clausola.
La stessa ha, sulla scorta di tali circostanze, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare e riformare integralmente l'Ordinanza del 5.7.2022 con la quale, a definizione del sub procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare R.G.E. n.
455_1/2021, il G.E. ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dai Sigg.ri
e e disposto la sospensione della Parte_3 Parte_4 Parte_5
procedura esecutiva immobiliare RGE 455/2021. Per l'effetto, Voglia l'Ecc.mo Tribunale in via principale, rigettare il ricorso ex art. 615 c.p.c. dei ricorrenti Parte_3
e perché infondato in fatto ed in diritto, e disporre la Parte_4 Parte_5 prosecuzione dell'esecuzione immobiliare con ogni pronunzia presupposta e conseguente;
in subordine, salvo gravame, revocare e riformare parzialmente
l'Ordinanza del 5.7.2022 con la quale, a definizione del sub procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 455_1/2021, il G.E. ha accolto l'opposizione ex art.
615 c.p.c. promossa dai Sigg.ri e e Parte_3 Parte_4 Parte_5 disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 455/2021. Per
l'effetto, Voglia l'Ecc.mo Tribunale in via subordinata, disporre la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare per la parte scaduta del credito azionato alla data della notifica dell'atto di precetto, con ogni pronunzia presupposta e conseguente. Con vittoria di spese di lite e spese generali 15%, oltre accessori di legge”.
e , costituitisi in giudizio, hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5
evidenziato:
- che la creditrice procedente non ha dato adeguata prova né di avere effettivamente acquistato il credito per cui si procede né dell'inclusione del suddetto credito nell'insieme dei crediti ceduti in blocco;
- che, sin dalla fase sommaria, gli stessi hanno dedotto che il contratto di mutuo non
4 era stato formalmente risolto con una espressa comunicazione e di essere in regola con i pagamenti, avendo soltanto chiesto e ottenuto una sospensione dell'ammortamento per temporanea difficoltà, senza ricevere indicazioni precise circa la durata di tale beneficio e circa la nuova decorrenza dei ratei;
- che la risoluzione invocata dalla creditrice sarebbe comunque illegittima perché in contrasto con quanto previsto dall'art. 40 t.u.b.;
- che il contratto di mutuo è nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.;
- che non sono sufficientemente indicati i criteri applicati per i computo degli importi indicati nell'atto di precetto, dovendo in ogni caso rilevarsi l'applicazione di interessi di natura usuraria.
I convenuti hanno, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, rigettata in toto la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte e, confermato il provvedimento di sospensione reso dal G.E., accogliere l'opposizione spiegata e per l'effetto dichiarare
l'estinzione/improcedibilità/improseguibilità della procedura esecutiva promossa nei confronti degli opponenti attuali convenuti o comunque la invalidità e/o inefficacia degli atti esecutivi di cui alla procedura in narrativa n. 455/21 R. Es. e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa la mandataria la di Parte_1 Parte_2
procedere all'esecuzione e privo di efficacia il pignoramento opposto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA”.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023 e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene opportuno analizzare, in via preliminare, la questione afferente alla titolarità attiva del credito in capo alla creditrice
5 procedente, avendo gli opponenti dedotto che non risultano in alcun modo dimostrate sia la conclusione dei diversi contratti di cessione richiamati dall'opposta che l'inclusione del credito per cui si procede fra i crediti oggetto di cessione.
Al riguardo, giova, in linea generale, ricordare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
La stessa Suprema Corte ha poi precisato che, sebbene ai fini della prova della cessione di crediti in blocco non sia sufficiente la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale o la notificazione al debitore ceduto, non è comunque necessario che della stessa sia fornita una prova documentale, in quanto “a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”, profilo quest'ultimo in relazione al quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr.
Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; cfr., in senso analogo, da ultimo, Cass., 25 luglio 2025,
6 n. 21279).
Facendo applicazione dei principi appena ricordati, nel caso di specie, si ritiene che la prospettazione di parte opponente sia meritevole di accoglimento.
Si rimarca, in primo luogo, che la creditrice procedente ha del tutto omesso di documentare l'effettiva conclusione di un contratto di cessione, dapprima, fra la originaria mutuante, ossia la e la RR Finance s.r.l., e, successivamente, Controparte_1 fra quest'ultima e la avendo la stessa prodotto esclusivamente Parte_1
diversi avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, senza però fornire ulteriori elementi indiziari utili a consentire l'accertamento dell'avvenuta cessione.
A ciò deve aggiungersi, con riferimento alla prima cessione intervenuta, che la stessa ha depositato sette diversi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i quali fanno riferimento ad un accordo quadro di cessione dei crediti e ad altrettanti atti di cessione, conclusi in date diverse dalla e dalla RR Finance s.r.l., ma non ha precisato Controparte_1 per effetto di quale dei diversi atti di cessione ivi indicati il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti sia stato ceduto dalla mutuante alla RR Finance s.r.l. (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
La parte opposta si è, peraltro, limitata ad allegare, nei propri scritti difensivi, che l'originaria creditrice e la cessionaria intermedia hanno concluso in data 26.7.2006 un contratto quadro di cessione di crediti, seguito da diversi atti di cessione, ma non ha specificamente individuato quale sia l'atto di cessione e il conseguente avviso riferibile al credito che viene qui in considerazione.
Con riguardo alla seconda cessione, in tesi intervenuta fra la RR Finance s.r.l. e la creditrice procedente, non può poi prescindersi dall'evidenziare che quest'ultima ha versato in atti esclusivamente un avviso in cui si menziona un atto di cessione del
10.11.2017, mentre negli scritti difensivi la stessa ha allegato che il contratto di cessione qui in questione sarebbe stato stipulato in data 5.11.2019, di talché non vi è neppure la certezza che l'avviso in atti si riferisca effettivamente al contratto di cessione che ha riguardato il credito per cui si è proceduto in sede esecutiva (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
7 Si sottolinea ulteriormente cha la circostanza appena evidenziata, ossia il fatto che siano stati prodotti, con riferimento alla prima cessione, unicamente sette diversi avvisi di pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i quali richiamano diversi atti di cessione, e, rispetto alla seconda cessione, un avviso nemmeno apparentemente riferibile alla stessa, impedisce anche di svolgere una compiuta verifica circa la completezza delle indicazioni negli stessi avvisi riportate per la individuazione dei crediti inclusi nella cessione.
In definitiva, a fronte della contestazione dei debitori, involgente non solo l'inclusione del credito in esame nelle diverse cessioni, ma anche il fatto in sé della duplice cessione, la creditrice procedente, avendo provveduto alla produzione del solo avviso di cessione pubblicato, non ha offerto elementi sufficienti a ritenere compiutamente provato il trasferimento del credito azionato, con l'immediato portato che non può ravvisarsi, in difetto di prova della titolarità attiva del credito, in capo alla società opposta, il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni delineate dagli opponenti.
3. L'opposizione deve essere, pertanto, accolta, osservando però che non può disporsi, in questa sede, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, la quale compete al giudice della procedura esecutiva al verificarsi dei presupposti prescritti dalla legge.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della società opposta e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in base agli effetti economici dell'accoglimento dell'opposizione e, quindi, nel caso di specie, con riguardo al valore dell'intero credito per cui si procede (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Sul punto, si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al 'peso' economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo
8 credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile” (cfr. Cass., 3 dicembre
2021, n. 38370).
Si specifica, infine, che si applicheranno, per le fasi di studio e introduttiva, i parametri medi, mentre, per le fasi istruttoria e decisoria, i parametri minimi, data la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta, precisando che si farà luogo ad una liquidazione unitaria senza maggiorazioni, avendo gli opponenti speso difese coincidenti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza, in capo alla Parte_5 Parte_1 del diritto di procedere ad esecuzione forzata con riferimento al credito derivante dal contratto di mutuo concluso il 22.3.2007 dagli opponenti e dalla Controparte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_3
e , delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di Parte_4 Parte_5
euro 9.142,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per rappresentata da l'avv. Michele Parte_1 Parte_2
RR, oggi sostituito dall'avv. Gabriele Di Trapani;
per e , l'avv. Parte_3 Parte_4 Parte_5
OB UZ.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti. Il difensore degli opponenti richiama, nella specie, le note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5168 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , rappresentata dalla Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv.
Michele RR, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attrice - opposta contro
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_5 C.F._3 elettivamente domiciliati in Anzio, alla via Ardeatina n. 373/A, presso lo studio dell'avv.
OB UZ, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federica Felici, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti - opponenti
2 Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla come in Parte_1 epigrafe rappresentata, quale giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione promossa, ai sensi dell'art. 615 c. 2 c.p.c., dai soggetti qui convenuti, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g.e. 455/2021, al fine di contestare il diritto della prima di procedere ad esecuzione forzata in virtù del contratto di mutuo concluso in data 22.3.2007 con la Controparte_1
La parte attrice ha, nella specie, dedotto:
- che, per effetto di un contratto di mutuo fondiario del 22.3.2007, la Controparte_1 ha erogato, in favore di e , l'importo di Parte_3 Parte_4 Parte_5
euro 265.000,00;
- che, successivamente, il credito è stato acquistato, dapprima, da RR Finance
s.r.l., per effetto di un contratto quadro di cessione concluso in data 26 luglio 2006 e successivi atti di cessione, poi, dalla stessa attrice, in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco del 5 novembre 2019;
- che la stessa ha intimato ai mutuatari, con atto di precetto notificato, il pagamento della somma complessiva di euro 195.513,55, di cui euro 187.963,27, quale importo delle rate scadute e a scadere, ed euro 7.550,28, quali interessi di mora maturati al 18.3.2021, oltre interessi di mora decorrenti dal 19.3.2021 fino all'integrale soddisfo;
- che, con atto di pignoramento notificato in data 24.11.2021, la stessa ha pignorato l'unità immobiliare su cui insiste l'ipoteca concessa al momento di conclusione del contratto di mutuo;
- che, all'esito dell'udienza del 5.7.2022, il giudice dell'esecuzione ha disposto, in conseguenza dell'opposizione promossa dagli esecutati, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. r.g.e. 455/2021;
- che non solo la circostanza afferente all'avvenuta risoluzione del contratto non è stata
3 contestata dai debitori, ma è stata fornita prova documentale dell'invio agli stessi della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
- che il contratto di mutuo prevede la risoluzione di diritto in ipotesi di mancato pagamento di tre rate e che la notificazione dell'atto di precetto postula di per sé la volontà di avvalersi di detta clausola.
La stessa ha, sulla scorta di tali circostanze, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare e riformare integralmente l'Ordinanza del 5.7.2022 con la quale, a definizione del sub procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare R.G.E. n.
455_1/2021, il G.E. ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dai Sigg.ri
e e disposto la sospensione della Parte_3 Parte_4 Parte_5
procedura esecutiva immobiliare RGE 455/2021. Per l'effetto, Voglia l'Ecc.mo Tribunale in via principale, rigettare il ricorso ex art. 615 c.p.c. dei ricorrenti Parte_3
e perché infondato in fatto ed in diritto, e disporre la Parte_4 Parte_5 prosecuzione dell'esecuzione immobiliare con ogni pronunzia presupposta e conseguente;
in subordine, salvo gravame, revocare e riformare parzialmente
l'Ordinanza del 5.7.2022 con la quale, a definizione del sub procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 455_1/2021, il G.E. ha accolto l'opposizione ex art.
615 c.p.c. promossa dai Sigg.ri e e Parte_3 Parte_4 Parte_5 disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 455/2021. Per
l'effetto, Voglia l'Ecc.mo Tribunale in via subordinata, disporre la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare per la parte scaduta del credito azionato alla data della notifica dell'atto di precetto, con ogni pronunzia presupposta e conseguente. Con vittoria di spese di lite e spese generali 15%, oltre accessori di legge”.
e , costituitisi in giudizio, hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5
evidenziato:
- che la creditrice procedente non ha dato adeguata prova né di avere effettivamente acquistato il credito per cui si procede né dell'inclusione del suddetto credito nell'insieme dei crediti ceduti in blocco;
- che, sin dalla fase sommaria, gli stessi hanno dedotto che il contratto di mutuo non
4 era stato formalmente risolto con una espressa comunicazione e di essere in regola con i pagamenti, avendo soltanto chiesto e ottenuto una sospensione dell'ammortamento per temporanea difficoltà, senza ricevere indicazioni precise circa la durata di tale beneficio e circa la nuova decorrenza dei ratei;
- che la risoluzione invocata dalla creditrice sarebbe comunque illegittima perché in contrasto con quanto previsto dall'art. 40 t.u.b.;
- che il contratto di mutuo è nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.;
- che non sono sufficientemente indicati i criteri applicati per i computo degli importi indicati nell'atto di precetto, dovendo in ogni caso rilevarsi l'applicazione di interessi di natura usuraria.
I convenuti hanno, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, rigettata in toto la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte e, confermato il provvedimento di sospensione reso dal G.E., accogliere l'opposizione spiegata e per l'effetto dichiarare
l'estinzione/improcedibilità/improseguibilità della procedura esecutiva promossa nei confronti degli opponenti attuali convenuti o comunque la invalidità e/o inefficacia degli atti esecutivi di cui alla procedura in narrativa n. 455/21 R. Es. e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa la mandataria la di Parte_1 Parte_2
procedere all'esecuzione e privo di efficacia il pignoramento opposto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA”.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023 e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene opportuno analizzare, in via preliminare, la questione afferente alla titolarità attiva del credito in capo alla creditrice
5 procedente, avendo gli opponenti dedotto che non risultano in alcun modo dimostrate sia la conclusione dei diversi contratti di cessione richiamati dall'opposta che l'inclusione del credito per cui si procede fra i crediti oggetto di cessione.
Al riguardo, giova, in linea generale, ricordare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
La stessa Suprema Corte ha poi precisato che, sebbene ai fini della prova della cessione di crediti in blocco non sia sufficiente la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale o la notificazione al debitore ceduto, non è comunque necessario che della stessa sia fornita una prova documentale, in quanto “a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”, profilo quest'ultimo in relazione al quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr.
Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; cfr., in senso analogo, da ultimo, Cass., 25 luglio 2025,
6 n. 21279).
Facendo applicazione dei principi appena ricordati, nel caso di specie, si ritiene che la prospettazione di parte opponente sia meritevole di accoglimento.
Si rimarca, in primo luogo, che la creditrice procedente ha del tutto omesso di documentare l'effettiva conclusione di un contratto di cessione, dapprima, fra la originaria mutuante, ossia la e la RR Finance s.r.l., e, successivamente, Controparte_1 fra quest'ultima e la avendo la stessa prodotto esclusivamente Parte_1
diversi avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, senza però fornire ulteriori elementi indiziari utili a consentire l'accertamento dell'avvenuta cessione.
A ciò deve aggiungersi, con riferimento alla prima cessione intervenuta, che la stessa ha depositato sette diversi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i quali fanno riferimento ad un accordo quadro di cessione dei crediti e ad altrettanti atti di cessione, conclusi in date diverse dalla e dalla RR Finance s.r.l., ma non ha precisato Controparte_1 per effetto di quale dei diversi atti di cessione ivi indicati il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti sia stato ceduto dalla mutuante alla RR Finance s.r.l. (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
La parte opposta si è, peraltro, limitata ad allegare, nei propri scritti difensivi, che l'originaria creditrice e la cessionaria intermedia hanno concluso in data 26.7.2006 un contratto quadro di cessione di crediti, seguito da diversi atti di cessione, ma non ha specificamente individuato quale sia l'atto di cessione e il conseguente avviso riferibile al credito che viene qui in considerazione.
Con riguardo alla seconda cessione, in tesi intervenuta fra la RR Finance s.r.l. e la creditrice procedente, non può poi prescindersi dall'evidenziare che quest'ultima ha versato in atti esclusivamente un avviso in cui si menziona un atto di cessione del
10.11.2017, mentre negli scritti difensivi la stessa ha allegato che il contratto di cessione qui in questione sarebbe stato stipulato in data 5.11.2019, di talché non vi è neppure la certezza che l'avviso in atti si riferisca effettivamente al contratto di cessione che ha riguardato il credito per cui si è proceduto in sede esecutiva (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
7 Si sottolinea ulteriormente cha la circostanza appena evidenziata, ossia il fatto che siano stati prodotti, con riferimento alla prima cessione, unicamente sette diversi avvisi di pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i quali richiamano diversi atti di cessione, e, rispetto alla seconda cessione, un avviso nemmeno apparentemente riferibile alla stessa, impedisce anche di svolgere una compiuta verifica circa la completezza delle indicazioni negli stessi avvisi riportate per la individuazione dei crediti inclusi nella cessione.
In definitiva, a fronte della contestazione dei debitori, involgente non solo l'inclusione del credito in esame nelle diverse cessioni, ma anche il fatto in sé della duplice cessione, la creditrice procedente, avendo provveduto alla produzione del solo avviso di cessione pubblicato, non ha offerto elementi sufficienti a ritenere compiutamente provato il trasferimento del credito azionato, con l'immediato portato che non può ravvisarsi, in difetto di prova della titolarità attiva del credito, in capo alla società opposta, il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni delineate dagli opponenti.
3. L'opposizione deve essere, pertanto, accolta, osservando però che non può disporsi, in questa sede, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, la quale compete al giudice della procedura esecutiva al verificarsi dei presupposti prescritti dalla legge.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della società opposta e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in base agli effetti economici dell'accoglimento dell'opposizione e, quindi, nel caso di specie, con riguardo al valore dell'intero credito per cui si procede (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Sul punto, si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al 'peso' economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo
8 credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile” (cfr. Cass., 3 dicembre
2021, n. 38370).
Si specifica, infine, che si applicheranno, per le fasi di studio e introduttiva, i parametri medi, mentre, per le fasi istruttoria e decisoria, i parametri minimi, data la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta, precisando che si farà luogo ad una liquidazione unitaria senza maggiorazioni, avendo gli opponenti speso difese coincidenti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza, in capo alla Parte_5 Parte_1 del diritto di procedere ad esecuzione forzata con riferimento al credito derivante dal contratto di mutuo concluso il 22.3.2007 dagli opponenti e dalla Controparte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_3
e , delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di Parte_4 Parte_5
euro 9.142,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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