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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1717/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. NATALE SABRINA tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in PIETRAVAIRANO in data 01.05.1995; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (09.01.1996) e (25.09.1997); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I coniugi vivranno separati serbando reciproco rispetto;
Il Sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale come individuata in premessa mentre la Signora Parte_2 provvederà a trasferirsi nella casa di proprietà del Sig. all'atto della sottoscrizione dei Parte_1 Parte_2 presenti accordi.
La Signora e il Sig. continueranno a pagare la rata del mutuo ognuno per la sua Parte_1 Parte_2 quota pari al 50%.
La Sig.ra provvederà a trasferire la proprietà dell'autovettura Fiat 500 tg FR333LE al Sig. Parte_1
, il quale provvederà alle spese per il passaggio. Parte_2
I coniugi concordano che i cani di loro proprietà che attualmente vivono presso l'immobile di esclusiva proprietà del Sig.
, continuano a vivere lì e alle loro cure vi provvederanno entrambi coniugi;
Parte_2 2
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.11.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
CAPUA (CE), il 06.09.1973;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIETRAVAIRANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 1995);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1717/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. NATALE SABRINA tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in PIETRAVAIRANO in data 01.05.1995; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (09.01.1996) e (25.09.1997); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I coniugi vivranno separati serbando reciproco rispetto;
Il Sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale come individuata in premessa mentre la Signora Parte_2 provvederà a trasferirsi nella casa di proprietà del Sig. all'atto della sottoscrizione dei Parte_1 Parte_2 presenti accordi.
La Signora e il Sig. continueranno a pagare la rata del mutuo ognuno per la sua Parte_1 Parte_2 quota pari al 50%.
La Sig.ra provvederà a trasferire la proprietà dell'autovettura Fiat 500 tg FR333LE al Sig. Parte_1
, il quale provvederà alle spese per il passaggio. Parte_2
I coniugi concordano che i cani di loro proprietà che attualmente vivono presso l'immobile di esclusiva proprietà del Sig.
, continuano a vivere lì e alle loro cure vi provvederanno entrambi coniugi;
Parte_2 2
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.11.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
CAPUA (CE), il 06.09.1973;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIETRAVAIRANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 1995);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese