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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 1011 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 17.10.2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Giselda Mercurio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Falerna (CZ), via Zara n. 6,
OPPONENTE
E cod. fisc. , p. iva. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa,
PARTE OPPOSTA NON COSTITUITA
E
, in persona del sindaco quale l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura in allegato alla memoria difensiva dall'avv. Sergio Di Zitti ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec erracina.lt.it Email_1 CP_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso i sottesi verbali di contestazione nn.VM200597 e UP14539 posti alla base dell'ingiunzione di pagamento, senza numero del
8/05/2024, in quanto mai notificati.
A fondamento della domanda ha eccepito, infatti, l'inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento e dei verbali di contestazione, quali atti prodromici. Ha concluso chiedendo “voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione avversaria respinta, in accoglimento dei dedotti motivi, dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica degli atti prodromici. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e con vittoria di spese e di competenze del giudizio.”.
Si è costituito il chiedendo concludendo in rito per la declaratoria di Controparte_2 incompetenza territoriale dell'adito giudice e nel merito per il rigetto dell'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso, va detto che l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta è ammissibile, essendosi costituita tempestivamente.
Tanto detto, essa va accolta.
L'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 prevede che: "1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di
Pace”.
L'art. 7 prevede che: "1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie".
In base all'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011 può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.
Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore (Cass., Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15354, Corte di cassazione Sezioni unite civili
Sentenza 27 aprile 2018, n. 10261, in cui si afferma che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 22080 del 22.09.2017, hanno affermato in materia il seguente principio: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
E ciò sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
Ed ancora, la Suprema Corte ha recentemente ritenuto che l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 (già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981); sicché, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 n. 10011/2025 che richiama Cass., Sez. 6, n. 24091/2018).
Non è, invece, pertinente il richiamo della parte opponente alla sentenza della Corte di Cassazione n.
3582/2022, in quanto, nel caso di specie, la parte eccepiva che la cartella esattoriale gli era stata notificata in modo irregolare (per l'esattezza, con messaggio proveniente da un indirizzo PEC “non inserito nei pubblici elenchi”), mentre, nel caso di specie, la parte eccepisce vizi degli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione.
Trattandosi, quindi, di opposizione avverso ordinanza ingiunzione per violazione del c.d.s. in cui viene dedotta la mancata notifica degli atti presupposti, in presenza di sanzioni rientranti nella competenza del GDP per valore, il giudizio andava proposto dinanzi a tale autorità giudiziaria.
Ne deriva che deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace di , CP_2
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta CP_2
che liquida in € 220,00 per la fase introduttiva, € 220,00 per la fase di studio, € 430,00 per
[...] la fase istruttoria e € 430,00 per la fase decisionale, oltre a iva spese generali e c.p.a.
Latina, 17.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)