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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AL presidente dott.ssa NN CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3666/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 30.10.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to NC MO, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alberigo Panini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3297/2022, R.G. n. 53293/2018, depositata in data 1.3.2022, il Tribunale di
Roma ha così provveduto:
‹‹- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di donazione Controparte_2 della piena proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via Acherusio n. 20, stipulato tra , Parte_1
e , (atto pubblico a firma del Notaio Dott. , del 24.06.2015 Rep. N. Parte_2 Controparte_2 Persona_1
88974, Racc. n. 8992 e trascritto in data 01.07.2015);
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di locazione Controparte_2 ultranovennale con atto del 15 dicembre 2016 a rogito Notaio Dott. Rep. n. 33644, Racc. n. Persona_2
9988, stipulato tra il Sig. e la Sig.ra avente ad oggetto l'appartamento sito in Controparte_2 Parte_2
Roma alla Via Acherusio n. 20, trascritto in data 19.12.2016;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità sul punto;
- condanna i convenuti , , , in solido, al Parte_1 Controparte_2 Parte_2 pagamento in favore dell'attore e dell'intervenuta Controparte_2 Controparte_1
in solido dal lato attivo, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.713,00 per esborsi, €
[...]
19.340,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge››.
***
Hanno proposto appello ed chiedendo alla Corte di Parte_1 Parte_2 riformare la sentenza e di rigettare tutte le domande proposte dalla e dal Controparte_2 suo successore a titolo particolare, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e di ogni successiva annotazione e/o trascrizione della sentenza ex art. 2655 c.c.
***
Si è costituita in giudizio, in data 17.11.2022, l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
***
All'udienza del 12.1.2023 è stata dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 [...]
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. CP_2
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti). pagina 2 di 7 ***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Con un unico motivo di gravame, parte appellante lamenta che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, non sussistono i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall'art. 2901 c.c., dal momento che, come esposto e documentato dai convenuti, questi ultimi, al momento della donazione stipulata in data 24.6.2015 in favore del figlio,
[...]
erano proprietari di un ulteriore prestigioso immobile, che era stato alienato a CP_2 terzi al prezzo di € 1.150.000,00 soltanto in data 3.11.2016, con atto di compravendita mai impugnato dalla pertanto, al momento dell'atto dispositivo, i debitori disponevano di CP_2 un patrimonio più che sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, poiché la reclamava CP_2 un credito di soli € 311.600,31; a nulla rileva che tale secondo immobile sia stato poi alienato, atteso che la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma citata deve essere valutata al momento del compimento dell'atto impugnato;
conseguentemente, non potendo essere revocato l'atto di donazione, il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda anche con riguardo al contratto di locazione.
***
L'appello è fondato.
Per ciò che qui rileva, il Tribunale ha così motivato:
‹‹… In particolare, per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'”eventus damni” non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso del tutto impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. L'esistenza di un solo ulteriore bene immobile - peraltro alienato un anno dopo l'atto di donazione – non è di per sé una circostanza sufficiente ad escludere l'anzidetto pregiudizio.
Infatti, il creditore rimane pregiudicato dall'atto dispositivo, sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (ad es. trasformazione del bene immobile in denaro fungibile e, per definizione, meno aggredibile in sede esecutiva).
L'azione revocatoria ha la funzione, infatti, non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione pagina 3 di 7 esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Non è, quindi, richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che la renda più incerta o difficile››.
Ciò detto, quanto all'eventus damni, è principio pacifico (cfr., tra le tante, Cass. n. 20232 del
14/07/2023) che tale requisito oggettivo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
È del pari pacifico (cfr., Cass. n. 1902 del 03/02/2015) che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni".
Tuttavia, spiega la Suprema Corte (Cass. n. 23743/2011, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame), il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, deve derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta, di talché deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore;
pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non hanno rilevanza.
Pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione.
Tale principio di diritto è consolidato (cfr. Cass. n. 755/1969; Cass. n. 3538/2019; Cass. n.
21030/2025).
Ora, a fronte del credito di € 311.600,31 vantato dalla , i convenuti, nel Controparte_2 primo grado di giudizio, avevano allegato e provato che, al momento dell'atto di donazione del 24.6.2015, nel patrimonio dei medesimi figurava l'immobile sito in Roma via Vittorio
Locchi n. 6, che era stato poi alienato a terzi solo in data 3.11.2016.
La circostanza, documentata, non è stata contestata dalla né dalla cessionaria del CP_2 credito (cfr. anche comparsa di costituzione in appello), le quali si sono limitate, in CP_1
pagina 4 di 7 sostanza, ad affermare che era sufficiente un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore e che, come dimostrato dagli stessi convenuti, l'appartamento di via Locchi era stato venduto dopo un anno dalla donazione, aggiungendo che era stata chiesta la declaratoria di inefficacia anche del contratto di locazione stipulato tra il figlio dei debitori e la Pt_2
Deve ritenersi, pertanto, che i convenuti avessero fornito la prova dell'esistenza, in capo agli stessi, di ampie residualità patrimoniali al momento dell'atto di donazione.
Ha dunque errato il primo giudice ad affermare che sussisteva l'eventus damni, così tralasciando gli elementi che dimostravano l'insussistenza del requisito in questione.
Quanto alla declaratoria di inefficacia del contratto di locazione, è vero che questo è stato stipulato in data 15.12.2016, quando l'immobile di via Locchi era stato già venduto.
È anche vero però che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione la ‹‹previsione di cui all'art. 2901, 4° comma c.c., trattandosi di disposizione del bene entrato nel patrimonio del donatario, con un atto attinto dalla declaratoria di inefficacia di cui al primo comma n.1; pertanto l'inefficacia deve estendersi al successivo atto di locazione, dovendo presumersi l'insussistenza della buona fede, trattandosi, come detto, di atti conseguenziali, in ambito familiare e costituenti, complessivamente, una alienazione con successiva retrocessione della detenzione dell'immobile alle stesse parti donanti››.
Ne consegue che, venendo meno l'inefficacia dell'atto di donazione in favore del figlio, rimane travolta anche l'inefficacia del contratto di locazione concluso da quest'ultimo.
***
Per i motivi sin qui esposti, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere respinta.
***
All'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. consegue, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda proposta dalla di cui alla nota di trascrizione in atti, meglio indicata in dispositivo. CP_2
Nulla deve essere disposto, quindi, sulla cancellazione dell'annotazione ex art. 2655 c.c.
(disposta dal giudice) della sentenza impugnata, fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
n. 347/1990, l'annotazione è a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
pagina 5 di 7 Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 8884/2024; Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
e devono, dunque, essere condannate in solido, secondo il principio Controparte_2 CP_1 della soccombenza, a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00 (tenuto conto del valore del credito per il quale si agisce in revocatoria: cfr. Cass. n. 10089/2014), per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per la fase di appello, stante la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto sulle spese tra gli appellanti, da un lato, e dall'altro, non Controparte_2 essendovi contrasto tra le posizioni degli stessi e dell'appellante, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la pronuncia di condanna alle spese di lite presuppone la soccombenza, che nella specie (mancando il contrasto) difetta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3297/2022, R.G. n. 53293/2018, depositata in data 1.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da ed e, in riforma Parte_1 Parte_2 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
cui è succeduta a titolo particolare, quale cessionaria del credito, CP_2 [...]
Controparte_1
2) ordina la cancellazione della seguente trascrizione: a) trascrizione della domanda giudiziale a favore di contro Controparte_2 Controparte_2 [...] ed presentazione n. 1 del 10.9.2018 presso l'Agenzia Parte_1 Parte_2 delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, Registro generale n. 102902 Registro particolare n. 72196;
pagina 6 di 7 3) condanna e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, alla rifusione, in favore di ed delle Parte_1 Parte_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.848,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to
NC MO, dichiaratosi antistatario.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN CH CH AL
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AL presidente dott.ssa NN CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3666/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 30.10.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to NC MO, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alberigo Panini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3297/2022, R.G. n. 53293/2018, depositata in data 1.3.2022, il Tribunale di
Roma ha così provveduto:
‹‹- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di donazione Controparte_2 della piena proprietà dell'appartamento sito in Roma alla Via Acherusio n. 20, stipulato tra , Parte_1
e , (atto pubblico a firma del Notaio Dott. , del 24.06.2015 Rep. N. Parte_2 Controparte_2 Persona_1
88974, Racc. n. 8992 e trascritto in data 01.07.2015);
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di locazione Controparte_2 ultranovennale con atto del 15 dicembre 2016 a rogito Notaio Dott. Rep. n. 33644, Racc. n. Persona_2
9988, stipulato tra il Sig. e la Sig.ra avente ad oggetto l'appartamento sito in Controparte_2 Parte_2
Roma alla Via Acherusio n. 20, trascritto in data 19.12.2016;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità sul punto;
- condanna i convenuti , , , in solido, al Parte_1 Controparte_2 Parte_2 pagamento in favore dell'attore e dell'intervenuta Controparte_2 Controparte_1
in solido dal lato attivo, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.713,00 per esborsi, €
[...]
19.340,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge››.
***
Hanno proposto appello ed chiedendo alla Corte di Parte_1 Parte_2 riformare la sentenza e di rigettare tutte le domande proposte dalla e dal Controparte_2 suo successore a titolo particolare, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e di ogni successiva annotazione e/o trascrizione della sentenza ex art. 2655 c.c.
***
Si è costituita in giudizio, in data 17.11.2022, l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
***
All'udienza del 12.1.2023 è stata dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 [...]
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. CP_2
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti). pagina 2 di 7 ***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Con un unico motivo di gravame, parte appellante lamenta che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, non sussistono i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall'art. 2901 c.c., dal momento che, come esposto e documentato dai convenuti, questi ultimi, al momento della donazione stipulata in data 24.6.2015 in favore del figlio,
[...]
erano proprietari di un ulteriore prestigioso immobile, che era stato alienato a CP_2 terzi al prezzo di € 1.150.000,00 soltanto in data 3.11.2016, con atto di compravendita mai impugnato dalla pertanto, al momento dell'atto dispositivo, i debitori disponevano di CP_2 un patrimonio più che sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, poiché la reclamava CP_2 un credito di soli € 311.600,31; a nulla rileva che tale secondo immobile sia stato poi alienato, atteso che la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma citata deve essere valutata al momento del compimento dell'atto impugnato;
conseguentemente, non potendo essere revocato l'atto di donazione, il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda anche con riguardo al contratto di locazione.
***
L'appello è fondato.
Per ciò che qui rileva, il Tribunale ha così motivato:
‹‹… In particolare, per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'”eventus damni” non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso del tutto impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. L'esistenza di un solo ulteriore bene immobile - peraltro alienato un anno dopo l'atto di donazione – non è di per sé una circostanza sufficiente ad escludere l'anzidetto pregiudizio.
Infatti, il creditore rimane pregiudicato dall'atto dispositivo, sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (ad es. trasformazione del bene immobile in denaro fungibile e, per definizione, meno aggredibile in sede esecutiva).
L'azione revocatoria ha la funzione, infatti, non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione pagina 3 di 7 esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Non è, quindi, richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che la renda più incerta o difficile››.
Ciò detto, quanto all'eventus damni, è principio pacifico (cfr., tra le tante, Cass. n. 20232 del
14/07/2023) che tale requisito oggettivo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
È del pari pacifico (cfr., Cass. n. 1902 del 03/02/2015) che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni".
Tuttavia, spiega la Suprema Corte (Cass. n. 23743/2011, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame), il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, deve derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta, di talché deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore;
pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non hanno rilevanza.
Pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione.
Tale principio di diritto è consolidato (cfr. Cass. n. 755/1969; Cass. n. 3538/2019; Cass. n.
21030/2025).
Ora, a fronte del credito di € 311.600,31 vantato dalla , i convenuti, nel Controparte_2 primo grado di giudizio, avevano allegato e provato che, al momento dell'atto di donazione del 24.6.2015, nel patrimonio dei medesimi figurava l'immobile sito in Roma via Vittorio
Locchi n. 6, che era stato poi alienato a terzi solo in data 3.11.2016.
La circostanza, documentata, non è stata contestata dalla né dalla cessionaria del CP_2 credito (cfr. anche comparsa di costituzione in appello), le quali si sono limitate, in CP_1
pagina 4 di 7 sostanza, ad affermare che era sufficiente un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore e che, come dimostrato dagli stessi convenuti, l'appartamento di via Locchi era stato venduto dopo un anno dalla donazione, aggiungendo che era stata chiesta la declaratoria di inefficacia anche del contratto di locazione stipulato tra il figlio dei debitori e la Pt_2
Deve ritenersi, pertanto, che i convenuti avessero fornito la prova dell'esistenza, in capo agli stessi, di ampie residualità patrimoniali al momento dell'atto di donazione.
Ha dunque errato il primo giudice ad affermare che sussisteva l'eventus damni, così tralasciando gli elementi che dimostravano l'insussistenza del requisito in questione.
Quanto alla declaratoria di inefficacia del contratto di locazione, è vero che questo è stato stipulato in data 15.12.2016, quando l'immobile di via Locchi era stato già venduto.
È anche vero però che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione la ‹‹previsione di cui all'art. 2901, 4° comma c.c., trattandosi di disposizione del bene entrato nel patrimonio del donatario, con un atto attinto dalla declaratoria di inefficacia di cui al primo comma n.1; pertanto l'inefficacia deve estendersi al successivo atto di locazione, dovendo presumersi l'insussistenza della buona fede, trattandosi, come detto, di atti conseguenziali, in ambito familiare e costituenti, complessivamente, una alienazione con successiva retrocessione della detenzione dell'immobile alle stesse parti donanti››.
Ne consegue che, venendo meno l'inefficacia dell'atto di donazione in favore del figlio, rimane travolta anche l'inefficacia del contratto di locazione concluso da quest'ultimo.
***
Per i motivi sin qui esposti, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere respinta.
***
All'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. consegue, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda proposta dalla di cui alla nota di trascrizione in atti, meglio indicata in dispositivo. CP_2
Nulla deve essere disposto, quindi, sulla cancellazione dell'annotazione ex art. 2655 c.c.
(disposta dal giudice) della sentenza impugnata, fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
n. 347/1990, l'annotazione è a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
pagina 5 di 7 Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 8884/2024; Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
e devono, dunque, essere condannate in solido, secondo il principio Controparte_2 CP_1 della soccombenza, a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00 (tenuto conto del valore del credito per il quale si agisce in revocatoria: cfr. Cass. n. 10089/2014), per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per la fase di appello, stante la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto sulle spese tra gli appellanti, da un lato, e dall'altro, non Controparte_2 essendovi contrasto tra le posizioni degli stessi e dell'appellante, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la pronuncia di condanna alle spese di lite presuppone la soccombenza, che nella specie (mancando il contrasto) difetta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3297/2022, R.G. n. 53293/2018, depositata in data 1.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da ed e, in riforma Parte_1 Parte_2 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
cui è succeduta a titolo particolare, quale cessionaria del credito, CP_2 [...]
Controparte_1
2) ordina la cancellazione della seguente trascrizione: a) trascrizione della domanda giudiziale a favore di contro Controparte_2 Controparte_2 [...] ed presentazione n. 1 del 10.9.2018 presso l'Agenzia Parte_1 Parte_2 delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, Registro generale n. 102902 Registro particolare n. 72196;
pagina 6 di 7 3) condanna e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, alla rifusione, in favore di ed delle Parte_1 Parte_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.848,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to
NC MO, dichiaratosi antistatario.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN CH CH AL
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