TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013 R.G. dell'anno 2024 tra
( P.I. ) in persona dell'amministratore pro-tempore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Parte_2
OB IN e NC IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Perugia, Piazza Alfani 4
Ricorrente
e
(C.F.: ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...] dall'Avv. Paola Menci presso il cui studio in LC (AR) Via P. Rotondo 6 è elettivamente domiciliata
e
C.F: ) rappresentato e difeso giusta procura allegata alla CP_2 C.F._2 memoria di costituzione dall'Avv. Micol Tartaglia presso il cui studio in LC (AR) Via P.
Rotondo 6 è elettivamente domiciliato
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 15 I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale dell'udienza del 4.12.2025 e il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Il ha convenuto in giudizio e per sentir Parte_1 Controparte_1 CP_2 dichiarare, in via principale, la nullità per simulazione assoluta e, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901
c.c. del contratto di mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott.
[...] di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Conservatoria Per_2
RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425) con il quale e Controparte_1
, riservandosi il diritto di abitazione, hanno ceduto e trasferito al figlio Persona_1 CP_2
che si è impegnato ad assistere, mantenere e curare i trasferenti, l'intera proprietà del bene
[...] immobile ubicato nel Comune di Città di Castello (PG), Viale Emilia n. 6, N.C.E.U. del Comune di
Città di Castello distinto al NCEU Foglio 89, P.lla 179, sub 5, Viale Emilia n. 6, piano 2 – 3, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita 697,22 (Appartamento) e Foglio 89, P.lla 179, sub 6, Viale Emilia n. 6, piano T, cat. C/6, classe 4, mq 34, rendita 77,26 (Garage).
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto di essere creditore, nei Parte_1 confronti della ed altri condebitori, delle spese di lite Controparte_3 liquidate dal Tribunale di Perugia, con sentenza n. 612/2018 emessa in data 30.4.2018, depositata in data 2.5.2018 in Euro 1.474,00 per spese, ed Euro 40.479,60 per onorari oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge. Detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 6.6.2018
e notificata alla in data 26.6.2018, era stata parzialmente Controparte_3 riformata dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 108/2021 depositata il 9.3.2021 che, comunque, aveva condannato gli appellanti, tra cui l' alla Controparte_3 rifusione in proprio favore delle spese del giudizio liquidate in Euro 29.792,00 per competenze, oltre accessori di legge e spese di CTU. Detta sentenza, munita di formula esecutiva in data
6.4.2022, era stata notificata, tra agli altri, alla in data Controparte_3
12.5.2022.e, successivamente, il aveva escusso infruttuosamente il patrimonio sociale Parte_1 della medesima Società mediante procedimento mobiliare presso terzi RGE Tribunale di Perugia
n. 1601/2022. Dopo il decesso del socio illimitatamente responsabile , Persona_1 avvenuto in data 20.5.2021 il Condominio ricorrente aveva tentato l'azione di recupero nei pagina 2 di 15 confronti della socia illimitatamente responsabile, , rivelatasi anch'essa Controparte_1 incapiente in ragione dell'atto dispositivo stipulato il 27.12.2019.
Il Condominio ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento della simulazione assoluta di detto atto dispositivo evidenziando come fosse stato stipulato successivamente alla sentenza di condanna in primo grado a carico della Società di persone di cui i disponenti erano soci illimitatamente responsabili e che con detto atto i disponenti si erano spogliati di tutto il proprio patrimonio immobiliare, residuando esclusivamente un'area urbana e quote di un garage e cantina, rilevando altresì che si trattava di negozio a titolo gratuito posto in essere tra genitori e figlio la cui prestazione era generica ed incoercibile.
In subordine, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….In via principale - ACCERTARE E DICHIARARE la simulazione assoluta del Contratto di
Mantenimento stipulato con atto pubblico in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott.
[...] di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Per_2
Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425), in premessa meglio identificato anche in relazione alle parti contraenti ed ai beni;
e per l'effetto -
DICHIARARE la nullità e/o l'inesistenza del suddetto contratto e del trasferimento di beni immobili con lo stesso pattuito nei confronti della Parte_1
In via subordinata
- DICHIARARE ex art. 2901 cod. civ. l'inefficacia nei confronti del
[...]
stipulato con atto pubblico in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott. Parte_3
di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Persona_2
Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425), in premessa meglio identificato anche in relazione alle parti contraenti ed ai beni;
In ogni caso
- ORDINARE al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia, con esonero di ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione e/o all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni altra formalità necessaria e/o utile;
- CONDANNARE parte convenuta al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del giudizio”
pagina 3 di 15 1.2 A seguito della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza con integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di del 3.6.2024 si Persona_3 costituiva in giudizio in data 18.10.2024 contestando le domande di parte ricorrente Controparte_1 non sussistendo, a suo dire, la dedotta simulazione del contratto di mantenimento stipulato in data
27.12.2019, contestando, altresì, la fondatezza della domanda ex art 2901 c.c. non essendo stato provato nè il credito di cui il Condominio si dichiarava titolare né l'eventus damni atteso che ella risultava tuttora proprietaria di altri beni immobili. Deduceva, inoltre, che il contratto in questione non costituisse atto a titolo gratuito prevedendo a carico del figlio una controprestazione e CP_2 che l'immobile in questione fosse gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo il cui pagamento rateale dal mese di luglio del 2020 era stato assunto dal figlio il quale era intervenuto anche a sanare altre esposizioni debitorie dei genitori.
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“….IN RITO: dichiarare preliminarmente che non ricorrono i presupposti per la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., per quanto esposto nella presente memoria di costituzione, e disporre, quindi, la prosecuzione del medesimo giudizio nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.; : -rigettare tutte le CP_4 domande proposte da Il in quanto inammissibili e/o, comunque, infondate per Parte_1 tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione della sig.ra e per quanto Controparte_1 risulterà nel corso del presente giudizio. -In ogni caso con vittoria delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del presente giudizio, oltre CAP come per legge”.
1.3. In data 18.10. 2024 si costituiva in giudizio contestando le domande del Condominio CP_2 ricorrente e riferendo di non essere a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dal Condominio e contestando l'esistenza dei presupposti della dedotta simulazione assoluta nonché dell'azione revocatoria e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..
-IN RITO: dichiarare preliminarmente che non ricorrono i presupposti per la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., per quanto esposto in premessa, disponendo, quindi, la prosecuzione del medesimo giudizio nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.;
: CP_4
pagina 4 di 15 -rigettare tutte le domande proposte dal in quanto inammissibili e/o, Parte_1 comunque, infondate per tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione del sig. e CP_2 per quanto risulterà nel corso del presente giudizio.
-in ogni caso con vittoria delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del presente giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge.”
1.4 A seguito dell'udienza del 29.10.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie dei convenuti e la causa era rinviata, ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.12.2025.
* * * * * * *
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ).
La domanda proposta in giudizio in via principale da parte del ricorrente Parte_1 concerne l'accertamento e la declaratoria della simulazione assoluta circa il contratto di mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott. di LC (AR) (Rep. n. Persona_2
114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n.
565 e Reg. part. n. 425) con il quale e , riservandosi il diritto di Controparte_1 Persona_1 abitazione, hanno ceduto e trasferito al figlio che si è impegnato ad assistere, mantenere CP_2
pagina 5 di 15 e curare i trasferenti, l'intera proprietà del bene immobile ubicato nel Comune di Città di Castello
(PG), Viale Emilia n. 6.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito il contratto atipico di mantenimento c.d. vitalizio assistenziale o anche alimentare differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia ex art. 1872
c.c. “ per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali “ (Cass. civ., sez. II, 23/11/2017, n. 27914).
Elemento indefettibile di tale forma negoziale è l'aleatorietà, in quanto postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. II, 31/01/2017, n. 2522 ).
L'esistenza dell'alea, consistente nella variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, nonché la proporzione tra obbligazioni assunte e beni ceduti, costituiscono il discrimine tra vitalizio assistenziale e donazione modale. Ed invero, in un giudizio volto a verificare l'effettiva ricorrenza di tale negozio, l'eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, deve indurre il giudice di merito ad escludere l'aleatorietà del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31/01/2017, n. 2522 ). Ne consegue che l'eventuale sproporzione tra le prestazioni potrebbe celare uno spirito di liberalità e connotare, dunque, la natura simulata del contratto atipico in esame. Si rende, pertanto, necessario valutare l'esistenza o meno, nel contratto stipulato nel caso di specie, dell'aleatorietà al fine di verificare se ricorra o meno uno spirito di liberalità. A detto riguardo la mancanza dell'alea contrattuale, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti e agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età: in tali ipotesi il contratto è nullo per difetto di causa (Cass. civ. sez. II, 11/03/2016, n. 4825 ). Il contratto di vitalizio assistenziale è, dunque, nullo per mancanza di alea, ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, rende estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile
(cfr. parte motiva Cass. civ. sez. II, 27/10/2017 n. 25624). In ossequio al generale principio dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), grava sull'attore - che lamenta l'assenza di un effettivo bisogno della pagina 6 di 15 convenuta di ricevere assistenza materiale e morale l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. A tale riguardo il Condominio ricorrente ha indicato una serie di indici presuntivi alcuni dei quali irrilevanti ed inconferenti rispetto al thema probandum ( data di stipula del contratto di mantenimento successiva alla sentenza di condanna in primo grado, spoliazione di tutto il patrimonio immobiliare dei genitori disponenti) mentre altri sono stati declinati in modo generico ed infondato con riferimento ai requisiti dell'aleatorietà e della liberalità ed al rapporto parentale tra gli stipulanti. Tuttavia, dall'esame del contratto di mantenimento versato in atti, avente forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni, nel quale le parti hanno precisato “ di aver voluto concludere un contratto aleatorio e pertanto accettano espressamente l'alea derivante dalla variabilità delle prestazioni da parte del Signor in relazione agli specifici e materiali CP_2 bisogni di vita dei mantenuti”, la individuazione delle obbligazioni di assistenza e mantenimento a carico di è connotata da estrema genericità essendo stato previsto “ In particolare le CP_2 prestazioni a carico del Signor a mero titolo esemplificativo, anche ai sensi dell'articolo CP_2
1365 c.c., sono le seguenti: - assistenza morale consistente nel far compagnia ai Signori Per_1
e facendo spesso visita ai medesimi ovvero, a richiesta di quest'ultimi,
[...] Controparte_1 accoglierli nella propria abitazione e riservare agli stessi una congrua sistemazione;
- provvedere secondo criteri di normalità e ove non fossero sufficienti la pensione e/o gli altri redditi percepiti dai
Signori e , a tutte le necessità di vita di questi quali a titolo Persona_1 Controparte_1 esemplificativo, l'acquisto di generi alimentari, vestiario, medicine, pagamenti di cure mediche e visite specialistiche, acquisto di libri e oggetti vari, fornitura di prestazioni di assistenza da parte di terzi in caso di propria indisponibilità e in genere tutto ciò che possa consentire ai Signori Persona_1
e il mantenimento di un adeguato tenore di vita. La prestazione di mantenimento Controparte_1 dovrà pertanto essere adeguata all'attuale posizione sociale dei Signori e Persona_1 CP_1
prescindendo da qualsiasi stato di bisogno”. In primo luogo si deve rilevare come
[...] Per_1
, deceduto il 20.5.2021, alla stipula del contratto di mantenimento, si trovasse in precarie
[...] condizioni di salute ( pag 9 comparsa di costituzione di e pag 8 comparsa di costituzione CP_2 di e documentazione allegata da n 22 a n. 26 ) ed inoltre, per quanto riguarda la Controparte_1 individuazione del requisito essenziale dell'aleatorietà, è necessario comparare le prestazioni previste sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante –, pagina 7 di 15 secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato ( Cfr Cass 32439 del 23.11.2023 “ il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante”.). Nel caso di specie le pattuizioni contenute nel contratto di mantenimento per cui è causa non consentono la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei. Il valore dell'immobile oggetto dell'atto dispositivo indicato in euro 50.000 è evidentemente sottostimato rispetto al reale ed effettivo valore venale di un immobile di circa 110 mq mentre la controprestazione del figlio è insuscettibile di essere valutata economicamente CP_2 risultando che i beneficiari titolari di pensione non versassero in situazione di bisogno per cui la controprestazione si connota come del tutto eventuale nell'an e nel quantum. Pertanto la impossibilità di valutare il contenuto economico delle prestazioni gravanti sul vitaliziante rispetto al valore del bene alienato, e quindi la loro proporzionalità, conducono a ritenere che il contratto di mantenimento per cui
è causa sottenda una donazione modale nella quale lo spirito di liberalità esprime lo scopo pratico effettivamente perseguito dalle parti, concluso validamente dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni secondo la forma prescritta per le donazioni dall'art art. 48 legge notarile.
Con riferimento alla qualificazione del contratto così operata, l'azione ex art 2901 c.c. proposta dal ricorrente risulta fondata. E noto, infatti che l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c., avverso gli atti dispositivi posti in essere dal debitore ed è funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore svolgendo così la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito ( Cass. 23.9.2004, n. 19131). pagina 8 di 15 In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sè stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001,
1804/2000). Presupposti dell'azione in questione sono oltre all'esistenza del credito, quello oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, e quello soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito. Ciò posto, deve rilevarsi che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e Cass. n. 27546 del 30.12.2014).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del 15.10.2021). Occorre, inoltre, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo, ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale.
Se è, dunque, imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza consolidata, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile
è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale pagina 9 di 15 oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020). Sul punto, in aggiunta, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale e/o potenziale, hanno operato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria ed estendendola anche a quei crediti eventuali e/o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire. Sempre a tal proposito, ci si limita inoltre a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. n. 4212 del
19.02.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023 e ancora Cass. n. 27289 del 16.09.2022 con specifico riferimento alla legittimazione attiva solo in capo a colui che è parte di un processo già pendente). Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “ …….per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente (Cass. civ. sez. VI, 19/02/2020, n.4212).
Per quanto attiene all'eventus damni è necessario che venga posto in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo tale presupposto può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore - ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni
- ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sent. N. 12678/2001;
Cass. Sent. N. 12144/1999; Cass. Sent. N. 6676/1998; Cass. Sent. N. 4578/1998). Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto pagina 10 di 15 dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori
(cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale
(cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr.
Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Nel caso di atto pregiudizievole a titolo oneroso è, inoltre, necessaria la consapevolezza da parte del terzo del citato pregiudizio ex art. 2901, comma I, n. 2 c.c., ossia la consapevolezza del pregiudizio (dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, anche dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. pagina 11 di 15 N. 5095/1995; Cass. N. 1054/1999; Cass. N. 402/1984) - inteso nel senso prima precisato- che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, senza la contestuale necessità di un animus nocendi da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004;
Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).
Una tale consapevolezza in capo al terzo del citato pregiudizio non è invece necessaria- per espressa opzione normativa (cfr. l'art. 2901, I comma, n. 1 c.c.)- nel caso in cui il terzo medesimo sia stato destinatario di un atto a titolo gratuito da parte del debitore. Infatti, nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, è sufficiente l'esistenza, insieme all'elemento oggettivo dell'eventus damni, dell'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza del debitore di assottigliare, mediante la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni
(scientia damni) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 591 del 22/01/1999 in motivazione;
Cass. S.U. 20.10.1975,
n. 3406). La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, inoltre, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4642 del 12/04/2000; Cass. N. 5632 del 1980).
Applicando i superiori principi al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che il credito di cui l'attore era titolare al momento della proposizione della domanda è sorto anteriormente Parte_1 rispetto all'atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revocatoria. E' documentalmente provato, infatti, che, il Condominio fosse creditore dell' e dei Controparte_3 soci solidalmente ed illimitatamente responsabili e , a titolo di Persona_1 Controparte_1 spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Perugia n. 612/2018 emessa in data 30.4.2018, depositata in data 2.5.2018, in euro 1.474,00 per spese ed in euro 40.479,60 per compenso professionale oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge. Detto credito è stato successivamente confermato dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 108/2021 depositata il 9.3.2021, che ha, altresì, condannato l' in solido con altri Controparte_3 intervenuti alla rifusione delle spese del giudizio di gravame liquidate in Euro 29.792,00 per competenze oltre accessori di legge ( doc.2-3-4 fascicolo del ricorrente). Per quanto concerne, poi, il requisito dell'eventus damni non vi è dubbio che l'atto di cui si chiede la inefficacia posto in essere da e in favore del figlio abbia cagionato un Persona_1 Controparte_1 CP_2 evidente pregiudizio per le ragioni creditorie del ribadendosi come a Parte_1
pagina 12 di 15 fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non sia richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Parte attrice ha, quindi, assolto, al proprio onere probatorio in ordine alla riduzione quantitativa e qualitativa del patrimonio della propria debitrice a seguito dell'atto dispositivo Controparte_1 oggetto di revocatoria.
Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie per quanto concerne le spese determinate dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia, è necessaria la prova anche in via presuntiva ( cfr. ex multis, Cass. Civ. nn.
7452/2000, 1054/99, 6272/97, Cass. Civ. nn. 15257/2004, 13330/2004) della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori, nel senso che la scientia damni del debitore esige soltanto che costui abbia "generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori" (Cass. 20.11.1996 n. 10219; conformi: Cass. 20.2.1989 cit., Cass.
8.11.1985 n. 5451; Cass.
23.11.1985 n. 5824; Cass. 21.1.1982 cit.; Cass. 27.3.2007 cit.). In tal senso, si richiama anche la condivisibile massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del
15.10.2021). pagina 13 di 15 Nella specie era sicuramente a conoscenza del credito preteso dal Condominio Controparte_1 ricorrente stante l'avvenuta notifica della sentenza del Tribunale in data 26.6.2018 alla società di famiglia di cui la stessa era socia ( doc. 3 fascicolo dell'attore) avendo certamente compreso, secondo un criterio di normale avvedutezza rapportato ad un grado medio di diligenza, che l'atto dispositivo per cui è causa avrebbe comportato una obiettiva riduzione della garanzia patrimoniale in danno delle ragioni creditorie del Condominio.
Sussiste, pertanto, la prova della consapevolezza da parte di Controparte_1
Per quanto concerne, infine, la posizione del terzo si ribadisce che avendo l'azione CP_2 revocatoria ad oggetto un atto a titolo gratuito successivo alla stessa insorgenza del credito maturato, non è richiesta la consapevolezza del terzo, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore
(Cass. 12045/2010).
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., la domanda del Condominio deve trovare accoglimento.
Le spese di lite pertanto seguono la soccombenza dei convenuti e e Controparte_1 CP_2 si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e successive integrazioni in relazione alla pretesa tutelata in revocatoria, tenuto conto della ridotta istruttoria nonché della semplificazione del modello decisionale adottato ex art 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) l Dichiara la simulazione del contratto di mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio
Dott. di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Persona_2
Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425) dissimulante una donazione;
2) Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del del contratto di Parte_1 mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott. di LC Persona_2
(AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20
(Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425; pagina 14 di 15 2) Ordina al Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Perugia di annotare la sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato
3) condanna i convenuti e, a rimborsare all'attore Controparte_1 CP_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in assenza di notula, in euro 564,15 per spese e in euro 4.000,00 per
[...] onorari oltre spese generali, iva e cap come per legge .
Perugia, 18 dicembre 2025 Il Giudice Federico Fiore
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013 R.G. dell'anno 2024 tra
( P.I. ) in persona dell'amministratore pro-tempore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Parte_2
OB IN e NC IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Perugia, Piazza Alfani 4
Ricorrente
e
(C.F.: ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...] dall'Avv. Paola Menci presso il cui studio in LC (AR) Via P. Rotondo 6 è elettivamente domiciliata
e
C.F: ) rappresentato e difeso giusta procura allegata alla CP_2 C.F._2 memoria di costituzione dall'Avv. Micol Tartaglia presso il cui studio in LC (AR) Via P.
Rotondo 6 è elettivamente domiciliato
Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 15 I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale dell'udienza del 4.12.2025 e il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Il ha convenuto in giudizio e per sentir Parte_1 Controparte_1 CP_2 dichiarare, in via principale, la nullità per simulazione assoluta e, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901
c.c. del contratto di mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott.
[...] di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Conservatoria Per_2
RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425) con il quale e Controparte_1
, riservandosi il diritto di abitazione, hanno ceduto e trasferito al figlio Persona_1 CP_2
che si è impegnato ad assistere, mantenere e curare i trasferenti, l'intera proprietà del bene
[...] immobile ubicato nel Comune di Città di Castello (PG), Viale Emilia n. 6, N.C.E.U. del Comune di
Città di Castello distinto al NCEU Foglio 89, P.lla 179, sub 5, Viale Emilia n. 6, piano 2 – 3, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita 697,22 (Appartamento) e Foglio 89, P.lla 179, sub 6, Viale Emilia n. 6, piano T, cat. C/6, classe 4, mq 34, rendita 77,26 (Garage).
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto di essere creditore, nei Parte_1 confronti della ed altri condebitori, delle spese di lite Controparte_3 liquidate dal Tribunale di Perugia, con sentenza n. 612/2018 emessa in data 30.4.2018, depositata in data 2.5.2018 in Euro 1.474,00 per spese, ed Euro 40.479,60 per onorari oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge. Detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 6.6.2018
e notificata alla in data 26.6.2018, era stata parzialmente Controparte_3 riformata dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 108/2021 depositata il 9.3.2021 che, comunque, aveva condannato gli appellanti, tra cui l' alla Controparte_3 rifusione in proprio favore delle spese del giudizio liquidate in Euro 29.792,00 per competenze, oltre accessori di legge e spese di CTU. Detta sentenza, munita di formula esecutiva in data
6.4.2022, era stata notificata, tra agli altri, alla in data Controparte_3
12.5.2022.e, successivamente, il aveva escusso infruttuosamente il patrimonio sociale Parte_1 della medesima Società mediante procedimento mobiliare presso terzi RGE Tribunale di Perugia
n. 1601/2022. Dopo il decesso del socio illimitatamente responsabile , Persona_1 avvenuto in data 20.5.2021 il Condominio ricorrente aveva tentato l'azione di recupero nei pagina 2 di 15 confronti della socia illimitatamente responsabile, , rivelatasi anch'essa Controparte_1 incapiente in ragione dell'atto dispositivo stipulato il 27.12.2019.
Il Condominio ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento della simulazione assoluta di detto atto dispositivo evidenziando come fosse stato stipulato successivamente alla sentenza di condanna in primo grado a carico della Società di persone di cui i disponenti erano soci illimitatamente responsabili e che con detto atto i disponenti si erano spogliati di tutto il proprio patrimonio immobiliare, residuando esclusivamente un'area urbana e quote di un garage e cantina, rilevando altresì che si trattava di negozio a titolo gratuito posto in essere tra genitori e figlio la cui prestazione era generica ed incoercibile.
In subordine, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….In via principale - ACCERTARE E DICHIARARE la simulazione assoluta del Contratto di
Mantenimento stipulato con atto pubblico in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott.
[...] di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Per_2
Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425), in premessa meglio identificato anche in relazione alle parti contraenti ed ai beni;
e per l'effetto -
DICHIARARE la nullità e/o l'inesistenza del suddetto contratto e del trasferimento di beni immobili con lo stesso pattuito nei confronti della Parte_1
In via subordinata
- DICHIARARE ex art. 2901 cod. civ. l'inefficacia nei confronti del
[...]
stipulato con atto pubblico in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott. Parte_3
di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Persona_2
Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425), in premessa meglio identificato anche in relazione alle parti contraenti ed ai beni;
In ogni caso
- ORDINARE al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia, con esonero di ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione e/o all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni altra formalità necessaria e/o utile;
- CONDANNARE parte convenuta al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del giudizio”
pagina 3 di 15 1.2 A seguito della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza con integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di del 3.6.2024 si Persona_3 costituiva in giudizio in data 18.10.2024 contestando le domande di parte ricorrente Controparte_1 non sussistendo, a suo dire, la dedotta simulazione del contratto di mantenimento stipulato in data
27.12.2019, contestando, altresì, la fondatezza della domanda ex art 2901 c.c. non essendo stato provato nè il credito di cui il Condominio si dichiarava titolare né l'eventus damni atteso che ella risultava tuttora proprietaria di altri beni immobili. Deduceva, inoltre, che il contratto in questione non costituisse atto a titolo gratuito prevedendo a carico del figlio una controprestazione e CP_2 che l'immobile in questione fosse gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo il cui pagamento rateale dal mese di luglio del 2020 era stato assunto dal figlio il quale era intervenuto anche a sanare altre esposizioni debitorie dei genitori.
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“….IN RITO: dichiarare preliminarmente che non ricorrono i presupposti per la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., per quanto esposto nella presente memoria di costituzione, e disporre, quindi, la prosecuzione del medesimo giudizio nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.; : -rigettare tutte le CP_4 domande proposte da Il in quanto inammissibili e/o, comunque, infondate per Parte_1 tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione della sig.ra e per quanto Controparte_1 risulterà nel corso del presente giudizio. -In ogni caso con vittoria delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del presente giudizio, oltre CAP come per legge”.
1.3. In data 18.10. 2024 si costituiva in giudizio contestando le domande del Condominio CP_2 ricorrente e riferendo di non essere a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dal Condominio e contestando l'esistenza dei presupposti della dedotta simulazione assoluta nonché dell'azione revocatoria e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..
-IN RITO: dichiarare preliminarmente che non ricorrono i presupposti per la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., per quanto esposto in premessa, disponendo, quindi, la prosecuzione del medesimo giudizio nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.;
: CP_4
pagina 4 di 15 -rigettare tutte le domande proposte dal in quanto inammissibili e/o, Parte_1 comunque, infondate per tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione del sig. e CP_2 per quanto risulterà nel corso del presente giudizio.
-in ogni caso con vittoria delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del presente giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge.”
1.4 A seguito dell'udienza del 29.10.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie dei convenuti e la causa era rinviata, ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.12.2025.
* * * * * * *
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ).
La domanda proposta in giudizio in via principale da parte del ricorrente Parte_1 concerne l'accertamento e la declaratoria della simulazione assoluta circa il contratto di mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott. di LC (AR) (Rep. n. Persona_2
114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n.
565 e Reg. part. n. 425) con il quale e , riservandosi il diritto di Controparte_1 Persona_1 abitazione, hanno ceduto e trasferito al figlio che si è impegnato ad assistere, mantenere CP_2
pagina 5 di 15 e curare i trasferenti, l'intera proprietà del bene immobile ubicato nel Comune di Città di Castello
(PG), Viale Emilia n. 6.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito il contratto atipico di mantenimento c.d. vitalizio assistenziale o anche alimentare differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia ex art. 1872
c.c. “ per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali “ (Cass. civ., sez. II, 23/11/2017, n. 27914).
Elemento indefettibile di tale forma negoziale è l'aleatorietà, in quanto postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. II, 31/01/2017, n. 2522 ).
L'esistenza dell'alea, consistente nella variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, nonché la proporzione tra obbligazioni assunte e beni ceduti, costituiscono il discrimine tra vitalizio assistenziale e donazione modale. Ed invero, in un giudizio volto a verificare l'effettiva ricorrenza di tale negozio, l'eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, deve indurre il giudice di merito ad escludere l'aleatorietà del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31/01/2017, n. 2522 ). Ne consegue che l'eventuale sproporzione tra le prestazioni potrebbe celare uno spirito di liberalità e connotare, dunque, la natura simulata del contratto atipico in esame. Si rende, pertanto, necessario valutare l'esistenza o meno, nel contratto stipulato nel caso di specie, dell'aleatorietà al fine di verificare se ricorra o meno uno spirito di liberalità. A detto riguardo la mancanza dell'alea contrattuale, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti e agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età: in tali ipotesi il contratto è nullo per difetto di causa (Cass. civ. sez. II, 11/03/2016, n. 4825 ). Il contratto di vitalizio assistenziale è, dunque, nullo per mancanza di alea, ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, rende estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile
(cfr. parte motiva Cass. civ. sez. II, 27/10/2017 n. 25624). In ossequio al generale principio dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), grava sull'attore - che lamenta l'assenza di un effettivo bisogno della pagina 6 di 15 convenuta di ricevere assistenza materiale e morale l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. A tale riguardo il Condominio ricorrente ha indicato una serie di indici presuntivi alcuni dei quali irrilevanti ed inconferenti rispetto al thema probandum ( data di stipula del contratto di mantenimento successiva alla sentenza di condanna in primo grado, spoliazione di tutto il patrimonio immobiliare dei genitori disponenti) mentre altri sono stati declinati in modo generico ed infondato con riferimento ai requisiti dell'aleatorietà e della liberalità ed al rapporto parentale tra gli stipulanti. Tuttavia, dall'esame del contratto di mantenimento versato in atti, avente forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni, nel quale le parti hanno precisato “ di aver voluto concludere un contratto aleatorio e pertanto accettano espressamente l'alea derivante dalla variabilità delle prestazioni da parte del Signor in relazione agli specifici e materiali CP_2 bisogni di vita dei mantenuti”, la individuazione delle obbligazioni di assistenza e mantenimento a carico di è connotata da estrema genericità essendo stato previsto “ In particolare le CP_2 prestazioni a carico del Signor a mero titolo esemplificativo, anche ai sensi dell'articolo CP_2
1365 c.c., sono le seguenti: - assistenza morale consistente nel far compagnia ai Signori Per_1
e facendo spesso visita ai medesimi ovvero, a richiesta di quest'ultimi,
[...] Controparte_1 accoglierli nella propria abitazione e riservare agli stessi una congrua sistemazione;
- provvedere secondo criteri di normalità e ove non fossero sufficienti la pensione e/o gli altri redditi percepiti dai
Signori e , a tutte le necessità di vita di questi quali a titolo Persona_1 Controparte_1 esemplificativo, l'acquisto di generi alimentari, vestiario, medicine, pagamenti di cure mediche e visite specialistiche, acquisto di libri e oggetti vari, fornitura di prestazioni di assistenza da parte di terzi in caso di propria indisponibilità e in genere tutto ciò che possa consentire ai Signori Persona_1
e il mantenimento di un adeguato tenore di vita. La prestazione di mantenimento Controparte_1 dovrà pertanto essere adeguata all'attuale posizione sociale dei Signori e Persona_1 CP_1
prescindendo da qualsiasi stato di bisogno”. In primo luogo si deve rilevare come
[...] Per_1
, deceduto il 20.5.2021, alla stipula del contratto di mantenimento, si trovasse in precarie
[...] condizioni di salute ( pag 9 comparsa di costituzione di e pag 8 comparsa di costituzione CP_2 di e documentazione allegata da n 22 a n. 26 ) ed inoltre, per quanto riguarda la Controparte_1 individuazione del requisito essenziale dell'aleatorietà, è necessario comparare le prestazioni previste sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante –, pagina 7 di 15 secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato ( Cfr Cass 32439 del 23.11.2023 “ il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante”.). Nel caso di specie le pattuizioni contenute nel contratto di mantenimento per cui è causa non consentono la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei. Il valore dell'immobile oggetto dell'atto dispositivo indicato in euro 50.000 è evidentemente sottostimato rispetto al reale ed effettivo valore venale di un immobile di circa 110 mq mentre la controprestazione del figlio è insuscettibile di essere valutata economicamente CP_2 risultando che i beneficiari titolari di pensione non versassero in situazione di bisogno per cui la controprestazione si connota come del tutto eventuale nell'an e nel quantum. Pertanto la impossibilità di valutare il contenuto economico delle prestazioni gravanti sul vitaliziante rispetto al valore del bene alienato, e quindi la loro proporzionalità, conducono a ritenere che il contratto di mantenimento per cui
è causa sottenda una donazione modale nella quale lo spirito di liberalità esprime lo scopo pratico effettivamente perseguito dalle parti, concluso validamente dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni secondo la forma prescritta per le donazioni dall'art art. 48 legge notarile.
Con riferimento alla qualificazione del contratto così operata, l'azione ex art 2901 c.c. proposta dal ricorrente risulta fondata. E noto, infatti che l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c., avverso gli atti dispositivi posti in essere dal debitore ed è funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore svolgendo così la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito ( Cass. 23.9.2004, n. 19131). pagina 8 di 15 In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sè stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001,
1804/2000). Presupposti dell'azione in questione sono oltre all'esistenza del credito, quello oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, e quello soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito. Ciò posto, deve rilevarsi che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e Cass. n. 27546 del 30.12.2014).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del 15.10.2021). Occorre, inoltre, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo, ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale.
Se è, dunque, imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza consolidata, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile
è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale pagina 9 di 15 oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020). Sul punto, in aggiunta, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale e/o potenziale, hanno operato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria ed estendendola anche a quei crediti eventuali e/o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire. Sempre a tal proposito, ci si limita inoltre a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. n. 4212 del
19.02.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023 e ancora Cass. n. 27289 del 16.09.2022 con specifico riferimento alla legittimazione attiva solo in capo a colui che è parte di un processo già pendente). Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “ …….per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente (Cass. civ. sez. VI, 19/02/2020, n.4212).
Per quanto attiene all'eventus damni è necessario che venga posto in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo tale presupposto può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore - ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni
- ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sent. N. 12678/2001;
Cass. Sent. N. 12144/1999; Cass. Sent. N. 6676/1998; Cass. Sent. N. 4578/1998). Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto pagina 10 di 15 dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori
(cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale
(cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr.
Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Nel caso di atto pregiudizievole a titolo oneroso è, inoltre, necessaria la consapevolezza da parte del terzo del citato pregiudizio ex art. 2901, comma I, n. 2 c.c., ossia la consapevolezza del pregiudizio (dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, anche dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. pagina 11 di 15 N. 5095/1995; Cass. N. 1054/1999; Cass. N. 402/1984) - inteso nel senso prima precisato- che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, senza la contestuale necessità di un animus nocendi da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004;
Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).
Una tale consapevolezza in capo al terzo del citato pregiudizio non è invece necessaria- per espressa opzione normativa (cfr. l'art. 2901, I comma, n. 1 c.c.)- nel caso in cui il terzo medesimo sia stato destinatario di un atto a titolo gratuito da parte del debitore. Infatti, nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, è sufficiente l'esistenza, insieme all'elemento oggettivo dell'eventus damni, dell'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza del debitore di assottigliare, mediante la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni
(scientia damni) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 591 del 22/01/1999 in motivazione;
Cass. S.U. 20.10.1975,
n. 3406). La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, inoltre, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4642 del 12/04/2000; Cass. N. 5632 del 1980).
Applicando i superiori principi al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che il credito di cui l'attore era titolare al momento della proposizione della domanda è sorto anteriormente Parte_1 rispetto all'atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revocatoria. E' documentalmente provato, infatti, che, il Condominio fosse creditore dell' e dei Controparte_3 soci solidalmente ed illimitatamente responsabili e , a titolo di Persona_1 Controparte_1 spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Perugia n. 612/2018 emessa in data 30.4.2018, depositata in data 2.5.2018, in euro 1.474,00 per spese ed in euro 40.479,60 per compenso professionale oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge. Detto credito è stato successivamente confermato dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 108/2021 depositata il 9.3.2021, che ha, altresì, condannato l' in solido con altri Controparte_3 intervenuti alla rifusione delle spese del giudizio di gravame liquidate in Euro 29.792,00 per competenze oltre accessori di legge ( doc.2-3-4 fascicolo del ricorrente). Per quanto concerne, poi, il requisito dell'eventus damni non vi è dubbio che l'atto di cui si chiede la inefficacia posto in essere da e in favore del figlio abbia cagionato un Persona_1 Controparte_1 CP_2 evidente pregiudizio per le ragioni creditorie del ribadendosi come a Parte_1
pagina 12 di 15 fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non sia richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Parte attrice ha, quindi, assolto, al proprio onere probatorio in ordine alla riduzione quantitativa e qualitativa del patrimonio della propria debitrice a seguito dell'atto dispositivo Controparte_1 oggetto di revocatoria.
Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie per quanto concerne le spese determinate dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia, è necessaria la prova anche in via presuntiva ( cfr. ex multis, Cass. Civ. nn.
7452/2000, 1054/99, 6272/97, Cass. Civ. nn. 15257/2004, 13330/2004) della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori, nel senso che la scientia damni del debitore esige soltanto che costui abbia "generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori" (Cass. 20.11.1996 n. 10219; conformi: Cass. 20.2.1989 cit., Cass.
8.11.1985 n. 5451; Cass.
23.11.1985 n. 5824; Cass. 21.1.1982 cit.; Cass. 27.3.2007 cit.). In tal senso, si richiama anche la condivisibile massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del
15.10.2021). pagina 13 di 15 Nella specie era sicuramente a conoscenza del credito preteso dal Condominio Controparte_1 ricorrente stante l'avvenuta notifica della sentenza del Tribunale in data 26.6.2018 alla società di famiglia di cui la stessa era socia ( doc. 3 fascicolo dell'attore) avendo certamente compreso, secondo un criterio di normale avvedutezza rapportato ad un grado medio di diligenza, che l'atto dispositivo per cui è causa avrebbe comportato una obiettiva riduzione della garanzia patrimoniale in danno delle ragioni creditorie del Condominio.
Sussiste, pertanto, la prova della consapevolezza da parte di Controparte_1
Per quanto concerne, infine, la posizione del terzo si ribadisce che avendo l'azione CP_2 revocatoria ad oggetto un atto a titolo gratuito successivo alla stessa insorgenza del credito maturato, non è richiesta la consapevolezza del terzo, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore
(Cass. 12045/2010).
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., la domanda del Condominio deve trovare accoglimento.
Le spese di lite pertanto seguono la soccombenza dei convenuti e e Controparte_1 CP_2 si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e successive integrazioni in relazione alla pretesa tutelata in revocatoria, tenuto conto della ridotta istruttoria nonché della semplificazione del modello decisionale adottato ex art 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) l Dichiara la simulazione del contratto di mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio
Dott. di LC (AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Persona_2
Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20 (Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425) dissimulante una donazione;
2) Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del del contratto di Parte_1 mantenimento stipulato in data 27.12.2019 a rogito Notaio Dott. di LC Persona_2
(AR) (Rep. n. 114577 – Racc. n. 24227), trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Perugia il 9.1.20
(Reg. gen. n. 565 e Reg. part. n. 425; pagina 14 di 15 2) Ordina al Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Perugia di annotare la sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato
3) condanna i convenuti e, a rimborsare all'attore Controparte_1 CP_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in assenza di notula, in euro 564,15 per spese e in euro 4.000,00 per
[...] onorari oltre spese generali, iva e cap come per legge .
Perugia, 18 dicembre 2025 Il Giudice Federico Fiore
pagina 15 di 15