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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TALIANA REPUBBLICA ITALI
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n.908/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra
SIDERNO (RC) il 24/11/1986, C.F. Parte 1 nata a
C.F. 1
e
,nato a [...] il2 9/08/1973, C.F. C.F. 2 Parte 2
preso atto che nel corso dell'udienza del 21/10/2025, destinata alla comparizione delle parti, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso, con le precisazioni effettuate a verbale nel corso della predetta udienza;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 10/07/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
-preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno,
R.C. (n.6, parte II, serie A anno 2006), i ricorrenti in data 29.04.2006 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati tre figli, di cui uno maggiorenne, ma ancora non
Per 1 e gli altri due autonomo e non indipendente economicamente, a nome ancora minorenni, a nome Per_2 ed CP_1 ;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 10/07/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte 1 e Parte_2
[...] che hanno contratto matrimonio il 29.04.2006, ed il cui atto risulta trascritto
,
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno, R.C. (n.6, parte II, serie
A anno 2006), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n.908/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra
SIDERNO (RC) il 24/11/1986, C.F. Parte 1 nata a
C.F. 1
e
,nato a [...] il2 9/08/1973, C.F. C.F. 2 Parte 2
preso atto che nel corso dell'udienza del 21/10/2025, destinata alla comparizione delle parti, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso, con le precisazioni effettuate a verbale nel corso della predetta udienza;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 10/07/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
-preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno,
R.C. (n.6, parte II, serie A anno 2006), i ricorrenti in data 29.04.2006 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati tre figli, di cui uno maggiorenne, ma ancora non
Per 1 e gli altri due autonomo e non indipendente economicamente, a nome ancora minorenni, a nome Per_2 ed CP_1 ;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 10/07/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte 1 e Parte_2
[...] che hanno contratto matrimonio il 29.04.2006, ed il cui atto risulta trascritto
,
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno, R.C. (n.6, parte II, serie
A anno 2006), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO