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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 804/2024 R.G., vertente
TRA
, n. ad Atessa il 4.5.1985, CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Domenico D'Amico
ATTORE E
n. a Guardiagrele il 29.1.1982, CF Controparte_1
difesa dall'Avv. Giulia Napolitano C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Domenico D'Amico per , conclude: “ a) Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in Fossacesia (CH) Parte_1 Controparte_1 in data 22.07.2017 (n.39 parte II serie A, trascritto il 24.07.2017 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fossacesia), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare integralmente le condizioni di cui alla separazione giudiziale, nello specifico senza alcun addebito e senza alcun obbligo di mantenimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro;
-con vittoria delle spese di lite”
L'Avv. Giulia Napolitano per , conclude: “1. Controparte_1
Pronunciare sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Parte_1 celebrato in Fossacesia il 22.07.2017 (n. 39 parte II serie A, trascritto il
24.07.2017 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fossacesia) con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza dichiarativa della separazione giudiziale,
2. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le richieste avanzate da parte ricorrente (e sulle quali vi è un sostanziale accordo ad opera della resistente) possono essere recepite, trattandosi, tra l'altro, delle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali, la non opposizione della alle richieste del comporta la compensazione delle CP_1 Parte_1 stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 804/2024 RG, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Parte_1
e , contratto in Fossacesia il 22.7.2017 ed
[...] Controparte_1 ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 2017 numero 39 parte II serie A) - conferma integralmente le condizioni di cui alla separazione giudiziale
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso in Lanciano il 24.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa