Articolo 8 della Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Articolo 7
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31 ottobre 1986
Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge e' valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato" e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1986