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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2192 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, nello studio dell'Avv. Luciana Dessì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. ) , Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) confermare l'affidamento condiviso della minore GL a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre in ordine ai diritti di visita del padre;
3) determinare nella somma di € 800,00 il contributo mensile al mantenimento della minore GL
oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Per_1
della stessa (attività sportive, ricreative, mediche ecc..) da concordarsi preventivamente e comunque
dietro esibizione della relativa documentazione;
4) con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori o, quanto meno, con loro totale
compensazione.”
Nell'interesse della parte resistente:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e contratto CP_1 Pt_1
in Cagliari con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ca - gliari al n.452, parte
II, serie A, dell'anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civi - le competente di procedere alle
annotazioni di legge;
Pagina 2 - confermare l'obbligo a carico del di corrispondere una somma mensile pari ad € 3.000,00 in Pt_1
favore della e della minore GL , a titolo di assegno divorzile e di contributo al CP_1 Per_1
mantenimento della GL , ovvero nella misura che verrà accertata come congrua, e Per_1
comunque non inferiore a quella attualmente stabilita come assegno di mantenimento pari ad €
3.000,00. - con vittoria di spese”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.04.2020, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario celebrato a Cagliari in data 28.09.2002 e che dall'unione è nata Controparte_1
(28.05.2004), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Persona_2
A sostegno del ricorso ha dedotto che:
- essendo venuta meno l'affectio la resistente, nell'anno 2016, si allontanava dalla dimora coniugale e si trasferiva a Cagliari e, successivamente, le parti addivenivano ad una separazione in via consensuale omologata dal Tribunale di Cagliari con decreto del 2.04.2019;
- le condizioni di separazione prevedevano l' affido condiviso della GL minore e il Per_1
suo collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà), l'obbligo a suo carico di corrispondere a favore della resistente un contributo per il mantenimento sia della medesima sia della GL dell'importo complessivo di euro 3.000,00, nonché
l'obbligo in capo alla resistente di provvedere al pagamento del mutuo gravante su una unità
immobiliare sita in ET SA ET alla via Gramsci n. 12. Nell'accordo di separazione si dava atto che la resistente era receduta dalla società e aveva ricevuto Parte_2
transattivamente a titolo di liquidazione la somma di euro 17.000,00. Si dava atto altresì che la GL
minore avrebbe intrapreso un percorso di psicoterapia presso il consultorio di Selargius e che, inoltre,
la resistente si impegnava a proseguire, ed il ricorrente ad intraprendere, un percorso di psicoterapia individuale al fine dare una soluzione alle problematiche disfunzionali intra-familiari. Infine,
Pagina 3 entrambi i coniugi si impegnavano a sottoporsi ad una valutazione psichiatrica che coinvolgesse tutti i componenti del nucleo familiare;
- da oltre due anni non incontra nonostante secondo gli accordi il percorso Per_1
psicoterapeutico intrapreso dalla medesima fosse finalizzato a recuperare la relazione padre-GL e,
altresì, che la resistente non ha fornito alcuna notizia in ordine al percorso scolastico della minore;
- le condizioni economiche della resistente sono migliorate, posto che la medesima è divenuta socia della società X-Scholl SA, ove svolge attività professionale e da cui ricava redditi ed è inoltre proprietaria di un immobile sito in ET SA ET, che allo stato risulta locato e di cui incamera il canone mensile pari ad euro 450,00.
Tutto ciò premesso e dedotto ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con l'affido condiviso della GL minore Controparte_1
con suo collocamento presso la dimora della madre, la regolamentazione del diritto di visita Per_1
paterno, nonché l'obbligo, a suo carico, di provvedere al pagamento di un contributo per il mantenimento della GL minore dell' importo di euro 800,00.
Con memoria depositata in data 1.12.2020 si è costituita che Controparte_1
preliminarmente ha dichiarato di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel merito, ha contestato le allegazioni del ricorrente ed esposto che:
- le proprie condizioni economiche e reddituali sono mutate in peius in quanto è stata costretta,
nel 2020, a sciogliere la società “X- Scool s.a.s” costituita nel 2019 e che in relazione a tale attività
sono rimasti a suo carico gravosi oneri contributivi e di tassazione (con evidente perdita economica);
- l'immobile sito in ET SA ET alla via Gramsci (in comproprietà con il ricorrente) è
stato locato con contratto di natura transitoria cessato a settembre 2020 e di essere onerata in via esclusiva al pagamento dei ratei restitutori di un mutuo gravante su detto immobile;
Pagina 4 - provvede integralmente a corrispondere all'istituto scolastico frequentato dalla GL minore una retta mensile di euro 300,00;
- l'assenza di rapporti significativi tra padre e GL trova origine nel procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per le reiterate offese, molestie e percosse perpetrate dal medesimo anche a danno della GL che, pertanto, vive un “ rifiuto della figura paterna”; Per_1
- la condizione economica del ricorrente è migliorata per avere ricevuto, per successione paterna nel 2020, un ingente patrimonio immobiliare.
Tanto premesso la resistente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la conferma dell'obbligo a carico del di corrispondere, a titolo di assegno Pt_1
divorzile e di contributo al mantenimento della GL minore la somma complessiva di euro Per_1
3.000,00.
****
All'udienza presidenziale del 02.12.2020, il ricorrente, personalmente comparso, ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è più ripresa. Ha
dichiarato inoltre: “ci siamo separati nel mese di aprile 2019 a seguito di decreto di omologa e da
allora non è stata ripresa la convivenza. Dal matrimonio è nata una GL, (16 anni), vive Per_1
con la madre e io non la vedo dalla fine del 2017 perché lei non vuole incontrarmi a causa della
separazione da mia moglie. In sede di separazione era stato previsto un percorso però mia GL è
stata seguita dalla dott.ssa del consultorio di Selargius, che ha sostenuto mia GL con un Per_3
percorso psicologico, ma non ha attivato alcun percorso per il riavvicinamento alla figura paterna.
In sede di separazione era stato stabilito un contributo per il mantenimento di mia GL e di mia
moglie di complessivi € 3.000,00. Io ho una agenzia di rappresentanza nel settore delle costruzioni,
è lo stesso lavoro che svolgevo al momento della separazione. Chiedo la riduzione dell'assegno
dovuto perché è ridotto il reddito percepito: oggi percepisco circa 20.000 annui, mentre al momento
Pagina 5 della separazione percepivo circa 34.000 annui. So che mia moglie ora sta lavorando, mentre
all'epoca della separazione era socia della mia società e percepiva il 50% degli utili e svolgeva anche
altre attività. Ho venduto una casa di mia proprietà, estinguendo il mutuo, e ho comprato altra
abitazione e ora corrispondo una rata di € 250,00 mensili, per l'altra abitazione pagavo 800,00
mensili. Nel 2010 ho donato un appartamento a mia moglie e, a quanto mi risulta, lo ha concesso in
locazione e vive in altro immobile per il quale corrisponde un canone. Io non sono proprietario di
altri beni immobili.”
La resistente, invece, oltre a confermare il contenuto della sua comparsa di costituzione, ha dichiarato: “ dal momento della separazione non è stata ripresa la convivenza. Mia GL non vede
il padre dal 2017, rifiuta di incontrarlo. Mio marito è stato violento nei nostri confronti e lei non
vuole più vederlo per questo motivo. Io al momento non lavoro. Ho costituito una società nel mese
di luglio del 2019 e nel mese di ottobre aperto un asilo nido, ma ho dovuto chiudere a marzo a causa
dell'emergenza sanitaria;
ho aperto nuovamente a settembre del 2020, ma ho dovuto chiudere ad
ottobre perché ero in perdita. Vivo grazie all'assegno che mi corrisponde mio marito. Al momento
della separazione non lavoravo. Sono proprietaria di un appartamento in ET SA ET, mi è
stato donato da mio marito, ma pago il mutuo contratto per l'acquisto. È un mutuo cointestato ma
corrispondo solo io la rata di circa 312 mensili. Questo appartamento al momento è ancora locato
e mi corrispondono un canone di 450,00 euro. Io vivo in una casa per la quale corrispondo un canone
di 765,00. Chiedo la conferma dell'assegno stabilito in sede di separazione anche perché
corrispondo solo io la rata per la scuola di , € 300,00 mensili più 250,00 per iscrizione”. Per_1
*****
All'udienza del 09.12.2020 il presidente f.f. procedeva all'audizione della GL minore delle parti, la quale dichiarava “sono ho 16 anni, frequento il terzo anno del liceo. Sto vivendo Per_1
con mia madre, con lei ho un bel rapporto. Non vedo mio padre dal 2017, l'ho visto alla presenza
della dott.ssa , nell'ambito del giudizio di separazione tra i miei genitori. In quella sede avevo Per_4
Pagina 6 espressamente detto di non voler avere più rapporti con mio padre a causa dell'atteggiamento
violento da lui tenuto nei confronti miei e di mia madre. Ho proprio paura di lui. La dott.ssa Per_4
ha tentato di favorire gli incontri e questo mi ha creato una forte agitazione, ha compromesso anche
il mio rendimento scolastico. Ricordo che nell'estate del 2017 tornati da una cena, mio padre ha
acceso il condizionatore e quando gli ho chiesto di spegnerlo perché avevo freddo, lui ha iniziato a
dirmi che in quella casa decideva lui perché pagava il canone, prima mi ha detto di andare in camera
mia e poi mi ha buttata per terra colpendomi con calci e trascinandomi per tutta casa;
ha smesso
solo dopo l'intervento di mia madre. Ha aggredito anche lei. Poi è andato via. Preciso che già i miei
genitori non vivevano più assieme, ma era venuto a casa con il consenso di mia madre.
Successivamente è venuto anche altre volte e ha sempre tenuto atteggiamenti aggressivi, una volta
ha messo le mani al collo di mia madre e sono dovuta intervenire io. Non sono disposta a fare un
percorso di riavvicinamento a mio padre, ho bisogno di serenità, mi crea troppa agitazione pensare
di riprendere i contatti con lui;
avrei bisogno di un sostegno, ma incentrato solo su di me e sui miei
bisogni, non finalizzato ad un riavvicinamento a mio padre. Inoltre questo percorso vorrei farlo, ma
non in questo periodo perché ho bisogno di pensare alla scuola. Nel 2019 ho fatto un percorso al
consultorio di Selargius terminato a maggio, forse;
è terminato perché non riuscivo più a sostenere
sempre le stesse discussioni su mio padre, vorrei un poco di pace”.
Con ordinanza del 11.12.2020 il Presidente f.f. ha confermato l'affido condiviso della GL
minore con collocazione presso il domicilio della madre, inoltre, tenuto conto dell'età della Per_1
GL minore, ha disposto che gli incontri della medesima con il padre avvengano secondo la volontà
della GL. Ha confermato, infine, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma di complessivi euro 3000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento sia della minore e sia della resistente.
All'udienza di trattazione le parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
nonché pronunciarsi sentenza parziale in punto di status ed il Giudice, stante la rinuncia delle parti
Pagina 7 alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa in decisione al Collegio
limitatamente alla domanda sullo status. Il Tribunale in data 1.06.2021 pronunciava sentenza non definitiva n. 1838 (pubblicata il 10.06.2021) di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 18.11.2021 il G.I. così provvedeva con ordinanza del 18.11.2021 sulle istanze istruttorie: “ rilevato che, a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio la causa ha ad oggetto
la determinazione dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento della GL;
ritenuto che
tale determinazione deve essere data sulla scorta dei redditi delle parti, da provare per documenti, e
tenuto conto dei presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile come indicati dalla
Giurisprudenza di legittimità fatta propria da questo Tribunale;
ritenute pertanto le circostanze
oggetto di prova per interpello e per tesi irrilevanti ai fini della decisione ne dispone il rigetto.”
*****
La causa istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*****
Richiamata la sentenza n. 1838 del 1.06.2021 con la quale il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio della parti, il Collegio prende preliminarmente atto che la GL nel corso del giudizio è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla deve essere statuito Per_1
in ordine l'affido e il collocamento della medesima.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 316 bis e 337 ter IV comma c.c., entrambi i genitori dovranno concorrere all'obbligo di contribuire al mantenimento della GL e tale obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma “può” continuare qualora il
Pagina 8 richiedente dia prova che dal raggiungimento della maggiore età non sia derivato in capo al figlio anche il conseguimento effettivo della capacità di provvedere autonomamente ai propri bisogni,
mediante l'esercizio della capacità lavorativa che, in linea teorica, può presumersi dal compimento del diciottesimo anno.
Nella specie è pacifico che la GL in corso di causa ha raggiunto la maggiore età e, peraltro, Per_1
deve presumersi, in assenza di allegazioni di segno contrario e/o contrasti in merito, che il suo percorso formativo-accademico si stia svolgendo secondo una dinamica fisiologica.
In ordine al quantum, dovranno prendersi in considerazione le attuali esigenze di e valutarsi Per_1
le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt.
148, 316 bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per quanto concerne la condizione economica delle parti è emerso, con riferimento al momento di introduzione del giudizio, che il ricorrente è socio delle EM.FRA di NU PI & C. SA (azienda che svolge attività di agenzia di rappresentanza nel settore delle costruzioni) e risulta percepire redditi variabili. Le denunce fiscali in atti hanno evidenziato difatti redditi annui altalenanti: euro 48.150,00
nel 2016, euro 38.559,00 nel 2017, euro 54.517,00 nel 2018, mentre nel periodo d' imposta 2019
risulta aver percepito un reddito di euro 14.663,00. Ha documentato, inoltre, di essere gravato dal pagamento del mutuo i cui ratei ascendono ad un importo mensile pari ad euro 228,38. Per converso,
la resistente risultava priva di occupazione e gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile pari ad euro 750,00. Provvede inoltre in via esclusiva al pagamento della retta mensile della scuola privata frequentata dalla GL per un importo mensile pari ad euro 300,00. E' pacifico inoltre che la CP_1
sia proprietaria dell'immobile sito in ET SA ET alla via Gramsci, allo stato non locato e,
peraltro, gravato da un mutuo per il quale la medesima provvede al pagamento di ratei restitutori dell'importo mensile di euro 320,00.
Pagina 9 Nell'attualità, dalla documentazione reddituale aggiornata, risultano redditi altalenanti con riferimento al . Pt_1
Il collegio, pertanto, comparate le rispettive posizioni economiche dei coniugi nel corso del matrimonio e le condizioni concordate in corso di separazione ai fini del contributo per il mantenimento della GL, ritiene congruo all'attualità disporre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della GL pari ad euro 750,00 mensili.
*****
La resistente ha insistito nella domanda volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella stessa misura prevista in sede di separazione per l'assegno di mantenimento.
Ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda occorre prendere le mosse dalla funzione composita dell'assegno divorzile, al quale – a partire dalla nota sentenza della Cassazione a SS.UU.
18287/2018 – è riconosciuta sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi “ e “del reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (in considerazione del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners).
Ciò premesso e tenuto conto che lo scioglimento del vincolo coniugale incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, il Collegio ritiene che nella specie assuma particolare rilevanza la pari dignità dei coniugi,
conformemente al modello costituzionale del matrimonio.
D'altronde non tener in debito conto il passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico,
vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa e dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione, una volta ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed in presenza della stessa,
Pagina 10 al fine di accertare la fondatezza della domanda, soccorrono quegli elementi a valenza indicatoria contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6 della L.1 dicembre 1970, n.898 e ss..
Cosicché occorrerà procedere “all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo
economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Dovrà tenersi conto altresì che la natura e l'entità del contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede
di costituzione della comunità familiare, riguardante i ruoli endofamiliari in relazione
all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base della quale si fonda ex art. 2 e 29 Cost.
la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò sta a significare che ai fini del diritto al riconoscimento di un contributo periodico a titolo di assegno divorzile, assumono rilevanza in particolare le risultanze derivanti dalle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio e che hanno contribuito, in concreto, a determinare la situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, con effetti anche post scioglimento del vincolo. In questa prospettiva, data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato ad un mero raffronto delle condizioni patrimoniali delle parti
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale
dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future” .
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame e attenendosi con rigore a questi criteri valutativi è palmare sia lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia l'inadeguatezza dei redditi della resistente, che allo stato risulta priva di occupazione ed è inoltre gravata da oneri abitativi per un esborso mensile pari ad euro 750,00 e dal pagamento dei ratei restitutori del mutuo di cui è gravata l'unità immobiliare di proprietà sita in ET SA ET (allo stato non locata) per un importo mensile pari ad euro 320,00.
Pagina 11 Va peraltro considerato che la resistente dopo la separazione personale non è rimasta inerte, ma si è
adoperata alla ricerca di un'occupazione lavorativa, intraprendendo finanche un'attività in proprio con la costituzione nel 2019 della società “X – School SA”, attività che è stata sciolta di lì a poco, nel
2020, comportando per la medesima una rilevante perdita economica (spese notarili per la costituzione e scioglimento della società, affitto di locali, nonché gravosi oneri contributivi e di tassazione).
Per altro verso, il svolge stabile attività imprenditoriale, è difatti socio di un'impresa di Pt_1
rappresentanza nel settore delle costruzioni ( EM.FRA di PI CC. SA) i cui redditi annui Pt_1
risultano peraltro variabili (ed allo stato non risultano aggiornati, l'ultima dichiarazione fiscale in atti
è relativa al periodo d'imposta 2019). Ad ogni modo, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente nel 2016 ha usufruito di un reddito pari ad euro 48.150,00, nel 2017 di euro 38.559,00 nel
2017 e nel 2018 di euro 54.517,00, mentre nel 2019 dopo la separazione il reddito si sarebbe ridotto ad euro 14.663,00. Risulta documentato inoltre che il ricorrente è gravato unicamente dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile sito in Quartu SAt'Elena, il cui importo mensile ascende ad euro 228,38. In ogni caso nella specie, ai fini della determinazione del quantum, occorre dar rilievo anche dell'impegno assunto dal ricorrente in sede di separazione, laddove si è obbligato alla corresponsione di un assegno di mantenimento, sia per la coniuge sia per la GL minore,
dell'importo complessivo di euro 3.000,00 mensile, sintomatico della consapevolezza del ricorrente della propria capacità reddituale.
Orbene, valutate le circostanze che precedono e considerata la natura assistenziale/compensativa/perequativa dell'assegno in questione, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della CP_1
D'altronde tra le parti vi è una disparità economica che vede la resistente quale soggetto economicamente più debole, non svolgendo alcuna attività lavorativa e risultando allo stato priva di redditi e in base alle allegazioni delle parti è emerso che tale disparità economica fra gli ex coniugi
Pagina 12 discende anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, ove la resistente si è dedicata alla cura della casa e della famiglia permettendo al coniuge di incrementare notevolmente i propri guadagni, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della medesima.
Alla luce delle rispettive situazioni personali ed economiche delle parti come sopra evidenziate, della durata del matrimonio (circa quattordici anni), il Collegio ritiene congruo che il corrisponda alla Pt_1
a titolo di assegno divorzile, il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 750,00, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.
Le spese di lite, devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza in ordine alla determinazione del contributo di mantenimento per la GL delle parti e dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza parziale di separazione, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1. Dispone che corrisponda entro il 5 di ogni mese in favore di Parte_1 [...]
l'importo di euro 750,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
GL , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% Persona_2
delle spese straordinarie.
1. Determina in euro 750,00 mensili l'assegno divorzile che dovrà versare entro Parte_1
il 5 di ogni mese ad somma da rivalutare annualmente in misura pari agli Controparte_1
indici Istat di variazione del costo della vita
2. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio..
Così deciso in Cagliari, il 14.1.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Pagina 13 Il Giudice est.
Mario Farina
Pagina 14
Il Presidente
Ignazio Tamponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2192 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, nello studio dell'Avv. Luciana Dessì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. ) , Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) confermare l'affidamento condiviso della minore GL a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre in ordine ai diritti di visita del padre;
3) determinare nella somma di € 800,00 il contributo mensile al mantenimento della minore GL
oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Per_1
della stessa (attività sportive, ricreative, mediche ecc..) da concordarsi preventivamente e comunque
dietro esibizione della relativa documentazione;
4) con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori o, quanto meno, con loro totale
compensazione.”
Nell'interesse della parte resistente:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e contratto CP_1 Pt_1
in Cagliari con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ca - gliari al n.452, parte
II, serie A, dell'anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civi - le competente di procedere alle
annotazioni di legge;
Pagina 2 - confermare l'obbligo a carico del di corrispondere una somma mensile pari ad € 3.000,00 in Pt_1
favore della e della minore GL , a titolo di assegno divorzile e di contributo al CP_1 Per_1
mantenimento della GL , ovvero nella misura che verrà accertata come congrua, e Per_1
comunque non inferiore a quella attualmente stabilita come assegno di mantenimento pari ad €
3.000,00. - con vittoria di spese”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.04.2020, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario celebrato a Cagliari in data 28.09.2002 e che dall'unione è nata Controparte_1
(28.05.2004), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Persona_2
A sostegno del ricorso ha dedotto che:
- essendo venuta meno l'affectio la resistente, nell'anno 2016, si allontanava dalla dimora coniugale e si trasferiva a Cagliari e, successivamente, le parti addivenivano ad una separazione in via consensuale omologata dal Tribunale di Cagliari con decreto del 2.04.2019;
- le condizioni di separazione prevedevano l' affido condiviso della GL minore e il Per_1
suo collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà), l'obbligo a suo carico di corrispondere a favore della resistente un contributo per il mantenimento sia della medesima sia della GL dell'importo complessivo di euro 3.000,00, nonché
l'obbligo in capo alla resistente di provvedere al pagamento del mutuo gravante su una unità
immobiliare sita in ET SA ET alla via Gramsci n. 12. Nell'accordo di separazione si dava atto che la resistente era receduta dalla società e aveva ricevuto Parte_2
transattivamente a titolo di liquidazione la somma di euro 17.000,00. Si dava atto altresì che la GL
minore avrebbe intrapreso un percorso di psicoterapia presso il consultorio di Selargius e che, inoltre,
la resistente si impegnava a proseguire, ed il ricorrente ad intraprendere, un percorso di psicoterapia individuale al fine dare una soluzione alle problematiche disfunzionali intra-familiari. Infine,
Pagina 3 entrambi i coniugi si impegnavano a sottoporsi ad una valutazione psichiatrica che coinvolgesse tutti i componenti del nucleo familiare;
- da oltre due anni non incontra nonostante secondo gli accordi il percorso Per_1
psicoterapeutico intrapreso dalla medesima fosse finalizzato a recuperare la relazione padre-GL e,
altresì, che la resistente non ha fornito alcuna notizia in ordine al percorso scolastico della minore;
- le condizioni economiche della resistente sono migliorate, posto che la medesima è divenuta socia della società X-Scholl SA, ove svolge attività professionale e da cui ricava redditi ed è inoltre proprietaria di un immobile sito in ET SA ET, che allo stato risulta locato e di cui incamera il canone mensile pari ad euro 450,00.
Tutto ciò premesso e dedotto ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con l'affido condiviso della GL minore Controparte_1
con suo collocamento presso la dimora della madre, la regolamentazione del diritto di visita Per_1
paterno, nonché l'obbligo, a suo carico, di provvedere al pagamento di un contributo per il mantenimento della GL minore dell' importo di euro 800,00.
Con memoria depositata in data 1.12.2020 si è costituita che Controparte_1
preliminarmente ha dichiarato di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel merito, ha contestato le allegazioni del ricorrente ed esposto che:
- le proprie condizioni economiche e reddituali sono mutate in peius in quanto è stata costretta,
nel 2020, a sciogliere la società “X- Scool s.a.s” costituita nel 2019 e che in relazione a tale attività
sono rimasti a suo carico gravosi oneri contributivi e di tassazione (con evidente perdita economica);
- l'immobile sito in ET SA ET alla via Gramsci (in comproprietà con il ricorrente) è
stato locato con contratto di natura transitoria cessato a settembre 2020 e di essere onerata in via esclusiva al pagamento dei ratei restitutori di un mutuo gravante su detto immobile;
Pagina 4 - provvede integralmente a corrispondere all'istituto scolastico frequentato dalla GL minore una retta mensile di euro 300,00;
- l'assenza di rapporti significativi tra padre e GL trova origine nel procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per le reiterate offese, molestie e percosse perpetrate dal medesimo anche a danno della GL che, pertanto, vive un “ rifiuto della figura paterna”; Per_1
- la condizione economica del ricorrente è migliorata per avere ricevuto, per successione paterna nel 2020, un ingente patrimonio immobiliare.
Tanto premesso la resistente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la conferma dell'obbligo a carico del di corrispondere, a titolo di assegno Pt_1
divorzile e di contributo al mantenimento della GL minore la somma complessiva di euro Per_1
3.000,00.
****
All'udienza presidenziale del 02.12.2020, il ricorrente, personalmente comparso, ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è più ripresa. Ha
dichiarato inoltre: “ci siamo separati nel mese di aprile 2019 a seguito di decreto di omologa e da
allora non è stata ripresa la convivenza. Dal matrimonio è nata una GL, (16 anni), vive Per_1
con la madre e io non la vedo dalla fine del 2017 perché lei non vuole incontrarmi a causa della
separazione da mia moglie. In sede di separazione era stato previsto un percorso però mia GL è
stata seguita dalla dott.ssa del consultorio di Selargius, che ha sostenuto mia GL con un Per_3
percorso psicologico, ma non ha attivato alcun percorso per il riavvicinamento alla figura paterna.
In sede di separazione era stato stabilito un contributo per il mantenimento di mia GL e di mia
moglie di complessivi € 3.000,00. Io ho una agenzia di rappresentanza nel settore delle costruzioni,
è lo stesso lavoro che svolgevo al momento della separazione. Chiedo la riduzione dell'assegno
dovuto perché è ridotto il reddito percepito: oggi percepisco circa 20.000 annui, mentre al momento
Pagina 5 della separazione percepivo circa 34.000 annui. So che mia moglie ora sta lavorando, mentre
all'epoca della separazione era socia della mia società e percepiva il 50% degli utili e svolgeva anche
altre attività. Ho venduto una casa di mia proprietà, estinguendo il mutuo, e ho comprato altra
abitazione e ora corrispondo una rata di € 250,00 mensili, per l'altra abitazione pagavo 800,00
mensili. Nel 2010 ho donato un appartamento a mia moglie e, a quanto mi risulta, lo ha concesso in
locazione e vive in altro immobile per il quale corrisponde un canone. Io non sono proprietario di
altri beni immobili.”
La resistente, invece, oltre a confermare il contenuto della sua comparsa di costituzione, ha dichiarato: “ dal momento della separazione non è stata ripresa la convivenza. Mia GL non vede
il padre dal 2017, rifiuta di incontrarlo. Mio marito è stato violento nei nostri confronti e lei non
vuole più vederlo per questo motivo. Io al momento non lavoro. Ho costituito una società nel mese
di luglio del 2019 e nel mese di ottobre aperto un asilo nido, ma ho dovuto chiudere a marzo a causa
dell'emergenza sanitaria;
ho aperto nuovamente a settembre del 2020, ma ho dovuto chiudere ad
ottobre perché ero in perdita. Vivo grazie all'assegno che mi corrisponde mio marito. Al momento
della separazione non lavoravo. Sono proprietaria di un appartamento in ET SA ET, mi è
stato donato da mio marito, ma pago il mutuo contratto per l'acquisto. È un mutuo cointestato ma
corrispondo solo io la rata di circa 312 mensili. Questo appartamento al momento è ancora locato
e mi corrispondono un canone di 450,00 euro. Io vivo in una casa per la quale corrispondo un canone
di 765,00. Chiedo la conferma dell'assegno stabilito in sede di separazione anche perché
corrispondo solo io la rata per la scuola di , € 300,00 mensili più 250,00 per iscrizione”. Per_1
*****
All'udienza del 09.12.2020 il presidente f.f. procedeva all'audizione della GL minore delle parti, la quale dichiarava “sono ho 16 anni, frequento il terzo anno del liceo. Sto vivendo Per_1
con mia madre, con lei ho un bel rapporto. Non vedo mio padre dal 2017, l'ho visto alla presenza
della dott.ssa , nell'ambito del giudizio di separazione tra i miei genitori. In quella sede avevo Per_4
Pagina 6 espressamente detto di non voler avere più rapporti con mio padre a causa dell'atteggiamento
violento da lui tenuto nei confronti miei e di mia madre. Ho proprio paura di lui. La dott.ssa Per_4
ha tentato di favorire gli incontri e questo mi ha creato una forte agitazione, ha compromesso anche
il mio rendimento scolastico. Ricordo che nell'estate del 2017 tornati da una cena, mio padre ha
acceso il condizionatore e quando gli ho chiesto di spegnerlo perché avevo freddo, lui ha iniziato a
dirmi che in quella casa decideva lui perché pagava il canone, prima mi ha detto di andare in camera
mia e poi mi ha buttata per terra colpendomi con calci e trascinandomi per tutta casa;
ha smesso
solo dopo l'intervento di mia madre. Ha aggredito anche lei. Poi è andato via. Preciso che già i miei
genitori non vivevano più assieme, ma era venuto a casa con il consenso di mia madre.
Successivamente è venuto anche altre volte e ha sempre tenuto atteggiamenti aggressivi, una volta
ha messo le mani al collo di mia madre e sono dovuta intervenire io. Non sono disposta a fare un
percorso di riavvicinamento a mio padre, ho bisogno di serenità, mi crea troppa agitazione pensare
di riprendere i contatti con lui;
avrei bisogno di un sostegno, ma incentrato solo su di me e sui miei
bisogni, non finalizzato ad un riavvicinamento a mio padre. Inoltre questo percorso vorrei farlo, ma
non in questo periodo perché ho bisogno di pensare alla scuola. Nel 2019 ho fatto un percorso al
consultorio di Selargius terminato a maggio, forse;
è terminato perché non riuscivo più a sostenere
sempre le stesse discussioni su mio padre, vorrei un poco di pace”.
Con ordinanza del 11.12.2020 il Presidente f.f. ha confermato l'affido condiviso della GL
minore con collocazione presso il domicilio della madre, inoltre, tenuto conto dell'età della Per_1
GL minore, ha disposto che gli incontri della medesima con il padre avvengano secondo la volontà
della GL. Ha confermato, infine, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma di complessivi euro 3000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento sia della minore e sia della resistente.
All'udienza di trattazione le parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
nonché pronunciarsi sentenza parziale in punto di status ed il Giudice, stante la rinuncia delle parti
Pagina 7 alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa in decisione al Collegio
limitatamente alla domanda sullo status. Il Tribunale in data 1.06.2021 pronunciava sentenza non definitiva n. 1838 (pubblicata il 10.06.2021) di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 18.11.2021 il G.I. così provvedeva con ordinanza del 18.11.2021 sulle istanze istruttorie: “ rilevato che, a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio la causa ha ad oggetto
la determinazione dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento della GL;
ritenuto che
tale determinazione deve essere data sulla scorta dei redditi delle parti, da provare per documenti, e
tenuto conto dei presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile come indicati dalla
Giurisprudenza di legittimità fatta propria da questo Tribunale;
ritenute pertanto le circostanze
oggetto di prova per interpello e per tesi irrilevanti ai fini della decisione ne dispone il rigetto.”
*****
La causa istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*****
Richiamata la sentenza n. 1838 del 1.06.2021 con la quale il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio della parti, il Collegio prende preliminarmente atto che la GL nel corso del giudizio è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla deve essere statuito Per_1
in ordine l'affido e il collocamento della medesima.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 316 bis e 337 ter IV comma c.c., entrambi i genitori dovranno concorrere all'obbligo di contribuire al mantenimento della GL e tale obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma “può” continuare qualora il
Pagina 8 richiedente dia prova che dal raggiungimento della maggiore età non sia derivato in capo al figlio anche il conseguimento effettivo della capacità di provvedere autonomamente ai propri bisogni,
mediante l'esercizio della capacità lavorativa che, in linea teorica, può presumersi dal compimento del diciottesimo anno.
Nella specie è pacifico che la GL in corso di causa ha raggiunto la maggiore età e, peraltro, Per_1
deve presumersi, in assenza di allegazioni di segno contrario e/o contrasti in merito, che il suo percorso formativo-accademico si stia svolgendo secondo una dinamica fisiologica.
In ordine al quantum, dovranno prendersi in considerazione le attuali esigenze di e valutarsi Per_1
le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt.
148, 316 bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per quanto concerne la condizione economica delle parti è emerso, con riferimento al momento di introduzione del giudizio, che il ricorrente è socio delle EM.FRA di NU PI & C. SA (azienda che svolge attività di agenzia di rappresentanza nel settore delle costruzioni) e risulta percepire redditi variabili. Le denunce fiscali in atti hanno evidenziato difatti redditi annui altalenanti: euro 48.150,00
nel 2016, euro 38.559,00 nel 2017, euro 54.517,00 nel 2018, mentre nel periodo d' imposta 2019
risulta aver percepito un reddito di euro 14.663,00. Ha documentato, inoltre, di essere gravato dal pagamento del mutuo i cui ratei ascendono ad un importo mensile pari ad euro 228,38. Per converso,
la resistente risultava priva di occupazione e gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile pari ad euro 750,00. Provvede inoltre in via esclusiva al pagamento della retta mensile della scuola privata frequentata dalla GL per un importo mensile pari ad euro 300,00. E' pacifico inoltre che la CP_1
sia proprietaria dell'immobile sito in ET SA ET alla via Gramsci, allo stato non locato e,
peraltro, gravato da un mutuo per il quale la medesima provvede al pagamento di ratei restitutori dell'importo mensile di euro 320,00.
Pagina 9 Nell'attualità, dalla documentazione reddituale aggiornata, risultano redditi altalenanti con riferimento al . Pt_1
Il collegio, pertanto, comparate le rispettive posizioni economiche dei coniugi nel corso del matrimonio e le condizioni concordate in corso di separazione ai fini del contributo per il mantenimento della GL, ritiene congruo all'attualità disporre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della GL pari ad euro 750,00 mensili.
*****
La resistente ha insistito nella domanda volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella stessa misura prevista in sede di separazione per l'assegno di mantenimento.
Ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda occorre prendere le mosse dalla funzione composita dell'assegno divorzile, al quale – a partire dalla nota sentenza della Cassazione a SS.UU.
18287/2018 – è riconosciuta sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi “ e “del reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (in considerazione del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners).
Ciò premesso e tenuto conto che lo scioglimento del vincolo coniugale incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, il Collegio ritiene che nella specie assuma particolare rilevanza la pari dignità dei coniugi,
conformemente al modello costituzionale del matrimonio.
D'altronde non tener in debito conto il passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico,
vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa e dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione, una volta ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed in presenza della stessa,
Pagina 10 al fine di accertare la fondatezza della domanda, soccorrono quegli elementi a valenza indicatoria contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6 della L.1 dicembre 1970, n.898 e ss..
Cosicché occorrerà procedere “all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo
economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Dovrà tenersi conto altresì che la natura e l'entità del contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede
di costituzione della comunità familiare, riguardante i ruoli endofamiliari in relazione
all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base della quale si fonda ex art. 2 e 29 Cost.
la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò sta a significare che ai fini del diritto al riconoscimento di un contributo periodico a titolo di assegno divorzile, assumono rilevanza in particolare le risultanze derivanti dalle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio e che hanno contribuito, in concreto, a determinare la situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, con effetti anche post scioglimento del vincolo. In questa prospettiva, data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato ad un mero raffronto delle condizioni patrimoniali delle parti
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale
dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future” .
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame e attenendosi con rigore a questi criteri valutativi è palmare sia lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia l'inadeguatezza dei redditi della resistente, che allo stato risulta priva di occupazione ed è inoltre gravata da oneri abitativi per un esborso mensile pari ad euro 750,00 e dal pagamento dei ratei restitutori del mutuo di cui è gravata l'unità immobiliare di proprietà sita in ET SA ET (allo stato non locata) per un importo mensile pari ad euro 320,00.
Pagina 11 Va peraltro considerato che la resistente dopo la separazione personale non è rimasta inerte, ma si è
adoperata alla ricerca di un'occupazione lavorativa, intraprendendo finanche un'attività in proprio con la costituzione nel 2019 della società “X – School SA”, attività che è stata sciolta di lì a poco, nel
2020, comportando per la medesima una rilevante perdita economica (spese notarili per la costituzione e scioglimento della società, affitto di locali, nonché gravosi oneri contributivi e di tassazione).
Per altro verso, il svolge stabile attività imprenditoriale, è difatti socio di un'impresa di Pt_1
rappresentanza nel settore delle costruzioni ( EM.FRA di PI CC. SA) i cui redditi annui Pt_1
risultano peraltro variabili (ed allo stato non risultano aggiornati, l'ultima dichiarazione fiscale in atti
è relativa al periodo d'imposta 2019). Ad ogni modo, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente nel 2016 ha usufruito di un reddito pari ad euro 48.150,00, nel 2017 di euro 38.559,00 nel
2017 e nel 2018 di euro 54.517,00, mentre nel 2019 dopo la separazione il reddito si sarebbe ridotto ad euro 14.663,00. Risulta documentato inoltre che il ricorrente è gravato unicamente dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile sito in Quartu SAt'Elena, il cui importo mensile ascende ad euro 228,38. In ogni caso nella specie, ai fini della determinazione del quantum, occorre dar rilievo anche dell'impegno assunto dal ricorrente in sede di separazione, laddove si è obbligato alla corresponsione di un assegno di mantenimento, sia per la coniuge sia per la GL minore,
dell'importo complessivo di euro 3.000,00 mensile, sintomatico della consapevolezza del ricorrente della propria capacità reddituale.
Orbene, valutate le circostanze che precedono e considerata la natura assistenziale/compensativa/perequativa dell'assegno in questione, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della CP_1
D'altronde tra le parti vi è una disparità economica che vede la resistente quale soggetto economicamente più debole, non svolgendo alcuna attività lavorativa e risultando allo stato priva di redditi e in base alle allegazioni delle parti è emerso che tale disparità economica fra gli ex coniugi
Pagina 12 discende anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, ove la resistente si è dedicata alla cura della casa e della famiglia permettendo al coniuge di incrementare notevolmente i propri guadagni, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della medesima.
Alla luce delle rispettive situazioni personali ed economiche delle parti come sopra evidenziate, della durata del matrimonio (circa quattordici anni), il Collegio ritiene congruo che il corrisponda alla Pt_1
a titolo di assegno divorzile, il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 750,00, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.
Le spese di lite, devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza in ordine alla determinazione del contributo di mantenimento per la GL delle parti e dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza parziale di separazione, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1. Dispone che corrisponda entro il 5 di ogni mese in favore di Parte_1 [...]
l'importo di euro 750,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
GL , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% Persona_2
delle spese straordinarie.
1. Determina in euro 750,00 mensili l'assegno divorzile che dovrà versare entro Parte_1
il 5 di ogni mese ad somma da rivalutare annualmente in misura pari agli Controparte_1
indici Istat di variazione del costo della vita
2. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio..
Così deciso in Cagliari, il 14.1.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Pagina 13 Il Giudice est.
Mario Farina
Pagina 14
Il Presidente
Ignazio Tamponi