Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 28/11/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4113 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Varese, Istituto Comprensivo i C Gallarate -OMISSIS- Lega M C Gallarate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
I. del provvedimento di assegnazione di 11 ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 in favore di-OMISSIS-, alunno portatore di-OMISSIS-con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, emanato dall’ISTITUTO COMPRENSIVO “-OMISSIS-”, in persona del L.R.p.t., con sede in GALLARATE (VA), Via PRIVATA BELLORA, n. 1, prot. n. 11369/U del 28.10.2024 (All. 1).
II. dei provvedimenti – dei quali non risultano conosciuti gli estremi, in quanto mai pubblicati né comunicati – con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale di Varese hanno determinato e assegnato all'Istituto Comprensivo "G. -OMISSIS-" di Gallarate un contingente di docenti di sostegno calcolato sulla base del criterio statistico di un 1 insegnante per ogni 2 alunni con disabilità.
Per l’accertamento
- dell’obbligo dell’amministrazione resistente di compilazione della sezione 11 del Piano Educativo Individualizzato ex art. 4, comma 3, e art. 15, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 182/2020 recante la motivata indicazione e proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno nel corrente anno scolastico;
- dell’obbligo dell’amministrazione di attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante di sostegno per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal Gruppo di Lavoro Operativo in sede di verifica ex art. 4, comma 3, e art. 15, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 182/2020;
e per la condanna, anche con provvedimento cautelare
dell’amministrazione scolastica convenuta alla immediata redazione della sezione 11 del Piano Educativo Individualizzato ex art. 4, comma 3, e art. 15, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 182/2020 recante la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese e dell’Istituto Comprensivo i C Gallarate -OMISSIS- Lega M C Gallarate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Sentita sul punto la difesa erariale, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., che non ha manifestato osservazioni oppositive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa SI BI e udito l’Avvocato di Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
I) I ricorrenti sono i genitori di -OMISSIS-, alunno di 9 anni, il quale è stato riconosciuto dalla competente commissione medica come “Portatore di-OMISSIS-con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104”.
Nel corrente anno scolastico 2025/2026, frequenta la classe terza, sezione C, della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, di GALLARATE 2.
Il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (G.L.O. - Gruppo di lavoro operativo) convocato in data 12 giugno 2025 ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 15, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 182/2020 per la verifica finale PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno scolastico 2025/2026, ha totalmente omesso di formulare la proposta delle ore di sostegno didattico necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno.
L’Istituto Scolastico resistente, in assenza di ogni indicazione del GLO, ha comunicato di assegnare soltanto 11 ore settimanali di sostegno didattico, quindi un numero inferiore rispetto al tendenziale rapporto 1:1 da garantire agli alunni con disabilità grave nella scuola primaria.
Avverso detto provvedimento, nonché avverso gli atti meglio indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno proposto, nell’interesse del figlio minore, l’odierno ricorso, in cui hanno articolato quattro censure.
Nella prima si deduce l’illegittimità della determinazione delle ore di sostegno per l’assenza del GLO.
Nel secondo motivo viene lamentata la violazione del principio normativo secondo il quale l'assegnazione delle ore di sostegno deve essere effettuata dall'amministrazione scolastica in base alle proposte formulate dal competente gruppo di lavoro operativo.
Con il terzo motivo viene lamentata l’assenza di base istruttoria e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Nell’ultima censura si prospetta l’illegittimità della determinazione delle ore di sostegno didattico in base a un mero criterio statistico, per violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 e dell’art.19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, anche in ragione del carattere recessivo delle esigenze di bilancio;
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, con mero atto di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, il Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. II) Il ricorso appare manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in Camera di consiglio.
2.1 Preliminarmente, il Collegio afferma la sussistenza della propria giurisdizione nel caso di specie, in quanto la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., seguendo l’orientamento di questa Sezione, cui si rinvia (cfr. sentenze nn. 3421/2025, 3422/2025, 3529/2025, 3672/2025).
2.2 Nel merito, come detto, il ricorso è fondato e va accolto.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta interdipendenza e connessione.
Emerge dalla documentazione versata in atti, che nonostante la certificazione del grave handicap,
il G.L.O. non ha avanzato alcuna proposta, per il successivo anno scolastico rispetto alle ore settimanali di sostegno.
Con la nota impugnata, invece, il Dirigente Scolastico ha attribuito all’alunno 11 ore di sostegno, pari al rapporto di 1 docente ogni 2 alunni.
L’assegnazione del sostegno scolastico per un monte ore insufficiente a coprire i bisogni educativi, in relazione all’handicap, non ha alcuna motivazione, se non la necessità di assegnare un insegnante ogni due allievi.
Il gravato provvedimento di attribuzione delle ore risulta quindi adottato in difetto di motivazione e di istruttoria, non rappresentando le ragioni che potrebbero indurre a ritenere sufficienti e adeguate le ore di sostegno concretamente riconosciute.
Al riguardo, per altro, il Ministero costituito non ha formulato specifiche controdeduzioni rispetto alle affermazioni di parte ricorrente.
È, quindi, fondato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione dedotto in ricorso, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione delle ore assegnate, a fronte della grave situazione di disabilità del minore.
2.3 Tali conclusioni sono coerenti con la pacifica giurisprudenza formatasi in materia, che va richiamata e condivisa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 30.10.2024, n. 2167; T.A.R. Lombardia, Milano, V 17.4.2024, n. 1133; T.A.R. Lombardia, Milano, V, 15.1.2024, n. 72 e le pronunce ivi citate).
Infatti, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di-OMISSIS-salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).
Non si giustifica, dunque, un provvedimento di attribuzione del sostegno carente delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della quantificazione delle ore e/o motivato in ragione della adeguata copertura di personale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 15.1.2024, n. 72).
Una copiosa giurisprudenza ha enucleato i passaggi procedimentali nel senso che il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità deve essere garantito dalle amministrazioni scolastiche preposte nel seguente modo:
“a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all'interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;
c) gli Uffici scolastici, a seguito dell'acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);
d) il dirigente scolastico - tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici - deve attribuire a ciascun diversamente abile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;
e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni diversamente abili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H.” (Cons. Stato, Sez. VI, 2943/2017 cit.), escludendosi ogni riduzione quantitativa delle ore basate su limiti di organico o su vincoli finanziari, ed escludendosi ovviamente che la determinazione, riservata all’amministrazione ex ante , sia assunta solo all’esito del sindacato giurisdizionale.
2.4 In base al quadro normativo sopra delineato e alla luce del complesso degli elementi probatori all’esame del Collegio, si ritiene che, nel caso concreto, l’attribuzione all’alunno di sole 11 ore di sostegno, per l’anno scolastico in corso, sia illegittima in assenza di una adeguata motivazione, nonché di una evidente lacuna istruttoria, essendo mancata anche la valutazione del GLO.
Posto, infatti, che l’Amministrazione scolastica deve assicurare un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia del minore, nel caso di specie il riconoscimento di un quantitativo di ore determinate in assenza della proposta del G.L.O. e senza la valutazione delle esigenze dell’alunno, è rimasto privo di convincente giustificazione.
III) Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, vanno annullati, nei limiti dell’interesse azionato, i provvedimenti con esso impugnati; l’intimata Amministrazione scolastica dovrà, pertanto, riesaminare quanto prima l’attribuzione delle ore di sostegno al minore, nel rispetto della norma agendi ricavabile dalla suesposta motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e a favore della parte ricorrente, con distrazione a favore, in solido, dei procuratori dichiaratisi anticipatari, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- annulla il provvedimento di assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre spese generali e accessori come per legge, se e in quanto dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO IE, Presidente
SI BI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI BI | NO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.