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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Michelangeli e Alessio Fiacco
Parte appellante
E
, in persona del sindaco p.t., C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Baldassarri
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti discutono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale del 17.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso viene proposto appello avverso la sentenza n. 13/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Foligno a definizione del giudizio avente r.g.n. 536/2022; con la sentenza è
stata respinta l'opposizione proposta dall'appellante avverso il verbale di contestazione n. 03-
2022/0000342 del 15.7.2022, contenente l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 125,10 per pagina 1 di 5 l'occupazione del portico del fabbricato contraddistinto al fg. 46, p.lla 126 in difetto di autorizzazione.
La censure alla sentenza gravata sono le seguenti: erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe qualificato come sede stradale il portico controverso, che sarebbe, piuttosto, da ritenersi quale bene condominiale;
avrebbe ritenuto dimostrata la proprietà del portico in capo all'appellata.
L'appellata non avrebbe neanche dimostrato l'esistenza di una servitù di passaggio ad uso pubblico sul portico, mentre l'appellante avrebbe, di contro, dimostrato di avere diritto di usare il portico in forza del contratto di locazione dei locali commerciali sottostanti il portico medesimo.
La parte conclude chiedendo al Tribunale, in riforma della gravata sentenza, di annullare il verbale di contestazione sopra indicato, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellata eccepisce la incensurabilità della gravata sentenza: al di sotto del portico di cui si parla insisterebbe lo spazio destinato a passaggio pedonale pubblico e ciò deporrebbe per la qualificazione del portico come marciapiede, con conseguente legittimità della sanzione irrogata alla controparte;
contrariamente a quanto esposto dall'appellante, l'appellata non sarebbe tenuta a dimostrare la proprietà del porticato;
l'appellante avrebbe dovuto, invece,
provare il diritto di occupare il porticato, diritto non conferito alla medesima dal , CP_2
anche a volere ritenere il porticato di proprietà l'appellata avrebbe, inoltre, CP_3
dimostrato l'esistenza di una servitù di pubblico passo sul porticato in questione.
L'appellata conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio d'appello.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3.1. Merita condivisione la deduzione dell'appellante secondo cui l'appellata non ha dimostrato di essere proprietaria del portico controverso, non potendosi concordare con il
Giudice di primo grado, che ha ritenuto dimostrata la proprietà del porticato in base alla dichiarazione di accatastamento e alla considerazione per cui la proprietà del portico non pagina 2 di 5 figurerebbe tra quelle a cui si riferisce il regolamento condominiale: tali documenti non sono dimostrativi della proprietà comunale del bene;
il testimone dell'appellata, , Testimone_1
ha, inoltre, riferito che non era stata reperita documentazione comprovante in modo univoco la proprietà del bene in capo all'appellata.
3.2. Cionondimeno, anche a ritenere che il porticato di cui si discute sia di proprietà
condominiale, l'appellante non sarebbe, per ciò solo, titolare del diritto di occupare il porticato, in quanto il contratto di locazione in relazione al quale la medesima è conduttrice si riferisce, piuttosto, ai locali sottostanti il porticato (cfr. doc. all. da parte appellata in primo grado) e manca una delibera condominiale che consenta all'appellante l'occupazione del porticato medesimo.
In ogni caso l'esistenza di un affitto commerciale, successivo alla formazione della servitù
di uso pubblico, non sarebbe in contrasto con l'assoggettabilità del bene alla COSAP, atteso che la volontà del proprietario non si sarebbe espressa con modalità concretamente impeditive dell'uso del bene da parte della collettività (Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n.
3446).
3.3. L'appellata ha, dal proprio canto, assolto all'onere di dimostrare la legittimità della propria pretesa sanzionatoria.
Com'è noto, la concessione di occupazione di suolo pubblico (con correlativo obbligo di pagare un canone al può avere ad oggetto non solo beni demaniali o appartenenti al CP_1
patrimonio indisponibile ma anche beni privati soggetti a servitù di passaggio pubblico (artt.
38, 3° co. e 39, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;
art. 63, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
La parificazione delle aree demaniali o del patrimonio indisponibile a quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio, operante ai fini dell'applicazione della tassa (oggi canone) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, trova “la sua ratio nel fatto che la parziale occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando, così, la debenza della tassa in pagina 3 di 5 parola da parte dell'occupante quale corrispettivo della limitazione apportata al godimento della collettività” e “attiene esclusivamente al piano dei rapporti tributari e comporta tutt'al più che il Comune possa pretendere quella tassa da chi occupi gli spazi abusivamente o in virtù di contratto con il privato proprietario” (Cass., sez. unite, 8 marzo 1999, n. 158).
Orbene l'appellata ha dimostrato, in primo grado, la preesistenza, rispetto alla conduzione in locazione da parte dell'appellante dei locali sottostanti il portico, della servitù
di passo ad uso pubblico: dalla testimonianza resa in primo grado da Testimone_1
emerge, infatti, che dal 1981 l'area in questione era già adibita a passaggio pubblico, che si è
mantenuto successivamente e che si svolge a piedi tenuto conto della presenza di gradini, e che è presente in loco l'illuminazione pubblica, unitamente all'illuminazione privata installata dall'appellante; anche dalla mappa nel catasto urbano risalente al novembre 1972 (doc. 3 all.
alla comparsa dell'appellata in primo grado) viene formalizzata l'indicazione del portico come “Area destinata a passaggio pubblico”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale e dello svolgimento, da parte dell'appellata, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, il 17.6.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Michelangeli e Alessio Fiacco
Parte appellante
E
, in persona del sindaco p.t., C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Baldassarri
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti discutono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale del 17.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso viene proposto appello avverso la sentenza n. 13/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Foligno a definizione del giudizio avente r.g.n. 536/2022; con la sentenza è
stata respinta l'opposizione proposta dall'appellante avverso il verbale di contestazione n. 03-
2022/0000342 del 15.7.2022, contenente l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 125,10 per pagina 1 di 5 l'occupazione del portico del fabbricato contraddistinto al fg. 46, p.lla 126 in difetto di autorizzazione.
La censure alla sentenza gravata sono le seguenti: erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe qualificato come sede stradale il portico controverso, che sarebbe, piuttosto, da ritenersi quale bene condominiale;
avrebbe ritenuto dimostrata la proprietà del portico in capo all'appellata.
L'appellata non avrebbe neanche dimostrato l'esistenza di una servitù di passaggio ad uso pubblico sul portico, mentre l'appellante avrebbe, di contro, dimostrato di avere diritto di usare il portico in forza del contratto di locazione dei locali commerciali sottostanti il portico medesimo.
La parte conclude chiedendo al Tribunale, in riforma della gravata sentenza, di annullare il verbale di contestazione sopra indicato, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellata eccepisce la incensurabilità della gravata sentenza: al di sotto del portico di cui si parla insisterebbe lo spazio destinato a passaggio pedonale pubblico e ciò deporrebbe per la qualificazione del portico come marciapiede, con conseguente legittimità della sanzione irrogata alla controparte;
contrariamente a quanto esposto dall'appellante, l'appellata non sarebbe tenuta a dimostrare la proprietà del porticato;
l'appellante avrebbe dovuto, invece,
provare il diritto di occupare il porticato, diritto non conferito alla medesima dal , CP_2
anche a volere ritenere il porticato di proprietà l'appellata avrebbe, inoltre, CP_3
dimostrato l'esistenza di una servitù di pubblico passo sul porticato in questione.
L'appellata conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio d'appello.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3.1. Merita condivisione la deduzione dell'appellante secondo cui l'appellata non ha dimostrato di essere proprietaria del portico controverso, non potendosi concordare con il
Giudice di primo grado, che ha ritenuto dimostrata la proprietà del porticato in base alla dichiarazione di accatastamento e alla considerazione per cui la proprietà del portico non pagina 2 di 5 figurerebbe tra quelle a cui si riferisce il regolamento condominiale: tali documenti non sono dimostrativi della proprietà comunale del bene;
il testimone dell'appellata, , Testimone_1
ha, inoltre, riferito che non era stata reperita documentazione comprovante in modo univoco la proprietà del bene in capo all'appellata.
3.2. Cionondimeno, anche a ritenere che il porticato di cui si discute sia di proprietà
condominiale, l'appellante non sarebbe, per ciò solo, titolare del diritto di occupare il porticato, in quanto il contratto di locazione in relazione al quale la medesima è conduttrice si riferisce, piuttosto, ai locali sottostanti il porticato (cfr. doc. all. da parte appellata in primo grado) e manca una delibera condominiale che consenta all'appellante l'occupazione del porticato medesimo.
In ogni caso l'esistenza di un affitto commerciale, successivo alla formazione della servitù
di uso pubblico, non sarebbe in contrasto con l'assoggettabilità del bene alla COSAP, atteso che la volontà del proprietario non si sarebbe espressa con modalità concretamente impeditive dell'uso del bene da parte della collettività (Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n.
3446).
3.3. L'appellata ha, dal proprio canto, assolto all'onere di dimostrare la legittimità della propria pretesa sanzionatoria.
Com'è noto, la concessione di occupazione di suolo pubblico (con correlativo obbligo di pagare un canone al può avere ad oggetto non solo beni demaniali o appartenenti al CP_1
patrimonio indisponibile ma anche beni privati soggetti a servitù di passaggio pubblico (artt.
38, 3° co. e 39, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;
art. 63, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
La parificazione delle aree demaniali o del patrimonio indisponibile a quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio, operante ai fini dell'applicazione della tassa (oggi canone) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, trova “la sua ratio nel fatto che la parziale occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando, così, la debenza della tassa in pagina 3 di 5 parola da parte dell'occupante quale corrispettivo della limitazione apportata al godimento della collettività” e “attiene esclusivamente al piano dei rapporti tributari e comporta tutt'al più che il Comune possa pretendere quella tassa da chi occupi gli spazi abusivamente o in virtù di contratto con il privato proprietario” (Cass., sez. unite, 8 marzo 1999, n. 158).
Orbene l'appellata ha dimostrato, in primo grado, la preesistenza, rispetto alla conduzione in locazione da parte dell'appellante dei locali sottostanti il portico, della servitù
di passo ad uso pubblico: dalla testimonianza resa in primo grado da Testimone_1
emerge, infatti, che dal 1981 l'area in questione era già adibita a passaggio pubblico, che si è
mantenuto successivamente e che si svolge a piedi tenuto conto della presenza di gradini, e che è presente in loco l'illuminazione pubblica, unitamente all'illuminazione privata installata dall'appellante; anche dalla mappa nel catasto urbano risalente al novembre 1972 (doc. 3 all.
alla comparsa dell'appellata in primo grado) viene formalizzata l'indicazione del portico come “Area destinata a passaggio pubblico”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale e dello svolgimento, da parte dell'appellata, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, il 17.6.2025
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Agata Stanga
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