Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. FITTIPALDI LINA c/o il cui studio in Cosenza, alla Via Santoro, 15, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, presso la sede dell'Ente al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione ex L. 118/71 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta sin dalla data della domanda amministrativa;
richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento dei benefici, con la detta decorrenza, previa nomina di altro CTU.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione della Controparte_2 inosservanza dei diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa Persona_1 lo stesso depositava l'elaborato.
[...]
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano decidersi la causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierna ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 26.06.2023 – lunedì a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuta il
25.05.2023 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 25.07.2023.
Analogamente è a dirsi per il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 02.09.2021 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 09.12.2021.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata.
La sig.ra con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP Pt_1 avente il n. 4331/21 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda.
Il CTU nominato, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, ha riscontrato ed accertato Per_1 in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda ossia dal
16.11.2020 rilevando come le patologie invalidanti conducenti al riconoscimento della invalidità nella misura del 100% erano presenti già a quella data.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve, quindi, accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra con ricorso a seguito di ATP (n. 4331/21) e sulla domanda proposta nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo a del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 Parte_1 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal 16.11.2020;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e CP_1 competenze di lite liquidate in €. 2.650,00 con distrazione in favore del procuratore costituito
Avv. Lina Fittipaldi;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Consulenza liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 17 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo