CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. CA LL Presidente dott. IC SC Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
Arma dei Carabinieri (C.F. ) P.IVA_2
Autorità Amministrativa Cites del Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto”
(C.F. ) P.IVA_2
(C.F. Parte_2 P.IVA_2 appellanti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in
Venezia, piazza San Marco 63 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 appellati
1 rappresentati e difesi dall'avv. Luca R. Perfetti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1077/2024 del Tribunale di Treviso emessa e depositata in data 27.05.2024.
Conclusioni di parte appellante:
“- Nel merito:
1. Dichiarare il ricorso originario inammissibile perché infondato;
2. Rigettare IN TOTO l'originario ricorso perché infondato in fatto e in diritto e/o privo di prova;
3. In ogni caso, confermare IN TOTO l'ordinanza-ingiunzione opposta, nell'AN e nel
; CP_3
4. Con rifusione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, competenze e onorari di causa.
- In via istruttoria: ci si oppone alla C.T.U. richiesta da controparte in primo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
“- nel merito, per le ragioni sopra esposte e, se del caso, previa disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini meglio precisati nel testo della presente memoria, rigettare l'appello proposto dal Parte_3
, l'Arma dei Carabinieri, l'Autorità Amministrativa CITES, del
[...] CP_4
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” e il di Parte_2
, e per l'effetto confermare (i) la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, Pt_2
n. 1070/2024 e così (ii) l'annullamento dell'Ordinanza e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluso il Verbale. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, ivi incluse IVA e CPA e la rifusione del contributo unificato versato in primo grado, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 15.05.2023, CP_1
, in nome proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_2
2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comando Regione
Carabinieri Forestale “Veneto” – Autorità Amministrativa CITES, EUTR/FLEGT n. prot.
130/4-1/2023, notificatagli il 13.04.2023, con la quale, a seguito di una verifica eseguita il
07.12.2022 presso la sede legale della società in merito all'applicazione della dovuta diligenza da attuarsi in qualità di operatore nell'importazione di legno, gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di €12.035,87, per non avere posto in essere tutte le misure e le procedure di dovuta diligenza, valutazione del rischio e mitigazione del rischio in relazione all'importazione dal di legno segato teak (tectona grandis), per una CP_5 quantità pari a kg 171.941,515, in violazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a), b)
e c), del Reg. UE/995/2010.
Si costituiva l'Autorità Amministrativa Cites del Comando Regione Carabinieri Forestale
“Veneto”, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Treviso, con la pronuncia in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta, compensando integralmente le spese di lite.
2. Con ricorso depositato in data 01.07.2024, il Parte_1
l'Arma dei Carabinieri, l'Autorità Amministrativa Cites del
[...]
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” ed il Nucleo Carabinieri Parte_2 hanno interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
L'appello in esame è affidato a due motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che in relazione al sistema di diligenza adottato, non fosse tenuta Controparte_2
a dare conto del colpo di Stato militare avvenuto in nel febbraio del 2021, in CP_5 quanto la società opponente aveva acquistato i lotti oggetto di contestazione da un intermediario, la società Gold Teak Holding Pte.Ltd. di Singapore, la quale, a propria volta, li aveva acquistati negli anni precedenti al 2021.
Deduce che nel caso di specie risulta violata la previsione di cui alla lett. a) dell'art. 6 Reg.
(UE) 995/2010, relativa all'individuazione della provenienza, quantità e qualità del legname, dal momento che non è documentalmente provato che il legname importato
3 (segati) proviene dai tronchi trasportati presso la segheria.
Evidenzia al riguardo che:
a) i documenti prodotti dal sono scritti alcuni in lingua inglese ed altri (tra i quali il CP_1
Delivery Order ed il Cutting Permit) in lingua birmana, senza che l'opponente ne abbia fornito la traduzione ufficiale;
b) il documento denominato Form D, dove vengono individuati i tronchi legalmente estratti in una specifica area, e quello denominato Specification List, che indica in dettaglio i tronchi effettivamente acquistati dalla segheria birmana, contengono informazioni discordanti;
c) il Certificate of Legal Forest Products, documento a firma del Forest Department che attesta la regolarità dei segati caricati all'interno del container, è stato redatto in data successiva al colpo di Stato;
d) non sono stati prodotti l' Annual Allowable Cut e l'Harvesting Plan.
Sottolinea che il momento in cui l'operatore deve adottare il corretto sistema di dovuta diligenza va individuato non quando il legname viene tagliato o acquistato, bensì quando l'operatore lo immette nel mercato interno, ovvero quando invia la bolletta doganale (dau)
e avvia le procedure per l'importazione, e che nel caso in esame ciò è avvenuto dopo il colpo di Stato.
Rileva che dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021, la Commissione europea ha emanato nel giugno del 2021 – quindi in un momento antecedente rispetto alle importazioni Contr effettuate da – il Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021, che ha CP_2 previsto delle misure restrittive nei confronti dei seguenti soggetti:
- Myanmar Timber Enterprise (MTE), impresa di proprietà dello Stato che opera sotto il controllo del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale
(MONREC), che è l'unica autorità responsabile della gestione dello sfruttamento delle risorse naturali del paese;
- (FPJVC) società ad azionariato Controparte_6 controllata dallo Stato che opera nell'industria del legname in nel settore della CP_5 trasformazione di teak e legno duro;
- Col. (Alias che è l'attuale ministro Persona_1 Persona_2 Persona_3 delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC).
4 Adduce che l'inserimento dei predetti soggetti, che operano prettamente nel settore forestale della Birmania, fra coloro contro i quali l'Unione Europea ha adottato misure sanzionatorie, ha avuto come effetto l'impossibilità di elaborare una dovuta diligenza completa che soddisfi tutte le previsioni del regolamento EUTR per le partite di teak provenienti dal che hanno data di esportazione successiva al 1° febbraio 2021 e CP_5 che la stessa autorità italiana competente (MIPAAF-Ufficio DIFOR III) ha proceduto a informare gli operatori, tra cui la stessa con nota prot. 0213741 in data Controparte_2
10/05/2021, che “Per motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile e l'operatore dovrebbe desistere dalla commercializzazione”.
2.2 Con il secondo motivo l'appellante afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che essendosi “rivolta anche alla società di consulenza beLAb Controparte_7
S.p.A. per escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con attività criminali” e non avendo ricevuto segnalazioni in merito ai propri canali di fornitura, non sia incorsa nella violazione dell'art. 6 Reg. (UE) n. 995/2010.
Rileva che la società beLab s.p.a. non risulta accreditata in Italia e non risulta riconosciuta da organismi internazionali.
3. Si è costituito , in nome proprio e nella sua qualità di legale rappresentante CP_1 di chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata.
In ordine alla contestata violazione dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n.
995/2010 egli denuncia l'infondatezza delle critiche formulate dall'appellante al sistema di due diligence adottato in concreto dalla società per individuare provenienza, quantità e qualità del legname.
5 Con riferimento ai documenti redatti in lingua birmana, dei quali non è stata fornita una traduzione ufficiale, deduce che la normativa UE non stabilisce alcun obbligo di procedere alla loro traduzione né l'amministrazione lo ha mai richiesto a Controparte_2
Evidenzia inoltre che l'analisi sulla conformità tra il documento denominato form D e la specification list è stata condotta solo a campione, sicché le allegazioni dell'amministrazione sono generiche;
che la generale coerenza dei documenti risulta dal delivery order, che raccoglie le informazioni relative all'identificazione della merce e ai passaggi della filiera;
che il certificate of legal forest product non rileva, perché si limita a prendere atto di altra documentazione, di data inequivocabilmente antecedente al colpo di stato;
che l'annual allowable cut e l'harvesting plan sono atti a contenuto generale, programmatori del taglio, che non è possibile ricollegare a singoli lotti.
Sottolinea che in occasioni dei numerosi controlli inerenti all'importazione di legname proveniente dal ai quali la società era stata sottoposta negli anni precedenti mai CP_5 le era stata contestata alcuna violazione dell'obbligo di dovuta diligenza in relazione alla valutazione dei rischi da conflitto armato nel Paese e che addirittura in occasione delle verifiche che avevano preceduto quella del 07.12.2022 ed aventi ad oggetto gli stessi lotti di legname per i quali è stata irrogata la sanzione pecuniaria, l'amministrazione aveva espressamente affermato che i controlli dovevano considerarsi conclusi e chiarito che si sarebbe potuto avallare l'importazione nel momento in cui la società l'avesse richiesta senza necessità di eseguire il sopralluogo, con la conseguenza che difetterebbe comunque l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
Deduce che ha sempre tenuto comportamenti improntati alla massima Controparte_2 prudenza, tanto da aver spontaneamente bloccato già dal 2018 i carichi di legname provenienti dalle Per_ zone interessate da conflitti armati, gli stati di , e , e dal momento che Per_4 Per_5 essa si è rivolta a due società di consulenza (società SGS di Yangon e Belab) per escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività criminale, non avendo ricevuto da queste ultime alcuna indicazione di allarme rispetto ai propri canali di fornitura.
6 4. Preliminarmente va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto il decesso di
, come dichiarato dal suo difensore nella memoria conclusionale depositata in CP_1 data 03.09.2025.
Va rammentato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7, L. 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (v. Cass. n. 29577 del 22/10/2021).
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di CP_1 senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale.
5. I due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per la stressa connessione delle questioni che pongono, sono fondati.
5.1 La sanzione amministrativa irrogata a in nome proprio e nella sua CP_1 qualità di legale rappresentante di rientra, ratione materiae, nella sfera di Controparte_2 applicazione del Regolamento UE/995/2010, che è stato adottato per contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, cioè violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, ed assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell'Unione, e che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti, tra i quali vi è quello di esercitare la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
In particolare l'art. 4 del succitato Regolamento stabilisce che:
“1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di
7 dovuta diligenza», di cui all'articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8 …”.
Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE, il sistema di dovuta diligenza deve comprendere:
a) l'adozione di misure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi;
b) l' adozione di procedure di valutazione del rischio;
c) l'adozione di eventuali misure di attenuazione del rischio, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile.
Le informazioni che gli operatori sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'art. 6 lettera a) del
Reg. UE n. 995/2010 concernono in particolare:
— descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
— paese di produzione, e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto;
e ii) concessione di taglio;
— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
— nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile.
Riguardo alle procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, la lettera b) stabilisce che tali procedure tengano conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;
— la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
8 — la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati;
— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno;
— la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati.
Infine la lettera c) prevede che tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, devono essere adottate le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
Come si evince dall'art. 4 del Regolamento, la diligenza di cui all'art. 6 è riferita alla commercializzazione del legno e, quindi, deve essere esercitata nel momento in cui il materiale viene immesso per la prima volta nel mercato interno, in quanto l'art. 2 b) specifica che per «commercializzazione» si intende la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo.
La violazione delle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 in tema di sistema di dovuta diligenza è sanzionata dall'art. 6 comma 4 del D.L.vo n. 178/2014, il quale stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere
e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni”.
9 5.2 Nel caso in esame, va considerato che nella memoria difensiva depositata in sede amministrativa ai sensi dell'art. 18, c. 1 l. 689/1981 riconosce di aver Controparte_2 indicato, nel documento di attestazione del sistema di due diligence adottato, come “non trascurabile” il rischio di provenienza illegale del legname importato (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Essa stessa perciò ammette che era tenuta ad adottare le procedure di attenuazione del rischio previste dall'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 995/2010, le quali comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
A tal fine deduce di aver bloccato già a partire dal 2018 gli acquisti di qualsiasi articolo derivato da tronchi di provenienza da zone interessate da conflitti, come , Per_4 Per_5 and Shan States ed ottenuto, per tutti gli imbarchi, il certificato di legalità SGS, Double
Helix, nonché richiesto alla società di consulenza Belab di effettuare un controllo sul suo principale fornitore, la società Gold Teak Holding Pte.Ltd. di Singapore, onde escludere eventuali connessioni con gruppi militari in (v. “Registro con elencate le azioni CP_5 intraprese per la mitigazione del rischio” di cui al doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Sennonché, è dalla stessa relazione che le è stata trasmessa dalla predetta società di consulenza che si evince che non ha attuato adeguate procedure di Controparte_2 attenuazione del rischio.
Infatti nel citato report datato 18.06.2021 si evidenzia che la società Gold Teak Holding
Pte.Ltd. di Singapore, la quale è attiva nella fornitura di legnami di lusso all'industria della costruzione navale, era stata sottoposta nel 2016 ad una indagine condotta dall'EIA
(Environmental Investigation Agency), una O.N.G. internazionale che indaga e svolge campagne contro i crimini e gli abusi ambientali, relative a presunte violazioni del
Regolamento (UE) n. 995/2010, in quanto dalle informazioni fornite dalla predetta società in ordine al sistema di dovuta diligenza adottato è risultato che la medesima non era riuscita a fornire le informazioni di base relative a che aveva raccolto il legname, dove era stato tagliato e qualsiasi conferma che le leggi del Paese di produzione erano state
10 IS (“From the analysis carried out through open sources web research it emerges an investigation conducted on 2016 by EIA (Environmental Investigation Agency) against nine companies across five EU member nations, among which the Company, related to alleged violations of the EU Timber Regulation (EUTR) establishing the obligations of operators who place timber and timber products on the market. In particular, EIA has examined the due diligence information under article 6 of EUTR, provided by Gold Teak Holding and found that it failed to provide basic information, including who collected the timber, where it was cut, and any confirmation that the relevant laws were complied with”: v. pag. 4).
EIA ha inoltre segnalato la società Gold Teak Holding Pte.Ltd. per la fornitura di una spedizione di sei tonnellate di legno illegale dal n Olanda. CP_5
La società di consulenza riferisce di non essere riuscita a reperire notizie in merito allo sviluppo di tali indagini e raccomanda alla committente di condurre ulteriori approfondimenti, richiedendo a Gold Teak Holding Pte.Ltd. di Singapore informazioni in ordine alle misure, indagini, procedimenti anche penali e sanzioni adottate contro la stessa per le presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010 (“with respect to
Environmental Investigation Agency's investigation against the Company, it is recommended to conduct further insights requesting the cooperation of the Company to gather information about measures, investigations, procedures, criminal proceedings, or sanctions of any kind related to itself”: v. pag. 4).
Ebbene, non risulta aver dato alcun seguito a tali raccomandazioni, pur in Controparte_2 presenza di una evidente anomalia nella documentazione che le è stata trasmessa dalla fornitrice in relazione all'importazione dal del carico di legname per il quale è CP_5 stata sanzionata, che avrebbe reso necessario eseguire ulteriori approfondimenti.
Ci si riferisce al fatto che sebbene, secondo la stessa prospettazione dell'appellata, il legname sia stato venduto in più volte tra il 2014 ed il 2020 da Myanmar Timber Enterprise
(MTE) a Gold Teak Holding Pte.Ltd., il Certificate of Legal Forest Products, vale a dire il documento a firma del Forest Department che attesta la regolarità dei segati caricati all'interno del container, è stato emesso solo in data successiva al colpo di Stato del febbraio 2021 (v. doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e quindi anche a distanza di alcuni anni dai singoli atti di acquisto.
Occorre ricordare che dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021, ma prima che CP_8
[...]
[...] [
[...] procedesse alla commercializzazione del legno, il Parte_1
aveva proceduto a informare tutti gli operatori del settore, tra cui la
[...] stessa appellata, con lettera trasmessa a quest'ultima via PEC in data 05.05.2021, che “Per
i motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile. Pertanto gli operatori dovrebbero astenersi dall'immettere per la prima volta sul mercato dell'UE tutto il legname raccolto in
e i prodotti del legno da esso derivati”. CP_5
Ora, è pur vero che l'esportazione del legno dal è avvenuta prima del colpo di CP_5 stato, (anche se la sua immissione nel mercato interno dell'UE è avvenuta dopo), ma è altrettanto certo che il report del giugno 2021 proveniente dalla società di consulenza che segnalava che la società da cui era rifornita era stata sottoposta ad Parte_4 indagini proprio per presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, in ordine al sistema di dovuta diligenza adottato, avrebbe dovuta indurla a dubitare dell'attendibilità del certificato di legalità dei prodotti forestali destinati all'esportazione che il Direttore del
Dipartimento Forestale della regione di Yangon aveva rilasciato a distanza di alcuni anni dall'esportazione ed in un periodo in cui il Ministero delle risorse naturali e della conservazione ambientale del cui faceva capo il Dipartimento Forestale della CP_5 regione di Yangon, era diretto dal colonnello nei cui confronti il Persona_1
Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021 emanato nel giugno del 2021 dalla
Commissione europea aveva adottato delle misure restrittive.
In definitiva, risulta provato che non ha adottato, prima dell'importazione Controparte_2 contestata, adeguate procedure di attenuazione del rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale, non avendo effettuato tutte le verifiche richieste per poter escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività di disboscamento illegale i cui proventi siano serviti a finanziare gruppi armati stanziati nel
12 e così contravvenendo alla prescrizione di cui all'art. 6 par. 1, lett. c) del CP_5
Regolamento (UE) n. 995/2010.
5.3 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito ammnistrativo, Controparte_2 invoca l'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa.
Essa deduce che in occasione di precedenti verifiche, l'organo accertatore non ha mosso alcun rilievo in ordine ai procedimenti di due diligence e valutazione del rischio adottati dall'operatore ingenerando nello stesso il convincimento della legittimità e liceità della propria condotta.
In particolare ha prodotto dei verbali di sopralluogo eseguiti tra il 2021 ed il 2022 in cui sono stati controllati gli stessi lotti di legname presenti presso il magazzino estero per i quali è stata irrogata la sanzione pecuniaria, in cui è scritto che “quando la ditta CP_2
[... richiederà l'importazione il controllo è già stato eseguito sulla merce e si potrà dare avvallo alla stessa senza eseguire il sopralluogo” (v. docc. 14A, 14B, 14C, 14D, 14E e 14F del fascicolo di primo grado di parte ricorrente)
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 11777 del 18/06/2020).
L'art. 3, comma 2 esclude la responsabilità del soggetto che è incorso in errore sul fatto qualora l'errore non sia determinato da sua colpa (esimente della buona fede).
L'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. n. 20219 del 31/07/2018).
L'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal
13 comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso (v. Cass. n.
10477 del 08/05/2006).
Ora, come poc'anzi indicato, era a conoscenza del report stilato dalla Controparte_2 società di consulenza cui essa aveva conferito l'incarico di verificare l'esistenza di eventuali connessioni della propria principale fornitrice con gruppi militari presenti in
CP_5
Va sottolineato che era stato il Parte_1 con la citata missiva inviata a in data 05.05.2021, a richiedere agli Controparte_2 operatori che acquistavano legname proveniente dal l'adozione a seguito del CP_5 colpo di stato, di ulteriori misure di mitigazione del rischio, tra cui l'assunzione di informazioni riguardanti la proprietà e struttura societaria dei propri fornitori e l'acquisizione di report, attraverso organismi indipendenti, diretti a verificare che non ci fossero stati pagamenti a favore di gruppi armati per consentire il trasporto del legname attraverso il territorio sottoposto a controllo militare.
Belab aveva informato dell'esistenza di indagini condotte nel 2016 nei Controparte_2 confronti di Gold Teak Holding Pte.Ltd. per presunte violazioni del Regolamento (UE) n.
995/2010, e l'aveva sollecitata ad effettuare ulteriori approfondimenti.
Non risulta che si sia attivata in tal senso. Controparte_2
Non può quindi ritenersi che essa abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge e che l'affidamento in essa ingenerato dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo sia stato tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della propria condotta.
Deve pertanto escludersi che a sia applicabile l'esimente della buona fede. Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tuttavia riguardo al primo grado di giudizio, poiché l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio vi ha partecipato avvalendosi di un funzionario appositamente delegato e non ha documentato di aver sostenuto spese vive, nulla le spetta a titolo di rifusione delle spese di lite.
14 Infatti, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass. n. 30597 del 20/12/2017).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di CP_1
2) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza–ingiunzione n. Controparte_2 prot. 130/4-1/2023 del 12.04.2023 emessa nei suoi confronti dal Comando Regione
Carabinieri Forestale “Veneto” – Autorità Amministrativa CITES, ; CP_4
3) nulla dispone in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado;
4) condanna a rifondere a parte appellante le spese del giudizio di Controparte_2 secondo grado, che si liquidano in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025.
Il Consigliere estensore
IC SC
Il Presidente
CA LL
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. CA LL Presidente dott. IC SC Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
Arma dei Carabinieri (C.F. ) P.IVA_2
Autorità Amministrativa Cites del Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto”
(C.F. ) P.IVA_2
(C.F. Parte_2 P.IVA_2 appellanti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in
Venezia, piazza San Marco 63 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 appellati
1 rappresentati e difesi dall'avv. Luca R. Perfetti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1077/2024 del Tribunale di Treviso emessa e depositata in data 27.05.2024.
Conclusioni di parte appellante:
“- Nel merito:
1. Dichiarare il ricorso originario inammissibile perché infondato;
2. Rigettare IN TOTO l'originario ricorso perché infondato in fatto e in diritto e/o privo di prova;
3. In ogni caso, confermare IN TOTO l'ordinanza-ingiunzione opposta, nell'AN e nel
; CP_3
4. Con rifusione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, competenze e onorari di causa.
- In via istruttoria: ci si oppone alla C.T.U. richiesta da controparte in primo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
“- nel merito, per le ragioni sopra esposte e, se del caso, previa disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini meglio precisati nel testo della presente memoria, rigettare l'appello proposto dal Parte_3
, l'Arma dei Carabinieri, l'Autorità Amministrativa CITES, del
[...] CP_4
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” e il di Parte_2
, e per l'effetto confermare (i) la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, Pt_2
n. 1070/2024 e così (ii) l'annullamento dell'Ordinanza e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluso il Verbale. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, ivi incluse IVA e CPA e la rifusione del contributo unificato versato in primo grado, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 15.05.2023, CP_1
, in nome proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_2
2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comando Regione
Carabinieri Forestale “Veneto” – Autorità Amministrativa CITES, EUTR/FLEGT n. prot.
130/4-1/2023, notificatagli il 13.04.2023, con la quale, a seguito di una verifica eseguita il
07.12.2022 presso la sede legale della società in merito all'applicazione della dovuta diligenza da attuarsi in qualità di operatore nell'importazione di legno, gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di €12.035,87, per non avere posto in essere tutte le misure e le procedure di dovuta diligenza, valutazione del rischio e mitigazione del rischio in relazione all'importazione dal di legno segato teak (tectona grandis), per una CP_5 quantità pari a kg 171.941,515, in violazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a), b)
e c), del Reg. UE/995/2010.
Si costituiva l'Autorità Amministrativa Cites del Comando Regione Carabinieri Forestale
“Veneto”, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Treviso, con la pronuncia in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta, compensando integralmente le spese di lite.
2. Con ricorso depositato in data 01.07.2024, il Parte_1
l'Arma dei Carabinieri, l'Autorità Amministrativa Cites del
[...]
Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” ed il Nucleo Carabinieri Parte_2 hanno interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
L'appello in esame è affidato a due motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che in relazione al sistema di diligenza adottato, non fosse tenuta Controparte_2
a dare conto del colpo di Stato militare avvenuto in nel febbraio del 2021, in CP_5 quanto la società opponente aveva acquistato i lotti oggetto di contestazione da un intermediario, la società Gold Teak Holding Pte.Ltd. di Singapore, la quale, a propria volta, li aveva acquistati negli anni precedenti al 2021.
Deduce che nel caso di specie risulta violata la previsione di cui alla lett. a) dell'art. 6 Reg.
(UE) 995/2010, relativa all'individuazione della provenienza, quantità e qualità del legname, dal momento che non è documentalmente provato che il legname importato
3 (segati) proviene dai tronchi trasportati presso la segheria.
Evidenzia al riguardo che:
a) i documenti prodotti dal sono scritti alcuni in lingua inglese ed altri (tra i quali il CP_1
Delivery Order ed il Cutting Permit) in lingua birmana, senza che l'opponente ne abbia fornito la traduzione ufficiale;
b) il documento denominato Form D, dove vengono individuati i tronchi legalmente estratti in una specifica area, e quello denominato Specification List, che indica in dettaglio i tronchi effettivamente acquistati dalla segheria birmana, contengono informazioni discordanti;
c) il Certificate of Legal Forest Products, documento a firma del Forest Department che attesta la regolarità dei segati caricati all'interno del container, è stato redatto in data successiva al colpo di Stato;
d) non sono stati prodotti l' Annual Allowable Cut e l'Harvesting Plan.
Sottolinea che il momento in cui l'operatore deve adottare il corretto sistema di dovuta diligenza va individuato non quando il legname viene tagliato o acquistato, bensì quando l'operatore lo immette nel mercato interno, ovvero quando invia la bolletta doganale (dau)
e avvia le procedure per l'importazione, e che nel caso in esame ciò è avvenuto dopo il colpo di Stato.
Rileva che dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021, la Commissione europea ha emanato nel giugno del 2021 – quindi in un momento antecedente rispetto alle importazioni Contr effettuate da – il Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021, che ha CP_2 previsto delle misure restrittive nei confronti dei seguenti soggetti:
- Myanmar Timber Enterprise (MTE), impresa di proprietà dello Stato che opera sotto il controllo del Ministero delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale
(MONREC), che è l'unica autorità responsabile della gestione dello sfruttamento delle risorse naturali del paese;
- (FPJVC) società ad azionariato Controparte_6 controllata dallo Stato che opera nell'industria del legname in nel settore della CP_5 trasformazione di teak e legno duro;
- Col. (Alias che è l'attuale ministro Persona_1 Persona_2 Persona_3 delle Risorse Naturali e della Conservazione Ambientale (MONREC).
4 Adduce che l'inserimento dei predetti soggetti, che operano prettamente nel settore forestale della Birmania, fra coloro contro i quali l'Unione Europea ha adottato misure sanzionatorie, ha avuto come effetto l'impossibilità di elaborare una dovuta diligenza completa che soddisfi tutte le previsioni del regolamento EUTR per le partite di teak provenienti dal che hanno data di esportazione successiva al 1° febbraio 2021 e CP_5 che la stessa autorità italiana competente (MIPAAF-Ufficio DIFOR III) ha proceduto a informare gli operatori, tra cui la stessa con nota prot. 0213741 in data Controparte_2
10/05/2021, che “Per motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile e l'operatore dovrebbe desistere dalla commercializzazione”.
2.2 Con il secondo motivo l'appellante afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che essendosi “rivolta anche alla società di consulenza beLAb Controparte_7
S.p.A. per escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con attività criminali” e non avendo ricevuto segnalazioni in merito ai propri canali di fornitura, non sia incorsa nella violazione dell'art. 6 Reg. (UE) n. 995/2010.
Rileva che la società beLab s.p.a. non risulta accreditata in Italia e non risulta riconosciuta da organismi internazionali.
3. Si è costituito , in nome proprio e nella sua qualità di legale rappresentante CP_1 di chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata.
In ordine alla contestata violazione dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n.
995/2010 egli denuncia l'infondatezza delle critiche formulate dall'appellante al sistema di due diligence adottato in concreto dalla società per individuare provenienza, quantità e qualità del legname.
5 Con riferimento ai documenti redatti in lingua birmana, dei quali non è stata fornita una traduzione ufficiale, deduce che la normativa UE non stabilisce alcun obbligo di procedere alla loro traduzione né l'amministrazione lo ha mai richiesto a Controparte_2
Evidenzia inoltre che l'analisi sulla conformità tra il documento denominato form D e la specification list è stata condotta solo a campione, sicché le allegazioni dell'amministrazione sono generiche;
che la generale coerenza dei documenti risulta dal delivery order, che raccoglie le informazioni relative all'identificazione della merce e ai passaggi della filiera;
che il certificate of legal forest product non rileva, perché si limita a prendere atto di altra documentazione, di data inequivocabilmente antecedente al colpo di stato;
che l'annual allowable cut e l'harvesting plan sono atti a contenuto generale, programmatori del taglio, che non è possibile ricollegare a singoli lotti.
Sottolinea che in occasioni dei numerosi controlli inerenti all'importazione di legname proveniente dal ai quali la società era stata sottoposta negli anni precedenti mai CP_5 le era stata contestata alcuna violazione dell'obbligo di dovuta diligenza in relazione alla valutazione dei rischi da conflitto armato nel Paese e che addirittura in occasione delle verifiche che avevano preceduto quella del 07.12.2022 ed aventi ad oggetto gli stessi lotti di legname per i quali è stata irrogata la sanzione pecuniaria, l'amministrazione aveva espressamente affermato che i controlli dovevano considerarsi conclusi e chiarito che si sarebbe potuto avallare l'importazione nel momento in cui la società l'avesse richiesta senza necessità di eseguire il sopralluogo, con la conseguenza che difetterebbe comunque l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
Deduce che ha sempre tenuto comportamenti improntati alla massima Controparte_2 prudenza, tanto da aver spontaneamente bloccato già dal 2018 i carichi di legname provenienti dalle Per_ zone interessate da conflitti armati, gli stati di , e , e dal momento che Per_4 Per_5 essa si è rivolta a due società di consulenza (società SGS di Yangon e Belab) per escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività criminale, non avendo ricevuto da queste ultime alcuna indicazione di allarme rispetto ai propri canali di fornitura.
6 4. Preliminarmente va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto il decesso di
, come dichiarato dal suo difensore nella memoria conclusionale depositata in CP_1 data 03.09.2025.
Va rammentato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7, L. 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (v. Cass. n. 29577 del 22/10/2021).
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di CP_1 senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale.
5. I due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per la stressa connessione delle questioni che pongono, sono fondati.
5.1 La sanzione amministrativa irrogata a in nome proprio e nella sua CP_1 qualità di legale rappresentante di rientra, ratione materiae, nella sfera di Controparte_2 applicazione del Regolamento UE/995/2010, che è stato adottato per contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, cioè violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, ed assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell'Unione, e che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti, tra i quali vi è quello di esercitare la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
In particolare l'art. 4 del succitato Regolamento stabilisce che:
“1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di
7 dovuta diligenza», di cui all'articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8 …”.
Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE, il sistema di dovuta diligenza deve comprendere:
a) l'adozione di misure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi;
b) l' adozione di procedure di valutazione del rischio;
c) l'adozione di eventuali misure di attenuazione del rischio, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile.
Le informazioni che gli operatori sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'art. 6 lettera a) del
Reg. UE n. 995/2010 concernono in particolare:
— descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
— paese di produzione, e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto;
e ii) concessione di taglio;
— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
— nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile.
Riguardo alle procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, la lettera b) stabilisce che tali procedure tengano conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;
— la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
8 — la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati;
— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno;
— la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati.
Infine la lettera c) prevede che tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, devono essere adottate le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
Come si evince dall'art. 4 del Regolamento, la diligenza di cui all'art. 6 è riferita alla commercializzazione del legno e, quindi, deve essere esercitata nel momento in cui il materiale viene immesso per la prima volta nel mercato interno, in quanto l'art. 2 b) specifica che per «commercializzazione» si intende la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo.
La violazione delle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 in tema di sistema di dovuta diligenza è sanzionata dall'art. 6 comma 4 del D.L.vo n. 178/2014, il quale stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere
e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni”.
9 5.2 Nel caso in esame, va considerato che nella memoria difensiva depositata in sede amministrativa ai sensi dell'art. 18, c. 1 l. 689/1981 riconosce di aver Controparte_2 indicato, nel documento di attestazione del sistema di due diligence adottato, come “non trascurabile” il rischio di provenienza illegale del legname importato (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Essa stessa perciò ammette che era tenuta ad adottare le procedure di attenuazione del rischio previste dall'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 995/2010, le quali comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
A tal fine deduce di aver bloccato già a partire dal 2018 gli acquisti di qualsiasi articolo derivato da tronchi di provenienza da zone interessate da conflitti, come , Per_4 Per_5 and Shan States ed ottenuto, per tutti gli imbarchi, il certificato di legalità SGS, Double
Helix, nonché richiesto alla società di consulenza Belab di effettuare un controllo sul suo principale fornitore, la società Gold Teak Holding Pte.Ltd. di Singapore, onde escludere eventuali connessioni con gruppi militari in (v. “Registro con elencate le azioni CP_5 intraprese per la mitigazione del rischio” di cui al doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Sennonché, è dalla stessa relazione che le è stata trasmessa dalla predetta società di consulenza che si evince che non ha attuato adeguate procedure di Controparte_2 attenuazione del rischio.
Infatti nel citato report datato 18.06.2021 si evidenzia che la società Gold Teak Holding
Pte.Ltd. di Singapore, la quale è attiva nella fornitura di legnami di lusso all'industria della costruzione navale, era stata sottoposta nel 2016 ad una indagine condotta dall'EIA
(Environmental Investigation Agency), una O.N.G. internazionale che indaga e svolge campagne contro i crimini e gli abusi ambientali, relative a presunte violazioni del
Regolamento (UE) n. 995/2010, in quanto dalle informazioni fornite dalla predetta società in ordine al sistema di dovuta diligenza adottato è risultato che la medesima non era riuscita a fornire le informazioni di base relative a che aveva raccolto il legname, dove era stato tagliato e qualsiasi conferma che le leggi del Paese di produzione erano state
10 IS (“From the analysis carried out through open sources web research it emerges an investigation conducted on 2016 by EIA (Environmental Investigation Agency) against nine companies across five EU member nations, among which the Company, related to alleged violations of the EU Timber Regulation (EUTR) establishing the obligations of operators who place timber and timber products on the market. In particular, EIA has examined the due diligence information under article 6 of EUTR, provided by Gold Teak Holding and found that it failed to provide basic information, including who collected the timber, where it was cut, and any confirmation that the relevant laws were complied with”: v. pag. 4).
EIA ha inoltre segnalato la società Gold Teak Holding Pte.Ltd. per la fornitura di una spedizione di sei tonnellate di legno illegale dal n Olanda. CP_5
La società di consulenza riferisce di non essere riuscita a reperire notizie in merito allo sviluppo di tali indagini e raccomanda alla committente di condurre ulteriori approfondimenti, richiedendo a Gold Teak Holding Pte.Ltd. di Singapore informazioni in ordine alle misure, indagini, procedimenti anche penali e sanzioni adottate contro la stessa per le presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010 (“with respect to
Environmental Investigation Agency's investigation against the Company, it is recommended to conduct further insights requesting the cooperation of the Company to gather information about measures, investigations, procedures, criminal proceedings, or sanctions of any kind related to itself”: v. pag. 4).
Ebbene, non risulta aver dato alcun seguito a tali raccomandazioni, pur in Controparte_2 presenza di una evidente anomalia nella documentazione che le è stata trasmessa dalla fornitrice in relazione all'importazione dal del carico di legname per il quale è CP_5 stata sanzionata, che avrebbe reso necessario eseguire ulteriori approfondimenti.
Ci si riferisce al fatto che sebbene, secondo la stessa prospettazione dell'appellata, il legname sia stato venduto in più volte tra il 2014 ed il 2020 da Myanmar Timber Enterprise
(MTE) a Gold Teak Holding Pte.Ltd., il Certificate of Legal Forest Products, vale a dire il documento a firma del Forest Department che attesta la regolarità dei segati caricati all'interno del container, è stato emesso solo in data successiva al colpo di Stato del febbraio 2021 (v. doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e quindi anche a distanza di alcuni anni dai singoli atti di acquisto.
Occorre ricordare che dopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021, ma prima che CP_8
[...]
[...] [
[...] procedesse alla commercializzazione del legno, il Parte_1
aveva proceduto a informare tutti gli operatori del settore, tra cui la
[...] stessa appellata, con lettera trasmessa a quest'ultima via PEC in data 05.05.2021, che “Per
i motivi sopra esposti, per l'alto grado di corruzione del Paese, per i recenti accadimenti relativi al colpo di stato ancora in corso, per la difficoltà di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) dell'EUTR, anche in ragione della prevalenza del conflitto armato, come riportato nelle sopracitate Conclusioni del Gruppo di Esperti della Commissione Europea, all'attualità, attuare una dovuta diligenza che soddisfi le previsioni del regolamento EUTR e adottare adeguate misure di mitigazione, è in definitiva non possibile. Pertanto gli operatori dovrebbero astenersi dall'immettere per la prima volta sul mercato dell'UE tutto il legname raccolto in
e i prodotti del legno da esso derivati”. CP_5
Ora, è pur vero che l'esportazione del legno dal è avvenuta prima del colpo di CP_5 stato, (anche se la sua immissione nel mercato interno dell'UE è avvenuta dopo), ma è altrettanto certo che il report del giugno 2021 proveniente dalla società di consulenza che segnalava che la società da cui era rifornita era stata sottoposta ad Parte_4 indagini proprio per presunte violazioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, in ordine al sistema di dovuta diligenza adottato, avrebbe dovuta indurla a dubitare dell'attendibilità del certificato di legalità dei prodotti forestali destinati all'esportazione che il Direttore del
Dipartimento Forestale della regione di Yangon aveva rilasciato a distanza di alcuni anni dall'esportazione ed in un periodo in cui il Ministero delle risorse naturali e della conservazione ambientale del cui faceva capo il Dipartimento Forestale della CP_5 regione di Yangon, era diretto dal colonnello nei cui confronti il Persona_1
Regolamento di esecuzione (UE) 998/2021 emanato nel giugno del 2021 dalla
Commissione europea aveva adottato delle misure restrittive.
In definitiva, risulta provato che non ha adottato, prima dell'importazione Controparte_2 contestata, adeguate procedure di attenuazione del rischio di commercializzazione di legno di provenienza illegale, non avendo effettuato tutte le verifiche richieste per poter escludere connessioni della propria filiera di approvvigionamento con qualsivoglia attività di disboscamento illegale i cui proventi siano serviti a finanziare gruppi armati stanziati nel
12 e così contravvenendo alla prescrizione di cui all'art. 6 par. 1, lett. c) del CP_5
Regolamento (UE) n. 995/2010.
5.3 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito ammnistrativo, Controparte_2 invoca l'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa.
Essa deduce che in occasione di precedenti verifiche, l'organo accertatore non ha mosso alcun rilievo in ordine ai procedimenti di due diligence e valutazione del rischio adottati dall'operatore ingenerando nello stesso il convincimento della legittimità e liceità della propria condotta.
In particolare ha prodotto dei verbali di sopralluogo eseguiti tra il 2021 ed il 2022 in cui sono stati controllati gli stessi lotti di legname presenti presso il magazzino estero per i quali è stata irrogata la sanzione pecuniaria, in cui è scritto che “quando la ditta CP_2
[... richiederà l'importazione il controllo è già stato eseguito sulla merce e si potrà dare avvallo alla stessa senza eseguire il sopralluogo” (v. docc. 14A, 14B, 14C, 14D, 14E e 14F del fascicolo di primo grado di parte ricorrente)
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 11777 del 18/06/2020).
L'art. 3, comma 2 esclude la responsabilità del soggetto che è incorso in errore sul fatto qualora l'errore non sia determinato da sua colpa (esimente della buona fede).
L'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. n. 20219 del 31/07/2018).
L'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal
13 comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso (v. Cass. n.
10477 del 08/05/2006).
Ora, come poc'anzi indicato, era a conoscenza del report stilato dalla Controparte_2 società di consulenza cui essa aveva conferito l'incarico di verificare l'esistenza di eventuali connessioni della propria principale fornitrice con gruppi militari presenti in
CP_5
Va sottolineato che era stato il Parte_1 con la citata missiva inviata a in data 05.05.2021, a richiedere agli Controparte_2 operatori che acquistavano legname proveniente dal l'adozione a seguito del CP_5 colpo di stato, di ulteriori misure di mitigazione del rischio, tra cui l'assunzione di informazioni riguardanti la proprietà e struttura societaria dei propri fornitori e l'acquisizione di report, attraverso organismi indipendenti, diretti a verificare che non ci fossero stati pagamenti a favore di gruppi armati per consentire il trasporto del legname attraverso il territorio sottoposto a controllo militare.
Belab aveva informato dell'esistenza di indagini condotte nel 2016 nei Controparte_2 confronti di Gold Teak Holding Pte.Ltd. per presunte violazioni del Regolamento (UE) n.
995/2010, e l'aveva sollecitata ad effettuare ulteriori approfondimenti.
Non risulta che si sia attivata in tal senso. Controparte_2
Non può quindi ritenersi che essa abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge e che l'affidamento in essa ingenerato dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo sia stato tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della propria condotta.
Deve pertanto escludersi che a sia applicabile l'esimente della buona fede. Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tuttavia riguardo al primo grado di giudizio, poiché l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio vi ha partecipato avvalendosi di un funzionario appositamente delegato e non ha documentato di aver sostenuto spese vive, nulla le spetta a titolo di rifusione delle spese di lite.
14 Infatti, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass. n. 30597 del 20/12/2017).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di CP_1
2) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza–ingiunzione n. Controparte_2 prot. 130/4-1/2023 del 12.04.2023 emessa nei suoi confronti dal Comando Regione
Carabinieri Forestale “Veneto” – Autorità Amministrativa CITES, ; CP_4
3) nulla dispone in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado;
4) condanna a rifondere a parte appellante le spese del giudizio di Controparte_2 secondo grado, che si liquidano in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025.
Il Consigliere estensore
IC SC
Il Presidente
CA LL
15