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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano GI NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 4.11.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Schettino e Parte_1 dall'Avv. S. Izzo
e
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23.09.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conviene in giudizio la società resistente formulando le seguenti conclusioni: “ in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig.
al ricalcolo delle retribuzioni dovute da Parte_1 Controparte_1
dal 1° novembre 2017 al 30 settembre 2024, per il periodo feriale,
[...] determinato dall'importo della retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti dal lavoratore nell'anno precedente la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e con l'inserimento degli elementi variabili tutti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma complessiva pari ad euro Parte_1
1.188,37 o il maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, come da conteggi allegati e integranti il ricorso, con riferimento al periodo compreso dal 1° novembre 2017 al 30 settembre 2024. Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La domanda giudiziale è improcedibile, in quanto la resistente non si è costituita in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, GI NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data Parte_1
23.09.2025 nei confronti della , così Controparte_1 provvede:
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 4.11.2025
Il Giudice
2 ( GI NZ)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano GI NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 4.11.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Schettino e Parte_1 dall'Avv. S. Izzo
e
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23.09.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conviene in giudizio la società resistente formulando le seguenti conclusioni: “ in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig.
al ricalcolo delle retribuzioni dovute da Parte_1 Controparte_1
dal 1° novembre 2017 al 30 settembre 2024, per il periodo feriale,
[...] determinato dall'importo della retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti dal lavoratore nell'anno precedente la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e con l'inserimento degli elementi variabili tutti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma complessiva pari ad euro Parte_1
1.188,37 o il maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, come da conteggi allegati e integranti il ricorso, con riferimento al periodo compreso dal 1° novembre 2017 al 30 settembre 2024. Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La domanda giudiziale è improcedibile, in quanto la resistente non si è costituita in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, GI NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data Parte_1
23.09.2025 nei confronti della , così Controparte_1 provvede:
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 4.11.2025
Il Giudice
2 ( GI NZ)
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