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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6241 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. IU AT Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1501/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 115/2020 pubblicata il 17.01.2020 e vertente
TRA
società di diritto Bulgaro con sede in Parte_1
FI (Bulgaria), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso A. Lucci n. 121,
presso lo studio dell'avv. Stefano Sorriento, rappresentata e difesa dall'avv.
IC IU (c.f. ) per mandato in calce C.F._1
all'atto di appello
E
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ri MOSCHANO EUGENIO ((
[...]
CodiceFiscale_2
[...] [...]
[...]
) e IA AL ( )
[...] CodiceFiscale_3
per procura in calce alla comparsa
Conclusioni per l'appellante:
1. Ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente appello;
2. accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità della condotta tenuta dalla
[...]
, la quale, con riferimento ai conti corrente indicati in Controparte_1
premessa, ha omesso di contabilizzare ed accreditare rilevanti somme relative a
versamenti effettuati dall'attrice;
Per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto 2) delle presenti conclusioni
3. Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutte le CP_1
somme indebitamente percepite e trattenute per le causali innanzi indicate da
quantificarsi in quella somma che risulterà dovuta a seguito della espletanda
istruttoria mediante apposita C.T.U., il tutto oltre rivalutazione e interessi come per
legge, ovvero, laddove la CTU non dovesse ritenersi necessaria, nella somma di E.
617.142,78=, comprensiva di capitale ed interessi, sulla quale calcolare poi la
rivalutazione monetaria, in relazione al rapporto n. 34505.44 nonché della somma di
E. 18.738,79=, comprensiva di capitale ed interessi, sulla quale poi dovrà essere
calcolata la rivalutazione monetaria, in relazione al rapporto n. 34529.70=.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi
in favore del procuratore, per fattane anticipazione.
Conclusioni per l'appellata: In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto
contenente domanda nuove non formulate in primo grado, in violazione
dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso in quanto generico e non rispettoso dei
requisiti formali dell'atto di appello di cui all'art. 342 c.p.c.
2 Nel merito:
- Rigettare tutti i motivi di appello formulati in quanto infondati in fatto e in
diritto.
- Condannare parte attrice al pagamento della somma che l'On. Giudice
riterrà di giustizia anche in via equitativa in favore della banca MPS ai
sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata per
aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La C.E.D.I. S.r.l. (poi trasformatasi in società di diritto bulgaro,
[...]
) citò la innanzi al Parte_1 Controparte_1
tribunale di Benevento e, premesso di aver intrattenuto con questa quattro rapporti di conto corrente;
che da verifiche contabili era emerso che con cadenza trimestrale la banca aveva applicato interessi anatocistici illegittimi;
che le erano stati praticati interessi passivi ad un tasso superiore al tasso soglia antiusura di cui alla l. 108/96, con conseguente loro nullità; che nel corso dei rapporti la banca aveva accreditato le somme versate con valute successive a quelle dell'effettiva operazione, mentre aveva addebitato somme sul conto con decorrenza addirittura antecedente a quella dell'operazione; che l'istituto aveva omesso di contabilizzare molteplici versamenti effettuati nel tempo sui predetti conti;
che, ancora, era stata fatta applicazione della commissione di massimo scoperto, senza che ne fosse specificata natura, entità e modalità di calcolo;
che aveva avuto esito negativo il tentativo di mediazione;
ciò premesso, chiese di accertare l'illiceità ed illegittimità della condotta tenuta dall'istituto di credito, con la
3 condanna della banca alla restituzione delle somme dovute, da accertare anche mediante apposita CTU, con vittoria di spese di lite.
§ 2. Costituitasi in giudizio, la eccepì, Controparte_1
preliminarmente, la prescrizione decennale in relazione a tutte le annotazioni ed ai pagamenti anteriori al decennio dalla notifica della citazione. Contestò, poi, nel merito tutte le avverse domande e richieste, con particolare riguardo agli ipotizzati versamenti che non sarebbero stati contabilizzati. Concluse per il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma, da determinare anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
§ 3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con sentenza depositata il 17 gennaio 2020 il tribunale di Benevento ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
§ 4. Per la riforma della decisione di primo grado ha proposto appello la soc.
– società di diritto bulgaro, chiedendo che la Parte_1
Corte, in riforma della decisione di primo grado, accertasse l'illegittimità
della condotta tenuta dalla banca, condannandola alla restituzione delle somme indebitamente percepite e trattenute, quantificate nell'importo di €
617.142,78, per un rapporto, e di € 18.738,79, per un altro.
§ 5. La costituitasi, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e l'inammissibilità
di domande nuove ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel merito comunque chiedendo il rigetto del gravame, con la condanna dell'appellante al
4 pagamento delle spese ed al ristoro dei danni da responsabilità processuale aggravata per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 6. La causa, originariamente pendente innanzi alla settima sezione civile di questa Corte, a seguito di decreto della Presidente della Corte n. 420 del
30.12.2024 è stata assegnata a questa sezione, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ 7. Il Tribunale ha respinto la domanda della Cedi S.r.l., evidenziando la totale carenza di prova a sostegno della stessa, dal momento che l'attrice, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, aveva depositato unicamente l'atto di citazione e la documentazione relativa al procedimento di mediazione, mentre nel secondo termine di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., aveva prodotto soltanto le copie delle ricevute relative ai versamenti a suo dire non annotati in conto corrente. Dunque, risultava impossibile la ricostruzione dell'andamento del rapporto, al fine di individuare eventuali addebiti illegittimi, dovendo gravare tale lacuna sulla correntista che agiva in giudizio per la ripetizione dell'indebito (a differenza di quanto accade –
per pacifica giurisprudenza – allorché sia la banca a reclamare il pagamento di un credito derivante dal rapporto di conto corrente).
§ 7.1. Con particolare riferimento, poi, ai versamenti in conto corrente che l'attrice sosteneva non essere stati registrati dalla banca, il primo giudice ha ritenuto che la domanda fosse stata formulata in modo del tutto generico,
dal momento che in citazione la riferiva unicamente di molteplici Pt_1
versamenti effettuati dalla società sui predetti conti correnti, e solo nella memoria
5 n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., aveva indicato tutti i versamenti asseritamente non contabilizzati: ebbene, ad avviso del tribunale, tale precisazione doveva ritenersi senz'altro tardiva, in quanto effettuata dopo il maturare delle preclusioni finalizzate alla precisazione della domanda,
fissate dal codice di rito nel termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. In più, il tribunale ha osservato che, per soddisfare compiutamente al proprio onere probatorio, l'attrice avrebbe dovuto produrre e contestare gli estratti conto relativi al medesimo arco temporale in cui si sarebbero verificati i mancati accrediti, ed avrebbe anche dovuto dimostrare di averli tempestivamente contestati ai sensi dell'art. 1832
c.c.
§ 8. La , sotto un unico motivo rubricato erronea applicazione delle Pt_1
disposizioni di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.; erronea valutazione delle risultanze
processuali; illogicità e palese contraddittorietà delle motivazioni poste a base delle
statuizioni adottate, ha impugnato la sentenza relativamente al solo capo relativo al rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente versate e non contabilizzate, chiedendone l'integrale riforma.
§ 8.1. In estrema sintesi, la società appellante sostiene di avere, sin dall'introduzione del giudizio, esposto con chiarezza l'oggetto della doglianza, ripetuta anche nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.; e di avere, poi, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., provveduto,
con la seconda memoria deputata all'articolazione dei mezzi di prova, a depositare 22 ricevute di versamento, relativamente ad importi che, a suo dire, la banca non aveva provveduto ad accreditare. Dunque, secondo l'appellante, la banca convenuta avrebbe dovuto fornire nel terzo termine
6 dell'art. 183 sesto comma c.p.c., destinato alle prove contrarie, la dimostrazione di aver correttamente contabilizzato ed accreditato le somme indicate in quelle ricevute di versamento;
e, non avendolo fatto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la sua domanda, condannando la banca al rimborso delle somme. Dunque, a suo dire, aveva errato il primo giudice nel ritenere che la domanda introduttiva dovesse essere meglio precisata nel primo termine della cd. appendice scritta, dal momento che nel caso di specie non occorreva alcuna precisazione e tanto meno modifica di quanto indicato in citazione. In conclusione, secondo la con lo spirare del terzo Pt_1
termine di cui all'art. 183 sesto comma, la banca era decaduta dalla possibilità di fornire la dimostrazione dell'avvenuto accredito delle somme in questione, con la conseguente irricevibilità della documentazione tardivamente esibita all'udienza successiva, di cui aveva immediatamente eccepito il tardivo deposito.
§ 8.2. Con un argomento connesso al precedente, poi, l'appellante ha contestato anche l'affermazione del primo giudice secondo cui sarebbe toccato ad essa attrice in primo grado produrre gli estratti del conto corrente,
attesa la mancata contestazione di tale rituale invio, posto che l'affermazione della convenuta circa l'avvenuta trasmissione degli estratti era stata puntualmente contestata nella memoria del primo termine dell'appendice scritta di trattazione.
§ 9. L'appello è, ad avviso di questa Corte, destituito di fondamento.
§ 9.1. Preliminarmente, va evidenziato che è coperto dal giudicato, in quanto non oggetto di gravame, il rigetto delle domande formulate in primo grado dall'attrice e volte alla rideterminazione del saldo del conto corrente
7 relativamente a presunte clausole nulle (anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto) o a prassi illegittime (postergazione o antergazione di valute) che avrebbero generato poste negative non dovute di cui si era chiesta la ripetizione.
§ 9.2. L'unico capo di appello da esaminare attiene, dunque, alla questione dei lamentati omessi accrediti in conto di somme versate ritualmente.
In buona sostanza, la assume che, avendo dedotto sin dalla citazione Pt_1
l'omessa annotazione di molteplici accrediti in conto corrente, ed avendole puntualmente indicate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,
mediante la produzione delle copie di 22 distinte di versamento su due conti, per un importo complessivo di oltre € 600 mila, sarebbe spettato alla convenuta, odierna appellata, offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione della corretta contabilizzazione di quelle somme;
dimostrazione da fornire, inderogabilmente, entro il termine destinato alle prove contrarie previsto dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., con conseguente decadenza, nel caso di specie, della convenuta da tale prova.
§ 9.3. Tale assunto, tuttavia, presuppone che la domanda fosse compiutamente formalizzata con l'affermazione contenuta in citazione secondo cui l'istituto bancario ha omesso di contabilizzare molteplici versamenti
effettuati nel tempo dalla società sui predetti conti correnti, dei quali si chiede
espressamente e formalmente il riconoscimento.
§ 9.4. In realtà, tale affermazione – di cui la banca sin dal primo grado lamentava la lacunosità, definendola una mera insinuazione – non pare proprio possa integrare una compiuta domanda, dal momento che, a fronte di quattro conti correnti intrattenuti per un numero imprecisato di anni, la
8 banca non era posta in condizione di prendere posizione in modo chiaro e
specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, come recita l'art. 167 c.p.c. nel dettare il contenuto della comparsa di risposta. La domanda,
intesa come esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti secondo la definizione del n. 4 dell'art. 163 c.p.c., dunque, nel caso di specie si è formata non con la citazione, e neppure nel primo termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.,
destinato alla precisazione delle domande, ma soltanto, ed impropriamente,
con la memoria – e le produzioni – del n. 2 del medesimo articolo, destinato invece, per quel che qui rileva, all'indicazione dei mezzi di prova ed alle conseguenti produzioni documentali. Ma è ben evidente che si deve trattare dei mezzi di prova a dimostrazione di circostanze tutte già allegate, laddove nel caso di specie la a inteso proprio completare, ma tardivamente, la Pt_1
propria allegazione in fatto, corredandola al tempo stesso delle relative prove a sostegno. Ebbene, secondo questa Corte, la tardività dell'allegazione dei fatti e, dunque, del completamento della domanda, nel senso più corretto del termine, ha fatto sì da precludere alla controparte innanzitutto il termine per prendere posizione sulla domanda stessa e, poi, quello per poter conseguentemente reperire e produrre le prove contrarie a fatti già
precedentemente compiutamente allegati. Il comportamento malizioso dell'attrice, di fatto, ha quindi finito per comprimere in soli venti giorni,
quanti ne intercorrono tra la seconda e la terza memoria di cui all'art. 183,
sesto comma, c.p.c., gli ordinari termini concessi alla parte convenuta per elaborare una completa difesa ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e per poter formulare le prove contrarie. È dunque condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo cui non è stata la convenuta a decadere dal
9 formulare le prove contrarie, ma la stessa attrice ad aver tardivamente completato le proprie allegazioni difensive, con l'unico manifesto intendimento di trasformare i termini processualmente destinati a consentire un ordinato svolgimento del dialogo processuale in una sorta di “trappola”
per precostituire una decadenza a carico della convenuta.
§ 9.5. L'appello va, pertanto, respinto, senza necessità di prendere posizione sulla ritualità o sulla congruità della documentazione che la banca depositò
in primo grado all'udienza immediatamente successiva all'appendice scritta,
a dimostrazione, comunque, dell'avvenuto accredito delle somme di cui alle distinte di versamento in oggetto.
§ 10. Al rigetto della domanda fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da liquidare in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00 del d.m.
55/2014 e successive modifiche), facendo applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria e di trattazione, che ha avuto ridotta rilevanza nel presente giudizio di appello.
§ 11. È poi fondata, e va accolta, anche la domanda di condanna dell'attrice al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della responsabilità aggravata che connota l'azione, e più ancora la proposizione del gravame. Non può, infatti, non essere ricondotto a mala fede o quanto meno ad inescusabile colpa il tentativo di adoperare il processo non già per accertare, con lealtà e probità, e secondo le regole processuali, fatti, crediti o responsabilità, ma per sfruttare in modo strumentale possibili tranelli allo scopo di creare per la controparte possibili preclusioni o decadenze. Poiché
10 siffatti comportamenti non possono restare senza sanzione, l'art. 45 della l.
18 giugno 2009, n. 69 ha novellato l'originario testo dell'art. 96 c.p.c., con l'introduzione della facoltà per il giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, così da sollevare la parte vittoriosa dall'onere,
non sempre agevole, della dimostrazione del danno.
Pare dunque equo condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di una somma pari a circa la metà di quanto liquidato a titolo di spese legali.
§ 12. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
(“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla soc. , società di diritto Parte_1
bulgaro, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 115/2020
pubblicata il 17.01.2020, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante soc. al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
, liquidate in complessivi € , di cui € 22.333,00 per
[...]
11 compensi ed € 3.349,95 per spese generali nella misura del 15 %, oltre
IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento danni da Controparte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., della complessiva somma di € 12.500,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 3.12.2025
Il Presidente Est.
IU AT
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. IU AT Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1501/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 115/2020 pubblicata il 17.01.2020 e vertente
TRA
società di diritto Bulgaro con sede in Parte_1
FI (Bulgaria), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso A. Lucci n. 121,
presso lo studio dell'avv. Stefano Sorriento, rappresentata e difesa dall'avv.
IC IU (c.f. ) per mandato in calce C.F._1
all'atto di appello
E
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ri MOSCHANO EUGENIO ((
[...]
CodiceFiscale_2
[...] [...]
[...]
) e IA AL ( )
[...] CodiceFiscale_3
per procura in calce alla comparsa
Conclusioni per l'appellante:
1. Ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente appello;
2. accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità della condotta tenuta dalla
[...]
, la quale, con riferimento ai conti corrente indicati in Controparte_1
premessa, ha omesso di contabilizzare ed accreditare rilevanti somme relative a
versamenti effettuati dall'attrice;
Per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto 2) delle presenti conclusioni
3. Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutte le CP_1
somme indebitamente percepite e trattenute per le causali innanzi indicate da
quantificarsi in quella somma che risulterà dovuta a seguito della espletanda
istruttoria mediante apposita C.T.U., il tutto oltre rivalutazione e interessi come per
legge, ovvero, laddove la CTU non dovesse ritenersi necessaria, nella somma di E.
617.142,78=, comprensiva di capitale ed interessi, sulla quale calcolare poi la
rivalutazione monetaria, in relazione al rapporto n. 34505.44 nonché della somma di
E. 18.738,79=, comprensiva di capitale ed interessi, sulla quale poi dovrà essere
calcolata la rivalutazione monetaria, in relazione al rapporto n. 34529.70=.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi
in favore del procuratore, per fattane anticipazione.
Conclusioni per l'appellata: In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto
contenente domanda nuove non formulate in primo grado, in violazione
dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso in quanto generico e non rispettoso dei
requisiti formali dell'atto di appello di cui all'art. 342 c.p.c.
2 Nel merito:
- Rigettare tutti i motivi di appello formulati in quanto infondati in fatto e in
diritto.
- Condannare parte attrice al pagamento della somma che l'On. Giudice
riterrà di giustizia anche in via equitativa in favore della banca MPS ai
sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata per
aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La C.E.D.I. S.r.l. (poi trasformatasi in società di diritto bulgaro,
[...]
) citò la innanzi al Parte_1 Controparte_1
tribunale di Benevento e, premesso di aver intrattenuto con questa quattro rapporti di conto corrente;
che da verifiche contabili era emerso che con cadenza trimestrale la banca aveva applicato interessi anatocistici illegittimi;
che le erano stati praticati interessi passivi ad un tasso superiore al tasso soglia antiusura di cui alla l. 108/96, con conseguente loro nullità; che nel corso dei rapporti la banca aveva accreditato le somme versate con valute successive a quelle dell'effettiva operazione, mentre aveva addebitato somme sul conto con decorrenza addirittura antecedente a quella dell'operazione; che l'istituto aveva omesso di contabilizzare molteplici versamenti effettuati nel tempo sui predetti conti;
che, ancora, era stata fatta applicazione della commissione di massimo scoperto, senza che ne fosse specificata natura, entità e modalità di calcolo;
che aveva avuto esito negativo il tentativo di mediazione;
ciò premesso, chiese di accertare l'illiceità ed illegittimità della condotta tenuta dall'istituto di credito, con la
3 condanna della banca alla restituzione delle somme dovute, da accertare anche mediante apposita CTU, con vittoria di spese di lite.
§ 2. Costituitasi in giudizio, la eccepì, Controparte_1
preliminarmente, la prescrizione decennale in relazione a tutte le annotazioni ed ai pagamenti anteriori al decennio dalla notifica della citazione. Contestò, poi, nel merito tutte le avverse domande e richieste, con particolare riguardo agli ipotizzati versamenti che non sarebbero stati contabilizzati. Concluse per il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma, da determinare anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
§ 3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con sentenza depositata il 17 gennaio 2020 il tribunale di Benevento ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
§ 4. Per la riforma della decisione di primo grado ha proposto appello la soc.
– società di diritto bulgaro, chiedendo che la Parte_1
Corte, in riforma della decisione di primo grado, accertasse l'illegittimità
della condotta tenuta dalla banca, condannandola alla restituzione delle somme indebitamente percepite e trattenute, quantificate nell'importo di €
617.142,78, per un rapporto, e di € 18.738,79, per un altro.
§ 5. La costituitasi, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e l'inammissibilità
di domande nuove ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel merito comunque chiedendo il rigetto del gravame, con la condanna dell'appellante al
4 pagamento delle spese ed al ristoro dei danni da responsabilità processuale aggravata per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 6. La causa, originariamente pendente innanzi alla settima sezione civile di questa Corte, a seguito di decreto della Presidente della Corte n. 420 del
30.12.2024 è stata assegnata a questa sezione, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ 7. Il Tribunale ha respinto la domanda della Cedi S.r.l., evidenziando la totale carenza di prova a sostegno della stessa, dal momento che l'attrice, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, aveva depositato unicamente l'atto di citazione e la documentazione relativa al procedimento di mediazione, mentre nel secondo termine di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., aveva prodotto soltanto le copie delle ricevute relative ai versamenti a suo dire non annotati in conto corrente. Dunque, risultava impossibile la ricostruzione dell'andamento del rapporto, al fine di individuare eventuali addebiti illegittimi, dovendo gravare tale lacuna sulla correntista che agiva in giudizio per la ripetizione dell'indebito (a differenza di quanto accade –
per pacifica giurisprudenza – allorché sia la banca a reclamare il pagamento di un credito derivante dal rapporto di conto corrente).
§ 7.1. Con particolare riferimento, poi, ai versamenti in conto corrente che l'attrice sosteneva non essere stati registrati dalla banca, il primo giudice ha ritenuto che la domanda fosse stata formulata in modo del tutto generico,
dal momento che in citazione la riferiva unicamente di molteplici Pt_1
versamenti effettuati dalla società sui predetti conti correnti, e solo nella memoria
5 n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., aveva indicato tutti i versamenti asseritamente non contabilizzati: ebbene, ad avviso del tribunale, tale precisazione doveva ritenersi senz'altro tardiva, in quanto effettuata dopo il maturare delle preclusioni finalizzate alla precisazione della domanda,
fissate dal codice di rito nel termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. In più, il tribunale ha osservato che, per soddisfare compiutamente al proprio onere probatorio, l'attrice avrebbe dovuto produrre e contestare gli estratti conto relativi al medesimo arco temporale in cui si sarebbero verificati i mancati accrediti, ed avrebbe anche dovuto dimostrare di averli tempestivamente contestati ai sensi dell'art. 1832
c.c.
§ 8. La , sotto un unico motivo rubricato erronea applicazione delle Pt_1
disposizioni di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.; erronea valutazione delle risultanze
processuali; illogicità e palese contraddittorietà delle motivazioni poste a base delle
statuizioni adottate, ha impugnato la sentenza relativamente al solo capo relativo al rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente versate e non contabilizzate, chiedendone l'integrale riforma.
§ 8.1. In estrema sintesi, la società appellante sostiene di avere, sin dall'introduzione del giudizio, esposto con chiarezza l'oggetto della doglianza, ripetuta anche nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.; e di avere, poi, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., provveduto,
con la seconda memoria deputata all'articolazione dei mezzi di prova, a depositare 22 ricevute di versamento, relativamente ad importi che, a suo dire, la banca non aveva provveduto ad accreditare. Dunque, secondo l'appellante, la banca convenuta avrebbe dovuto fornire nel terzo termine
6 dell'art. 183 sesto comma c.p.c., destinato alle prove contrarie, la dimostrazione di aver correttamente contabilizzato ed accreditato le somme indicate in quelle ricevute di versamento;
e, non avendolo fatto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la sua domanda, condannando la banca al rimborso delle somme. Dunque, a suo dire, aveva errato il primo giudice nel ritenere che la domanda introduttiva dovesse essere meglio precisata nel primo termine della cd. appendice scritta, dal momento che nel caso di specie non occorreva alcuna precisazione e tanto meno modifica di quanto indicato in citazione. In conclusione, secondo la con lo spirare del terzo Pt_1
termine di cui all'art. 183 sesto comma, la banca era decaduta dalla possibilità di fornire la dimostrazione dell'avvenuto accredito delle somme in questione, con la conseguente irricevibilità della documentazione tardivamente esibita all'udienza successiva, di cui aveva immediatamente eccepito il tardivo deposito.
§ 8.2. Con un argomento connesso al precedente, poi, l'appellante ha contestato anche l'affermazione del primo giudice secondo cui sarebbe toccato ad essa attrice in primo grado produrre gli estratti del conto corrente,
attesa la mancata contestazione di tale rituale invio, posto che l'affermazione della convenuta circa l'avvenuta trasmissione degli estratti era stata puntualmente contestata nella memoria del primo termine dell'appendice scritta di trattazione.
§ 9. L'appello è, ad avviso di questa Corte, destituito di fondamento.
§ 9.1. Preliminarmente, va evidenziato che è coperto dal giudicato, in quanto non oggetto di gravame, il rigetto delle domande formulate in primo grado dall'attrice e volte alla rideterminazione del saldo del conto corrente
7 relativamente a presunte clausole nulle (anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto) o a prassi illegittime (postergazione o antergazione di valute) che avrebbero generato poste negative non dovute di cui si era chiesta la ripetizione.
§ 9.2. L'unico capo di appello da esaminare attiene, dunque, alla questione dei lamentati omessi accrediti in conto di somme versate ritualmente.
In buona sostanza, la assume che, avendo dedotto sin dalla citazione Pt_1
l'omessa annotazione di molteplici accrediti in conto corrente, ed avendole puntualmente indicate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,
mediante la produzione delle copie di 22 distinte di versamento su due conti, per un importo complessivo di oltre € 600 mila, sarebbe spettato alla convenuta, odierna appellata, offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione della corretta contabilizzazione di quelle somme;
dimostrazione da fornire, inderogabilmente, entro il termine destinato alle prove contrarie previsto dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., con conseguente decadenza, nel caso di specie, della convenuta da tale prova.
§ 9.3. Tale assunto, tuttavia, presuppone che la domanda fosse compiutamente formalizzata con l'affermazione contenuta in citazione secondo cui l'istituto bancario ha omesso di contabilizzare molteplici versamenti
effettuati nel tempo dalla società sui predetti conti correnti, dei quali si chiede
espressamente e formalmente il riconoscimento.
§ 9.4. In realtà, tale affermazione – di cui la banca sin dal primo grado lamentava la lacunosità, definendola una mera insinuazione – non pare proprio possa integrare una compiuta domanda, dal momento che, a fronte di quattro conti correnti intrattenuti per un numero imprecisato di anni, la
8 banca non era posta in condizione di prendere posizione in modo chiaro e
specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, come recita l'art. 167 c.p.c. nel dettare il contenuto della comparsa di risposta. La domanda,
intesa come esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti secondo la definizione del n. 4 dell'art. 163 c.p.c., dunque, nel caso di specie si è formata non con la citazione, e neppure nel primo termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.,
destinato alla precisazione delle domande, ma soltanto, ed impropriamente,
con la memoria – e le produzioni – del n. 2 del medesimo articolo, destinato invece, per quel che qui rileva, all'indicazione dei mezzi di prova ed alle conseguenti produzioni documentali. Ma è ben evidente che si deve trattare dei mezzi di prova a dimostrazione di circostanze tutte già allegate, laddove nel caso di specie la a inteso proprio completare, ma tardivamente, la Pt_1
propria allegazione in fatto, corredandola al tempo stesso delle relative prove a sostegno. Ebbene, secondo questa Corte, la tardività dell'allegazione dei fatti e, dunque, del completamento della domanda, nel senso più corretto del termine, ha fatto sì da precludere alla controparte innanzitutto il termine per prendere posizione sulla domanda stessa e, poi, quello per poter conseguentemente reperire e produrre le prove contrarie a fatti già
precedentemente compiutamente allegati. Il comportamento malizioso dell'attrice, di fatto, ha quindi finito per comprimere in soli venti giorni,
quanti ne intercorrono tra la seconda e la terza memoria di cui all'art. 183,
sesto comma, c.p.c., gli ordinari termini concessi alla parte convenuta per elaborare una completa difesa ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e per poter formulare le prove contrarie. È dunque condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo cui non è stata la convenuta a decadere dal
9 formulare le prove contrarie, ma la stessa attrice ad aver tardivamente completato le proprie allegazioni difensive, con l'unico manifesto intendimento di trasformare i termini processualmente destinati a consentire un ordinato svolgimento del dialogo processuale in una sorta di “trappola”
per precostituire una decadenza a carico della convenuta.
§ 9.5. L'appello va, pertanto, respinto, senza necessità di prendere posizione sulla ritualità o sulla congruità della documentazione che la banca depositò
in primo grado all'udienza immediatamente successiva all'appendice scritta,
a dimostrazione, comunque, dell'avvenuto accredito delle somme di cui alle distinte di versamento in oggetto.
§ 10. Al rigetto della domanda fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da liquidare in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00 del d.m.
55/2014 e successive modifiche), facendo applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria e di trattazione, che ha avuto ridotta rilevanza nel presente giudizio di appello.
§ 11. È poi fondata, e va accolta, anche la domanda di condanna dell'attrice al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della responsabilità aggravata che connota l'azione, e più ancora la proposizione del gravame. Non può, infatti, non essere ricondotto a mala fede o quanto meno ad inescusabile colpa il tentativo di adoperare il processo non già per accertare, con lealtà e probità, e secondo le regole processuali, fatti, crediti o responsabilità, ma per sfruttare in modo strumentale possibili tranelli allo scopo di creare per la controparte possibili preclusioni o decadenze. Poiché
10 siffatti comportamenti non possono restare senza sanzione, l'art. 45 della l.
18 giugno 2009, n. 69 ha novellato l'originario testo dell'art. 96 c.p.c., con l'introduzione della facoltà per il giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, così da sollevare la parte vittoriosa dall'onere,
non sempre agevole, della dimostrazione del danno.
Pare dunque equo condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di una somma pari a circa la metà di quanto liquidato a titolo di spese legali.
§ 12. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
(“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla soc. , società di diritto Parte_1
bulgaro, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 115/2020
pubblicata il 17.01.2020, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante soc. al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
, liquidate in complessivi € , di cui € 22.333,00 per
[...]
11 compensi ed € 3.349,95 per spese generali nella misura del 15 %, oltre
IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento danni da Controparte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., della complessiva somma di € 12.500,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 3.12.2025
Il Presidente Est.
IU AT
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