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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
25/11/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 864/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PETRULLI GRAZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
(contumaci)
[...] CP_3
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ nulla sulle spese.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato in data 30/01/2021 la ricorrente ha esposto di avere prestato la sua attività lavorativa, in favore della dal giorno CP_1
02/10/2018 al giorno 02/01/2019, svolgendo mansioni di responsabile amministrativa “… presso la sede della società ove viene esercitata CP_1
l'attività sportiva dilettantistica (palestra), denominata “ ”, che è CP_2
anch'essa una società a r.l. … oggi in liquidazione …”; ha precisato che, sebbene il rapporto di lavoro instaurato fosse formalmente un rapporto di collaborazione a termine per un periodo di tre mesi, si era trattato nella realtà di un rapporto di lavoro subordinato, svolto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché, per tre soli sabati, dalle ore 9:00 alle ore
13:00. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha concluso chiedendo al
Tribunale – previamente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro
Controparte_ subordinato sia con sia con – di volere condannare le CP_4
società resistenti e la sig.ra , quale amministratore di fatto di CP_3
entrambe le società e liquidatore della , al pagamento in suo favore della CP_2
somma di euro 5.324,49, al netto degli acconti versati, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito da liquidarsi in via equitativa.
Rinnovata più volte la notificazione del ricorso al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, la causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente e, fissata udienza di discussione e decisione,
viene oggi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con le note del
25/11/2024, con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia delle parti resistenti, che,
sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel merito, giova premettere che il ricorso impone il preventivo accertamento della sussistenza, per il lasso temporale suindicato, di un rapporto di lavoro fra le parti atteggiatosi concretamente in forma subordinata: solo in virtù di tale accertamento la ricorrente potrebbe pretendere gli emolumenti retributivi connotanti, a suo dire, un credito complessivo di € 5.324,49.
Sennonché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. E l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito – giustappunto - dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, ciò che impone al soggetto che intende vedere accertata l'esistenza di una subordinazione dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010). E se normalmente altri elementi
- come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere valore meramente indicativo (Cass. n.
2622 del 11/02/2004 cit.), ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni,
occorre fare riferimento a tali criteri complementari e sussidiari – giustappunto quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, ancorché privi ciascuno di valore decisivo,
possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione
(Cass. n. 9256 del 17/04/2009).
Nel caso di specie il complesso onere probatorio gravante sulla ricorrente non è
stato punto adempiuto, nulla potendosi desumere – né dalla documentazione prodotta né dalle testimonianze assunte – circa la soggezione della stessa al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'amministratrice delle due società, circa il fatto ch'ella fosse destinataria di ordini specifici volti a determinare il contenuto della propria prestazione, che fosse sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte delle società datrici di lavoro e per esse dei relativi amministratori. E' difettata,
all'esito dell'istruttoria, anche la prova concreta delle mansioni asseritamente svolte, della sussistenza di un orario di lavoro predeterminato e dell'orario in concreto osservato, della periodicità della retribuzione ricevuta e del concreto ammontare delle somme comunque percepite.
Il teste , escusso all'udienza del giorno 20/03/2024, ha Testimone_1
infatti testualmente riferito quanto segue: “… Conosco la ricorrente poiché da
parecchi anni intrattengo con ella un rapporto di amicizia. Sono un istruttore di
fitness nonché di varie discipline e ad un certo punto mi propose di Parte_1
visitare la palestra della quale era responsabile sia per ottenere una consulenza
professionale e sia per eventualmente instaurare una collaborazione. Ricordo
che mi recai in questa palestra due volte, forse tre. La prima volta verificai la
sala attrezzi e mi riservavo di verificare se fosse compatibile con l'attività che già
svolgevo presso un'altra palestra oltre che a scuola, soprattutto in relazione agli
orari disponibili e alle distanze. La seconda volta vidi la sala di ginnastica. Alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fine, comunque, decisi di non avviare alcuna collaborazione poiché la palestra di
si trovava in via dell'Olimpo e risultava troppo distante da quella Parte_1
presso cui già lavoravo in via Uditore. Se non ricordo male la prima volta cui ho
fatto riferimento risale agli ultimi giorni di ottobre del 2018, la seconda al mese
di novembre del 2018. Fu lei stessa a dirmi che era responsabile di tale palestra,
usò proprio tale parola. Ricordo che in quelle occasioni al punto accoglienza
sedeva un'altra impiegata mentre mi accolse e poi mi fece visionare la Parte_1
palestra. Non ricordo quale fosse il nome della palestra. Essendo già da 30 anni
nel settore le chiesi di chi fosse la palestra perché non mi era già nota e mi
risultava strano. Ella mi rispose che era della IG , o meglio precisò CP_3
che la struttura era della IG . Questa struttura occupava CP_3
esclusivamente la palestra. La IG comunque non era presente in CP_3
nessuna delle due occasioni. Non ricordo se vi fu una terza volta in cui andai con
una collega insegnante di danza. Ma sicuramente, se non andai con lei
fisicamente, ci sentimmo al riguardo telefonicamente con . A parte Parte_1
quanto detto null'altro so in ordine al lavoro svolto dalla ricorrente nella
palestra. Non conosco il nome . Confermo quanto indicato nel capitolo e CP_1
cioè che la palestra si chiamasse effettivamente ”. CP_2
Il teste , escusso all'udienza del 24/04/2024, ha riferito che: “… Testimone_2
Ho collaborato con la società per circa 1 anno, 1 anno e mezzo a cavallo CP_1
fra il 2018, 2019, 2020. Sicuramente nel 2020 abbiamo interrotto ogni rapporto
professionale. Non ho un ricordo preciso, ma ho un ricordo del nome Parte_1
fra i dipendenti dell' . Preciso che io comunque mi occupavo
[...] CP_1
solo dell'elaborazione delle buste paga e non del pagamento delle retribuzione,
cosa che non rientra fra le mie competenze. Riconosco come mia la mail
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prodotta in allegato al ricorso e ricordo anzi che la titolare non CP_3
ha mai provveduto al pagamento della prestazione professionale svolta a favore
della società ed infatti, comunicatale la cessazione di qualsiasi collaborazione
professionale ho provveduto io stesso a consegnarle presso la sede della società
tutta la documentazione in mio possesso”. CP_1
Infine, il teste , escusso all'udienza del 26/09/2024, ha riferito Testimone_3
quanto segue: “Non individuo il nome della società che mi viene indicata come
ma ho sicuramente memoria di una palestra – anche di questa non CP_1
ricordo più il nome – ubicata dalle parti di LO. Premetto che io mi occupo
di siti web per scuole o privati da 18 anni e loro erano in cerca di informazioni
proprio sui siti web o su un possibile SEO. Ero stato chiamato da
[...]
che io già conoscevo e che, mi disse lavorava per riqualificare questa Tes_4
palestra. Lavorava allo stesso progetto anche che io avevo Parte_1
già conosciuto in un'altra occasione a Montalbano Elicona in occasione di un
evento culturale. All'epoca lei lavorava come addetta stampa per il Presidente
della Regione. Ci incontrammo due volte in un bar nei pressi di via Notarbartolo
per discutere di tale progetto. Tutto questo è accaduto tanti anni fa, sicuramente
prima dello scoppio del covid, direi almeno 7 anni fa. Non ricordo dopo tanto
tempo se volevano realizzare una nuova società, ma sicuramente si volava fare
crescere la palestra. In occasione degli incontri ricordati c'erano sicuramente
e , i quali lavoravano ambedue a tale progetto, e tante altre Tes_4 Parte_1
persone, una delle quali in particolare mi fu presentata da come la Tes_4
proprietaria, non ne ricordo più il nome dopo tanto tempo. Ella si presentò e
discutemmo con tutti i presenti della questione. Loro chiedevano appunto
informazioni sulle modalità di realizzazione di siti web. Sono andato poi in
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un'altra occasione all'interno della palestra. Qui incontrai sicuramente
e penso anche . Non ricordo che in tale occasione, nel Parte_1 Tes_4
corso della quale mi furono mostrati i locali della palestra, vi fosse o comunque
partecipasse alla visita la persona presentatami come titolare. Non fui più
contattato dopo tali incontri, cosa che succede nel mondo del lavoro, e ho saputo
piuttosto genericamente che vi sono stati dei problemi fra di loro ma non sono
informato dei dettagli né comunque dopo tanto tempo li ricordo. Ricordo adesso
che la persona presentatami come titolare, che potrebbe effettivamente
chiamarsi , era all'epoca sotto scorta”. CP_3
Alla luce degli scarni elementi riferiti dai testi escussi, è di solare evidenza come non sia emerso un solo elemento che possa indurre a qualificare il rapporto dedotto in giudizio come rapporto di lavoro subordinato. Ed invero:
- il teste , dopo avere precisato di essersi recato presso la sede Testimone_1
della due o al massimo tre volte (“Ricordo che mi recai in questa palestra CP_1
due volte, forse tre…”) per valutare l'opportunità o meno di avviare una collaborazione con la palestra ove la stessa ricorrente gli aveva riferito di svolgere le mansioni di responsabile (“… Sono un istruttore di fitness nonché di varie
discipline e ad un certo punto mi propose di visitare la palestra della Parte_1
quale era responsabile sia per ottenere una consulenza professionale e sia per
eventualmente instaurare una collaborazione … Alla fine, comunque, decisi di
non avviare alcuna collaborazione poiché la palestra di si trovava in Parte_1
via dell'Olimpo e risultava troppo distante da quella presso cui già lavoravo in
via Uditore …”), non ha riferito alcun elemento relativo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
- il teste , sebbene abbia riferito di avere “… un ricordo del nome Testimone_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fra i dipendenti dell' …”, ha precisato che “… io Parte_1 CP_1
comunque mi occupavo solo dell'elaborazione delle buste paga …” e nulla ha riferito circa le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo di cui trattasi;
- il teste si è limitato a riferire circa l'esistenza di un “progetto” Testimone_3
per la riqualificazione di una palestra ubicata nelle parti di LO
(verosimilmente la palestra ), avendo precisato che “… Premetto che io mi CP_2
occupo di siti web per scuole o privati da 18 anni e loro erano in cerca di
informazioni proprio sui siti web o su un possibile SEO. Ero stato chiamato da
che io già conoscevo e che, mi disse lavorava per riqualificare Testimone_4
questa palestra. Lavorava allo stesso progetto anche … Parte_1
Loro chiedevano appunto informazioni sulle modalità di realizzazione di siti web
… Non fui più contattato dopo tali incontri …”.
Nel contesto probatorio appena descritto, nessuna rilevanza può attribuirsi eventualmente alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, della sig.ra all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, atteso che, CP_3
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La
mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento
processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti,
può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del
giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli …” (cfr. Cass., 19/03/2009,
n. 6697).
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Stante la contumacia delle parti convenute, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di lite.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 27/11/2024.
- 9 -
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
25/11/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 864/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PETRULLI GRAZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
(contumaci)
[...] CP_3
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ nulla sulle spese.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato in data 30/01/2021 la ricorrente ha esposto di avere prestato la sua attività lavorativa, in favore della dal giorno CP_1
02/10/2018 al giorno 02/01/2019, svolgendo mansioni di responsabile amministrativa “… presso la sede della società ove viene esercitata CP_1
l'attività sportiva dilettantistica (palestra), denominata “ ”, che è CP_2
anch'essa una società a r.l. … oggi in liquidazione …”; ha precisato che, sebbene il rapporto di lavoro instaurato fosse formalmente un rapporto di collaborazione a termine per un periodo di tre mesi, si era trattato nella realtà di un rapporto di lavoro subordinato, svolto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché, per tre soli sabati, dalle ore 9:00 alle ore
13:00. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha concluso chiedendo al
Tribunale – previamente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro
Controparte_ subordinato sia con sia con – di volere condannare le CP_4
società resistenti e la sig.ra , quale amministratore di fatto di CP_3
entrambe le società e liquidatore della , al pagamento in suo favore della CP_2
somma di euro 5.324,49, al netto degli acconti versati, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito da liquidarsi in via equitativa.
Rinnovata più volte la notificazione del ricorso al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, la causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente e, fissata udienza di discussione e decisione,
viene oggi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con le note del
25/11/2024, con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia delle parti resistenti, che,
sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel merito, giova premettere che il ricorso impone il preventivo accertamento della sussistenza, per il lasso temporale suindicato, di un rapporto di lavoro fra le parti atteggiatosi concretamente in forma subordinata: solo in virtù di tale accertamento la ricorrente potrebbe pretendere gli emolumenti retributivi connotanti, a suo dire, un credito complessivo di € 5.324,49.
Sennonché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. E l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito – giustappunto - dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, ciò che impone al soggetto che intende vedere accertata l'esistenza di una subordinazione dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010). E se normalmente altri elementi
- come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere valore meramente indicativo (Cass. n.
2622 del 11/02/2004 cit.), ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni,
occorre fare riferimento a tali criteri complementari e sussidiari – giustappunto quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, ancorché privi ciascuno di valore decisivo,
possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione
(Cass. n. 9256 del 17/04/2009).
Nel caso di specie il complesso onere probatorio gravante sulla ricorrente non è
stato punto adempiuto, nulla potendosi desumere – né dalla documentazione prodotta né dalle testimonianze assunte – circa la soggezione della stessa al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'amministratrice delle due società, circa il fatto ch'ella fosse destinataria di ordini specifici volti a determinare il contenuto della propria prestazione, che fosse sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte delle società datrici di lavoro e per esse dei relativi amministratori. E' difettata,
all'esito dell'istruttoria, anche la prova concreta delle mansioni asseritamente svolte, della sussistenza di un orario di lavoro predeterminato e dell'orario in concreto osservato, della periodicità della retribuzione ricevuta e del concreto ammontare delle somme comunque percepite.
Il teste , escusso all'udienza del giorno 20/03/2024, ha Testimone_1
infatti testualmente riferito quanto segue: “… Conosco la ricorrente poiché da
parecchi anni intrattengo con ella un rapporto di amicizia. Sono un istruttore di
fitness nonché di varie discipline e ad un certo punto mi propose di Parte_1
visitare la palestra della quale era responsabile sia per ottenere una consulenza
professionale e sia per eventualmente instaurare una collaborazione. Ricordo
che mi recai in questa palestra due volte, forse tre. La prima volta verificai la
sala attrezzi e mi riservavo di verificare se fosse compatibile con l'attività che già
svolgevo presso un'altra palestra oltre che a scuola, soprattutto in relazione agli
orari disponibili e alle distanze. La seconda volta vidi la sala di ginnastica. Alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fine, comunque, decisi di non avviare alcuna collaborazione poiché la palestra di
si trovava in via dell'Olimpo e risultava troppo distante da quella Parte_1
presso cui già lavoravo in via Uditore. Se non ricordo male la prima volta cui ho
fatto riferimento risale agli ultimi giorni di ottobre del 2018, la seconda al mese
di novembre del 2018. Fu lei stessa a dirmi che era responsabile di tale palestra,
usò proprio tale parola. Ricordo che in quelle occasioni al punto accoglienza
sedeva un'altra impiegata mentre mi accolse e poi mi fece visionare la Parte_1
palestra. Non ricordo quale fosse il nome della palestra. Essendo già da 30 anni
nel settore le chiesi di chi fosse la palestra perché non mi era già nota e mi
risultava strano. Ella mi rispose che era della IG , o meglio precisò CP_3
che la struttura era della IG . Questa struttura occupava CP_3
esclusivamente la palestra. La IG comunque non era presente in CP_3
nessuna delle due occasioni. Non ricordo se vi fu una terza volta in cui andai con
una collega insegnante di danza. Ma sicuramente, se non andai con lei
fisicamente, ci sentimmo al riguardo telefonicamente con . A parte Parte_1
quanto detto null'altro so in ordine al lavoro svolto dalla ricorrente nella
palestra. Non conosco il nome . Confermo quanto indicato nel capitolo e CP_1
cioè che la palestra si chiamasse effettivamente ”. CP_2
Il teste , escusso all'udienza del 24/04/2024, ha riferito che: “… Testimone_2
Ho collaborato con la società per circa 1 anno, 1 anno e mezzo a cavallo CP_1
fra il 2018, 2019, 2020. Sicuramente nel 2020 abbiamo interrotto ogni rapporto
professionale. Non ho un ricordo preciso, ma ho un ricordo del nome Parte_1
fra i dipendenti dell' . Preciso che io comunque mi occupavo
[...] CP_1
solo dell'elaborazione delle buste paga e non del pagamento delle retribuzione,
cosa che non rientra fra le mie competenze. Riconosco come mia la mail
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prodotta in allegato al ricorso e ricordo anzi che la titolare non CP_3
ha mai provveduto al pagamento della prestazione professionale svolta a favore
della società ed infatti, comunicatale la cessazione di qualsiasi collaborazione
professionale ho provveduto io stesso a consegnarle presso la sede della società
tutta la documentazione in mio possesso”. CP_1
Infine, il teste , escusso all'udienza del 26/09/2024, ha riferito Testimone_3
quanto segue: “Non individuo il nome della società che mi viene indicata come
ma ho sicuramente memoria di una palestra – anche di questa non CP_1
ricordo più il nome – ubicata dalle parti di LO. Premetto che io mi occupo
di siti web per scuole o privati da 18 anni e loro erano in cerca di informazioni
proprio sui siti web o su un possibile SEO. Ero stato chiamato da
[...]
che io già conoscevo e che, mi disse lavorava per riqualificare questa Tes_4
palestra. Lavorava allo stesso progetto anche che io avevo Parte_1
già conosciuto in un'altra occasione a Montalbano Elicona in occasione di un
evento culturale. All'epoca lei lavorava come addetta stampa per il Presidente
della Regione. Ci incontrammo due volte in un bar nei pressi di via Notarbartolo
per discutere di tale progetto. Tutto questo è accaduto tanti anni fa, sicuramente
prima dello scoppio del covid, direi almeno 7 anni fa. Non ricordo dopo tanto
tempo se volevano realizzare una nuova società, ma sicuramente si volava fare
crescere la palestra. In occasione degli incontri ricordati c'erano sicuramente
e , i quali lavoravano ambedue a tale progetto, e tante altre Tes_4 Parte_1
persone, una delle quali in particolare mi fu presentata da come la Tes_4
proprietaria, non ne ricordo più il nome dopo tanto tempo. Ella si presentò e
discutemmo con tutti i presenti della questione. Loro chiedevano appunto
informazioni sulle modalità di realizzazione di siti web. Sono andato poi in
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un'altra occasione all'interno della palestra. Qui incontrai sicuramente
e penso anche . Non ricordo che in tale occasione, nel Parte_1 Tes_4
corso della quale mi furono mostrati i locali della palestra, vi fosse o comunque
partecipasse alla visita la persona presentatami come titolare. Non fui più
contattato dopo tali incontri, cosa che succede nel mondo del lavoro, e ho saputo
piuttosto genericamente che vi sono stati dei problemi fra di loro ma non sono
informato dei dettagli né comunque dopo tanto tempo li ricordo. Ricordo adesso
che la persona presentatami come titolare, che potrebbe effettivamente
chiamarsi , era all'epoca sotto scorta”. CP_3
Alla luce degli scarni elementi riferiti dai testi escussi, è di solare evidenza come non sia emerso un solo elemento che possa indurre a qualificare il rapporto dedotto in giudizio come rapporto di lavoro subordinato. Ed invero:
- il teste , dopo avere precisato di essersi recato presso la sede Testimone_1
della due o al massimo tre volte (“Ricordo che mi recai in questa palestra CP_1
due volte, forse tre…”) per valutare l'opportunità o meno di avviare una collaborazione con la palestra ove la stessa ricorrente gli aveva riferito di svolgere le mansioni di responsabile (“… Sono un istruttore di fitness nonché di varie
discipline e ad un certo punto mi propose di visitare la palestra della Parte_1
quale era responsabile sia per ottenere una consulenza professionale e sia per
eventualmente instaurare una collaborazione … Alla fine, comunque, decisi di
non avviare alcuna collaborazione poiché la palestra di si trovava in Parte_1
via dell'Olimpo e risultava troppo distante da quella presso cui già lavoravo in
via Uditore …”), non ha riferito alcun elemento relativo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
- il teste , sebbene abbia riferito di avere “… un ricordo del nome Testimone_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fra i dipendenti dell' …”, ha precisato che “… io Parte_1 CP_1
comunque mi occupavo solo dell'elaborazione delle buste paga …” e nulla ha riferito circa le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo di cui trattasi;
- il teste si è limitato a riferire circa l'esistenza di un “progetto” Testimone_3
per la riqualificazione di una palestra ubicata nelle parti di LO
(verosimilmente la palestra ), avendo precisato che “… Premetto che io mi CP_2
occupo di siti web per scuole o privati da 18 anni e loro erano in cerca di
informazioni proprio sui siti web o su un possibile SEO. Ero stato chiamato da
che io già conoscevo e che, mi disse lavorava per riqualificare Testimone_4
questa palestra. Lavorava allo stesso progetto anche … Parte_1
Loro chiedevano appunto informazioni sulle modalità di realizzazione di siti web
… Non fui più contattato dopo tali incontri …”.
Nel contesto probatorio appena descritto, nessuna rilevanza può attribuirsi eventualmente alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, della sig.ra all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, atteso che, CP_3
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La
mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento
processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti,
può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del
giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli …” (cfr. Cass., 19/03/2009,
n. 6697).
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Stante la contumacia delle parti convenute, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di lite.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 27/11/2024.
- 9 -
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro