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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/11/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3571/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3571/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GALLO FRANCESCO PAOLO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SANTORO FRANCESCO
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con atto di citazione del 12.12.19 conveniva in Parte_1
giudizio , in qualità di gestore della struttura Controparte_1 alberghiera Villa Pesce B&B, al fine di sentir “accogliere la domanda proposta dal sig. nei confronti della parte Parte_1 convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento, in favore dello stesso , a titolo di risarcimento dei danni indicati Pt_1
e specificati in citazione, della somma di euro 52.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in base alle risultanze di disponenda CTU medica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Sosteneva l'istante, nel libello introduttivo: a) di aver soggiornato, in qualità di ospite, presso il B&B Villa Pesce dal 07.09.2019 al
09.09.2019, b) che in data 08.09.2019, alle ore 00,25 circa, il sig. cadeva da un'area della struttura recettizia ed adibita a Pt_1
giardino, priva di qualsiasi protezione, finendo rovinosamente sulla scala in pietra sottostante, c) che a seguito della caduta aveva subito lesioni fisiche che ne rendevano necessario il trasporto presso l'ospedale di Ostuni, ove venivano riscontrate: frattura scomposta ed ingranata della testa dell'omero a livello del collo chirurgico con dislocazione craniale e anteriore del moncone, diafisario, frattura e distacco del trochide, trauma cranico, escoriazione regione frontale dorso del naso;
d) che successivamente in data 14.09.19, veniva sottoposto, presso l , Controparte_2
ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della fx con 2 fili di
NE percutaneii;
e) che le lesioni subite in conseguenza della caduta avrebbero determinato una invalidità temporanea e assoluta di complessiva giorni 182, un danno biologico permanente del 30%, spese mediche documentate per € 1.031,45 ed un danno da vacanza rovinato, il tutto per complessivi € 52.000,00, di cui chiedeva il risarcimento.
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Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, il quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 10.07.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito del giudizio.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
L'attore ha dedotto di aver subito lesioni personali a seguito di una caduta verificatasi da un'area della struttura Villa Pesce B&B di
BA ES, priva di protezione, domandando la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo il caso fortuito. Tuttavia,
incombe sull'attore l'onere di dimostrare sia l'evento lesivo, sia il nesso eziologico tra la cosa e il danno lamentato.
Ed ancora in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità
eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con
conseguente esclusione della responsabilità del custode. (cfr. cass, civ
33129/24, Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata
che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un
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per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della CP_3
caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei
testi, sull'effettiva dinamica del fatto).
Analogamente in materia di responsabilità contrattuale incombe sul
danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato
conseguenza dell'inadempimento contrattuale del gestore di una
struttura alberghiera o della sua attività, conseguendone, in difetto, la
declaratoria di infondatezza della relativa domanda. (cfr. Cass. Civ
13082/07).
Orbene, nel caso di specie, la teste di parte attrice, Controparte_4
la cui attendibilità va valutata con rigore, in quanto compagna dell'istante, si è limitata a dare atto della caduta, senza descrivere la dinamica del sinistro, utile al fine di cogliere un collegamento tra il fatto e la cosa oggetto di custodia, e senza precisare di aver assistito al sinistro, circostanza rilevante anche ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste.
Peraltro, per come confermato da tutti i testi di parte convenuta
, e , l'area in Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
oggetto era interdetta agli ospiti della struttura ed era illuminata,
circostanza quest'ultima confermata anche dalla teste di parte attrice.
Ne consegue, che in presenza di illuminazione, occorreva una prova rigorosa, non fornita nel caso di specie, che l'area presentasse delle insidie non visibili tali che il semplice passaggio sulla stessa comportava un rischio di caduta.
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Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi, ritenere accertata la reale dinamica del sinistro ed il nesso eziologico tra il sinistro e la res oggetto di custodia, la domanda va rigettata.
Sulle spese di lite
Appare equo, in considerazione delle difficoltà probatorie connesse a tale giudizio, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite e porre a carico dell'istante le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell'istante le spese di CTU.
Castrovillari, 02.11.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
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