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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000000000 CONSORZIO BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava il fermo amministrativo iscritto dall'Agente della Riscossione (ADER) in data 14/07/2023 sul motociclo di sua proprietà. Il ricorrente lamentava, in via principale, la mancata notifica del preavviso di fermo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e intimazioni). In subordine, deduceva la strumentalità del bene all'esercizio della propria attività lavorativa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992 e il difetto di giurisdizione della Corte per i carichi relativi a violazioni del Codice della Strada. Nel merito, ADER depositava documentazione attestante la regolare notifica di precedenti intimazioni di pagamento (notificate nel 2022 e 2023), sostenendo la definitività della pretesa e la legittimità della procedura cautelare.
All'udienza odierna, verificata la regolarità del deposito telematico e della costituzione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente circa il deposito della ricevuta di notifica, essendo agli atti prova della tempestiva e rituale costituzione del ricorrente tramite S.I.Gi.T.
Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai carichi iscritti a ruolo per violazioni del Codice della Strada. Come da consolidato orientamento delle Sezioni
Unite della Cassazione (ex multis n. 15425/2014), la cognizione sul fermo amministrativo segue la natura del credito: appartiene al Giudice Ordinario (Giudice di Pace) per le sanzioni amministrative e a questa Corte per i soli crediti di natura tributaria.
Passando al merito della controversia, con specifico riferimento alla contestazione sull'omessa notifica degli atti presupposti, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, l'Agente della Riscossione ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente producendo le relate di notifica e gli estratti di ruolo relativi sia alle cartelle di pagamento originarie e, soprattutto, sia alle successive intimazioni di pagamento notificate nel 2022 e nel 2023.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica puntuale di un atto intermedio (quale l'intimazione di pagamento), non impugnato nei termini di legge, produce un effetto
"cristallizzante" del credito, precludendo al contribuente la possibilità di far valere in sede di impugnazione degli atti successivi (nella specie, il fermo) eventuali vizi di notifica degli atti prodromici o la prescrizione maturata anteriormente. Poiché le intimazioni prodotte da ADER risultano ritualmente notificate e non opposte, la pretesa tributaria deve ritenersi definitiva.
Con riguardo alla doglianza relativa all'omessa notifica del preavviso di fermo, la documentazione prodotta dalla resistente smentisce l'assunto attoreo: risulta agli atti che ADER ha proceduto all'invio della comunicazione preventiva prescritta dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, ponendo il contribuente nella condizione di sanare il debito o dimostrare la strumentalità del bene prima dell'iscrizione del vincolo.
La regolarità di tale adempimento esclude la nullità del provvedimento cautelare.
Infine, circa la strumentalità del motociclo, si osserva che il ricorrente non ha fornito prova rigorosa del fatto che il veicolo è "indispensabile" e adibito esclusivamente all'attività professionale o d'impresa, come richiesto dalla normativa per inibire il fermo.
La mera deduzione della necessità del mezzo per gli spostamenti lavorativi non integra il requisito di strumentalità previsto dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, mancando peraltro l'iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili o documentazione contabile equivalente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente ai crediti di violazione del codice della strada. respinge il ricorso per la parte tributaria, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 400,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000000000 CONSORZIO BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava il fermo amministrativo iscritto dall'Agente della Riscossione (ADER) in data 14/07/2023 sul motociclo di sua proprietà. Il ricorrente lamentava, in via principale, la mancata notifica del preavviso di fermo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e intimazioni). In subordine, deduceva la strumentalità del bene all'esercizio della propria attività lavorativa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992 e il difetto di giurisdizione della Corte per i carichi relativi a violazioni del Codice della Strada. Nel merito, ADER depositava documentazione attestante la regolare notifica di precedenti intimazioni di pagamento (notificate nel 2022 e 2023), sostenendo la definitività della pretesa e la legittimità della procedura cautelare.
All'udienza odierna, verificata la regolarità del deposito telematico e della costituzione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente circa il deposito della ricevuta di notifica, essendo agli atti prova della tempestiva e rituale costituzione del ricorrente tramite S.I.Gi.T.
Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai carichi iscritti a ruolo per violazioni del Codice della Strada. Come da consolidato orientamento delle Sezioni
Unite della Cassazione (ex multis n. 15425/2014), la cognizione sul fermo amministrativo segue la natura del credito: appartiene al Giudice Ordinario (Giudice di Pace) per le sanzioni amministrative e a questa Corte per i soli crediti di natura tributaria.
Passando al merito della controversia, con specifico riferimento alla contestazione sull'omessa notifica degli atti presupposti, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, l'Agente della Riscossione ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente producendo le relate di notifica e gli estratti di ruolo relativi sia alle cartelle di pagamento originarie e, soprattutto, sia alle successive intimazioni di pagamento notificate nel 2022 e nel 2023.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica puntuale di un atto intermedio (quale l'intimazione di pagamento), non impugnato nei termini di legge, produce un effetto
"cristallizzante" del credito, precludendo al contribuente la possibilità di far valere in sede di impugnazione degli atti successivi (nella specie, il fermo) eventuali vizi di notifica degli atti prodromici o la prescrizione maturata anteriormente. Poiché le intimazioni prodotte da ADER risultano ritualmente notificate e non opposte, la pretesa tributaria deve ritenersi definitiva.
Con riguardo alla doglianza relativa all'omessa notifica del preavviso di fermo, la documentazione prodotta dalla resistente smentisce l'assunto attoreo: risulta agli atti che ADER ha proceduto all'invio della comunicazione preventiva prescritta dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, ponendo il contribuente nella condizione di sanare il debito o dimostrare la strumentalità del bene prima dell'iscrizione del vincolo.
La regolarità di tale adempimento esclude la nullità del provvedimento cautelare.
Infine, circa la strumentalità del motociclo, si osserva che il ricorrente non ha fornito prova rigorosa del fatto che il veicolo è "indispensabile" e adibito esclusivamente all'attività professionale o d'impresa, come richiesto dalla normativa per inibire il fermo.
La mera deduzione della necessità del mezzo per gli spostamenti lavorativi non integra il requisito di strumentalità previsto dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, mancando peraltro l'iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili o documentazione contabile equivalente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente ai crediti di violazione del codice della strada. respinge il ricorso per la parte tributaria, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 400,00.