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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa MI SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1096/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 12 ter cpc tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Parte_1
Rinaldi congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Domenica Gualfetti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Terni, Piazza San
OV LA n. 13
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona DEL CP_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 23 dicembre CP_2
2011 rep. n.77778 e del 21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente CP_ domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, viale Bramante 13
-resistente
Ragioni di fattoe di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/24, emesso su istanza CP_ dell' dal giudice del lavoro del Tribunale di Terni in data 04.09.2024, CP_ notificato in data 17.09.2024, recante l'intimazione a pagare all' la somma di euro 1.295,47, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso deduceva che con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato telematicamente, l' assumendo di vantare un credito nei CP_1 confronti di. in proprio e in qualità di socio amministratore Parte_1 della Dolciumbra di LE NI & C. S.n.c. - società fallita - derivante dal mancato pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R. anticipato dall'Istituto ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982 e del D.L. 80/1992, chiedeva al
Tribunale di Terni, Magistratura del Lavoro, l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.295,47 oltre gli ulteriori importi per oneri accessori – rivalutazione e interessi maturati e maturandi per legge dal dì del dovuto fino al giorno del saldo, oltre le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio.
Assumeva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale atteso che regolarmente pagato i contributi, il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, e, invero, con raccomandata a.r. ricevuta in data 06.07.2017 l' sollecitava il pagamento dell'importo CP_1 di euro 1.295,47 per le predette causali e a tale sollecito seguiva una seconda raccomandata a.r. dell' inviata all'odierno opponente e dal CP_1 medesimo ricevuta in data 19.07.2022, vale a dire cinque anni e tredici giorni dopo rispetto alla precedente raccomandata, chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che rivendicava la fondatezza della pretesa creditoria contestata dall'opponente, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_ avendo provveduto a pagare tutto quanto richiesto. Anche l' con le note di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025, dava atto del pagamento della somma dovuta e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sul deposito di note di trattazione scritta la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Spese di lite compensate
Terni, 13 novembre 2025
Il giudice
MI SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa MI SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1096/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 12 ter cpc tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Parte_1
Rinaldi congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Domenica Gualfetti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Terni, Piazza San
OV LA n. 13
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona DEL CP_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 23 dicembre CP_2
2011 rep. n.77778 e del 21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente CP_ domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, viale Bramante 13
-resistente
Ragioni di fattoe di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/24, emesso su istanza CP_ dell' dal giudice del lavoro del Tribunale di Terni in data 04.09.2024, CP_ notificato in data 17.09.2024, recante l'intimazione a pagare all' la somma di euro 1.295,47, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso deduceva che con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato telematicamente, l' assumendo di vantare un credito nei CP_1 confronti di. in proprio e in qualità di socio amministratore Parte_1 della Dolciumbra di LE NI & C. S.n.c. - società fallita - derivante dal mancato pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R. anticipato dall'Istituto ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982 e del D.L. 80/1992, chiedeva al
Tribunale di Terni, Magistratura del Lavoro, l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.295,47 oltre gli ulteriori importi per oneri accessori – rivalutazione e interessi maturati e maturandi per legge dal dì del dovuto fino al giorno del saldo, oltre le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio.
Assumeva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale atteso che regolarmente pagato i contributi, il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, e, invero, con raccomandata a.r. ricevuta in data 06.07.2017 l' sollecitava il pagamento dell'importo CP_1 di euro 1.295,47 per le predette causali e a tale sollecito seguiva una seconda raccomandata a.r. dell' inviata all'odierno opponente e dal CP_1 medesimo ricevuta in data 19.07.2022, vale a dire cinque anni e tredici giorni dopo rispetto alla precedente raccomandata, chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che rivendicava la fondatezza della pretesa creditoria contestata dall'opponente, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_ avendo provveduto a pagare tutto quanto richiesto. Anche l' con le note di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025, dava atto del pagamento della somma dovuta e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sul deposito di note di trattazione scritta la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Spese di lite compensate
Terni, 13 novembre 2025
Il giudice
MI SI