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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO DI, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3882/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.da Iannello n. 18, CF: Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Brolo, Via Giuseppe Garibaldi n. 6, presso C.F._1
e nello studio dell'Avv. Salvatore Zaccaria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: avviso di addebito-esonero contributivo -art 1 commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016 m. 232 (legge di bilancio)-.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di
Messina, depositato in data 04/12/2020, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n.59520190005353617000, avente ad oggetto la contribuzione IVS per la posizione di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) ancora dovuta per gli anni 2017 e 2018. CP_ Contestava la pretesa dell' in quanto avrebbe diritto agli sgravi previsti per gli IAP negli anni di interesse, in virtù dell'art 1 commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016 m. 232 (legge di bilancio), e, da qui il versamento dei contributi in misura inferiore al dovuto e la successiva contestata iscrizione a ruolo.
Rilevava di aver presentato, nei termini, istanza di esonero contributivo IAP 2017, ingiustamente rigettata dall' , nonostante la sussistenza dei presupposti di legge. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' contestando integralmente le domande formulate dalla ricorrente, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, in seguito alla discussione, veniva decisa con la presente sentenza. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'art 1 commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016 m. 232, (Legge di Bilancio 2017), ha previsto in favore degli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni e che avessero effettuato l'iscrizione alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017
e il 31 dicembre 2017, l'esonero al 100% dai contributi IVS, per un periodo massimo di 36 mesi;
decorsi i primi 36 mesi, l'esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66%; e, infine, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
Per legge, dunque, l'esonero in oggetto è riconosciuto agli IAP che:
1) abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
2) non abbiano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
3) Abbia presentato la domanda di esonero IAP 2017 entro il 31 marzo 2018.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, già nel procedimento incardinato davanti al Tribunale di Messina, la parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari previsti dalla normativa sopra citata, per ottenere l'esonero dei contributi IVS, per il periodo in contestazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi fondata la domanda del ricorrente, e conseguentemente va annullato e dichiarato privo di effetto, l'avviso di addebito n. Part 59520190005353617000, avente ad oggetto la contribuzione per la posizione di IAP
(Imprenditore Agricolo Professionale), anni 2017 e 2018, con la conseguente restituzione di somme CP_ eventualmente trattenute dall' a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Zaccaria, che ha reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato in data 04/12/2020, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla e dichiara privo di effetto, l'avviso di addebito n.
59520190005353617000, avente ad oggetto la contribuzione IVS per la posizione di IAP
(Imprenditore Agricolo Professionale), anni 2017 e 2018, con la conseguente restituzione di somme CP_ eventualmente trattenute dall' a tale titolo. CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in €
1.500,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Zaccaria;
Così deciso in Patti, 28/11/2025
Il Giudice on.
NO DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO DI, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3882/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.da Iannello n. 18, CF: Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Brolo, Via Giuseppe Garibaldi n. 6, presso C.F._1
e nello studio dell'Avv. Salvatore Zaccaria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: avviso di addebito-esonero contributivo -art 1 commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016 m. 232 (legge di bilancio)-.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di
Messina, depositato in data 04/12/2020, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n.59520190005353617000, avente ad oggetto la contribuzione IVS per la posizione di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) ancora dovuta per gli anni 2017 e 2018. CP_ Contestava la pretesa dell' in quanto avrebbe diritto agli sgravi previsti per gli IAP negli anni di interesse, in virtù dell'art 1 commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016 m. 232 (legge di bilancio), e, da qui il versamento dei contributi in misura inferiore al dovuto e la successiva contestata iscrizione a ruolo.
Rilevava di aver presentato, nei termini, istanza di esonero contributivo IAP 2017, ingiustamente rigettata dall' , nonostante la sussistenza dei presupposti di legge. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' contestando integralmente le domande formulate dalla ricorrente, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, in seguito alla discussione, veniva decisa con la presente sentenza. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'art 1 commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016 m. 232, (Legge di Bilancio 2017), ha previsto in favore degli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni e che avessero effettuato l'iscrizione alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017
e il 31 dicembre 2017, l'esonero al 100% dai contributi IVS, per un periodo massimo di 36 mesi;
decorsi i primi 36 mesi, l'esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66%; e, infine, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
Per legge, dunque, l'esonero in oggetto è riconosciuto agli IAP che:
1) abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
2) non abbiano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
3) Abbia presentato la domanda di esonero IAP 2017 entro il 31 marzo 2018.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, già nel procedimento incardinato davanti al Tribunale di Messina, la parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari previsti dalla normativa sopra citata, per ottenere l'esonero dei contributi IVS, per il periodo in contestazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi fondata la domanda del ricorrente, e conseguentemente va annullato e dichiarato privo di effetto, l'avviso di addebito n. Part 59520190005353617000, avente ad oggetto la contribuzione per la posizione di IAP
(Imprenditore Agricolo Professionale), anni 2017 e 2018, con la conseguente restituzione di somme CP_ eventualmente trattenute dall' a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Zaccaria, che ha reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato in data 04/12/2020, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla e dichiara privo di effetto, l'avviso di addebito n.
59520190005353617000, avente ad oggetto la contribuzione IVS per la posizione di IAP
(Imprenditore Agricolo Professionale), anni 2017 e 2018, con la conseguente restituzione di somme CP_ eventualmente trattenute dall' a tale titolo. CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in €
1.500,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Zaccaria;
Così deciso in Patti, 28/11/2025
Il Giudice on.
NO DI