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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1620/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Agrigento - Viale Della Vitoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036437400000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170011879416000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016085440000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016607856000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l' Intimazione di pagamento n. 29120229006519883000, notificata il 12 Dicembre 2022 (di €. 35.103,72), unitamente alle sottostanti cartelle di pagamento n.
29120160036437400000, notificata il 26/12/2016; n. 29120170011879416000, notificata il 27/09/2017; n.
29120170016085440000, notificata il 11/12/2017 e n. 29120170016607856000, notificata il 31/01/2018 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l' illegittimità del provvedimento in contestazione per intervenuta estinzione della pretesa, mancata notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione nonché difetto di motivazione (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali - con distinte argomentazioni – hanno controdedotto ciascuna per quanto di rispettiva competenza concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di gravame vengono di seguito succintamente esaminati. 1.- Il ricorrente ha aderito nel 2019 alla c.d. “definizione agevolata”: ha pagato in unica soluzione la somma di € 8.879,84.
L'Agente della riscossione, con comunicazione pec del 06.07.202 (inviata a
“ Email_5”) ha comunicato al contribuente di avere riscontrato un “errore tecnico” nella quantificazione degli importi da corrispondere - quantificando in euro 591,86 il residuo ancora da pagare
- rappresentando che in caso di mancato o ritardato pagamento, la definizione agevolata non avrebbe prodotto effetti estintivi e l'importo già corrisposto sarebbe stato acquisito da NE IL PA (cfr. comunicazione e documentazione in atti).
2.- Gli atti prodromici all'Intimazione in contestazione sono stati ritualmente notificati al contribuente e non impugnati, con conseguente “cristallizzazione” delle relative pretese (cfr. documentazione in atti).
Ed infatti, le cartelle sono state tutte notificate a mezzo pec all'indirizzo “Email_6” secondo la seguente scansione cronologica (cfr. documentazione in atti):
n. 29120160036437400000 (IRPEF anno 2013) il 26.12.2016;
n. 29120170011879416000 (IVA anno 2013) il 27/09/2017;
n. 29120170016085440000 (IRPEF anno 2013), il 11/12/2017;
n. 29120170016607856000 (IRPEF anno 2014) il 31/01/2018.
3.- La Giurisprudenza di vertice (Cassazione, sentenza n. 21065/5 del 4 luglio 2022) ha chiarito che l'Intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze: l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, c. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione ed euro
300,00 in favore dell' Agenzia delle entrate.
Agrigento, 2 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NN HE LL
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1620/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Agrigento - Viale Della Vitoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006519883000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036437400000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170011879416000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016085440000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016607856000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l' Intimazione di pagamento n. 29120229006519883000, notificata il 12 Dicembre 2022 (di €. 35.103,72), unitamente alle sottostanti cartelle di pagamento n.
29120160036437400000, notificata il 26/12/2016; n. 29120170011879416000, notificata il 27/09/2017; n.
29120170016085440000, notificata il 11/12/2017 e n. 29120170016607856000, notificata il 31/01/2018 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l' illegittimità del provvedimento in contestazione per intervenuta estinzione della pretesa, mancata notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione nonché difetto di motivazione (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali - con distinte argomentazioni – hanno controdedotto ciascuna per quanto di rispettiva competenza concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di gravame vengono di seguito succintamente esaminati. 1.- Il ricorrente ha aderito nel 2019 alla c.d. “definizione agevolata”: ha pagato in unica soluzione la somma di € 8.879,84.
L'Agente della riscossione, con comunicazione pec del 06.07.202 (inviata a
“ Email_5”) ha comunicato al contribuente di avere riscontrato un “errore tecnico” nella quantificazione degli importi da corrispondere - quantificando in euro 591,86 il residuo ancora da pagare
- rappresentando che in caso di mancato o ritardato pagamento, la definizione agevolata non avrebbe prodotto effetti estintivi e l'importo già corrisposto sarebbe stato acquisito da NE IL PA (cfr. comunicazione e documentazione in atti).
2.- Gli atti prodromici all'Intimazione in contestazione sono stati ritualmente notificati al contribuente e non impugnati, con conseguente “cristallizzazione” delle relative pretese (cfr. documentazione in atti).
Ed infatti, le cartelle sono state tutte notificate a mezzo pec all'indirizzo “Email_6” secondo la seguente scansione cronologica (cfr. documentazione in atti):
n. 29120160036437400000 (IRPEF anno 2013) il 26.12.2016;
n. 29120170011879416000 (IVA anno 2013) il 27/09/2017;
n. 29120170016085440000 (IRPEF anno 2013), il 11/12/2017;
n. 29120170016607856000 (IRPEF anno 2014) il 31/01/2018.
3.- La Giurisprudenza di vertice (Cassazione, sentenza n. 21065/5 del 4 luglio 2022) ha chiarito che l'Intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze: l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, c. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 300,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione ed euro
300,00 in favore dell' Agenzia delle entrate.
Agrigento, 2 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NN HE LL