Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/01/2026, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14509 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato NO LA , con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Fabio Filzi n. 15.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare -
- del provvedimento n. D/5655/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi del 29/9/2025- notificato il 3/10/2025 - con cui è stata rigettata l’istanza di visto per lavoro subordinato del 15/9/2025, previo Nulla Osta al Lavoro n. P-RE/L/Q/2025/100592 rilasciato dal SUI di Reggio Emilia l’8/7/2025 su richiesta del 7/2/2025del potenziale datore di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025;
-di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l‘atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Vista la nota depositata il 23/11/2026, con la quale il ricorrente comunica l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ER RI IO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame- proposto il 29/9/2025 - è stato impugnato il provvedimento del 22/9/2025 di diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato. Nelle more del giudizio,
la competente Sede Diplomatica in India ha rilasciato al ricorrente il visto precedentemente negato.
Considerato come
- con il rilascio del visto – l’interessato abbia conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-infine, di condannare il MAECI al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato dell’istante è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame ( Cfr. Tar Lazio - Sez. V - Quater, n. 3945/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in € 1.000 (mille), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
ER RI IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RI IO | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.