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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8712 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17102/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, come in atti OPPONENTE contro (P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina D'Andrea ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, come in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale : revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e previe le necessarie declaratorie rigettare ogni domanda ex adverso proposta. Condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre alle spese generali.
PER PARTE OPPOSTA:
- Nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 3345/2024 promossa da , in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui ai nostri atti difensivi e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo, o comunque condannare al Parte_1 pagamento della somma di € 84.267,04, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e spese liquidate nel procedimento monitorio;
1 - Sempre nel merito: in riferimento all'istanza di verificazione giudiziale della sottoscrizione apposta da sul contratto datato 05.09.2019 (doc. 2), si chiede che venga ordinato a Parte_1
di scrivere sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del Parte_1 consulente tecnico;
-Sempre in via istruttoria, si chiede ammettersi CTU grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sul contratto del 5.09.19, dando per Parte_1
l'appunto mandato al consulente di accertare se la firma sull'originale acquisito sia riconducibile o meno a . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 8.05.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 3345/2024 del 06/03/2024 (R.G. n.
2479/2024), col quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di della CP_1 somma di € 84.267,04, oltre interessi moratori e spese, a titolo di canoni e oneri accessori relativi al
“servizio locativo” concernente una porzione del magazzino ubicato in Bernate Ticino (MI), viale
Industria n. 18, offerto a di con contratto sottoscritto in data Controparte_2 CP_3
05.09.2019, sul presupposto che ella avrebbe sottoscritto il contratto di locazione e si sarebbe obbligata, in proprio e solidalmente con la ditta (oggi Controparte_2 Controparte_4
, al pagamento del corrispettivo negoziale.
[...]
L'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di locazione, al contempo rappresentando di essere “assolutamente estrane(a) alla società e di non aver Controparte_2
“mai ricevuto alcuna delega (per la sottoscrizione del contratto) dall'amministratore di
[...]
. CP_2
Ha evidenziato che “la scrittura sembra fatta a favore di altro soggetto”, giacché nel contratto si legge che i firmatari hanno sottoscritto “in qualità di rappresentanti della ditta Autotrasporti Santa
EN”, che è impresa del tutto diversa da Controparte_2
Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
La parte opposta non si è costituita nei termini ed è stata dichiarata contumace. Il giudice ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter cpc.
Con memoria tardivamente depositata il 18.10.2024, si è costituita in giudizio, CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e, comunque, la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 84.267,04, o di quella somma maggiore o minore Pt_1 ritenuta di giustizia e degli interessi.
2 L'opposta ha eccepito, in rito, l'irritualità dell'atto introduttivo, perché la causa è stata erroneamente introdotta con atto di citazione, anziché con ricorso ex art.447 bis e ss. cpc, pur vertendo in materia locatizia, e si è rimessa al Tribunale per i “provvedimenti conseguenti”.
Nel merito, stante il disconoscimento fatto dall'opponente, ha dichiarato che intendeva avvalersi della scrittura privata in data 05.09.2019, allegata a fondamento della domanda monitoria, e ne ha chiesto la verificazione giudiziale a mezzo di perizia grafologica.
Ha affermato che la menzione di un altro soggetto (“Autotrasporti Santa EN”), in una clausola contrattuale, è un mero refuso e che nessun rilievo ha ai fini dell'assunzione dell'obbligazione contrattuale di pagamento da parte dell'opponente.
Ha dedotto che non solo non è soggetto estraneo alla bensì Parte_1 Controparte_2
UNICO referente, insieme al padre, della società, tanto chè i rapporti tra la e la Controparte_2 sono sempre stati intrattenuti da lei e dal di lei padre, entrambi a fare le veci del legale CP_1 rappresentante sig.ra , estranea ed ignara di ogni rapporto con la Ciò è provato CP_3 CP_1
Contr sin dall'intestazione del contratto di locazione stipulato con la (doc. 2) il quale reca come referenti proprio i nominativi di ( ) e ( ) con i rispettivi numeri Per_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 telefonici … La sig,ra si è sempre occupata in via esclusiva, con la sola super visione del Pt_1 padre di tutti i rapporti economici con l'opposta (bonifici, piani di rientro, Persona_2 cessione del credito, transazioni, etc..) come testimonia tra l'altro la corrispondenza telefonica Contr intercorsa con il referente della ing. (sub docc. 9)”. Ha aggiunto che anche quando Tes_1 ha iniziato ad avere difficoltà economiche, è stata sempre l'opponente a Controparte_2 negoziare e stipulare con essa due piani di rientro (poi non rispettati) e ad intavolare trattative bonarie dopo la notificazione del (separato e antecedente) decreto ingiuntivo alla società debitrice e ciò fino a quando la , dopo l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_1 Controparte_2 si è resa irreperibile. ha affermato che il credito ingiunto è liquido, certo ed esigibile ed è suffragato CP_5 documentalmente, oltre che dal contratto scritto, da due atti di riconoscimento del debito, costituiti da altrettanti piani di rientro sottoscritti da (solo parzialmente adempiuti), nonché Controparte_2 dal separato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 28.04.2023, non opposto e passato in giudicato, da essa ottenuto nei confronti della predetta società e della socia accomandataria CP_3
, concernente il medesimo credito, ad eccezione dei canoni successivamente maturati (per €
[...]
20.039,33, questi ultimi richiesti solo nel decreto oggetto della presente opposizione, in aggiunta ai precedenti).
3 Il Giudice non ha disposto il mutamento del rito nelle forme di quello locatizio. A seguito dell'esibizione in udienza del documento originale del contratto di locazione e della conferma del disconoscimento delle sottoscrizioni, fatta dall'opponente , comparsa personalmente, il Pt_1 giudice, previa revoca della contumacia della resistente, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ammessa parzialmente ed espletata la prova orale richiesta dalla parte opposta, la scrivente ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ed ha disposto la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, note che sono state regolarmente depositate nei termini giudizialmente assegnati.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
L'insieme delle risultanze processuali suffraga la tesi della autenticità delle sottoscrizioni apposte da al contratto in data 05.09.2019, allegato a fondamento della pretesa creditoria. Parte_1
La vicenda dedotta in lite è stata riferita dai due testi escussi - , padre del socio Testimone_2 di , nonché quest'ultimo - nei seguenti termini: “un giorno è venuto nel CP_1 Parte_2 capannone , padre di , ed ha chiesto di poter locare una porzione di Persona_2 Parte_1 esso. All'esterno era pubblicizzata l'offerta di locazione. Ha detto che era interessato e che sarebbe tornata la figlia, per formalizzare la proposta. Effettivamente la figlia, , è venuta dopo alcuni Pt_1 giorni nell'ufficio di via Londonio 15, è possibile che fosse il 5 settembre 2019. Eravamo presenti io e mio figlio e le abbiamo consegnato il modulo predisposto, contenente le condizioni contrattuali, con allegata la planimetria … non è mai venuta, non l'abbiamo mai vista. Per la ditta CP_3 si è presentata , che ha portato il timbro della ditta ed ha firmato il Controparte_2 Parte_1 contratto, dicendo che rappresentava la ditta. Preciso che ha firmato sia per la ditta, sia personalmente, quale obbligata in solido, anche la planimetria che vedo” (così Testimone_2
).
[...]
In termini analoghi si è espresso : “ho conosciuto quando è venuta Parte_2 Parte_1 in ufficio a firmare il contratto, non l'avevo mai vista prima. Credo sia venuta forse a luglio 2019, potrebbe anche essere settembre … è vero che ha firmato il contratto che mi viene Parte_1 mostrato, con l'allegata planimetria. Il timbro è stato apposto da , i dati di Pt_1 Controparte_2 ci sono stati comunicati da loro … Ho successivamente incontrato , ma nelle e-mail tra CP_3 noi la firma era sempre apposta da e, talvolta, anche … Ho avuto una Pt_1 CP_3
4 corrispondenza fitta con per tutte le questioni concernenti lo svolgimento del rapporto … Pt_1
ci ha detto di essere la referente della società, insieme al padre . Pt_1 Per_1
Il teste ha riferito di aver personalmente predisposto il contratto, utilizzando Testimone_2 un modello memorizzato nel personal computer ed inserendo i dati di con la Controparte_2 precisazione, a specifica domanda del giudice, che “mi sembra di aver visto il documento di identità della , perché nel contratto sono inseriti i suoi dati, ma potrebbe anche essere che mi sono Pt_1 stati detti a voce o inviati con e-mail”. Ha riferito di non essersi avveduto che il modello informatico utilizzato conteneva, alla clausola n. 2), il nominativo del precedente conduttore, Autotrasporti Santa
EN, sicché, per mero errore, non l'ha sostituito.
Entrambi i testi, ai quali è stato sottoposto il contratto dedotto in lite, lo hanno senza esitazione riconosciuto come quello che l'opponente ha sottoscritto alla loro presenza. Pt_1
La versione dei fatti narrata dai testi è attendibile, giacché i dati anagrafici di Parte_1
(incontroversi) sono stati specificamente menzionati al punto 1) del contratto, con riferimento alla data di nascita, alla residenza ed al codice fiscale, mentre il suo numero di telefono è indicato nella intestazione dello stesso (la circostanza che l'utenza in questione fosse quella in uso alla è Pt_1 stata allegata dall'opposta e mai disconosciuta dall'opponente) e possono essere stati riferiti ai testi escussi solo dall'opponente in persona (d'altra parte, costei non ha allegato che ne CP_5 disponeva per altra ragione o li aveva avuti da altri) ovvero, quanto ai soli dati anagrafici, desunti dal documento di identità da lei verosimilmente esibito.
Essa è pure riscontrata dalle ulteriori risultanze processuali, quali:
- il piano di rientro del debito in contestazione, sottoscritto da in data Persona_2
23.07.2021, corredato della tessera sanitaria di costui, recante il suo codice fiscale (doc. 5 dell'opposta)
- il decreto ingiuntivo n. 7942/2023, emesso da questo Tribunale nei confronti di
[...]
e di quest'ultima, quale socia accomandataria, avente ad Controparte_6 oggetto il medesimo credito per canoni e spese (salvo gli ultimi canoni), e divenuto definitivo
(docc. 6 e 7 dell'opposta), con conseguente accertamento definitivo che ha Parte_1 sottoscritto il contratto in contestazione in nome e per conto di , rappresentante CP_3 legale della società conduttrice. Se è vero, infatti, che esso ha autorità di giudicato nei confronti dei soli soggetti ingiunti ( e ), tuttavia, costituisce prova documentale, Controparte_2 CP_3 che concorre insieme agli altri elementi, idonea a fondare il convincimento che Parte_1
5 ha effettivamente sottoscritto il contratto in proprio, oltre che in rappresentanza della conduttrice
- gli screenshot dei messaggi whatsapp inviati e ricevuti dall'utenza telefonia dell'opponente
(doc. 9 dell'opposta), mai disconosciuti dalla , che documentano numerose richieste di Pt_1 pagamento dei canoni per cui è causa ed anche l'importo ingiunto col decreto opposto, e menzionano l'immobile di Bernate, e oltre che “ ”, CP_1 Controparte_2 Pt_1
e ” Per_1 Parte_2
- la dichiarazione resa personalmente dall'opponente all'udienza del 25.02.2025, allorché ella, presa visione del contratto in originale, ha contestato che “la planimetria allegata al contratto non si riferisce all'immobile locato”, con ciò implicitamente, ma inequivocabilmente, mostrando di conoscere la porzione di immobile concessa in godimento e, quindi, di averla effettivamente vista
- la firma apposta alla procura alle liti rilasciata nel presente giudizio, che è del tutto simile a quelle che risultano sul contratto in contestazione.
Alla luce dei concordi elementi raccolti, non è stato necessario disporre (costose e lunghe) indagini grafologiche per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, stante il principio per cui “Poiché
l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo, ai fini del relativo accertamento ben potrebbe il giudice di merito decidere la controversia senza reputare di avvalersi dell'ausilio di un tecnico, ovvero ben può, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, posto che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'articolo 217 del codice di procedura civile, mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.” (Cassazione civile sez. II,
19/02/2021, n.4538).
E', pertanto, accertato che le sottoscrizioni apposte al contratto in data 05.09.2019 sono riconducibili a . Parte_1
6 Ciò premesso, al punto 1) del contratto si legge che lo sottoscrive “in conto proprio”, Parte_1
“solidalmente” con “e per conto e solidalmente con la ditta , e, al CP_3 Controparte_2 punto 2), “noi SOTTOSCRITTE, IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTI
DELLA DITTA AUTOTRASPORTI SANTA VENERE, CI IMPEGNAMO, IN SOLIDO CON LA
DITTA SOPRA INDICATA, A CORRISPONDERVI PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE, IL
CORRISPETTIVO ANTICIPATO DI EURO 1.600,00 … MENSILI PIU' IVA …” (doc. 2 dell'opposta: maiuscolo utilizzato in contratto).
Il teste escusso ha chiarito che il riferimento alla ditta Autotrasporti Santa EN è un mero errore materiale e ne ha spiegato le modalità che l'hanno determinato, che sono del tutto plausibili e verosimili. Nessun dubbio può esservi, al riguardo, anche per il tenore complessivo del contratto ed alla luce delle complessive risultanze processuali.
Ciò detto, le clausole sopra trascritte comprovano che ha assunto l'obbligo, in Parte_1 proprio e solidalmente con la società conduttrice, di corrispondere il corrispettivo negoziale per cui è causa.
L'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto, maturato nei confronti della società conduttrice
(oltre che della socia accomandataria), non è contestato ed è, quindi, pacifico. In ogni caso, esso è certo anche perché documentato dal menzionato decreto ingiuntivo, passato in giudicato.
Infine, la circostanza, allegata dall'opponente , che ella non avrebbe mai ricevuto dalla socia Pt_1 accomandataria la delega alla sottoscrizione del contratto di locazione è, oltre che CP_3 inconferente ai fini della decisione, infondata, giacché, come si è detto, è coperta da autorità di giudicato, nei confronti della società conduttrice e della socia accomandataria, la circostanza che ella ha sottoscritto il contratto in nome e per conto di (oggi Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, secondo le tariffe forensi, in relazione allo scaglione compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 ed in un valore intermedio tra quello medio e quello minimo, data la non particolare complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3345/2024 del 06/03/2024 (R.G. n.
2479/2024), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
7 2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1 giudizio di opposizione, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 14 novembre 2025.
Il Giudice Francesca Savignano
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