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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2024
cui è riunito
N. R.G. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano, visto l'art. 429 c.p.c, all'udienza del
16 gennaio 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1178/2024 cui è riunita la n. rg 1179/24 promosse rispettivamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISTOSI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Assarotti, 8/3a 16122 GENOVApresso il difensore avv. VISTOSI ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISTOSI Parte_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Assarotti, 8/3a 16122 GENOVApresso il difensore avv. VISTOSI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERZANO Controparte_1 P.IVA_1 PAOLA e dell'avv. VELLA ALBERTO ( PIAZZA DELLA LIBERTÀ 17 C.F._3
15100 ; ( PIAZZA DELLA LIBERTÀ CP_1 Parte_3 C.F._4
17 15100 ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 17 - CP_1
AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 15121 presso il CP_1 difensore avv. TERZANO PAOLA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti:
pagina 1 di 5 “Nel merito dichiarare l'annullamento, l'archiviazione o come meglio ritenuto di entrambi i provvedimenti opposti in ragione di tutti i motivi illustrati in narrativa. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento ridurre la sanzione al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese e onorari della presente procedura”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis, in via principale, rigettare i ricorsi proposti avverso le ordinanze-ingiunzioni della Provincia di n. 79 e n. 80 del 12.04.2024, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
CP_1 in via subordinata, decidere secondo giustizia in merito alla quantificazione delle sanzioni portate dai provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i rispettivi atti introduttivi dei procedimenti in epigrafe, riuniti all'udienza del 13 novembre 2024 per ragioni di connessione, i ricorrenti hanno contestato l'illegittimità dei provvedimenti opposti, Ordinanza di ingiunzione, nr. 79 del 12/04/2024 (protocollo ns. 18056) e
Ordinanza di ingiunzione, nr. 80 del 12/04/2024 (protocollo ns. 18061) con cui la PA in ordinava ed ingiungeva ad ognuno il pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di notifica (€ 7,90), per abbandono di rifiuti in violazione dell'art. 192
D.Lgs. 152/2006, punito ai sensi dell'art. 255 medesimo Decreto.
Entrambi contestavano di essere gli autori della condotta loro illegittimamente ascritta a mezzo dei provvedimenti prefettizi oggetto di impugnazione.
La Amministrazione resistente si è costituita depositando gli atti di accertamento e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, deducendo che:
-in data 29.08.2022 il Sig. , autista/cantoniere del Comune di Morsasco (AL), Persona_1
rinveniva lungo la via Roma, in Comune di Morsasco (AL), una ventina di sacchetti dirifiuti di medie dimensioni, abbandonati nei pressi e all'esterno dei bidoni dei rifiuti CP_2
-lo stesso provvedeva a caricarli sul mezzo comunale e a fotografarli, portandoli nell'area ecologica comunale ove procedeva ad ispezione: trovava all'interno di alcuni di essi gli scontrini relativi ad acquisti effettuati presso il Supermercato IV in data 23.07.2022,presso l'esercizio UNIONSTAR in data 19.08.2022, presso OB e Lidl il 16.08.2022,nonché presso Lidl il 16.07.2022, tutti completi dei relativi dati di pagamento elettronico;
-in data 27.09.2022 su richiesta del , i Carabinieri della Stazione di Rivalta Parte_4
Bormida (AL) si recavano presso il centro comunale di smaltimento rifiuti ove prendevano visione dei suddetti sacchetti di rifiuti e dei relativi scontrini rinvenuti al loro interno.
-il Sig. in data 28.09.2022 veniva sentito a sommarie informazioni presso la Stazione dei Per_1
Carabinieri, ove contestualmente consegnava il materiale fotografico e gli scontrini succitati;
-tali elementi consentivano ai Carabinieri di svolgere gli accertamenti d'ufficio che, per quanto qui d'interesse, permettevano di appurare che l'acquisto presso gli esercizi commerciali DL e
IV - entrambi correnti in Acqui Terme (AL) - di cui agli scontrini fiscali rispettivamente del
16.07.2022, 16.08.2022 e 23.07.2022 erano stati pagati con carta di credito Nexi, intestata al Sig. pagina 3 di 5 , come da dichiarazione di Nexi e di Banca d'Alba e per quanto attiene l'acquisto presso Pt_1
l'esercizio commerciale UNIONSTAR corrente in Acqui Terme (AL) di cui allo scontrino datato
19.08.2022, che era stato pagato con carta bancomat, intestata alla Sig.ra come Parte_2
da dichiarazione di Banca CARIGE.
Chiede la conferma dei provvedimenti impugnati.
Venendo all'esame dei ricorsi riuniti avendo ad oggetto il medesimo fatto e conseguente sanzione per violazione dell'art. 192 Dlgs n. 152/2006 che pone divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, si osserva che è acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5122 del
03/03/2011 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019) .
Grava, pertanto, sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa che possa reputarsi sufficiente o adeguata e che deve investire gli elementi costitutivi dell'azione dell'illecito amministrativo: l'azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell'azione al suo autore nonché l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa, essendo escluso che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo meramente indiziario ove il mero accertamento di una fatto, astrattamente riconducibile al comportamento vietato e sanzionato dalla norma possa ipoteticamente addebitarsi ad un soggetto senza raggiungere prova adeguata che egli sia l'effettivo autore del fatto e che tale fatto, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza, con la conseguenza che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (art.6 comma 11 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150).
Per quanto attiene al caso di specie, la giurisprudenza prevalente di merito, in casi analoghi, sulla scorta di tali principi, esclude la responsabilità, per abbandono di rifiuti, del soggetto identificato esclusivamente a mezzo di documenti rilevati nel sacchetto di immondizia, senza ulteriori riscontri (ad esempio testimoniali o video) (Tribunale di Venezia, 16 marzo 2004 n. 56; Trib.Cassino n.616 /2023).
In merito all'attività ispettiva svolta, è intervenuta anche l'Autorità Garante della Privacy con provvedimento n. 1149822 del 14 luglio 2005, cha ha ritenuto legittima la procedura dell'ispezione dei sacchetti fra quelle tipiche attività rientranti nella previsione di cui all'art 13 L.689/1981, mettendo però in evidenza che tale procedura non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per pagina 4 di 5 accertare l'identità del soggetto produttore, poiché "… il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata"
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non può escludersi, come evidenziato dal ricorrente, che l'attività di terzi, possa aver condotto all'azione incriminata rispetto alla quale, nessuno
è stato trovato presente al momento del rinvenimento dei sacchetti, per cui non può risultare dimostrata in maniera obiettiva e certa la responsabilità del soggetto attivo dell'illecito abbandono.
I ricorsi vanno, pertanto, accolti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007) tenuto conto della fase istruttoria solo documentale e attesa facile trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla l'Ordinanza di ingiunzione, nr. 79 del 12/04/2024 (protocollo ns.
18056) e l'Ordinanza di ingiunzione, nr. 80 del 12/04/2024 (protocollo ns. 18061).
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alle parti ricorrenti in solido le spese di lite, che si liquidano in € 340,00 per compensi oltre spese generali spese di iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 5 di 5
cui è riunito
N. R.G. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano, visto l'art. 429 c.p.c, all'udienza del
16 gennaio 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1178/2024 cui è riunita la n. rg 1179/24 promosse rispettivamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISTOSI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Assarotti, 8/3a 16122 GENOVApresso il difensore avv. VISTOSI ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISTOSI Parte_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Assarotti, 8/3a 16122 GENOVApresso il difensore avv. VISTOSI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERZANO Controparte_1 P.IVA_1 PAOLA e dell'avv. VELLA ALBERTO ( PIAZZA DELLA LIBERTÀ 17 C.F._3
15100 ; ( PIAZZA DELLA LIBERTÀ CP_1 Parte_3 C.F._4
17 15100 ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 17 - CP_1
AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 15121 presso il CP_1 difensore avv. TERZANO PAOLA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti:
pagina 1 di 5 “Nel merito dichiarare l'annullamento, l'archiviazione o come meglio ritenuto di entrambi i provvedimenti opposti in ragione di tutti i motivi illustrati in narrativa. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento ridurre la sanzione al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese e onorari della presente procedura”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis, in via principale, rigettare i ricorsi proposti avverso le ordinanze-ingiunzioni della Provincia di n. 79 e n. 80 del 12.04.2024, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
CP_1 in via subordinata, decidere secondo giustizia in merito alla quantificazione delle sanzioni portate dai provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i rispettivi atti introduttivi dei procedimenti in epigrafe, riuniti all'udienza del 13 novembre 2024 per ragioni di connessione, i ricorrenti hanno contestato l'illegittimità dei provvedimenti opposti, Ordinanza di ingiunzione, nr. 79 del 12/04/2024 (protocollo ns. 18056) e
Ordinanza di ingiunzione, nr. 80 del 12/04/2024 (protocollo ns. 18061) con cui la PA in ordinava ed ingiungeva ad ognuno il pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di notifica (€ 7,90), per abbandono di rifiuti in violazione dell'art. 192
D.Lgs. 152/2006, punito ai sensi dell'art. 255 medesimo Decreto.
Entrambi contestavano di essere gli autori della condotta loro illegittimamente ascritta a mezzo dei provvedimenti prefettizi oggetto di impugnazione.
La Amministrazione resistente si è costituita depositando gli atti di accertamento e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, deducendo che:
-in data 29.08.2022 il Sig. , autista/cantoniere del Comune di Morsasco (AL), Persona_1
rinveniva lungo la via Roma, in Comune di Morsasco (AL), una ventina di sacchetti dirifiuti di medie dimensioni, abbandonati nei pressi e all'esterno dei bidoni dei rifiuti CP_2
-lo stesso provvedeva a caricarli sul mezzo comunale e a fotografarli, portandoli nell'area ecologica comunale ove procedeva ad ispezione: trovava all'interno di alcuni di essi gli scontrini relativi ad acquisti effettuati presso il Supermercato IV in data 23.07.2022,presso l'esercizio UNIONSTAR in data 19.08.2022, presso OB e Lidl il 16.08.2022,nonché presso Lidl il 16.07.2022, tutti completi dei relativi dati di pagamento elettronico;
-in data 27.09.2022 su richiesta del , i Carabinieri della Stazione di Rivalta Parte_4
Bormida (AL) si recavano presso il centro comunale di smaltimento rifiuti ove prendevano visione dei suddetti sacchetti di rifiuti e dei relativi scontrini rinvenuti al loro interno.
-il Sig. in data 28.09.2022 veniva sentito a sommarie informazioni presso la Stazione dei Per_1
Carabinieri, ove contestualmente consegnava il materiale fotografico e gli scontrini succitati;
-tali elementi consentivano ai Carabinieri di svolgere gli accertamenti d'ufficio che, per quanto qui d'interesse, permettevano di appurare che l'acquisto presso gli esercizi commerciali DL e
IV - entrambi correnti in Acqui Terme (AL) - di cui agli scontrini fiscali rispettivamente del
16.07.2022, 16.08.2022 e 23.07.2022 erano stati pagati con carta di credito Nexi, intestata al Sig. pagina 3 di 5 , come da dichiarazione di Nexi e di Banca d'Alba e per quanto attiene l'acquisto presso Pt_1
l'esercizio commerciale UNIONSTAR corrente in Acqui Terme (AL) di cui allo scontrino datato
19.08.2022, che era stato pagato con carta bancomat, intestata alla Sig.ra come Parte_2
da dichiarazione di Banca CARIGE.
Chiede la conferma dei provvedimenti impugnati.
Venendo all'esame dei ricorsi riuniti avendo ad oggetto il medesimo fatto e conseguente sanzione per violazione dell'art. 192 Dlgs n. 152/2006 che pone divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, si osserva che è acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5122 del
03/03/2011 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019) .
Grava, pertanto, sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa che possa reputarsi sufficiente o adeguata e che deve investire gli elementi costitutivi dell'azione dell'illecito amministrativo: l'azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell'azione al suo autore nonché l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa, essendo escluso che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo meramente indiziario ove il mero accertamento di una fatto, astrattamente riconducibile al comportamento vietato e sanzionato dalla norma possa ipoteticamente addebitarsi ad un soggetto senza raggiungere prova adeguata che egli sia l'effettivo autore del fatto e che tale fatto, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza, con la conseguenza che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (art.6 comma 11 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150).
Per quanto attiene al caso di specie, la giurisprudenza prevalente di merito, in casi analoghi, sulla scorta di tali principi, esclude la responsabilità, per abbandono di rifiuti, del soggetto identificato esclusivamente a mezzo di documenti rilevati nel sacchetto di immondizia, senza ulteriori riscontri (ad esempio testimoniali o video) (Tribunale di Venezia, 16 marzo 2004 n. 56; Trib.Cassino n.616 /2023).
In merito all'attività ispettiva svolta, è intervenuta anche l'Autorità Garante della Privacy con provvedimento n. 1149822 del 14 luglio 2005, cha ha ritenuto legittima la procedura dell'ispezione dei sacchetti fra quelle tipiche attività rientranti nella previsione di cui all'art 13 L.689/1981, mettendo però in evidenza che tale procedura non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per pagina 4 di 5 accertare l'identità del soggetto produttore, poiché "… il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata"
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non può escludersi, come evidenziato dal ricorrente, che l'attività di terzi, possa aver condotto all'azione incriminata rispetto alla quale, nessuno
è stato trovato presente al momento del rinvenimento dei sacchetti, per cui non può risultare dimostrata in maniera obiettiva e certa la responsabilità del soggetto attivo dell'illecito abbandono.
I ricorsi vanno, pertanto, accolti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007) tenuto conto della fase istruttoria solo documentale e attesa facile trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla l'Ordinanza di ingiunzione, nr. 79 del 12/04/2024 (protocollo ns.
18056) e l'Ordinanza di ingiunzione, nr. 80 del 12/04/2024 (protocollo ns. 18061).
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alle parti ricorrenti in solido le spese di lite, che si liquidano in € 340,00 per compensi oltre spese generali spese di iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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