TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. pronunciata in seguito all'udienza del 3 ottobre 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa
R.G. 6908/2025 promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 nella qualità di genitore e amministratore di sostegno del figlio , nato a [...], Persona_1 il 18 febbraio 1985, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Impiduglia CodiceFiscale_2
Giuseppe, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Oberdan, n.5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 6 giugno 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in proprio e quale genitore e Parte_1 amministratore di sostegno del figlio , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Persona_1
Impiduglia, ha convenuto in giudizio il che –seppur abbia ricevuto rituale Controparte_1 notifica in data 20 giugno 2025 – non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del figlio, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano
Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 20 marzo 2025; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per il disabile da essa rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” del figlio (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 20 marzo 2025;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 22 settembre 2025, nota con cui l'Ufficio comunica l'ente scelto per l'attivazione del progetto Controparte_2 individualizzato, in favore di , nel Centro Socio-Educativo per persone con Persona_1 disabilità CSE D AFA.DI.ETS in Palermo.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato con il contenuto delle note scritte depositate in data 22 settembre 2025, con l'allegazione su indicata, da parte della difesa della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e Parte_1 quale genitore e amministratore di sostegno del figlio , nei confronti del Persona_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e
[...] undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato il 20 giugno 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da
[...]
in proprio e quale genitore e amministratore di sostegno del figlio Parte_1 Per_1
, nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L.
67/06, notificato il 20 giugno 2025;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda all'8 agosto 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 27 ottobre 2025
IL G.O.P.
EL AN