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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 24.09.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1 rappresentati e difesi, giusta procura
[...] Parte_2 Parte_3 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Gelsomina Marsilii, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 53 Attore CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., quale mandatario con rappresentanza di CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Pietro Referza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Teramo, C.so Cerulli n. 31 Convenuto OGGETTO: Contratti bancari
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.08.2017 la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
- la prima in qualità di titolare del contratto di conto corrente n. 0740/59612 e gli altri in
[...] qualità di fideiussori – hanno convenuto in giudizio la (già Controparte_3 [...]
affinché l'intestato Tribunale accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, Controparte_4
l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 0740/59612 e, per l'effetto, ne rideterminasse il saldo con condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dalla pagina 1 di 7 società attrice in conseguenza delle irregolarità poste in essere negli anni e, in particolare, dei danni conseguenti alla revoca degli affidamenti concessi e alla segnalazione alla Centrale Rischi.
2. Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria con rappresentanza di CP_1 [...] la quale, dopo aver tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione, ha chiesto Controparte_3 il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 16.10.2024 con concessione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 19.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Preliminarmente occorre chiarire che la domanda proposta da parte attrice è una domanda di accertamento della nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n. 0740/10273 e di conseguente rideterminazione del saldo del rapporto senza formulazione di una domanda di ripetizione di indebito. In assenza di domanda di condanna della banca alla ripetizione degli importi indebitamente addebitati sul conto ex art. 2033 c.c., pertanto, non può essere esaminata l'eccezione di prescrizione, potendo ipotizzarsi il decorso del termine prescrizionale del diritto alla ripetizione solo da quando è intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l'attore pretende essere indebito (cfr. Cass. Civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418) non potendo la domanda volta al ricalcolo dell'effettivo dare-avere tra le parti a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti illegittimi essere qualificata come azione pre-restitutoria. A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, in assenza di una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che solo in caso di domanda di ripetizione svolta dal correntista, si dovrà – fermo l'accertamento del saldo effettuato in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto onde verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria.
5. Ciò posto, in relazione al contratto di conto corrente in esame parte attrice ha, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione. pagina 2 di 7 La domanda merita accoglimento atteso che, neanche a seguito dell'ordine di esibizione, parte convenuta ha depositato in giudizio copia del contratto provvista delle relative condizioni economiche (risulta, invero, in atti il contratto stipulato in data 11.04.1989 privo, tuttavia, delle condizioni economiche, vd. doc. 4 allegato al deposito di parte convenuta del 2.11.2020) e che risulta in atti la comunicazione di accettazione dell'apertura di credito di complessivi € 15.000,00 valida, tuttavia, solo dal 3.07.2006 al 31.08.2006, portante la specifica delle condizioni economiche di regolamento. Conseguentemente il CTU, nella relazione depositata in data 10.06.2025 ha:
- applicato il tasso legale fino al 2.07.2006;
- applicato il tasso contrattuale di cui al contratto stipulato in data 3.07.2006 dal 3.07.2006 al 31.08.2006;
- applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub nel testo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 dal 1.09.2006 all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010;
- applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub per il periodo successivo (vd. pag. 6 della CTU depositata in data 10.06.2025).
6. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice avente ad oggetto la contestata illegittima applicazione di interessi anatocistici. Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., pagina 3 di 7 sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172). Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ». L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Nonostante la mancata emanazione della delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). La violazione delle disposizioni sopra riportate comporta la necessità di calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. U, 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 1, 17 agosto 2016, n. 17150).
6.1. In applicazione di tali principi, poiché nel contratto stipulato in data 1989 non era prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (vd. art. 7 doc. 4 allegato al deposito di parte convenuta del 2.11.2020), correttamente il CTU ha escluso ogni capitalizzazione dall'origine del rapporto fino al 29.01.2013, allorquando è stata pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e pagina 4 di 7 risposta). Inoltre, essendo – come sopraesposto – l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, correttamente il CTU ha espunto gli interessi anatocistici anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442) (vd. pag. 6 della CTU depositata in data 2.08.2021, pag. 6 della CTU depositata in data 18.11.2022 e pag. 6 della CTU depositata in data 10.06.2025).
7. In terzo luogo, dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
7.1. In applicazione di tali principi, come correttamente effettuato dal CTU, è stata eliminata la commissione di massimo scoperto applicata fino al 30.06.2009 in quanto la stessa non è stata pattuita, non risultando in atti le condizioni economiche relative al contratto del 1989 ed essendo stata indicata nel 2006 solo la percentuale, con esclusione delle relative modalità di calcolo, di talché inconferente è il richiamo giurisprudenziale operato da parte convenuta nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 gennaio 2024, n. 1373). Parimenti sono state espunte le commissioni di disponibilità fondi applicate dalla banca dal 1.07.2009 al 29.01.2013 (allorquando è stata validamente pattuita, vd. doc. 2 allegato alla comparsa pagina 5 di 7 di costituzione e risposta) (vd. pag.
6-7 della CTU depositata in data 18.11.2022 e pag. 6 della CTU depositata in data 10.06.2025).
8. Non può invece, trovare accoglimento la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi superiori ai tassi soglia ex l. n. 108/1996 avendo il CTU escluso il superamento, sia al momento della stipulazione del contratto che al momento delle modifiche ex art. 118 Tub, del tasso soglia (vd. pag.
7-8 della CTU depositata in data 2.08.2021). Né è stata in alcun modo provata la sussistenza della cd. usura soggettiva, essendosi parte attrice limitata del tutto genericamente ad affermare – su un piano generale e astratto – quali sono i presupposti per aversi usura soggettiva, senza alcuna allegazione relativa alla fattispecie concreta.
9. Parimenti non possono trovare accoglimento, in ragione della genericità con la quale sono state formulate, le eccezioni relative all'illegittima applicazione del meccanismo delle valute nonché dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, non avendo parte attrice neanche indicato quando vi sarebbe stata la modifica peggiorativa disposta unilateralmente dalla banca.
10. Alla luce del ricalcolo effettuato dal CTU, il saldo finale del conto corrente n. 0740/10273 è alla data del 5.07.2016 (data di ultimo estratto conto in atti) di € 8.549,17 a debito del correntista
Parte_4
11. Deve, infine, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in quanto, da un lato, la stessa non ha fornito alcuna prova del danno subito e, dall'altro, residua un debito a carico del correntista con la conseguenza che non risulta illegittima la segnalazione alla centrale rischi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della banca convenuta. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 10.860 (€ 2.127,00 per la fase di studio,
€ 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale). 12.1. Le spese di CTU, come liquidate con i decreti del 23.08.2021 e del 24.09.2025 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
, Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 ontro quale mandatario con rappresentanza di
[...] CP_1 Controparte_2 ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 0740/59612;
2) accerta e dichiara la nullità della clausola 7 del contratto di conto corrente n. 0740/59612 nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto, accerta l'illegittimità pagina 6 di 7 degli addebiti derivanti dall'applicazione degli interessi anatocistici come in parte motiva;
3) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l'illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto e delle commissioni di disponibilità fondi nel contratto di conto corrente n. 0740/10273;
4) in conseguenza dei pt. 1,2,3, del dispositivo ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 5.07.2016 in di € 8.549,17 a debito del correntista Parte_4
5) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
7) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_3 liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 24.09.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1 rappresentati e difesi, giusta procura
[...] Parte_2 Parte_3 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Gelsomina Marsilii, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 53 Attore CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., quale mandatario con rappresentanza di CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Pietro Referza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Teramo, C.so Cerulli n. 31 Convenuto OGGETTO: Contratti bancari
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.08.2017 la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
- la prima in qualità di titolare del contratto di conto corrente n. 0740/59612 e gli altri in
[...] qualità di fideiussori – hanno convenuto in giudizio la (già Controparte_3 [...]
affinché l'intestato Tribunale accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, Controparte_4
l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 0740/59612 e, per l'effetto, ne rideterminasse il saldo con condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dalla pagina 1 di 7 società attrice in conseguenza delle irregolarità poste in essere negli anni e, in particolare, dei danni conseguenti alla revoca degli affidamenti concessi e alla segnalazione alla Centrale Rischi.
2. Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria con rappresentanza di CP_1 [...] la quale, dopo aver tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione, ha chiesto Controparte_3 il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 16.10.2024 con concessione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 19.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Preliminarmente occorre chiarire che la domanda proposta da parte attrice è una domanda di accertamento della nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n. 0740/10273 e di conseguente rideterminazione del saldo del rapporto senza formulazione di una domanda di ripetizione di indebito. In assenza di domanda di condanna della banca alla ripetizione degli importi indebitamente addebitati sul conto ex art. 2033 c.c., pertanto, non può essere esaminata l'eccezione di prescrizione, potendo ipotizzarsi il decorso del termine prescrizionale del diritto alla ripetizione solo da quando è intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l'attore pretende essere indebito (cfr. Cass. Civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418) non potendo la domanda volta al ricalcolo dell'effettivo dare-avere tra le parti a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti illegittimi essere qualificata come azione pre-restitutoria. A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, in assenza di una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che solo in caso di domanda di ripetizione svolta dal correntista, si dovrà – fermo l'accertamento del saldo effettuato in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto onde verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria.
5. Ciò posto, in relazione al contratto di conto corrente in esame parte attrice ha, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione. pagina 2 di 7 La domanda merita accoglimento atteso che, neanche a seguito dell'ordine di esibizione, parte convenuta ha depositato in giudizio copia del contratto provvista delle relative condizioni economiche (risulta, invero, in atti il contratto stipulato in data 11.04.1989 privo, tuttavia, delle condizioni economiche, vd. doc. 4 allegato al deposito di parte convenuta del 2.11.2020) e che risulta in atti la comunicazione di accettazione dell'apertura di credito di complessivi € 15.000,00 valida, tuttavia, solo dal 3.07.2006 al 31.08.2006, portante la specifica delle condizioni economiche di regolamento. Conseguentemente il CTU, nella relazione depositata in data 10.06.2025 ha:
- applicato il tasso legale fino al 2.07.2006;
- applicato il tasso contrattuale di cui al contratto stipulato in data 3.07.2006 dal 3.07.2006 al 31.08.2006;
- applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub nel testo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 dal 1.09.2006 all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010;
- applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub per il periodo successivo (vd. pag. 6 della CTU depositata in data 10.06.2025).
6. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice avente ad oggetto la contestata illegittima applicazione di interessi anatocistici. Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., pagina 3 di 7 sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172). Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ». L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Nonostante la mancata emanazione della delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). La violazione delle disposizioni sopra riportate comporta la necessità di calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. U, 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 1, 17 agosto 2016, n. 17150).
6.1. In applicazione di tali principi, poiché nel contratto stipulato in data 1989 non era prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (vd. art. 7 doc. 4 allegato al deposito di parte convenuta del 2.11.2020), correttamente il CTU ha escluso ogni capitalizzazione dall'origine del rapporto fino al 29.01.2013, allorquando è stata pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e pagina 4 di 7 risposta). Inoltre, essendo – come sopraesposto – l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, correttamente il CTU ha espunto gli interessi anatocistici anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442) (vd. pag. 6 della CTU depositata in data 2.08.2021, pag. 6 della CTU depositata in data 18.11.2022 e pag. 6 della CTU depositata in data 10.06.2025).
7. In terzo luogo, dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
7.1. In applicazione di tali principi, come correttamente effettuato dal CTU, è stata eliminata la commissione di massimo scoperto applicata fino al 30.06.2009 in quanto la stessa non è stata pattuita, non risultando in atti le condizioni economiche relative al contratto del 1989 ed essendo stata indicata nel 2006 solo la percentuale, con esclusione delle relative modalità di calcolo, di talché inconferente è il richiamo giurisprudenziale operato da parte convenuta nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 gennaio 2024, n. 1373). Parimenti sono state espunte le commissioni di disponibilità fondi applicate dalla banca dal 1.07.2009 al 29.01.2013 (allorquando è stata validamente pattuita, vd. doc. 2 allegato alla comparsa pagina 5 di 7 di costituzione e risposta) (vd. pag.
6-7 della CTU depositata in data 18.11.2022 e pag. 6 della CTU depositata in data 10.06.2025).
8. Non può invece, trovare accoglimento la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi superiori ai tassi soglia ex l. n. 108/1996 avendo il CTU escluso il superamento, sia al momento della stipulazione del contratto che al momento delle modifiche ex art. 118 Tub, del tasso soglia (vd. pag.
7-8 della CTU depositata in data 2.08.2021). Né è stata in alcun modo provata la sussistenza della cd. usura soggettiva, essendosi parte attrice limitata del tutto genericamente ad affermare – su un piano generale e astratto – quali sono i presupposti per aversi usura soggettiva, senza alcuna allegazione relativa alla fattispecie concreta.
9. Parimenti non possono trovare accoglimento, in ragione della genericità con la quale sono state formulate, le eccezioni relative all'illegittima applicazione del meccanismo delle valute nonché dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, non avendo parte attrice neanche indicato quando vi sarebbe stata la modifica peggiorativa disposta unilateralmente dalla banca.
10. Alla luce del ricalcolo effettuato dal CTU, il saldo finale del conto corrente n. 0740/10273 è alla data del 5.07.2016 (data di ultimo estratto conto in atti) di € 8.549,17 a debito del correntista
Parte_4
11. Deve, infine, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in quanto, da un lato, la stessa non ha fornito alcuna prova del danno subito e, dall'altro, residua un debito a carico del correntista con la conseguenza che non risulta illegittima la segnalazione alla centrale rischi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della banca convenuta. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 10.860 (€ 2.127,00 per la fase di studio,
€ 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale). 12.1. Le spese di CTU, come liquidate con i decreti del 23.08.2021 e del 24.09.2025 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
, Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 ontro quale mandatario con rappresentanza di
[...] CP_1 Controparte_2 ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 0740/59612;
2) accerta e dichiara la nullità della clausola 7 del contratto di conto corrente n. 0740/59612 nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto, accerta l'illegittimità pagina 6 di 7 degli addebiti derivanti dall'applicazione degli interessi anatocistici come in parte motiva;
3) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l'illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto e delle commissioni di disponibilità fondi nel contratto di conto corrente n. 0740/10273;
4) in conseguenza dei pt. 1,2,3, del dispositivo ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 5.07.2016 in di € 8.549,17 a debito del correntista Parte_4
5) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
7) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_3 liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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