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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 21349/2024 R.G. promossa da: prof. rappresentato e difeso dall'Avv. ZARABBINI Andrea Maria del Parte_1
Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vaie (TO) alla via I Maggio n.50 in forza di procura speciale allegato all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
corso Duca degli Controparte_1
Abruzzi n. 20 10129 Torino, C.F. , nella persona del legale rappresentante pro tempore il P.IVA_1 dirigente scolastico prof. ; Controparte_2
, corso Vittorio Emanuele n. 70 Torino, Controparte_3 cap. 10121, C.F. nella persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore C.F._1
Generale dott. Controparte_4
pagina 1 di 12 , Viale Trastevere n. 76/A, Roma (RM), cap Controparte_5
00153, CF nella persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro P.IVA_2 CP_6
;
[...]
-PARTI CONVENUTE contumaci-
e
contro
:
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
Controparte_7
-INTERVENTORE NECESSARIO-
avente per oggetto: querela di falso;
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA
(nelle “note scritte” depositate in data 23.09.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ferma restando la sussistenza di altri contenuti non veri dei documenti indicati, dichiarare la falsità dei seguenti documenti, per quanto sopra specificato:
Doc. 1 – Doc. 2: riconoscere la falsità ideologica dei voti nella disciplina di italiano, assegnati ai sopra citati sei studenti nel corso dei Consigli di Classe della classe 2 PDC del 19/2/2019 e del
11/6/2019, e riportati nei relativi verbali ed allegati;
riconoscere la falsità ideologica del provvedimento di promozione dei sopra citati sei studenti nel corso del Consiglio di Classe del
11/6/2019, e di quanto verbalizzato in merito nel relativo verbale e negli allegati ad esso.
Doc. 3: riconoscere la falsità ideologica di quanto verbalizzato nel registro di classe di storia della classe 2 PDC in data 14/2/2019 dal prof. : “interrogazioni. Colgo l'occasione per Persona_1 riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a
e IK in quanto il preside ieri ha preteso la consegna immediata di tutti gli elaborati CP_8 corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2).”, con particolare riferimento alla parte evidenziata in neretto.
Con vittoria di spese e di ogni altro onere”.
pagina 2 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 26.11.2024 ritualmente notificato, il prof. Parte_1 ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino l' Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore il dirigente
[...] scolastico prof. , l' , Controparte_2 Controparte_3 nella persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore Generale dott. Controparte_4 nonché il , nella persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore il , chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle Controparte_9 conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore
- ha rilevato e dichiarato la contumacia delle parti convenute, non costituitesi nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione
- ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al
15.05.2025, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
- ha mandato alla cancelleria di comunicare il decreto ex art. 171 bis c.p.c. alle parti costituite nonché al
Pubblico Ministero ai fini dell'intervento ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
pagina 3 di 12 1.4. All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 15.05.2025 il Giudice:
- ha rilevato che la parte attrice ha proposto querela di falso ideologico in via principale avverso i seguenti documenti:
➢ Doc. 1 – verbale del Consiglio di Classe della 2 PDC del 19/2/2019 e Doc. 2 – verbale del
Consiglio di Classe della 2 PDC del 11/6/2019; chiedendo di “riconoscere la falsità ideologica dei voti nella disciplina di italiano, assegnati ai sopra citati sei studenti nel corso dei Consigli di Classe della classe 2 PDC del 19/2/2019 e del 11/6/2019, e riportati nei relativi verbali ed allegati;
riconoscere la falsità ideologica del provvedimento di promozione dei sopra citati sei studenti nel corso del Consiglio di Classe del 11/6/2019, e di quanto verbalizzato in merito nel relativo verbale e negli allegati ad esso”;
➢ Doc.
3 - registro di classe relativo alla disciplina della storia della 2 PDC, con particolare riferimento alla verbalizzazione del 14/2/2019, chiedendo di “riconoscere la falsità ideologica di quanto verbalizzato nel registro di classe di storia della classe 2 PDC in data 14/2/2019 dal prof. : “interrogazioni. Colgo l'occasione per riepilogare i voti di letteratura Persona_1 italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a e IK in CP_8 quanto il preside ieri ha preteso la consegna immediata di tutti gli elaborati corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2)”;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 221, 3° comma, c.p.c., nel caso di proposizione della querela di falso,
“è obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero” e che, nel caso di specie, è stata disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, affinché potesse intervenire, così come previsto dall'art. 71, 1° comma, c.p.c.;
- ha rilevato che, nel caso di specie, non risulta essere stata accertata con sentenza passata in giudicato la verità dei documenti impugnati (cfr. art. 221, 1° comma, c.p.c.);
- ha rilevato che la querela di falso proposta contiene “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità” (cfr. art. 221, 2° comma, c.p.c.).
La parte attrice ha chiesto di fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Il Pubblico Ministero intervenuto ha rilevato che, trattandosi di falso ideologico, non si ravvisa la necessità di un sequestro degli originali e si è associato all'istanza di rimessione della causa in decisione.
Il Giudice si è riservato.
pagina 4 di 12 1.5. Con Ordinanza in data 21.05.2025 il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
pagina 5 di 12 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 25.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.6. La parte attrice ha depositato le proprie “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.7. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 25.09.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sulla querela di falso ideologico e sulle domande proposte dalla parte attrice in via principale.
2.1. Come si è detto in precedenza, la parte attrice ha proposto querela per falsità ideologica avverso l' , nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore il dirigente scolastico prof. , l' Controparte_2 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 il Direttore Generale dott. nonché il Controparte_4 Controparte_5
, nella persona del legale rappresentante pro tempore il ,
[...] Controparte_9 chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ferma restando la sussistenza di altri contenuti non veri dei documenti indicati, dichiarare la falsità dei seguenti documenti, per quanto sopra specificato:
Doc. 1 – Doc. 2: riconoscere la falsità ideologica dei voti nella disciplina di italiano, assegnati ai sopra citati sei studenti nel corso dei Consigli di Classe della classe 2 PDC del 19/2/2019 e del
11/6/2019, e riportati nei relativi verbali ed allegati;
riconoscere la falsità ideologica del provvedimento di promozione dei sopra citati sei studenti nel corso del Consiglio di Classe del
11/6/2019, e di quanto verbalizzato in merito nel relativo verbale e negli allegati ad esso.
Doc. 3: riconoscere la falsità ideologica di quanto verbalizzato nel registro di classe di storia della classe 2 PDC in data 14/2/2019 dal prof. : “interrogazioni. Colgo l'occasione per Persona_1
pagina 6 di 12 riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a
e IK in quanto il preside ieri ha preteso la consegna immediata di tutti gli elaborati CP_8 corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2).”, con particolare riferimento alla parte evidenziata in neretto.”
2.2. A sostegno della querela di falso e delle predette domande la parte attrice ha dedotto in atto di citazione:
- che con il presente atto di citazione si intende far valere e dichiarare la falsità dei seguenti documenti e contenuti specificatamente indicati, come di seguito meglio specificati, aventi valore di atto pubblico in quanto formati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni presso l'Istituto Tecnico
Commerciale di Torino: Controparte_1
➢ Doc.
1. Verbale dello scrutinio della classe 2 PDC del corso serale dell'Istituto Tecnico
Commerciale del 19/02/2019; Controparte_1
➢ Doc.
2. Verbale dello scrutinio della classe 2 PDC del corso serale dell'Istituto Tecnico
Commerciale del 11/06/2019. Controparte_1
➢ Doc.
3. Registro di classe della 2 PDC, con particolare riferimento al registro di classe per la disciplina storia, in riferimento a quanto verbalizzato in data 14/02/2019: “interrogazioni.
Colgo l'occasione per riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a e IK in quanto il preside ieri ha preteso la CP_8 consegna immediata di tutti gli elaborati corretti fino a questo momento e, non avendoli più io
a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre
(15/2).”;
- che, con riguardo al doc 1 ed al doc. 2 (verbali dello scrutinio del 19/02/2019 e del 11/06/2019), a seguito di accesso agli atti del 7/4/2022:
• il prof. verificava che in riferimento ai sei studenti in Tabella Parte_1 risultavano agli atti complessivamente 10 verifiche scritte di italiano per l'intero anno scolastico
2018-19, di cui sei prive di data (doc. 4), come da Tabella 1 riportata in citazione;
• l'elenco di valutazione dei voti in italiano delle verifiche scritte (doc. 5) riportava i voti di cui alla Tabella 2 riportata in citazione, evidenziando che le date del 10/12/2018 e del 22/01/2019 facevano parte del primo quadrimestre, e le altre due del secondo quadrimestre: pagina 7 di 12 • il confronto tra le due tabelle, relative ai sei studenti evidenzia quanto segue:
1) a fronte di 10 verifiche scritte di italiano agli atti, risultano 21 voti riferiti alle verifiche scritte di italiano;
2) sulla base delle 10 verifiche scritte agli atti, nessuno ha 2 prove scritte agli atti per quadrimestre, e quindi nessuno dei sei studenti poteva in sede di scrutinio riportare un voto, dovendosi invece applicare “non classificabile”; i voti assegnati non giustificati dall'esistenza della corrispondente prova scritta sono ovviamente infondati;
• invece i sei studenti riportavano nella disciplina di italiano i seguenti voti, come da Tabella 3:
NOMINATIVI STUDENTI 1° QUADRIMESTRE 2° CP_10
6 7
[...] Controparte_11
5 7 CP_12
7 7 Controparte_13
6 7 CP_14
7 7 CP_15
7 7 Controparte_16
• l'art. 4 del DPR 275/99 indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”;
• l'art. 1, comma 4, del DPR n. 122/2009 recita: “
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.”;
• il piano triennale dell'offerta formativa del corso serale dell'ITC Controparte_1
(deliberato dal Collegio dei Docenti, ed approvato dal Consiglio di Istituto) prevedeva per l'anno scolastico 2018-19 due verifiche per ogni tipologia, e quindi, per italiano, due verifiche scritte e due orali (doc. 6); nel caso in cui uno studente non sia stato verificato almeno con il numero minimo di verifiche previste dal piano triennale dell'offerta formativa, il predetto non può essere valutato, e quindi risulterà non classificato;
il fatto che uno studente risulti non classificato anche in una sola disciplina di studio implica la non promozione alla classe successiva, anche alla luce del fatto che il recupero dei debiti formativi è previsto per le sole materie insufficienti, e non anche per quelle per le quali non è stato possibile formulare una pagina 8 di 12 valutazione;
in altri termini ogni studente, per poter essere valutato e scrutinato, per la materia di italiano doveva avere due verifiche scritte, e due verifiche orali;
• a riprova del fatto che in assenza del numero minimo di verifiche occorre indicare non classificato, si evidenzia che sia nel corso del primo scrutinio, che nel corso del secondo scrutinio della classe 2PDC, furono diversi gli studenti che riportarono discipline con non classificato (doc. 7);
• tanto esposto, risulta pertanto altrettanto evidente che per il secondo periodo dell'anno scolastico 2018-19, che aveva avuto inizio il 16/2/2019, nessuno dei sei studenti aveva almeno agli atti due verifiche scritte valutate, e pertanto i sei studenti in oggetto non potevano riportare il voto finale di sette in Italiano, bensì il “non classificabile”, e quindi non potevano ottenere la promozione;
- che, con riguardo al doc. 3 (registro di classe della 2 PDC), con particolare riferimento al registro di classe per la disciplina storia, era stata verbalizzata la seguente frase in data 14/02/2019:
“interrogazioni. Colgo l'occasione per riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a e IK in quanto il preside ieri ha preteso la CP_8 consegna immediata di tutti gli elaborati corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2).”;
• in riferimento alla studente si evidenzia che agli atti, come prova scritta, risulta CP_8 una sola verifica dal voto di 7/8, senza data (rif. Tabella n. 1), e che in riferimento ai voti riportati nel registro di classe risulta il voto di 8-, riportato in data 10/12/2018; pertanto in data
14/2/2019 non sussisteva alcuna esigenza di trascrivere alcun voto;
• in riferimento allo studente , da verifiche scritte agli atti, risultano due verifiche CP_12 senza data di cui una con voto 6,5, ed un'altra con voto 6- (rif. Tabella n. 1); invece come da
Tabella n. 2, in riferimento al 1° quadrimestre si rileva solo il voto assegnato in data
10/12/2018; pertanto anche in questo caso non sussisteva alcuna esigenza di trascrivere alcun voto;
• ancora falsa è la frase: “…non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti” in quanto la circolare di consegna degli elaborati scritti (doc. n. 7), rivolta a tutti i docenti con discipline che prevedevano verifiche scritte, prevedeva per controlli la consegna degli elaborati scritti corretti e valutati, evidenziando l'obbligo di immediata trascrizione dei voti nel registro di classe;
in ogni caso nulla avrebbe impedito al prof. di segnare come Per_1 appunto i voti relativi agli elaborati scritti, ed inserirli nel registro di classe. pagina 9 di 12 2.3. Ciò chiarito, la querela di falso e le predette domande devono essere dichiarate inammissibili per carenza di “interesse ad agire”, previsto dall'art. 100 c.p.c., ai sensi del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
Com'è noto, l' “interesse ad agire” rientra tra le “condizioni dell'azione” (insieme alla “legittimazione ad agire”), le quali sono un requisito intrinseco della domanda giudiziale che (al pari dei “presupposti processuali”) condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito ed in mancanza dei quali il Giudice deve limitarsi ad una pronuncia “sul processo”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la “tutela giurisdizionale” (cfr. sul punto: Cass. civile 06/04/2025, n. 9061; Cass. civile
02/02/1983 n. 901; Cass. civile 9/12/1980 n. 6371).
Precisamente, l'interesse ad agire “deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II,
09/05/2024, n. 12733).
Dunque, l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice
(cdr. Sul punto: Cass. civile, sez. II, 14/06/2024, n. 16654; Cass. civile, sez. VI, 18/02/2020, n. 3991).
Inoltre, con specifico riguardo alla “querela di falso”, si deve anche richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, secondo cui è legittimato a proporre querela di falso “chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez.
II, 12/01/2024, n. 1317; Corte appello Roma, sez. II, 07/12/2021, n. 8116 in Redazione Giuffrè 2022;
Cassazione civile, sez. II, 27/03/2019, n. 8575).
pagina 10 di 12 2.4. Nel caso in esame, come si è visto, la parte attrice non ha minimamente dedotto quale sia il proprio
“interesse ad agire”, non avendo prospettato la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata e, in particolare, non ha specificato quale sia il proprio interesse a contrastare l'efficacia probatoria dei documenti allegati all'atto di citazione sub doc. 1), doc.
2) e doc. 3) in relazione ad una pretesa fondata sugli stessi.
2.5. In particolare, come si è visto, in atto di citazione il prof. non ha Parte_1 neppure specificato la propria qualifica nell'ambito dell'istituto tecnico di Torino
[...]
. CP_1
Soltanto dall'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice si evince che il prof. all'epoca dei fatti era il “Dirigente scolastico” di tale istituto (cfr., in Parte_1 particolare, doc. 1 e doc. 2) ma, come si è detto, una tale qualifica non è stata neppure prospettata in atto di citazione, in violazione dell'onere di allegazione richiesto dalla giurisprudenza prevalente.
2.6. Del resto, il prof. non risulta essere il Dirigente scolastico dell'istituto Parte_1 tecnico di Torino “ quanto meno dal 2020 e, dunque, a maggior ragione non è Controparte_1 possibile evincere la sussistenza di una “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, tenuto anche conto che, come si è detto, tale concreta utilità deve sussistere al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, oltre che al momento della decisione del Giudice.
2.7. La carenza dell'interesse ad agire comporta l'inammissibilità della querela di falso e delle domande proposte dalla parte attrice atteso che, come si è detto, impedisce al Giudice di pronunciare sul merito della causa, trattandosi di una condizione dell'azione.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la querela di falso e le domande proposte dalla parte attrice devono essere dichiarate inammissibili.
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
Nonostante la soccombenza della parte attrice, non deve provvedersi sulle spese processuali della presente causa, tenuto conto della contumacia delle parti convenute.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21349/2024 R.G. promossa dal Sig. (parte attrice) contro l' Parte_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore il dirigente scolastico prof. , l' Controparte_2 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore Controparte_3
Generale dott. nonché il , Controparte_4 Controparte_5 nella persona del legale rappresentante pro tempore il (parti Controparte_9 convenute contumaci), nella contumacia delle parti convenute:
1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso e delle domande proposte dalla parte attrice prof. er carenza di “interesse ad agire” ex art. 100 c.p.c. Parte_1
2) Nulla in punto spese processuali.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 03 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 21349/2024 R.G. promossa da: prof. rappresentato e difeso dall'Avv. ZARABBINI Andrea Maria del Parte_1
Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vaie (TO) alla via I Maggio n.50 in forza di procura speciale allegato all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
corso Duca degli Controparte_1
Abruzzi n. 20 10129 Torino, C.F. , nella persona del legale rappresentante pro tempore il P.IVA_1 dirigente scolastico prof. ; Controparte_2
, corso Vittorio Emanuele n. 70 Torino, Controparte_3 cap. 10121, C.F. nella persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore C.F._1
Generale dott. Controparte_4
pagina 1 di 12 , Viale Trastevere n. 76/A, Roma (RM), cap Controparte_5
00153, CF nella persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro P.IVA_2 CP_6
;
[...]
-PARTI CONVENUTE contumaci-
e
contro
:
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
Controparte_7
-INTERVENTORE NECESSARIO-
avente per oggetto: querela di falso;
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA
(nelle “note scritte” depositate in data 23.09.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ferma restando la sussistenza di altri contenuti non veri dei documenti indicati, dichiarare la falsità dei seguenti documenti, per quanto sopra specificato:
Doc. 1 – Doc. 2: riconoscere la falsità ideologica dei voti nella disciplina di italiano, assegnati ai sopra citati sei studenti nel corso dei Consigli di Classe della classe 2 PDC del 19/2/2019 e del
11/6/2019, e riportati nei relativi verbali ed allegati;
riconoscere la falsità ideologica del provvedimento di promozione dei sopra citati sei studenti nel corso del Consiglio di Classe del
11/6/2019, e di quanto verbalizzato in merito nel relativo verbale e negli allegati ad esso.
Doc. 3: riconoscere la falsità ideologica di quanto verbalizzato nel registro di classe di storia della classe 2 PDC in data 14/2/2019 dal prof. : “interrogazioni. Colgo l'occasione per Persona_1 riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a
e IK in quanto il preside ieri ha preteso la consegna immediata di tutti gli elaborati CP_8 corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2).”, con particolare riferimento alla parte evidenziata in neretto.
Con vittoria di spese e di ogni altro onere”.
pagina 2 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 26.11.2024 ritualmente notificato, il prof. Parte_1 ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino l' Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore il dirigente
[...] scolastico prof. , l' , Controparte_2 Controparte_3 nella persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore Generale dott. Controparte_4 nonché il , nella persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore il , chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle Controparte_9 conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore
- ha rilevato e dichiarato la contumacia delle parti convenute, non costituitesi nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione
- ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al
15.05.2025, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
- ha mandato alla cancelleria di comunicare il decreto ex art. 171 bis c.p.c. alle parti costituite nonché al
Pubblico Ministero ai fini dell'intervento ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
pagina 3 di 12 1.4. All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 15.05.2025 il Giudice:
- ha rilevato che la parte attrice ha proposto querela di falso ideologico in via principale avverso i seguenti documenti:
➢ Doc. 1 – verbale del Consiglio di Classe della 2 PDC del 19/2/2019 e Doc. 2 – verbale del
Consiglio di Classe della 2 PDC del 11/6/2019; chiedendo di “riconoscere la falsità ideologica dei voti nella disciplina di italiano, assegnati ai sopra citati sei studenti nel corso dei Consigli di Classe della classe 2 PDC del 19/2/2019 e del 11/6/2019, e riportati nei relativi verbali ed allegati;
riconoscere la falsità ideologica del provvedimento di promozione dei sopra citati sei studenti nel corso del Consiglio di Classe del 11/6/2019, e di quanto verbalizzato in merito nel relativo verbale e negli allegati ad esso”;
➢ Doc.
3 - registro di classe relativo alla disciplina della storia della 2 PDC, con particolare riferimento alla verbalizzazione del 14/2/2019, chiedendo di “riconoscere la falsità ideologica di quanto verbalizzato nel registro di classe di storia della classe 2 PDC in data 14/2/2019 dal prof. : “interrogazioni. Colgo l'occasione per riepilogare i voti di letteratura Persona_1 italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a e IK in CP_8 quanto il preside ieri ha preteso la consegna immediata di tutti gli elaborati corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2)”;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 221, 3° comma, c.p.c., nel caso di proposizione della querela di falso,
“è obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero” e che, nel caso di specie, è stata disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, affinché potesse intervenire, così come previsto dall'art. 71, 1° comma, c.p.c.;
- ha rilevato che, nel caso di specie, non risulta essere stata accertata con sentenza passata in giudicato la verità dei documenti impugnati (cfr. art. 221, 1° comma, c.p.c.);
- ha rilevato che la querela di falso proposta contiene “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità” (cfr. art. 221, 2° comma, c.p.c.).
La parte attrice ha chiesto di fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Il Pubblico Ministero intervenuto ha rilevato che, trattandosi di falso ideologico, non si ravvisa la necessità di un sequestro degli originali e si è associato all'istanza di rimessione della causa in decisione.
Il Giudice si è riservato.
pagina 4 di 12 1.5. Con Ordinanza in data 21.05.2025 il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
pagina 5 di 12 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 25.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.6. La parte attrice ha depositato le proprie “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.7. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 25.09.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sulla querela di falso ideologico e sulle domande proposte dalla parte attrice in via principale.
2.1. Come si è detto in precedenza, la parte attrice ha proposto querela per falsità ideologica avverso l' , nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore il dirigente scolastico prof. , l' Controparte_2 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 il Direttore Generale dott. nonché il Controparte_4 Controparte_5
, nella persona del legale rappresentante pro tempore il ,
[...] Controparte_9 chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ferma restando la sussistenza di altri contenuti non veri dei documenti indicati, dichiarare la falsità dei seguenti documenti, per quanto sopra specificato:
Doc. 1 – Doc. 2: riconoscere la falsità ideologica dei voti nella disciplina di italiano, assegnati ai sopra citati sei studenti nel corso dei Consigli di Classe della classe 2 PDC del 19/2/2019 e del
11/6/2019, e riportati nei relativi verbali ed allegati;
riconoscere la falsità ideologica del provvedimento di promozione dei sopra citati sei studenti nel corso del Consiglio di Classe del
11/6/2019, e di quanto verbalizzato in merito nel relativo verbale e negli allegati ad esso.
Doc. 3: riconoscere la falsità ideologica di quanto verbalizzato nel registro di classe di storia della classe 2 PDC in data 14/2/2019 dal prof. : “interrogazioni. Colgo l'occasione per Persona_1
pagina 6 di 12 riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a
e IK in quanto il preside ieri ha preteso la consegna immediata di tutti gli elaborati CP_8 corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2).”, con particolare riferimento alla parte evidenziata in neretto.”
2.2. A sostegno della querela di falso e delle predette domande la parte attrice ha dedotto in atto di citazione:
- che con il presente atto di citazione si intende far valere e dichiarare la falsità dei seguenti documenti e contenuti specificatamente indicati, come di seguito meglio specificati, aventi valore di atto pubblico in quanto formati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni presso l'Istituto Tecnico
Commerciale di Torino: Controparte_1
➢ Doc.
1. Verbale dello scrutinio della classe 2 PDC del corso serale dell'Istituto Tecnico
Commerciale del 19/02/2019; Controparte_1
➢ Doc.
2. Verbale dello scrutinio della classe 2 PDC del corso serale dell'Istituto Tecnico
Commerciale del 11/06/2019. Controparte_1
➢ Doc.
3. Registro di classe della 2 PDC, con particolare riferimento al registro di classe per la disciplina storia, in riferimento a quanto verbalizzato in data 14/02/2019: “interrogazioni.
Colgo l'occasione per riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a e IK in quanto il preside ieri ha preteso la CP_8 consegna immediata di tutti gli elaborati corretti fino a questo momento e, non avendoli più io
a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre
(15/2).”;
- che, con riguardo al doc 1 ed al doc. 2 (verbali dello scrutinio del 19/02/2019 e del 11/06/2019), a seguito di accesso agli atti del 7/4/2022:
• il prof. verificava che in riferimento ai sei studenti in Tabella Parte_1 risultavano agli atti complessivamente 10 verifiche scritte di italiano per l'intero anno scolastico
2018-19, di cui sei prive di data (doc. 4), come da Tabella 1 riportata in citazione;
• l'elenco di valutazione dei voti in italiano delle verifiche scritte (doc. 5) riportava i voti di cui alla Tabella 2 riportata in citazione, evidenziando che le date del 10/12/2018 e del 22/01/2019 facevano parte del primo quadrimestre, e le altre due del secondo quadrimestre: pagina 7 di 12 • il confronto tra le due tabelle, relative ai sei studenti evidenzia quanto segue:
1) a fronte di 10 verifiche scritte di italiano agli atti, risultano 21 voti riferiti alle verifiche scritte di italiano;
2) sulla base delle 10 verifiche scritte agli atti, nessuno ha 2 prove scritte agli atti per quadrimestre, e quindi nessuno dei sei studenti poteva in sede di scrutinio riportare un voto, dovendosi invece applicare “non classificabile”; i voti assegnati non giustificati dall'esistenza della corrispondente prova scritta sono ovviamente infondati;
• invece i sei studenti riportavano nella disciplina di italiano i seguenti voti, come da Tabella 3:
NOMINATIVI STUDENTI 1° QUADRIMESTRE 2° CP_10
6 7
[...] Controparte_11
5 7 CP_12
7 7 Controparte_13
6 7 CP_14
7 7 CP_15
7 7 Controparte_16
• l'art. 4 del DPR 275/99 indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”;
• l'art. 1, comma 4, del DPR n. 122/2009 recita: “
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.”;
• il piano triennale dell'offerta formativa del corso serale dell'ITC Controparte_1
(deliberato dal Collegio dei Docenti, ed approvato dal Consiglio di Istituto) prevedeva per l'anno scolastico 2018-19 due verifiche per ogni tipologia, e quindi, per italiano, due verifiche scritte e due orali (doc. 6); nel caso in cui uno studente non sia stato verificato almeno con il numero minimo di verifiche previste dal piano triennale dell'offerta formativa, il predetto non può essere valutato, e quindi risulterà non classificato;
il fatto che uno studente risulti non classificato anche in una sola disciplina di studio implica la non promozione alla classe successiva, anche alla luce del fatto che il recupero dei debiti formativi è previsto per le sole materie insufficienti, e non anche per quelle per le quali non è stato possibile formulare una pagina 8 di 12 valutazione;
in altri termini ogni studente, per poter essere valutato e scrutinato, per la materia di italiano doveva avere due verifiche scritte, e due verifiche orali;
• a riprova del fatto che in assenza del numero minimo di verifiche occorre indicare non classificato, si evidenzia che sia nel corso del primo scrutinio, che nel corso del secondo scrutinio della classe 2PDC, furono diversi gli studenti che riportarono discipline con non classificato (doc. 7);
• tanto esposto, risulta pertanto altrettanto evidente che per il secondo periodo dell'anno scolastico 2018-19, che aveva avuto inizio il 16/2/2019, nessuno dei sei studenti aveva almeno agli atti due verifiche scritte valutate, e pertanto i sei studenti in oggetto non potevano riportare il voto finale di sette in Italiano, bensì il “non classificabile”, e quindi non potevano ottenere la promozione;
- che, con riguardo al doc. 3 (registro di classe della 2 PDC), con particolare riferimento al registro di classe per la disciplina storia, era stata verbalizzata la seguente frase in data 14/02/2019:
“interrogazioni. Colgo l'occasione per riepilogare i voti di letteratura italiana ma non mi è possibile comunicare gli esiti dell'ultimo tema a e IK in quanto il preside ieri ha preteso la CP_8 consegna immediata di tutti gli elaborati corretti fino a questo momento e, non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti. Il pubblico ufficio subisce pertanto intralcio in un momento così cruciale quale è il termine imminente del pentamestre (15/2).”;
• in riferimento alla studente si evidenzia che agli atti, come prova scritta, risulta CP_8 una sola verifica dal voto di 7/8, senza data (rif. Tabella n. 1), e che in riferimento ai voti riportati nel registro di classe risulta il voto di 8-, riportato in data 10/12/2018; pertanto in data
14/2/2019 non sussisteva alcuna esigenza di trascrivere alcun voto;
• in riferimento allo studente , da verifiche scritte agli atti, risultano due verifiche CP_12 senza data di cui una con voto 6,5, ed un'altra con voto 6- (rif. Tabella n. 1); invece come da
Tabella n. 2, in riferimento al 1° quadrimestre si rileva solo il voto assegnato in data
10/12/2018; pertanto anche in questo caso non sussisteva alcuna esigenza di trascrivere alcun voto;
• ancora falsa è la frase: “…non avendoli più io a disposizione, non posso registrare questi due voti mancanti” in quanto la circolare di consegna degli elaborati scritti (doc. n. 7), rivolta a tutti i docenti con discipline che prevedevano verifiche scritte, prevedeva per controlli la consegna degli elaborati scritti corretti e valutati, evidenziando l'obbligo di immediata trascrizione dei voti nel registro di classe;
in ogni caso nulla avrebbe impedito al prof. di segnare come Per_1 appunto i voti relativi agli elaborati scritti, ed inserirli nel registro di classe. pagina 9 di 12 2.3. Ciò chiarito, la querela di falso e le predette domande devono essere dichiarate inammissibili per carenza di “interesse ad agire”, previsto dall'art. 100 c.p.c., ai sensi del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
Com'è noto, l' “interesse ad agire” rientra tra le “condizioni dell'azione” (insieme alla “legittimazione ad agire”), le quali sono un requisito intrinseco della domanda giudiziale che (al pari dei “presupposti processuali”) condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito ed in mancanza dei quali il Giudice deve limitarsi ad una pronuncia “sul processo”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la “tutela giurisdizionale” (cfr. sul punto: Cass. civile 06/04/2025, n. 9061; Cass. civile
02/02/1983 n. 901; Cass. civile 9/12/1980 n. 6371).
Precisamente, l'interesse ad agire “deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II,
09/05/2024, n. 12733).
Dunque, l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice
(cdr. Sul punto: Cass. civile, sez. II, 14/06/2024, n. 16654; Cass. civile, sez. VI, 18/02/2020, n. 3991).
Inoltre, con specifico riguardo alla “querela di falso”, si deve anche richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, secondo cui è legittimato a proporre querela di falso “chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez.
II, 12/01/2024, n. 1317; Corte appello Roma, sez. II, 07/12/2021, n. 8116 in Redazione Giuffrè 2022;
Cassazione civile, sez. II, 27/03/2019, n. 8575).
pagina 10 di 12 2.4. Nel caso in esame, come si è visto, la parte attrice non ha minimamente dedotto quale sia il proprio
“interesse ad agire”, non avendo prospettato la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata e, in particolare, non ha specificato quale sia il proprio interesse a contrastare l'efficacia probatoria dei documenti allegati all'atto di citazione sub doc. 1), doc.
2) e doc. 3) in relazione ad una pretesa fondata sugli stessi.
2.5. In particolare, come si è visto, in atto di citazione il prof. non ha Parte_1 neppure specificato la propria qualifica nell'ambito dell'istituto tecnico di Torino
[...]
. CP_1
Soltanto dall'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice si evince che il prof. all'epoca dei fatti era il “Dirigente scolastico” di tale istituto (cfr., in Parte_1 particolare, doc. 1 e doc. 2) ma, come si è detto, una tale qualifica non è stata neppure prospettata in atto di citazione, in violazione dell'onere di allegazione richiesto dalla giurisprudenza prevalente.
2.6. Del resto, il prof. non risulta essere il Dirigente scolastico dell'istituto Parte_1 tecnico di Torino “ quanto meno dal 2020 e, dunque, a maggior ragione non è Controparte_1 possibile evincere la sussistenza di una “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, tenuto anche conto che, come si è detto, tale concreta utilità deve sussistere al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, oltre che al momento della decisione del Giudice.
2.7. La carenza dell'interesse ad agire comporta l'inammissibilità della querela di falso e delle domande proposte dalla parte attrice atteso che, come si è detto, impedisce al Giudice di pronunciare sul merito della causa, trattandosi di una condizione dell'azione.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la querela di falso e le domande proposte dalla parte attrice devono essere dichiarate inammissibili.
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
Nonostante la soccombenza della parte attrice, non deve provvedersi sulle spese processuali della presente causa, tenuto conto della contumacia delle parti convenute.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21349/2024 R.G. promossa dal Sig. (parte attrice) contro l' Parte_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore il dirigente scolastico prof. , l' Controparte_2 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore Controparte_3
Generale dott. nonché il , Controparte_4 Controparte_5 nella persona del legale rappresentante pro tempore il (parti Controparte_9 convenute contumaci), nella contumacia delle parti convenute:
1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso e delle domande proposte dalla parte attrice prof. er carenza di “interesse ad agire” ex art. 100 c.p.c. Parte_1
2) Nulla in punto spese processuali.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 03 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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