TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, all'udienza del 10 dicembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2051/2022
vertente tra
(Cod. Fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sorbello che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Lisa Sorbello, giusta procura alle liti in atti.
-parte attrice/OPPONENTE- contro
, (codice fiscale/partita IVA Controparte_1
n. ) ente pubblico economico, subentra a titolo universale nei rapporti P.IVA_2
giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Agostino Ninone, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
-convenuta/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione all' esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ha proposto opposizione avverso cartella n. 295 2022 Parte_2
00032 3913 4001, notificata il 7.4.2022, con cui Controparte_3
(di seguito , ha intimato alla Società il pagamento della complessiva somma CP_4
di € 16.673,48 a titolo di sanzioni amministrative.
Premetteva l'opponente che dal “dettaglio addebiti” della suindicata cartella si legge che il ruolo è stato emesso dall'Assessorato Reg. Lavoro dipartimento del Lavoro di Messina a seguito delle seguenti ordinanze di ingiunzione: n. 17/0117, n.
17/0118, n. 17/0119 e n. 17/0120, tutte datate 31.7.2019, notificate il 2.8.2019 ed emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina.
Deduceva l'opponente che la cartella sarebbe errata perché fondata su ordinanze ingiunzioni palesemente illegittime e infondate e che avverso le suindicate ordinanze di ingiunzione, ha proposto opposizione, la cui causa iscritta al n.
4267/2019 RG è pendente davanti al Tribunale Civile di Messina, Sezione Prima, dott.ssa Assunta Cardamone.
Ed ancora, che, la cartella emessa dalla sarebbe palesemente Controparte_1
illegittima perché fondata su fatti inesistenti e non veritieri, come sancito dalla sentenza n. 209/2019, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina,
Presidente, dott.ssa Laura Romeo, e dalla sentenza n. 62/2021 emessa dalla Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro oltre che dalla sentenza n. 2034/21 resa dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Rosa Bonanzinga.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, la inefficacia ed illegittimità della cartella esattoriale emessa dalla
[...]
e, per l'effetto, revocarla con qualsiasi statuizione. Con Controparte_3
vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio ha richiesto In via preliminare, voglia l'Ill.mo CP_4
Giudice adito, valutare la ritualità e tempestività della opposizione e la competenza per materia e per territorio;
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi esposti dall'opponente, chiedendo che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione Provinciale del
Lavoro di Messina a carico di parte attrice;
nel merito e comunque, in subordine, eccepiva la legittimità degli atti impugnati e la conseguente inammissibilità dell'opposizione de quo. Con vittoria di spese e compensi.
Su base documentale, la causa, con ordinanza depositata in data 26.11.2025, veniva rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025 (convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine di giorni dieci prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che i procuratori delle parti hanno dichiarato che nelle more, l'ente creditore ha proceduto al discarico delle somme intimate con la cartella qui impugnata.
Parte opponente, tuttavia, si è opposta alla richiesta di compensazione delle spese processuali, formulata dall'opposta chiedendo, invece, la condanna di CP_4
controparte alle spese processuali, applicando il principio della soccombenza virtuale.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione precisa che “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (sentenze n. 30857 del
29/11/2018, Rv. 652283 - 01 e n. 31955 del 11/12/2018, Rv. 652284 – 01).
Orbene, in relazione al primo motivo, si deve ritenere che non vi è prova che nel procedimento di opposizione alle ordinanze ingiunzioni che costituiscono il titolo dell'intimata esecuzione il Giudice designato abbia sospeso l'esecutività dei titoli stessi. Dunque, legittimamente è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, notificata, peraltro, in data antecedente alla data di deposito della sentenza che ha annullato le ordinanze.
In secondo luogo, la circostanza che le ordinanze che costituiscono i titoli esecutivi dell'intimata esecuzione trovino fondamento in un accertamento dei verbalizzanti, ritenuto successivamente non condivisibile dal Tribunale del Lavoro rappresenta un motivo ammissibile nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ma non anche nell'odierno procedimento – qualificato opposizione a esecuzione non ancora iniziata con cartella di pagamento relativa a ordinanza ingiunzione debitamente notificata - in cui vizi di merito concernenti il titolo, sono inammissibili.
Tuttavia, tenuto conto che nelle more del procedimento in oggetto, in data
19.10.2023, con sentenza del Tribunale di Messina n. 1878.23 i titoli esecutivi sono stati annullati, tanto che in data 16.11.2023 l'ente creditore ha comunicato ad e al procuratore di parte opponente l'avvenuto Controparte_3
discarico del debito, le spese processuali possono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 2051/2022 così provvede:
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
B) Compensa le spese processuali.
Così deciso in MESSINA il 10 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa IVANA BONFIGLIO