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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 18.5.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 651/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Ferraiuolo Vincenzo e Nerino Parte_1 Allocati RICORRENTE
CONTRO
in persona del pro tempore rappresentato e difeso ex art. 417 bis 1 CP_1 CP_2 comma c.p.c. dal funzionario dott.ssa Luisa Franzese RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2020 la ricorrente esponeva: - di avere sottoscritto con il , una serie di contratti di Controparte_3 lavoro a tempo determinato per lo svolgimento dell'attività di collaboratore scolastico , stipulati dall'anno scolastico 1988 e rinnovati in successione (cfr. decreto ricostruzione carriera in fascicolo parte ricorrente) e di essere stata immessa in ruolo in data
1.09.2008 .
Contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuate dal Dirigente scolastico in data 21.5.2010 prot. 1733/P in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo “pre ruolo" (lavoro con contratti a tempo determinato presso scuole statali), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato
La parte ricorrente conveniva pertanto in giudizio il chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e segnatamente dall'anno scolastico 1988 sino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate e quantificate in complessivi euro
1561,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contradittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della CP_1 domanda per tutte le motivazioni diffusamente illustrate in memoria.
All'udienza del 13.05.2021 la causa veniva rinviata dalla dott.ssa Naldi per discussione all'udienza del 24.11.2022. Trattata tale udienza dal GOP dott.ssa la causa Per_1 veniva rinviata all'udienza del 15.2.2024 ed ivi veniva rinviata per impedimento della dott.ssa Naldi all'udienza del 26.09.2024. In tale udienza, rilevata l'omessa comunicazione del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. al il GL CP_1 rinviava per discussione all'udienza del 2.07.2025.
Disposto con decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 lo scardinamento del presente giudizio dal ruolo della dott. ssa Naldi a quello della sottoscritta, con decreto del 22.4.2025 veniva fissata per la discussione della causa innanzi a sé l'udienza del 20.05.2025 . In tale udienza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa- senza necessità di attività istruttoria- con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
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Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva del , considerato che il CP_1 diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate.
Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è , quindi, titolare sia del rapporto CP_1 di lavoro che di quello debitorio/creditorio ( cfr. Cassazione 6372/2011; Cassazione
9742/97)
Nel merito, occorre rilevare come la Suprema Corte, in recenti decisioni (sentenza n.
31150/2019), abbia delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale
ATA (al quale appartiene il ricorrente), in sede di "ricostruzione di carriera", alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ("in ruolo").
Le rivendicazioni avanzate dalla ricorrente derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che "la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 4. ... Va detto che già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.".
Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n.
165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione
è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al
D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. ... La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.". E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che... per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute" (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, "perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a
C-305/11, ed altri, punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.). Per_2
Quindi secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_3
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una "discriminazione alla rovescia", cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia
20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA,
a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n. 124/1999.
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, "(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi Per_4 precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore
(cfr. punto 34 della sentenza Motter)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Nè parte convenuta ha specificamente contestato e/o ha allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorchè assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto di seguito enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: "L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Venendo più specificamente al caso in questione, appare pacifico esaminando il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente del 21.05.2020 prot. 1733/FP ( doc. n. 1 in fascicolo parte ricorrente ) che la ricostruzione sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i menzionati criteri "limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poichè (anche) in relazione alla parte ricorrente, non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Alla ricorrente deve riconoscersi, quindi, il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre- ruolo ai fini giuridici ed economici;
con le relative conseguenze sotto l'aspetto retributivo.
Occorre, sul punto, effettuare alcune precisazioni.
Innanzitutto, i periodi di lavoro a termine che assumono rilievo nel presente procedimento sono quelli elencati (con indicazione dei giorni e dei mesi) nel decreto di ricostruzione di carriera del 21.05.2010 e nel certificato di servizio ,prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, ed in cui si è tenuto conto dell'effettivo servizio prestato. Più precisamente, da tale documento si evince che alla data di immissione in ruolo avvenuta il 1.09.2008 la ricorrente aveva prestato 8 anni 7 mesi ed 11 giorni di servizio pre- ruolo.
Va poi tenuto conto del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 secondo il quale anche l'anno
2013 non è utile ai passaggi di posizione stipendiale.
Si tratta di questione che non attiene, ovviamente, al solo servizio dei lavoratori (già) precari, cosicchè non si pongono questioni di possibile "discriminazione" di questi ultimi.
In effetti, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico"): "Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
8, comma 14".
A norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013".
E' noto che, successivamente, il D.M. Istruzione 14 gennaio 2011 ("Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'articolo 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122"), ha previsto
(art. 2) la destinazione di parte delle risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative all'esercizio finanziario 2010, al "recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA".
L'accordo tra le OO.SS. e l' del 13 marzo 2013 ("finalizzato a consentire il CP_4 recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha consentito, grazie alle economie in esso individuate, di "recuperare" le anzianità 2011.
Quindi, il successivo CCNL del 7 agosto 2014 ("finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha permesso, grazie alle ulteriori economie in esso indicate, di "recuperare" le anzianità 2012.
Infine, il "blocco" è venuto meno a seguito dell'art. 1 co. 4, D.L. 23 gennaio 2014 n. 3, del seguente tenore:"Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".
Pertanto, la sola annualità 2013 deve tuttora considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Va altresì evidenziato che poiché la ricorrente è stata immessa in ruolo in data
1.09.2008 opera nei suoi confronti la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del
CCNL scuola 4/8/ 2011, rispetto alla rimodulazione delle classe stipendiali previste dal
CCNL medesimo.
Fatte tali precisazioni, di cui la parte ricorrente ha debitamente tenuto conto, va osservato che per effetto del riconoscimento integrale del servizio pre- Parte_1 ruolo alla data del 1.2.2016 ha maturato una anzianità pari a 15 anni di effettivo servizio con diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20, diversamente da quanto previsto nel decreto di ricostruzione della carriera in cui maturava il diritto alla fascia stipendiale 15-20 solo in data 31.07.2017.
In ordine al quantum debeatur i conteggi elaborati dalla parte ricorrente appaiono corretti oltre a non essere stati oggetto di alcuna specifica contestazione del CP_3
resistente. Spetta, dunque, alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva lorda di euro 1561,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria.
In conclusione, la domanda va accolta e per l'effetto il va condannato a ricostruire CP_1 la carriera della parte ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre- ruolo riportati nel decreto di ricostruzione di carriera, ovvero in misura pari ad anni 8 anni mesi 7 e 11 giorni alla data di immissione in ruolo ( 1.09.2008). Il convenuto CP_3 va, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente a titolo differenze retributive la complessiva somma di euro 1561,00 relativamente al periodo dal 1.2.2016 al
31.07.2017, derivanti dal riconoscimento di tale maggiore anzianità di servizio e dall' applicazione delle fasce stipendiali prima indicate, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) accertato il servizio pre-ruolo prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio pre- ruolo maturata, pari ad anni 8 7 mesi ed 11 giorni e, pertanto, condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a CP_3 ricostruire la carriera della ricorrente secondo quanto appena indicato.
B) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del pro tempore, CP_3 CP_2
a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di euro
1561,00 per il periodo dal 1.2.2016 al 31.07.2017 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria.
C) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3
parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1314.00 oltre ad iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.
D) Si comunichi
Nola 20.05.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IL TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 18.5.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 651/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Ferraiuolo Vincenzo e Nerino Parte_1 Allocati RICORRENTE
CONTRO
in persona del pro tempore rappresentato e difeso ex art. 417 bis 1 CP_1 CP_2 comma c.p.c. dal funzionario dott.ssa Luisa Franzese RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2020 la ricorrente esponeva: - di avere sottoscritto con il , una serie di contratti di Controparte_3 lavoro a tempo determinato per lo svolgimento dell'attività di collaboratore scolastico , stipulati dall'anno scolastico 1988 e rinnovati in successione (cfr. decreto ricostruzione carriera in fascicolo parte ricorrente) e di essere stata immessa in ruolo in data
1.09.2008 .
Contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuate dal Dirigente scolastico in data 21.5.2010 prot. 1733/P in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo “pre ruolo" (lavoro con contratti a tempo determinato presso scuole statali), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato
La parte ricorrente conveniva pertanto in giudizio il chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e segnatamente dall'anno scolastico 1988 sino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate e quantificate in complessivi euro
1561,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contradittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della CP_1 domanda per tutte le motivazioni diffusamente illustrate in memoria.
All'udienza del 13.05.2021 la causa veniva rinviata dalla dott.ssa Naldi per discussione all'udienza del 24.11.2022. Trattata tale udienza dal GOP dott.ssa la causa Per_1 veniva rinviata all'udienza del 15.2.2024 ed ivi veniva rinviata per impedimento della dott.ssa Naldi all'udienza del 26.09.2024. In tale udienza, rilevata l'omessa comunicazione del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. al il GL CP_1 rinviava per discussione all'udienza del 2.07.2025.
Disposto con decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 lo scardinamento del presente giudizio dal ruolo della dott. ssa Naldi a quello della sottoscritta, con decreto del 22.4.2025 veniva fissata per la discussione della causa innanzi a sé l'udienza del 20.05.2025 . In tale udienza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa- senza necessità di attività istruttoria- con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
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Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva del , considerato che il CP_1 diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate.
Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è , quindi, titolare sia del rapporto CP_1 di lavoro che di quello debitorio/creditorio ( cfr. Cassazione 6372/2011; Cassazione
9742/97)
Nel merito, occorre rilevare come la Suprema Corte, in recenti decisioni (sentenza n.
31150/2019), abbia delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale
ATA (al quale appartiene il ricorrente), in sede di "ricostruzione di carriera", alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ("in ruolo").
Le rivendicazioni avanzate dalla ricorrente derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che "la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 4. ... Va detto che già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.".
Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n.
165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione
è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al
D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. ... La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.". E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che... per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute" (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, "perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a
C-305/11, ed altri, punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.). Per_2
Quindi secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_3
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una "discriminazione alla rovescia", cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia
20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA,
a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n. 124/1999.
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, "(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi Per_4 precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore
(cfr. punto 34 della sentenza Motter)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Nè parte convenuta ha specificamente contestato e/o ha allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorchè assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto di seguito enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: "L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Venendo più specificamente al caso in questione, appare pacifico esaminando il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente del 21.05.2020 prot. 1733/FP ( doc. n. 1 in fascicolo parte ricorrente ) che la ricostruzione sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i menzionati criteri "limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata clausola 4, poichè (anche) in relazione alla parte ricorrente, non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Alla ricorrente deve riconoscersi, quindi, il diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre- ruolo ai fini giuridici ed economici;
con le relative conseguenze sotto l'aspetto retributivo.
Occorre, sul punto, effettuare alcune precisazioni.
Innanzitutto, i periodi di lavoro a termine che assumono rilievo nel presente procedimento sono quelli elencati (con indicazione dei giorni e dei mesi) nel decreto di ricostruzione di carriera del 21.05.2010 e nel certificato di servizio ,prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, ed in cui si è tenuto conto dell'effettivo servizio prestato. Più precisamente, da tale documento si evince che alla data di immissione in ruolo avvenuta il 1.09.2008 la ricorrente aveva prestato 8 anni 7 mesi ed 11 giorni di servizio pre- ruolo.
Va poi tenuto conto del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 secondo il quale anche l'anno
2013 non è utile ai passaggi di posizione stipendiale.
Si tratta di questione che non attiene, ovviamente, al solo servizio dei lavoratori (già) precari, cosicchè non si pongono questioni di possibile "discriminazione" di questi ultimi.
In effetti, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico"): "Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
8, comma 14".
A norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013".
E' noto che, successivamente, il D.M. Istruzione 14 gennaio 2011 ("Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'articolo 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122"), ha previsto
(art. 2) la destinazione di parte delle risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative all'esercizio finanziario 2010, al "recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA".
L'accordo tra le OO.SS. e l' del 13 marzo 2013 ("finalizzato a consentire il CP_4 recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha consentito, grazie alle economie in esso individuate, di "recuperare" le anzianità 2011.
Quindi, il successivo CCNL del 7 agosto 2014 ("finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" - art. 1), ha permesso, grazie alle ulteriori economie in esso indicate, di "recuperare" le anzianità 2012.
Infine, il "blocco" è venuto meno a seguito dell'art. 1 co. 4, D.L. 23 gennaio 2014 n. 3, del seguente tenore:"Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".
Pertanto, la sola annualità 2013 deve tuttora considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Va altresì evidenziato che poiché la ricorrente è stata immessa in ruolo in data
1.09.2008 opera nei suoi confronti la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del
CCNL scuola 4/8/ 2011, rispetto alla rimodulazione delle classe stipendiali previste dal
CCNL medesimo.
Fatte tali precisazioni, di cui la parte ricorrente ha debitamente tenuto conto, va osservato che per effetto del riconoscimento integrale del servizio pre- Parte_1 ruolo alla data del 1.2.2016 ha maturato una anzianità pari a 15 anni di effettivo servizio con diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20, diversamente da quanto previsto nel decreto di ricostruzione della carriera in cui maturava il diritto alla fascia stipendiale 15-20 solo in data 31.07.2017.
In ordine al quantum debeatur i conteggi elaborati dalla parte ricorrente appaiono corretti oltre a non essere stati oggetto di alcuna specifica contestazione del CP_3
resistente. Spetta, dunque, alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva lorda di euro 1561,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria.
In conclusione, la domanda va accolta e per l'effetto il va condannato a ricostruire CP_1 la carriera della parte ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre- ruolo riportati nel decreto di ricostruzione di carriera, ovvero in misura pari ad anni 8 anni mesi 7 e 11 giorni alla data di immissione in ruolo ( 1.09.2008). Il convenuto CP_3 va, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente a titolo differenze retributive la complessiva somma di euro 1561,00 relativamente al periodo dal 1.2.2016 al
31.07.2017, derivanti dal riconoscimento di tale maggiore anzianità di servizio e dall' applicazione delle fasce stipendiali prima indicate, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) accertato il servizio pre-ruolo prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio pre- ruolo maturata, pari ad anni 8 7 mesi ed 11 giorni e, pertanto, condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a CP_3 ricostruire la carriera della ricorrente secondo quanto appena indicato.
B) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del pro tempore, CP_3 CP_2
a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di euro
1561,00 per il periodo dal 1.2.2016 al 31.07.2017 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria.
C) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3
parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1314.00 oltre ad iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.
D) Si comunichi
Nola 20.05.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola