Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 19/02/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2543/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. GRASSI GUIDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TROVATI ANTONELLA
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2024 l'istante proponeva opposizione avverso avviso di addebito
N.397 2024 0000013046 000 del 9 gennaio 2024 emesso da Sede di NAPOLI Soccavo, CP_1
notificato in data 14/1/2024 a mezzo pec , con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di €.39.311,93, per pretese omissioni contributive per il periodo dal 01/2016 al 12/2019.
In particolare l'istante assumeva che dal “dettaglio” dell'atto di avviso si evinceva che il preteso credito sarebbe stato conseguenza di assunta omissione contributiva, con conseguenti somme aggiuntive e sanzioni, per due distinti periodi: il primo, dal 01/2016 al 12/2016 a fronte di assunte omissioni di contributo percentuale oltre il minimale (rate 1, 2 e saldo) e contributo fisso rate 1,2 e 3 per un importo complessivo di €.22.093,08, mentre il secondo, dallo 1/2019 al 12/2009, unicamente per assunte omissione versamento contributo percentuale oltre il minimale contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (rata 1 per €.4.493,72 oltre sanzione per €.1.877,99 e rata 2 per €.7.708,64 oltre sanzione per €.3.134,39), per un totale complessivo di €.17.214,74 .
A fondamento dell'opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti e adduceva la carenza di motivazione dell'accertamento posto a base dell'avviso notificato. In
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di Napoli di :
- Dichiarare non dovuto quanto richiesto con l'avviso opposto a fronte di un'assunta omissione contributiva per il periodo dal 1/2016 al 12/2019, in uno con le sanzioni e somme aggiuntive che se ne fanno discendere, in quanto l'assunto complessivo credito portato nell'avviso è da dichiararsi, oltre che in parte prescritto, per i motivi suesposti non dovuto, dichiarandosi illegittimo, nullo, inammissibile e comunque infondato nel merito l'opposto avviso. Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che eccepiva l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma e CP_1 ciò sul presupposto della residenza del ricorrente in relazione al disposto dell'art. 444 primo comma c.p.c. per cui la controversia attinente ai contributi dei lavoratori autonomi rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, non trovando applicazione in via analogica il principio dell'art. 444, terzo comma, c.p.c.. Chiedeva nel merito, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Concesso termine per note ex art. 429 II co. c.p.c. la causa è stata decisa all'esito della discussione con dispositivo versato in atto al termine della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' deve essere disattesa. CP_1
Rileva il giudicante che è pur vero che secondo la consolidata giurisprudenza “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (cfr. tra le tante ord. Cass. n. 20578/16), tuttavia nel caso di specie ostano all'applicazione di tale principio due circostanze. La prima concerne il fatto che nell'atto di addebito notificato non si fa alcuna menzione del luogo di residenza del contribuente al quale l'avviso viene notificato a mezzo pec;
giammai il Giudice del Lavoro ( stante la rilevabilità ex officio ) avrebbe potuto rilevare l'incompetenza; la seconda attiene all'invito espresso , ove si riteneva di impugnarlo, di presentare il ricorso davanti al Tribunale rientrante nella circoscrizione in cui ricadeva la sede dell' che CP_1 aveva emesso l'atto ( nella specie Napoli-Soccavo).
Per tali considerazioni appare del tutto legittimo , in adesione ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono caratterizzare l'attività della p.a., che il contribuente abbia inteso investire il Tribunale di Napoli della cognizione della presente controversia per cui va disattesa l'eccezione di incompetenza.
Nel merito va osservato che l'istituto ha supplito alla carenza motivazionale dell'avviso di addebito chiarendo la fonte degli obblighi contributivi posti a carico del di cui all'avviso qui opposto. Pt_1
Infatti , a prescindere dal provvedimento di sgravio relativo all'anno 2016 , l' ha precisato (cfr. CP_1
memoria difensiva del 1.10.2024) che il ricorrente risulta iscritto alla gestione commercianti dal
2001 e la richiesta dei contributi è conseguenza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto socio ed amministratore unico dal 2001 al 2023 della società Alfa SRL. L'assunto dell'istituto si fonda sulla circostanza che il pagamento della contribuzione a percentuale sui redditi eccedenti il minimale è dovuto proprio perché , in qualità di socio unico ed Amministratore Unico, il è stato impegnato “ in attività e società senza dipendenti per le quali e nelle quali doveva Pt_1 necessariamente aver esercitato in prima persona le attività costituenti l'oggetto sociale, con impiego delle proprie energie in maniera abituale e prevalente, senza essersi potuto limitare alla mera legale rappresentanza della società percependo dei redditi dichiarati eccedenti il minimale di legge”…..” mancando peraltro del personale a cui avrebbe potuto delegare le attività esecutive necessarie al perseguimento dello scopo sociale”.
Ciò posto, il giudicante ritiene di poter accedere al merito della controversia ed esaminare il fondamento della pretesa contributiva dedotta dall' in conseguenza dell'avvenuta iscrizione CP_1
del ricorrente alla gestione commercianti, atto posto a base del conseguente avviso di addebito.
Tale esame, del resto, non pregiudica le contrapposti posizioni dal momento che entrambe
(opponente in veste di convenuto sostanziale ) e l'istituto ( quale opposto in veste di attore sostanziale) hanno potuto ampiamente allegare e provare nei loro atti introduttivi e nelle note autorizzate le rispettive argomentazioni in fatto e in diritto .
Ritiene il giudicante che la pretesa contributiva dell' racchiusa nell'avviso di addebito relativo CP_1
agli anni 2016 e 2019 è sfornita di prova.
L'atto di opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere per cui l' , formalmente convenuto in opposizione ma attore CP_1
in senso sostanziale , è tenuto a dare piena prova della esistenza dei presupposti del credito azionato. Non può invocarsi, per sottrarre l'ente previdenziale al generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c., la presunzione di legittimità degli atti amministrativi di accertamento dell'obbligo contributivo, in quanto tale presunzione non opera di fronte al giudice e non modifica le regole della distribuzione dell'onere della prova.
CP_ Nella fattispecie in esame l' fonda la pretesa sul fatto che l'istante , quale socio e amministratore di una società a responsabilità limitata la FA SR (che ha per oggetto sociale
“concessione spazi pubblicitari, locazione e vendita spazi pubblicitari per conto di diversi mezzi di comunicazione “ ) abbia esercitato sicuramente attività di servizi di natura commerciale e soprattutto che lo stesso ricorrente abbia dedicato la propria opera professionale in misura prevalente in qualità di prestatore di servizi non avvalendosi dell'attività altrui essendo amministratore unico.
Ciò posto, nell'esaminare l'aspetto relativo alla sussistenza del requisito soggettivo per l'iscrizione nella gestione commercianti della opponente, si osserva quanto segue.
In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina normativa è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 2013, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975 n. 160 art. 29 comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e succ. modificaz. ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha quindi, esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, ciò che rileva non è solo la qualità di socio o di amministratore, ma è necessario che il socio/amministratore svolga attività commerciale con carattere di “abitualità e prevalenza”. Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro del socio non va investigata rispetto agli altri fattori della produzione, ma rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte dello stesso amministratore. L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal socio.
Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nella detta SR.
Nella fattispecie di causa deve invece considerarsi che il ricorrente è amministratore unico della SR
Alfa (cfr. visura camerale prodotta dal ricorrente in uno alla memoria difensiva ) solo dal 23.1.2023 ed era comunque socio al 50% con la figlia;
pertanto lo stesso evidentemente era il Per_1
soggetto abilitato a compiere atti a nome della società ed a disporre riguardo alla sua direzione ed organizzazione.
CP_ L' dal canto suo, ha sostenuto che l'obbligo contributivo deve ritenersi sussistente in forza della presunzione dello svolgimento nella SR dell'attività lavorativa a carattere abituale e prevalente, senza aver tuttavia nulla allegato e provato al riguardo.
RB , al di là di tale documentazione prodotta e della formale posizione del ricorrente, il
Tribunale ritiene che, in definitiva, proprio la mancata allegazione delle circostanze che avrebbero permesso di verificare – con idonee prove orali o documentali eventualmente derivanti da atti ispettivi – lo svolgimento da parte dell'opponente di attività commerciale in misura “prevalente” all'interno della società determina il mancato raggiungimento della prova su tale specifico punto, in quanto solo dalla dimostrazione circa la prevalenza dell'attività prestata sarebbe potuta scaturire l'accertamento dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Del resto tale valutazione appare in linea con l'orientamento prevalente espresso dalla Suprema
Corte ( vedi Cass. n. 3637 del 13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020; vedi ordinanza n.
1759 del 27 gennaio 2021 ) circa la necessità della prova del carattere di abitualità e prevalenza inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali). Con riferimento al ruolo di amministratore la stessa Corte afferma che nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. Cass. Sez. lav., n.
18281 del 08/07/2019).
In particolare con la citata ordinanza 1759/2021, la Corte di Cassazione intervenendo sulla questione della doppia posizione contributiva per coloro che sono, allo stesso tempo, soci e amministratori di Srl, obbligati sia al versamento dei contributi commercianti sia ai contributi dovuti alla gestione separata ha ribadito che lo svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale connaturata alla qualifica di amministratore non è idonea di per sé a rendere effettivo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Infatti la Corte di Cassazione ritiene ammissibile la doppia iscrizione ma afferma che, ai fini dell'iscrizione, l'attività deve essere diversa e distinta da quella di amministratore ovvero grava sull' , al fine di addivenire all'iscrizione del CP_1 socio alla sezione commercianti, l'onere di dimostrare la “partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” dello stesso amministratore.
Ne consegue che nella fattispecie in esame difetta la prova circa la ricorrenza dei presupposti dell'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente e quindi la legittimità della pretesa dell' . CP_1
Restano assorbite tutti gli altri motivi di contestazione sollevati dal ricorrente atteso che il profilo esaminato è idoneo a definire la vicenda processuale.
Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono al soccombenza.
Il carico del ruolo di udienza e la necessità dell'esame del cospicuo materiale documentale prodotto dalle parti giustificano la riserva dei motivi in gg. 60 .
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto n.397 2024 0000013046 000.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro CP_1
3.600,00 per compensi oltre spese generali al 15% , iva e cpa nonché spese di C.U. .
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito dei motivi .
Napoli,19/02/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella