Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 12.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14604/2024
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Tacito, 43, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Paolo Trapanese, C.F. , con studio in Napoli alla via C.F._2
R. Bracco 15/a, presso cui elegge domicilio;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto- domicilio digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
E
con Controparte_2 sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva cod. P.IVA_3 fiscale ) e Sede territoriale in Napoli, Via Nuova Poggioreale, angolo San P.IVA_4
Lazzaro,in persona del pro-tempore della rappresentato e Controparte_3 CP_4 difeso dall'Avv.to Laura Lembo (C.F. n. – e- C.F._4 mail: , giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Email_2 Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro;
Convenuto
E
(già incorporante di Controparte_5 [...] in virtù di atto per Notar in Roma del Controparte_6 Persona_3
17/06/2016, Rep. 41.564, racc. 23400), C.F. e P.I. , con sede in Roma alla Via P.IVA_5
1
180134, racc.12348, rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Presidente Parte_2 dell' , rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Gallozzi (C.F. Controparte_8
) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa CodiceFiscale_5
Maria a cubito 550 giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1 Con ricorso depositato il 21.06.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 071 2023
90235404 39/000 e dei relativi atti (cartella di pagamento n. 07120160062366052000; n.
07120170067344767000; n. 07120180043547464000; avviso di addebito n.
37120160001539187000; n. 37120160011716728000; n. 37120170007908559000). L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, della decadenza, del difetto di motivazione e della prescrizione. L' l' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 CP_2 Controparte_5 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decide la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc su loro richiesta.
2 Va preliminarmente precisato che l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90235404 39/000 impugnata è stata notificata da in data 24.1.24, come da documentazione CP_9 allegata da tale convenuto.
Se anche fosse fondata la deduzione attorea relativa al difetto di notifica delle cartelle e degli atti impugnati, non può non rilevarsi che la conoscenza dei medesimi attraverso la intimazione di pagamento avrebbe reso necessaria l'impugnazione nel termine di 40 giorni. In difetto di impugnazione tempestiva, l'opposizione ex art 24 D.Lgs 46/99 è, dunque, inammissibile. Sono dunque precluse le censure relative al difetto di motivazione, CP_ decadenza e prescrizione dei crediti dell' e dell' di cui alle cartelle e agli avvisi CP_2 impugnati. 3
Quanto invece alla prescrizione successiva alla notifica di ciascuna cartella e di ciascun avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa alla somma indicata negli avvisi impugnati;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. 4 Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni. Non risulta, invece, applicabile l'art. 68 del DL n. 18/2020, per cui “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, tuttavia, espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020: dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili, in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Come noto, infatti, allorchè l'ente impositore o Agenzia delle Entrate si attivano per la riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.
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Ebbene, va preliminarmente osservato che tutte le cartelle e tutti gli avvisi di pagamento impugnati sono stati individuati in una precedente intimazione di pagamento n. 2019
90338100 38, notificata entro il termine di 5 anni dalle date delle notifiche degli atti impugnati (la prima risalente al 3 ottobre 2016) con deposito presso la casa comunale in data 8 gennaio 2020 e invio della raccomandata informativa con compiuta giacenza attestata il 28 Febbraio 2020 (cfr. pag. 91 e 129 e succ. dell'allegato di . CP_9
Dalla notifica di tale intimazione di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 24 gennaio 2024, non è poi trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione all'esecuzione va, dunque, rigettata. 6
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3 per la qualità delle parti, con condanna della ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro i ruoli impugnati;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, del residuo, che liquida in complessivi
€ 900,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 13.03.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante