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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/07/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6216/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6216/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_1
nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Persona_1
Brasile l'11.1.1975; entrambe con il patrocinio dell'avv. Antonella CASTELLONE;
RICORRENTI contro
; Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 22.5.2024, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_2
Pag. 1 di 6 (altro nome: ), nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue. Per_3
Per_ In data 20.10.1887, a Villimpenta (MN), nasceva (altro nome: ), figlio di Persona_2
e di (v. doc. 2). Emigrato in Brasile (senza mai naturalizzarsi Persona_4 Persona_5 cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana: v. doc. 3), in data 16.4.1910 egli sposava (v. doc. 4), con la quale generava il 16.12.1916 Persona_6 Persona_7
(v. doc. 5). Il 16.4.1910 quest'ultimo sposava (v. doc. 6), con cui procreava il 16.5.1955 Controparte_3
(v. doc. 7). Il 19.5.1979 costei sposava (v. doc. Persona_8 Persona_9
8), generando il 7.11.1979 (v. doc. 9). In data 11.12.2004 quest'ultima sposava Parte_1
(v. doc. 10), con cui generava il 26.5.2015 (v. Persona_1 Controparte_1 doc. 11).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, si è costituito in Controparte_2 giudizio il 17.3.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 24.5.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Dopo un rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c., il Giudice ha fissato nuova udienza di comparizione delle parti in data 3.4.2025, allorché la procuratrice delle ricorrenti si è riportata all'atto introduttivo, insistendo per il suo accoglimento.
Il Giudice, rilevato che parte ricorrente non aveva prodotto tutti i documenti indicati nell'atto introduttivo, ritenuti necessari ai fini dell'accertamento dello status civitatis, ha accordato termine (non contestato dalla controparte) al 5.5.2025 per la loro produzione in atti, tempestivamente avvenuta con l'eccezione del doc. 2 indicato in ricorso.
Con provvedimento del 6.6.2025, emesso all'esito dell'udienza “cartolare” dell'8.5.2025, è stato concesso a parte ricorrente ulteriore termine al 20.6.2025 per il deposito in atti del certificato di nascita dell'avo italiano (indicato come doc. 2 nel ricorso e ultimo documento mancante). Persona_2
Con nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20.6.2025 – in sostituzione dell'udienza “cartolare” del 26.6.2025, fissata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – la procuratrice di parte ricorrente ha compiegato in atti il documento mancante e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Con nota ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 24.6.2025, l'amministrazione resistente ha contestato l'assegnazione del termine concesso per produrre il certificato di nascita dell'ascendente R_
, in quanto ritenuta in contrasto con il disposto dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., norma che
[...] nell'attuale formulazione subordina la concessione di termine per eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sia sorta per effetto delle difese di controparte (è stata citata, sul punto, la recente sentenza emessa il 4 giugno 2025 dal Tribunale di Roma nel proc. n. 55719/2024 R.G., offerta in comunicazione al Tribunale). La resistente non ha rassegnato nuove conclusioni nel merito.
La causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
Ritenuto in diritto
1. In via preliminare, stima il Tribunale che l'eccezione in rito da ultimo formulata dalla resistente con nota scritta del 24.6.2025 sia infondata e meriti, pertanto, di essere respinta.
Occorre, innanzitutto, osservare che la tesi sostenuta dal precedente giurisprudenziale di merito citato dall'amministrazione (Trib. Roma, 4 giugno 2025, in proc. n. 55719/2024 R.G.) – secondo cui dal
Pag. 2 di 6 combinato disposto degli artt. 281-undecies, comma 1, e 281-duodecies, comma 4, c.p.c. discenderebbe una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, coincidente con il deposito dell'atto introduttivo – è manifestamente errata in diritto, alla luce dello stesso tenore letterale (inequivocabile) delle disposizioni di cui sopra.
Come è noto, infatti, nel rito semplificato di cognizione – a differenza di quanto accade nel rito del lavoro (cfr. gli artt. 414 e 415, comma 1, c.p.c.) – l'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c. si limita a porre una preclusione in punto di sola deduzione dei mezzi di prova e non anche, come vorrebbe inopinatamente il Tribunale di Roma, in tema di produzioni documentali, le quali restano possibili, nei limiti di quanto dedotto nell'atto introduttivo, sino all'udienza di comparizione.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che tutti i documenti prodotti da parte ricorrente in corso di causa erano stati tempestivamente dedotti nell'atto introduttivo del giudizio (v. l'elenco contenuto a p. 10 del ricorso).
Ciò chiarito – e fermo che l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione dell'amministrazione resistente, la quale si è costituita in giudizio rimettendosi alla valutazione del Giudice quanto al merito della controversia, consentirebbe, in ogni caso, di porre a fondamento della decisione i soli fatti allegati dalla ricorrente, quand'anche sforniti di prova (art. 115, comma 1, ult, parte, c.p.c.) – è ben vero che l'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. subordina, di regola, la concessione di termine per produzioni documentali alla richiesta di parte e all'esistenza di esigenze probatorie sorte dalle difese della controparte, ma è altrettanto vero che il “principio dispositivo”, di cui tale disposizione costituisce attuazione nel rito semplificato di cognizione, conosce un'importante deroga (da tempo sancita dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass., SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19248; Cass., sez. I, 24 novembre 2017, n. 28153; Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686) nei procedimenti in materia di status e, in particolare, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò in ragione della natura del diritto controverso, di «primaria rilevanza costituzionale» e avente ad oggetto uno status (quello di cittadino) costituente una «qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo» (cfr. Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, cit.). L'importanza dello status oggetto di accertamento impone, allora, al giudice di merito, ove ritenuto necessario, l'utilizzo di ogni mezzo istruttorio e finanche l'attivazione dei propri poteri officiosi di informazione al fine di colmare un eventuale quadro probatorio insufficiente (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, cit., pp. 5-6: «la natura fondamentale del diritto che si identifica nel possesso dello status civitatis […] giustifica e rende obbligata un'attività di investigazione autonomamente espletata dall'organo decidente investito della domanda di riconoscimento, che all'uopo può utilizzare tutti i mezzi istruttori che l'ordinamento rende disponibili in via officiosa senza che di essi debba farsene latore l'interessato»).
Orbene, nel presente giudizio la concessione a parte ricorrente di termini per colmare alcune lacune documentali sull'allegata linea di discendenza dall'avo italiano (lacune, peraltro, evidenti alla luce delle stesse deduzioni probatorie contenute nel ricorso e frutto verosimilmente di mere dimenticanze
“materiali” della parte in sede di produzioni documentali contestuali all'atto introduttivo e poi con nota del 5.5.2025) si è posta certamente in linea (ed anzi in attuazione) del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice nei procedimenti in materia di cittadinanza, così come riconosciuto e ricostruito dalla menzionata giurisprudenza di legittimità. E ciò, si badi, a fronte di un quadro probatorio offerto in prima udienza tutt'altro che inconsistente (ciò che avrebbe determinato un'inammissibile attività istruttoria integralmente sostitutiva ed esplorativa del giudicante): soffermando l'attenzione sull'unica integrazione probatoria oggetto di censura da parte della resistente (ossia quella concernente la prova della nascita dell'avo in Italia e del suo status civitatis), è difatti sufficiente rilevare che Persona_2 parte ricorrente, unitamente al ricorso, aveva prodotto il certificato di matrimonio di quest'ultimo (doc. 4 del fascicolo di parte), il quale – pur rilasciato da autorità estera – attestava già autonomamente la nascita dell'antenato a Villimpenta (MN), località sita nel Regno d'Italia, da genitori italiani (identificati in e rectius tra il 1887 e il 1888 (come Persona_4 Persona_10 Persona_5 evincibile dall'età riportata nel documento); l'integrazione chiesta dal Tribunale (avente, peraltro, ad
Pag. 3 di 6 oggetto un documento già indicato da parte ricorrente nell'atto introduttivo) è servita, quindi, soltanto ad asseverare con un atto pubblico proveniente dalle autorità italiane una circostanza già altrimenti emergente dagli atti e a munirla di un maggior grado di precisione e di dettaglio (attraverso, ad esempio, l'indicazione dell'esatta data di nascita). Si noti, peraltro, che – sempre contestualmente al ricorso – parte ricorrente aveva prodotto anche il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo Persona_2
(doc. 3), con ciò compiutamente provando il mancato acquisto, da parte di quest'ultimo, della cittadinanza brasiliana.
2. Sempre in rito, va poi ricordato che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Trib. Roma, 19 novembre 2021, n. 21806).
3.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_2 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili,
Pag. 4 di 6 cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
3.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
4. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
Le ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di Controparte_2 eventuali fattispecie estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio
Pag. 5 di 6 potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
5. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione nel merito della resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che nata in [...] il [...], e nata in Parte_1 Controparte_1
Brasile il 26.5.2015, generalizzate nel ricorso, sono cittadine italiane;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_2 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 28 luglio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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