Art. 4.
Le modalita' per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza estera, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello
Le modalita' per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza estera, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello