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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Prima Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1958/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. in persona del l.r.p.t. , Parte_5 P.IVA_1 Parte_1 rappresentati e difesi, giusta procura dell'atto di citazione in primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio RI (C.F.
) e ZO RI (C.F. C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in via G. Schipani 168/E
- appellanti
CONTRO
, con sede legale in Roma alla Controparte_1 via Altiero Spinelli n.30, aderente al Controparte_2
(C.F. e P.I. ), quale conferitaria di tutte le attività
[...] P.IVA_2
e passività della già (C.F. – P.I. , CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 giusto atto di conferimento Notar di Roma del 20.09.2007 Persona_1
Rep.150845, Racc.32823, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo Contr del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Panebianco Parte_6 n.326 presso lo studio dell'avv. Emilia Francesca Arturi (Cod. Fisc.
[...]
) che lo rappresenta e difende come da procura C.F._7 generale alle liti per atto Notaio di Roma del 10.10.2011 Persona_1
Rep. 169836 –Racc. 38087
- appellato
Ed ora con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, Controparte_4 codice fiscale , per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore dott. , con sede legale in Milano, Controparte_6
Piazza Diaz n. 5, C.F.: , giusto atto ai rogiti del Notaio P.IVA_6
del 6 luglio 2023 (Rep. n. 313569– Fasc. n. 43085) Persona_2
(doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi (c.f. C.F._8
), soci ed amministratori della società C.F._9 [...]
, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: Controparte_7
, giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del P.IVA_7 Persona_3
25 luglio 2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) (doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1 Email_2
- intervenuta ex art. 111 nella qualità di successore a titolo particolare
nel diritto controverso
CONCLUSIONI
Appellanti: “Voglia la Corte d'appello di Catanzaro adita, per i motivi esposti in narrativa:
1) Accogliere il presente gravame e, pertanto, riformare l'impugnata sentenza nei modi richiesti;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni altra avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dall'appellata, rigettare il proposto appello perché temerario, pretestuoso ed infondato, con conseguente conferma in toto della sentenza, emessa in data 18.2.2019 e pubblicata
pag. 2/7 in data 21.03.2019 dal Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, a definizione del giudizio n. 4793/2012. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di appello, regolarmente notificato e tempestivamente iscritto a ruolo, viene impugnata la sentenza emessa da Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, che ha rigettato la domanda e condannato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
La necessità del decidere sorge dalla contestazione mossa dagli odierni appellanti avente ad oggetto l'asserita nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo con vincolo ipotecario - mutuo fondiario - dagli stessi stipulati.
I contraenti non avrebbero ricevuto la materiale disponibilità delle somme mutuate, tornate immediatamente alla banca. La simultaneità dell'accredito, il riversamento e l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie rivelerebbero un programma negoziale unitario e funzionale, volto a soddisfare interessi esclusivi della banca, senza attribuire un finanziamento effettivo ai mutuatari.
2. Si oppone l'istituto di credito, sottolineando la polifunzionalità della somma oggetto del contratto di mutuo, senza che la destinazione a fini diversi da quelli esplicitati nel contratto ne implichi la nullità. Tra tali destinazioni rientra anche l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie, non configurante un'operazione volta a estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, trattandosi in definitiva di un mero ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito. La validità del contratto di mutuo dipende non dalla consegna materiale del denaro, ma dalla disponibilità giuridica offerta ai mutuatari. La circostanza della della somma non sarebbe neppure oggetto di contestazione ed è irrilevante che il mutuatario possa averla utilizzata per estinguere debiti pregressi.
pag. 3/7 Non vi è prova di una reciproca interdipendenza funzionale tra i diversi rapporti negoziali, non riscontrandosi alcuna volontà dei contraenti di legare la sorte del finanziamento ad altri contratti di mutuo e di conto corrente: il collegamento funzionale può essere affermato solo ove sussista idonea prova della volontà delle parti di rendere i contratti medesimi interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro.
3. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. La presente vertenza attiene alla reclamata nullità di contratto di mutuo fondiario per sviamento della causa;
secondo l'assunto attoreo, vi sarebbe incompatibilità della causa concreta di garanzia rispetto alla causa tipica di finanziamento del mutuo ex art. 38 TUB.
Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 385/1993 il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità dell'80% del valore degli immobili offerti in garanzia.
Gli attori, con l'originario atto di citazione, avevano esposto:
• di aver stipulato un primo contratto di mutuo nel 2005 (n. 100701) per un importo di 200.000,00 euro, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile;
• l'importo netto veniva accreditato al solo , Parte_1 che lo utilizzava per esigenze aziendali;
• successivamente veniva estinto – su conto corrente della
– un secondo contratto di finanziamento (n. Parte_5
242623) concesso ai medesimi appellanti, per la somma di 73.627,55 euro (che a sua volta estingueva un precedente finanziamento) stabilendo che la somma di 80.000,00 euro,
pag. 4/7 riveniente dal contratto n. 100701, sarebbe stata destinata a rifinanziare il predetto importo. Contr Secondo gli attori, tali operazioni sarebbero illecite, in quanto avrebbe “il conto corrente della società mediante l'erogazione di somme garantite da mutuo ipotecario in capo ai singoli soci e al coniuge dell'amministratore, senza mai consegnare le somme in capo ai mutuatari”.
Superata l'eccezione di nullità della citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, il giudice di prime cure ha escluso che il primo contratto (n. 100701) fosse nullo per difetto di causa in quanto caratterizzato da un vincolo di scopo, non rinvenendo nell'accordo contrattuale alcun obbligo stringente di destinazione delle somme, poi liberamente utilizzate – di fatto – dal mutuatario, senza alcuna contestazione da parte dell'ente erogatore. Il mutuo viene qualificato come e quindi non sottoposto ad alcuna specifica destinazione. Per il secondo contratto il tribunale rileva come non sia stato nemmeno allegato dalla parte e che anche per questo contratto, in ogni caso, valgono le medesime considerazioni.
5. Si tratta di osservazioni pienamente condivisibili.
Sul punto appare conferente il recente arresto con il quale le Sezioni Unite hanno precisato che lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata (cfr. Cass S.U. 5 marzo 2025, n. 5841).
Nella conclusione di un contratto di mutuo, anche in caso di mutuo fondiario ex art. 38 TUB come nel caso di specie, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, al contrario del mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario è inidoneo, pertanto, ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, né va ad influire sul sinallagma contrattuale, posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie - ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione pag. 5/7 contabile c.d. - non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato con l'accredito delle somme sul conto corrente.
Tale accredito determina di per sé un effetto non solo contabile, ma anche economico e giuridico, costituendo posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è non solo necessaria, ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo. Di talché, si è precisato, il perfezionamento del mutuo - con il conseguente obbligo di restituzione a carico del mutuatario - si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente;
non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le prove documentali e i flussi contabili non dimostrano la mancanza di un effettivo potere dispositivo da parte del mutuatario, in considerazione di asseriti vincoli operativi e istruzioni di riversamento a favore sella poiché ciò che rileva ai fini del Parte_5 perfezionamento del contratto di mutuo, come già sottolineato, è la disponibilità giuridica, che si realizza attraverso l'accredito.
Come correttamente osservato dalla convenuta, la decisione di destinare la somma mutuata a finalità diverse da quelle originariamente perseguite dai contraenti rispecchia una libera scelta delle parti, che non può in alcun modo riverberarsi sulla struttura del contratto, inficiandolo di nullità.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in base al valore indeterminabile della causa, per come dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo, le quattro fasi, complessità bassa.
pag. 6/7 Ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento ad opera di parte appellante del doppio del contributo unificato dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , in persona del l.r.p.t. Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
avverso la sentenza Tribunale di Catanzaro n. 513/2019 del Pt_1
18.2.2019, depositata il 21.3.2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti solidalmente al pagamento delle spese sostenute da parte appellata nel presente grado di giudizio liquidati i compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso, nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
pag. 7/7
Corte di Appello di Catanzaro Prima Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1958/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. in persona del l.r.p.t. , Parte_5 P.IVA_1 Parte_1 rappresentati e difesi, giusta procura dell'atto di citazione in primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio RI (C.F.
) e ZO RI (C.F. C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in via G. Schipani 168/E
- appellanti
CONTRO
, con sede legale in Roma alla Controparte_1 via Altiero Spinelli n.30, aderente al Controparte_2
(C.F. e P.I. ), quale conferitaria di tutte le attività
[...] P.IVA_2
e passività della già (C.F. – P.I. , CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 giusto atto di conferimento Notar di Roma del 20.09.2007 Persona_1
Rep.150845, Racc.32823, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo Contr del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Panebianco Parte_6 n.326 presso lo studio dell'avv. Emilia Francesca Arturi (Cod. Fisc.
[...]
) che lo rappresenta e difende come da procura C.F._7 generale alle liti per atto Notaio di Roma del 10.10.2011 Persona_1
Rep. 169836 –Racc. 38087
- appellato
Ed ora con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, Controparte_4 codice fiscale , per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore dott. , con sede legale in Milano, Controparte_6
Piazza Diaz n. 5, C.F.: , giusto atto ai rogiti del Notaio P.IVA_6
del 6 luglio 2023 (Rep. n. 313569– Fasc. n. 43085) Persona_2
(doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi (c.f. C.F._8
), soci ed amministratori della società C.F._9 [...]
, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: Controparte_7
, giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del P.IVA_7 Persona_3
25 luglio 2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) (doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1 Email_2
- intervenuta ex art. 111 nella qualità di successore a titolo particolare
nel diritto controverso
CONCLUSIONI
Appellanti: “Voglia la Corte d'appello di Catanzaro adita, per i motivi esposti in narrativa:
1) Accogliere il presente gravame e, pertanto, riformare l'impugnata sentenza nei modi richiesti;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni altra avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dall'appellata, rigettare il proposto appello perché temerario, pretestuoso ed infondato, con conseguente conferma in toto della sentenza, emessa in data 18.2.2019 e pubblicata
pag. 2/7 in data 21.03.2019 dal Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, a definizione del giudizio n. 4793/2012. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di appello, regolarmente notificato e tempestivamente iscritto a ruolo, viene impugnata la sentenza emessa da Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, che ha rigettato la domanda e condannato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
La necessità del decidere sorge dalla contestazione mossa dagli odierni appellanti avente ad oggetto l'asserita nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo con vincolo ipotecario - mutuo fondiario - dagli stessi stipulati.
I contraenti non avrebbero ricevuto la materiale disponibilità delle somme mutuate, tornate immediatamente alla banca. La simultaneità dell'accredito, il riversamento e l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie rivelerebbero un programma negoziale unitario e funzionale, volto a soddisfare interessi esclusivi della banca, senza attribuire un finanziamento effettivo ai mutuatari.
2. Si oppone l'istituto di credito, sottolineando la polifunzionalità della somma oggetto del contratto di mutuo, senza che la destinazione a fini diversi da quelli esplicitati nel contratto ne implichi la nullità. Tra tali destinazioni rientra anche l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie, non configurante un'operazione volta a estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, trattandosi in definitiva di un mero ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito. La validità del contratto di mutuo dipende non dalla consegna materiale del denaro, ma dalla disponibilità giuridica offerta ai mutuatari. La circostanza della della somma non sarebbe neppure oggetto di contestazione ed è irrilevante che il mutuatario possa averla utilizzata per estinguere debiti pregressi.
pag. 3/7 Non vi è prova di una reciproca interdipendenza funzionale tra i diversi rapporti negoziali, non riscontrandosi alcuna volontà dei contraenti di legare la sorte del finanziamento ad altri contratti di mutuo e di conto corrente: il collegamento funzionale può essere affermato solo ove sussista idonea prova della volontà delle parti di rendere i contratti medesimi interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro.
3. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. La presente vertenza attiene alla reclamata nullità di contratto di mutuo fondiario per sviamento della causa;
secondo l'assunto attoreo, vi sarebbe incompatibilità della causa concreta di garanzia rispetto alla causa tipica di finanziamento del mutuo ex art. 38 TUB.
Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 385/1993 il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità dell'80% del valore degli immobili offerti in garanzia.
Gli attori, con l'originario atto di citazione, avevano esposto:
• di aver stipulato un primo contratto di mutuo nel 2005 (n. 100701) per un importo di 200.000,00 euro, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile;
• l'importo netto veniva accreditato al solo , Parte_1 che lo utilizzava per esigenze aziendali;
• successivamente veniva estinto – su conto corrente della
– un secondo contratto di finanziamento (n. Parte_5
242623) concesso ai medesimi appellanti, per la somma di 73.627,55 euro (che a sua volta estingueva un precedente finanziamento) stabilendo che la somma di 80.000,00 euro,
pag. 4/7 riveniente dal contratto n. 100701, sarebbe stata destinata a rifinanziare il predetto importo. Contr Secondo gli attori, tali operazioni sarebbero illecite, in quanto avrebbe “il conto corrente della società mediante l'erogazione di somme garantite da mutuo ipotecario in capo ai singoli soci e al coniuge dell'amministratore, senza mai consegnare le somme in capo ai mutuatari”.
Superata l'eccezione di nullità della citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, il giudice di prime cure ha escluso che il primo contratto (n. 100701) fosse nullo per difetto di causa in quanto caratterizzato da un vincolo di scopo, non rinvenendo nell'accordo contrattuale alcun obbligo stringente di destinazione delle somme, poi liberamente utilizzate – di fatto – dal mutuatario, senza alcuna contestazione da parte dell'ente erogatore. Il mutuo viene qualificato come e quindi non sottoposto ad alcuna specifica destinazione. Per il secondo contratto il tribunale rileva come non sia stato nemmeno allegato dalla parte e che anche per questo contratto, in ogni caso, valgono le medesime considerazioni.
5. Si tratta di osservazioni pienamente condivisibili.
Sul punto appare conferente il recente arresto con il quale le Sezioni Unite hanno precisato che lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata (cfr. Cass S.U. 5 marzo 2025, n. 5841).
Nella conclusione di un contratto di mutuo, anche in caso di mutuo fondiario ex art. 38 TUB come nel caso di specie, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, al contrario del mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario è inidoneo, pertanto, ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, né va ad influire sul sinallagma contrattuale, posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie - ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione pag. 5/7 contabile c.d. - non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato con l'accredito delle somme sul conto corrente.
Tale accredito determina di per sé un effetto non solo contabile, ma anche economico e giuridico, costituendo posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è non solo necessaria, ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo. Di talché, si è precisato, il perfezionamento del mutuo - con il conseguente obbligo di restituzione a carico del mutuatario - si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente;
non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le prove documentali e i flussi contabili non dimostrano la mancanza di un effettivo potere dispositivo da parte del mutuatario, in considerazione di asseriti vincoli operativi e istruzioni di riversamento a favore sella poiché ciò che rileva ai fini del Parte_5 perfezionamento del contratto di mutuo, come già sottolineato, è la disponibilità giuridica, che si realizza attraverso l'accredito.
Come correttamente osservato dalla convenuta, la decisione di destinare la somma mutuata a finalità diverse da quelle originariamente perseguite dai contraenti rispecchia una libera scelta delle parti, che non può in alcun modo riverberarsi sulla struttura del contratto, inficiandolo di nullità.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in base al valore indeterminabile della causa, per come dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo, le quattro fasi, complessità bassa.
pag. 6/7 Ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento ad opera di parte appellante del doppio del contributo unificato dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , in persona del l.r.p.t. Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
avverso la sentenza Tribunale di Catanzaro n. 513/2019 del Pt_1
18.2.2019, depositata il 21.3.2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti solidalmente al pagamento delle spese sostenute da parte appellata nel presente grado di giudizio liquidati i compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso, nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
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