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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002031322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002031322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in premessa notificata il 7.5.2025 e relativa a tassa automobilistica per le annualità 2020 e 2022.
Ha dedotto la non debenza della tassa per omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione e la non applicabilità retroattiva della legge regionale n. 56/2023.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La Regione Calabria ha chiesto respingersi il ricorso poiché per l'annualità 2020 è stato notificato il previo avviso in data 8.5.2023, mentre per quella 2022 ha evidenziato la legittimità dell'atto impugnato alla luce dell'intervenuto accorpamento delle fasi di accertamento e riscossione a seguito della legge regionale n.
56/2023 (legge di stabilità per il 2024).
Il concessionario (ADER) ha dedotto l'incompetenza territoriale di questa AG trattandosi di ruolo emesso dalla Regione Calabria sedente in Catanzaro. Ha altresì chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio della adita AG, sollevata dal concessionario, è destituita di fondamento.
Infatti, è stato reiteratamente affermato in giurisprudenza che «Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire» (cfr.
Cass., Sez. 5, sentenza n. 15829 del 29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv. 632866-01 e Cass., Sez. 5, sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
Giova osservare, poi, che la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'Agente della IO volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3, ult. periodo,
D. Lgs. n. 546 del 1992) non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali (e tale non è, all'evidenza, la Regione Calabria) la regola succitata non trova applicazione giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016.
Nel merito, il ricorso è fondato limitatamente all'annualità d'imposta 2022.
Quanto alla tassa richiesta per il 2020, è stata provata la notifica del previo avviso di accertamento in data
8.5.2023; notifica eseguita tempestivamente e da cui pure deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per la tassa relativa al 2022 il ricorso è, come già detto, fondato poiché, per tale annualità d'imposta, era dovuta al contribuente la notifica del previo avviso di accertamento. E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione Calabria, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, e ciò perché quest'ultima non può avere effetti retroattivi a mente dello stesso Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo ritenerlo un orpello, prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Deve altresì rilevarsi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiama espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale (lege di stabilità per il 2024) è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo in definitiva elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Bonda), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002031322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002031322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di cui in premessa notificata il 7.5.2025 e relativa a tassa automobilistica per le annualità 2020 e 2022.
Ha dedotto la non debenza della tassa per omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione e la non applicabilità retroattiva della legge regionale n. 56/2023.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La Regione Calabria ha chiesto respingersi il ricorso poiché per l'annualità 2020 è stato notificato il previo avviso in data 8.5.2023, mentre per quella 2022 ha evidenziato la legittimità dell'atto impugnato alla luce dell'intervenuto accorpamento delle fasi di accertamento e riscossione a seguito della legge regionale n.
56/2023 (legge di stabilità per il 2024).
Il concessionario (ADER) ha dedotto l'incompetenza territoriale di questa AG trattandosi di ruolo emesso dalla Regione Calabria sedente in Catanzaro. Ha altresì chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio della adita AG, sollevata dal concessionario, è destituita di fondamento.
Infatti, è stato reiteratamente affermato in giurisprudenza che «Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire» (cfr.
Cass., Sez. 5, sentenza n. 15829 del 29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv. 632866-01 e Cass., Sez. 5, sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
Giova osservare, poi, che la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'Agente della IO volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3, ult. periodo,
D. Lgs. n. 546 del 1992) non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali (e tale non è, all'evidenza, la Regione Calabria) la regola succitata non trova applicazione giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016.
Nel merito, il ricorso è fondato limitatamente all'annualità d'imposta 2022.
Quanto alla tassa richiesta per il 2020, è stata provata la notifica del previo avviso di accertamento in data
8.5.2023; notifica eseguita tempestivamente e da cui pure deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per la tassa relativa al 2022 il ricorso è, come già detto, fondato poiché, per tale annualità d'imposta, era dovuta al contribuente la notifica del previo avviso di accertamento. E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione Calabria, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, e ciò perché quest'ultima non può avere effetti retroattivi a mente dello stesso Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo ritenerlo un orpello, prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Deve altresì rilevarsi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiama espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale (lege di stabilità per il 2024) è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo in definitiva elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Bonda), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.