Articolo 5 della Legge 4 aprile 1977, n. 126
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 maggio 1977
Art. 5.

Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento e' valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed e' automaticamente rinnovabile.
Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata piu' lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validita' della carta di soggiorno.
Entrata in vigore il 4 maggio 1977