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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18690 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 52792/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. D'AMATO ORNELLA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SARRI ALESSANDRA Controparte_1
per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024; rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
b) La casa familiare sita in Roma, via di Settecamini n. 109, di proprietà del sig. CP_1 viene assegnata alla sig.ra dove continuerà a vivere con il figlio , il marito Pt_1 Per_1 asporterà i propri effetti personali.
c) Il figlio minore è collocato presso la madre, ma viene affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in capo a ciascun genitore, quando terranno con loro il minore.
d) Il padre terrà con sé il figlio quando potrà, previo accordo con la madre, essendo lo stesso all'estero per ragioni di lavoro e non potendo programmare con largo anticipo le frequentazioni, in ogni caso quando si trova in Italia starà con il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì, con prelievo alla scuola, e fino alla domenica sera sino alle 20.00 quando lo riporterà a casa della madre;
durante la settimana, per due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, previo accordo tra le parti sulle giornate.
e) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 10:00 del 23 dicembre sino alle
10.00 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 30 dicembre al 6 gennaio;
una settimana bianca, ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze pasquali tre giorni, in cui è ricompreso il giorno di pasqua o pasquetta, ad anni alterni con ciascun genitore
(Pasqua 2024 con il padre); durante le vacanze estive il padre, potrà tenere con sé il figlio per giorni 30, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, o comunque, in accordo con la madre. Dopo i periodi di vacanza ricomincerà la frequentazione ordinaria. Si precisa che la settimana con il weekend spetterà al genitore che non ha tenuto con sé il figlio in vacanza. I ponti determinati dal calendario scolastico e le festività infrasettimanali alternate, o con il padre o con la madre.
f) Resta inteso che tale calendario di frequentazioni potrà esser applicato quando il signor si trova in Italia e quindi potrà esser sempre modificato con l'accordo delle parti, CP_1 trovandosi il padre all'estero per ragioni di lavoro, se lo stesso rientra in Italia, permarranno le modalità ordinarie sopra precisate. g) Per il contributo al mantenimento ordinario dei minori, il padre verserà alla madre l'importo di € 300,00, a mezzo bonifico detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornamento ISTAT annuale, sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operaie degli impiegati.
h) Il padre provvederà al pagamento delle spese straordinarie al 50%. Le spese straordinarie per il figlio sono definite secondo il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre
2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); sono a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa suddetto che di seguito si riportano: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie che necessitano di accordo saranno richieste tramite PEC, e-mail o whatsapp ed entro gg. 10, in assenza di risposta, si considerano accettate.
l) I genitori si impegnano a fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti delle località fuori dal comune di residenza, quando hanno con sé il figlio, con l'obbligo di comunicazione reciproca del recapito e dell'indirizzo in cui il minore sarà condotto.
m) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente con iscrizione del figlio minore.
n) Il signor si impegna a versare integralmente ed in via esclusiva le Controparte_1 rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, pari ad euro 540,00 mensili con tasso variabile.”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Tashkent (UZ) il 10/08/2005, alle condizioni CP_1 congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto 00141, parte 2, Serie C07, Anno 2006);
- nulla sulle spese
Roma, 30/10/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 52792/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. D'AMATO ORNELLA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SARRI ALESSANDRA Controparte_1
per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024; rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
b) La casa familiare sita in Roma, via di Settecamini n. 109, di proprietà del sig. CP_1 viene assegnata alla sig.ra dove continuerà a vivere con il figlio , il marito Pt_1 Per_1 asporterà i propri effetti personali.
c) Il figlio minore è collocato presso la madre, ma viene affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in capo a ciascun genitore, quando terranno con loro il minore.
d) Il padre terrà con sé il figlio quando potrà, previo accordo con la madre, essendo lo stesso all'estero per ragioni di lavoro e non potendo programmare con largo anticipo le frequentazioni, in ogni caso quando si trova in Italia starà con il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì, con prelievo alla scuola, e fino alla domenica sera sino alle 20.00 quando lo riporterà a casa della madre;
durante la settimana, per due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, previo accordo tra le parti sulle giornate.
e) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 10:00 del 23 dicembre sino alle
10.00 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 30 dicembre al 6 gennaio;
una settimana bianca, ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze pasquali tre giorni, in cui è ricompreso il giorno di pasqua o pasquetta, ad anni alterni con ciascun genitore
(Pasqua 2024 con il padre); durante le vacanze estive il padre, potrà tenere con sé il figlio per giorni 30, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, o comunque, in accordo con la madre. Dopo i periodi di vacanza ricomincerà la frequentazione ordinaria. Si precisa che la settimana con il weekend spetterà al genitore che non ha tenuto con sé il figlio in vacanza. I ponti determinati dal calendario scolastico e le festività infrasettimanali alternate, o con il padre o con la madre.
f) Resta inteso che tale calendario di frequentazioni potrà esser applicato quando il signor si trova in Italia e quindi potrà esser sempre modificato con l'accordo delle parti, CP_1 trovandosi il padre all'estero per ragioni di lavoro, se lo stesso rientra in Italia, permarranno le modalità ordinarie sopra precisate. g) Per il contributo al mantenimento ordinario dei minori, il padre verserà alla madre l'importo di € 300,00, a mezzo bonifico detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornamento ISTAT annuale, sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operaie degli impiegati.
h) Il padre provvederà al pagamento delle spese straordinarie al 50%. Le spese straordinarie per il figlio sono definite secondo il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre
2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); sono a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli minori con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa suddetto che di seguito si riportano: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie che necessitano di accordo saranno richieste tramite PEC, e-mail o whatsapp ed entro gg. 10, in assenza di risposta, si considerano accettate.
l) I genitori si impegnano a fornirsi tempestivamente e reciprocamente i recapiti delle località fuori dal comune di residenza, quando hanno con sé il figlio, con l'obbligo di comunicazione reciproca del recapito e dell'indirizzo in cui il minore sarà condotto.
m) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente con iscrizione del figlio minore.
n) Il signor si impegna a versare integralmente ed in via esclusiva le Controparte_1 rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, pari ad euro 540,00 mensili con tasso variabile.”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Tashkent (UZ) il 10/08/2005, alle condizioni CP_1 congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto 00141, parte 2, Serie C07, Anno 2006);
- nulla sulle spese
Roma, 30/10/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi