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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 43/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO FRANCESCA
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to DI FEO AGOSTINO CP_1 P.IVA_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/01/2019 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 674/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare e dichiarare che il ricorrente possiede i requisiti per conseguire la corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex. Art.2 legge 12 giugno 1984 n.222 “. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 07/05/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico con buon compenso, spondilodiscoartrosi con limitazione dei movimenti di flesso-estensione del rachide ridotti di 1/3”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo CP_1 dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a [...] il Parte_1
22/09/1964)], non possiede i requisiti per conseguire la corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex. Art.2 legge 12 giugno 1984 n.222;
Pag. 2 di 3 2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 08/04/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 43/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO FRANCESCA
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to DI FEO AGOSTINO CP_1 P.IVA_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/01/2019 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 674/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare e dichiarare che il ricorrente possiede i requisiti per conseguire la corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex. Art.2 legge 12 giugno 1984 n.222 “. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 07/05/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico con buon compenso, spondilodiscoartrosi con limitazione dei movimenti di flesso-estensione del rachide ridotti di 1/3”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo CP_1 dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato a [...] il Parte_1
22/09/1964)], non possiede i requisiti per conseguire la corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex. Art.2 legge 12 giugno 1984 n.222;
Pag. 2 di 3 2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 08/04/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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