Ordinanza collegiale 28 giugno 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON OS, DE ET, AN ET, FR UA, CO RE, ES HI, CO AG, AN AG, CO LE, rappresentati e difesi dall'avvocato Caterina Soricetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, n. 2;
nei confronti
IT Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo D'Auria, CO Saverio CantellaFilippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina 47;
Amministrazioni intimate, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Comitato BUAR CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Soricetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della relazione tecnica al Piano antenne del Comune di CA, Prot. 0006244 del 15/03/2024, nella parte in cui prevede, a pag. 25, quale zona di proprietà del Comune di CA ove poter installare antenne di Stazioni Radio Base (SRB) da parte dei Gestori, l’area «Via N. Sauro / Valle Oscura C.T. foglio 12 mappali 118-104-455 Destinazione PRG: Area E1: Aree boscate. Area PAI - F-14-0171 (P3-R2), Posizione SRB: circa N 43° 27’ 57.1”, E 13° 32’ 31.4”, 148 mslm Vincolo Idrogeologico RD 3267/23»;
- della delibera/ordinanza di approvazione della medesima e/o ogni altro provvedimento consequenziale di esecuzione;
- della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi semplificata, Rif. Pratica Edilizia n. 387/2024 – prot. 19854/2024 – IT OD IA PA (93026890017), IT PA (08936640963) […] Ubicazione: Contrada Concia, 7 – Prot. Gen. 19854/2024 del 14/11/2024;
- e di ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale alla citata pratica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di CA e di IT Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa MO De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnata determinazione di conclusione della Conferenza di servizi semplificata, è stata riscontrata positivamente l’istanza unica presentata da IT ai sensi degli artt. 43, 44, 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di CA (AN), in contrada Concia, 7, su un terreno censito catastalmente al foglio 12 particella n. 455.
I ricorrenti, assumendo di essere residenti nelle zone limitrofe al sito di ubicazione dell’impianto, agiscono in questa sede per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe. Il ricorso, dapprima proposto col rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione di IT ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1199/1971.
Il ricorso introduttivo si fonda su un unico motivo, incentrato sull’asserita prossimità della SRB a due siti sensibili, una scuola secondaria di primo grado e un centro educativo riabilitativo, in asserita violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), della legge regionale Marche n. 12/2017, ai sensi del quale è preclusa l’installazione di impianti di telecomunicazione “ su ” alcune tipologie di siti sensibili (tra cui le scuole) “ e loro relative pertinenze ”. Nella prospettazione dei ricorrenti, l’installazione della SRB a una distanza inferiore a 150 metri dal sito sensibile equivarrebbe alla collocazione dell’impianto nelle “ relative pertinenze ”, in tal modo cadendo nel predetto divieto. Inoltre, non sarebbe stata valutata una collocazione alternativa, tanto più che il Comune risulterebbe proprietario di una distinta area da destinare potenzialmente all’installazione dell’infrastruttura per telecomunicazione, catastalmente individuata al foglio 11, mappale 232, sempre in Contrada Concia, ma più distante dai siti sensibili.
Con motivi aggiunti, proposti a seguito di accesso agli atti, i ricorrenti hanno sollevato una ulteriore censura, sostenendo l’illegittima utilizzazione delle terre e rocce da scavo rispetto alle prescrizioni dettate in Conferenza di servizi, con cui si è introdotto il divieto/esclusione di posa in opera delle terre da scavo derivanti dal cantiere in aree boscate, che avrebbero dovuto essere allontanate dal cantiere per essere conferite in un sito autorizzato a tal fine.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, la società IT e il Comune di CA. IT eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sotto distinti profili e, in particolare:
- per l’impossibilità di ricorrere tramite ricorso al Presidente della Repubblica, dato il rito speciale accelerato ex art. 12 bis del DL n. 68/2022;
- per carenza di legittimazione ed interesse ad agire, sia perché i ricorrenti sarebbero residenti in zone che distano più di 150 metri dal sito, sia per la non invocabilità, in materia, del criterio della vicinitas , da solo non sufficiente;
- per mancata impugnazione di atti presupposti, quali il Regolamento Impianti, neppure nella parte in cui non pone limiti distanziali minimi dai siti sensibili. Né il ricorso è stato esteso al parere favorevole dell’RP, che ha accertato il rispetto dei limiti di esposizione fissati in sede statale.
In ogni caso, le parti resistenti deducono l’infondatezza dei gravami nel merito.
E’ stato spiegato, altresì, atto di intervento ad adiuvandum da parte del Comitato BUAR CA.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati e vanno respinti. Ciò consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da IT. Quanto all’eccezione di improcedibilità per mancata notifica del ricorso agli ulteriori soggetti individuati dall’art. 12 bis , comma 4, del DL n. 68/2022, essa deve ritenersi superata dall’intervenuta integrazione del contraddittorio.
2.1. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, “ in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito … Va però precisato che i regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree … In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete (Cons. Stato, sez. VI, n. 1200/2024; negli stessi precisi termini Cons. Stato, sez. VI, n. 5104/2024) ” ( ex multis , cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8345).
2.2. Ciò premesso, nel caso in esame il Regolamento per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione adottato dal Comune di CA con delibera n. 25/2024 non introduce divieti o limiti alle installazioni in determinate zone particolari, bensì individua, in coerenza con i principi normativi e giurisprudenziali, i siti in cui preferibilmente collocare gli impianti. La disciplina regolamentare, non a caso, non è oggetto di contestazione in questa sede.
Ciò che i ricorrenti lamentano, invece, è la non corretta applicazione dell’art. 10 della legge regionale Marche n. 12/2017, il quale vieta l’installazione di impianti “ su ” ospedali, scuole case di cura, impianti sportivi, ecc. e sulle relative aree di pertinenza, che, a loro dire, andrebbe letta intendendo il divieto esteso alle aree limitrofe a tali siti, anche fino a un raggio di 150 metri.
Il Collegio non condivide tale prospettazione, dal momento che, da un punto di vista propriamente letterale, la locuzione “ su ” contenuta nella norma non si presta a diverse interpretazioni e sta ad indicare “sopra” gli immobili in questione. Essa, inoltre, non estende affatto il divieto alle aree ricomprese entro una determinata distanza da detti insediamenti e dalla stessa non è possibile ricavare, neppure implicitamente, un limite distanziale; neanche è possibile considerare quali “aree di pertinenza” quelle limitrofe ai siti sensibili, non potendosi interpretare in tal senso il concetto di pertinenza, essendo esso chiaramente riferito alle pertinenze in senso tecnico-giuridico e non prestandosi la disposizione a differenti interpretazioni rispetto al senso letterale.
Tale lettura della norma trova conferma anche nella giurisprudenza formatasi in materia, la quale ha avuto modo di affermare, in diverse occasioni, che la previsione con cui le Amministrazioni vietano l’installazione di impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, e la consentono solo ad una determinata distanza da essi si presenta come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale. Il Comune, invece, può indicare i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni, salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2025, n. 8146; TAR Campania Napoli, sez. VII, 20 novembre 2023, n. 6393; TAR Marche Ancona, sez. I, 2 ottobre 2023, n. 598; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 1381).
Nel caso di specie, in assenza di particolari divieti nella disciplina regolamentare, l’Amministrazione ha agito in conformità a quanto prescritto dal citato art. 10, comma 1, lett. c), della legge regionale Marche n. 12/2017, che, in base alla sua corretta lettura, non impone alcun limite distanziale dai siti sensibili e dalle loro pertinenze, vietando l’istallazione delle antenne solo su di essi.
La mancata prescrizione di una distanza minima tra gli impianti e i predetti insediamenti non si traduce in un vuoto di tutela per la salute della popolazione fragile, dal momento che detta tutela è assicurata dal rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale che, in questo caso, come risulta dal parere favorevole RP (neppure contestato), sono del tutto rispettati.
2.3. La censura contenuta nei motivi aggiunti, quand’anche fosse fondata, non riguarda un vizio dell’autorizzazione bensì una irregolarità relativa alla fase esecutiva dei lavori; pertanto, la circostanza con essa evidenziata è del tutto irrilevante ai fini che occupano e il provvedimento autorizzatorio non può, per ciò stesso, dirsi illegittimo.
2.4. Per le medesime ragioni sopra esposte, destituito di fondamento è anche l’atto di intervento ad adiuvandum presentato dal Comitato Buon’AR CA, affidato, sostanzialmente, agli stessi motivi di doglianza.
2.5. Per tutto quanto innanzi argomentato, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti vanno respinti.
3. Le peculiarità della vicenda e la questione interpretativa affrontata giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De IA | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO