Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22321 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8992 del 2025, proposto da
IF Md AN SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Dimitri Francesco Paolo Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia 15;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso, emesso in data 28.1.2025 dalla Prefettura di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. NI NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che l’amministrazione resistente, con nota depositata in giudizio il 4 dicembre 2025, ha rappresentato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di aver convocato le parti presso lo SUI per il giorno 2 dicembre scorso;
- che, pertanto, in sintonia comunque con quanto richiesto dalle parti (che chiedono la declaratoria di cessata materia del contendere, anche se non è dato comprendere se la pretesa di parte ricorrente abbia trovato piena soddisfazione), il ricorso può comunque essere dichiarato improcedibile in ragione delle predette (nuove) determinazioni assunte dall’amministrazione resistente e del fatto che il provvedimento impugnato in questa sede è stato in ogni caso annullato in autotutela;
- che le spese del giudizio possono essere tuttavia compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI NG, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI NG |
IL SEGRETARIO