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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 04/02/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3962/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003059286000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003059286000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140010489900000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140010489900000 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio territoriale di Caserta, ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 02820259003059286/000 notificata il 29/08/2025 di €. 5.303,69.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica della cartella n. 02820140010489900000 di €. 5.269,41 indicata nel provvedimento impugnato riferita ad IRPEF e IVA anno 2010 nonché la prescrizione quinquennale del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituite in giudizio in data 16 ottobre 2025 e in data 3 novembre 2025 chiedono il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate in data 16 gennaio 2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ritenendo in particolare non provata la notifica della cartella di pagamento n. 02820140010489900000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione depositata in giudizio, risulta attestazione del messo notificatore di avvenuta consegna della cartella di pagamento 02820140010489900000 a mani della moglie del ricorrente in data 15 novembre 2014 per assenza temporanea del destinatario. Inoltre viene prodotta documentazione attestante l'invio di raccomandata informativa in data 1 dicembre 2014.
Destituita di fondamento risulta poi l'eccezione di prescrizione quinquennale del relativo credito. Al riguardo si fa presente che anche la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza consolidata, condivisa dall'adita Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, ancora con ordinanza 4385 del19 febbraio 2025 ha ribadito che "... Il credito erariale per la riscossione di imposte, in assenza di specifica previsione di un termine prescrizionale più breve, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non operando l'estinzione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. ..." .
Tanto chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, questa Corte di
Giustizia Tributaria ritiene che nella fattispecie dedotta non possa trovare applicazione la disciplina emergenziale invocata ed in particolare l'art 68, comma 4bis del DL 18/2020 ("Cura Italia"), convertito, con modificazione dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e ciò in quanto l'art 68, comma 4 bis esplicitamente prevede che debba trattarsi di carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai precedenti commi 1 e 2bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
In tal senso si richiama anche la sentenza del 12/03/2025, n. 4/694 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia la quale ha precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68, comma 4-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modd. in L. 24 aprile
2020, n. 27, si applica esclusivamente ai carichi tributari affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo
2020 e il 31 agosto 2021, restando esclusi quelli affidati prima di tale periodo.
Conseguentemente risultano prescritti i crediti pretesi.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO NA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3962/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003059286000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003059286000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140010489900000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140010489900000 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio territoriale di Caserta, ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 02820259003059286/000 notificata il 29/08/2025 di €. 5.303,69.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica della cartella n. 02820140010489900000 di €. 5.269,41 indicata nel provvedimento impugnato riferita ad IRPEF e IVA anno 2010 nonché la prescrizione quinquennale del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituite in giudizio in data 16 ottobre 2025 e in data 3 novembre 2025 chiedono il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate in data 16 gennaio 2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ritenendo in particolare non provata la notifica della cartella di pagamento n. 02820140010489900000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione depositata in giudizio, risulta attestazione del messo notificatore di avvenuta consegna della cartella di pagamento 02820140010489900000 a mani della moglie del ricorrente in data 15 novembre 2014 per assenza temporanea del destinatario. Inoltre viene prodotta documentazione attestante l'invio di raccomandata informativa in data 1 dicembre 2014.
Destituita di fondamento risulta poi l'eccezione di prescrizione quinquennale del relativo credito. Al riguardo si fa presente che anche la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza consolidata, condivisa dall'adita Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica, ancora con ordinanza 4385 del19 febbraio 2025 ha ribadito che "... Il credito erariale per la riscossione di imposte, in assenza di specifica previsione di un termine prescrizionale più breve, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non operando l'estinzione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. ..." .
Tanto chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, questa Corte di
Giustizia Tributaria ritiene che nella fattispecie dedotta non possa trovare applicazione la disciplina emergenziale invocata ed in particolare l'art 68, comma 4bis del DL 18/2020 ("Cura Italia"), convertito, con modificazione dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e ciò in quanto l'art 68, comma 4 bis esplicitamente prevede che debba trattarsi di carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai precedenti commi 1 e 2bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
In tal senso si richiama anche la sentenza del 12/03/2025, n. 4/694 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia la quale ha precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68, comma 4-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modd. in L. 24 aprile
2020, n. 27, si applica esclusivamente ai carichi tributari affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo
2020 e il 31 agosto 2021, restando esclusi quelli affidati prima di tale periodo.
Conseguentemente risultano prescritti i crediti pretesi.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO NA