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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. RI GI Di AR Presidente
2) dott. Michele De RI Consigliere
3) dott. AT GR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1251 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
AR NN
- Appellante - C O N T R O
CP_1
- Appellato contumace - All'udienza dell'11/12/2025, assenti le parti, la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza, completa di motivazione. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 256/2023 del 5.04.2023 il Tribunale di Marsala ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1 il 10.12.2022, diretta a sentir dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicatogli dall' rispettivamente con lettera del 28 gennaio 2022, per l'importo di € CP_1
4.572,59 e con lettere del 18 febbraio 2022, 16 marzo 2022 e 23 marzo 2022 con richieste di restituzione (rispettivamente di € 4.572,59, € 1.304,04 ed € 885,25) per periodi diversi;
invocando l'applicazione degli artt. 52 L. n.88/1989 e 13 L. n.412/1991, il ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito alla luce della propria buona fede, lamentava il difetto di motivazione dei provvedimenti indicati e, comunque, il mancato superamento dei limiti di reddito. Il Tribunale ha, in particolare, osservato che il ricorrente non aveva specificamente contestato “la sopravvenuta mancanza del requisito sanitario sotteso alla pensione ricevuta ed alla erogazione della maggiorazione sociale a quest'ultima collegata né la percezione con riferimento al 2019 di redditi (da lavoro dipendente), né la revoca della prestazione
1 ad esito della visita di revisione”; lo stesso, inoltre, non aveva provato il possesso dei requisiti necessari al mantenimento delle prestazioni revocate;
riteneva, inoltre, non sussistere neppure il legittimo affidamento, sia alla luce della pacifica consapevolezza dell'esito delle menzionate visite di revisione del requisito sanitario che del difetto di prova della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2019.
ha interposto appello avverso tale sentenza con Parte_1 ricorso depositato il 2.12.2023. L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza dell'11.12.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., assenti le parti, la Corte ha deciso dando lettura della presente sentenza, completa di motivazione.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente evocato CP_1 in giudizio e non costituitosi. Deve poi darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 4.12.2025 né a quella odierna dell'11.12.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_1 dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 256/2023 resa il 5.04.2023 dal Tribunale di Marsala. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT GR RI GI Di AR
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