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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 679/2025
Udienza del 2/10/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte ricorrente Pt_1 presente personalmente l'avv. Giovanni Dini.
[...]
Il giudice dà inizio alla istruttoria orale.
Viene introdotto il teste che, prestato il giuramento di rito, così dichiara: “sono e mi chiamo nato a [...] , il [...] e residente in [...], Testimone_1
Via montanina n. 4”.
Sentito sui capitoli di parte ricorrente di cui al ricorso, così risponde: “sono il marito dell'attrice in regime di separazione patrimoniale”.
Sul cap. 1) “la sig.ra è la proprietaria dell'autovettura Mercedes GLC di Parte_1 colore grigio targata 1M (All. 1 – copia libretto di circolazione) e che in data
15.3.2025, volendo vendere tale veicolo, pubblicava annuncio sul sito Autoscout per il prezzo di euro 22.500,00 e dopo pochi minuti veniva contattata telefonicamente, io ho potuto verificare perché l'ho sentita rispondere al telefono però mia moglei mi disse di essere contenta perché aveva ricevuto risposta subito”; sul cap. 2) “Vero che la sig.ra concordava un incontro presso l'uscita Parte_1 autostradale di Pistoia per il giorno 18 marzo 2025 ad ore 16 (io l'avevo accompa- gnata) e quel giorno si presentavano tre persone su di una vettura VW T-Roc di colore blu elettrico (una donna incinta e due uomini) che confermavano interesse all'acqui- sto e chiedevano di provare la Mercedes;
la vettura veniva provata dall'uomo meno giovane che disse che l'avrebbe comprata;
questi soddisfatto del veicolo in vendita, faceva una telefonata, asseritamente al proprio padre, perché provvedesse a corri- spondere la somma convenuta di Euro 22.500,00 con bonifico istantaneo”; sul cap. 3) “la sig.ra e il signor sottoscrivevano (all.3 – accordo) Parte_1 CP_1 accordo riguardante la consegna materiale della vettura Mercedes solo quando il bonifico di Euro 22.500,00 fosse materialmente stato accreditato sul conto corrente della venditrice e nel frattempo l'acquirente, tramite il telefono, scaricava e conse- gnava alla NOa un apparente ordine di bonifico presso CA ES (all. 4 Pt_1
– copia contabile) a dimostrazione dell'operazione concordata come effettuato da
(all. 5 – visura camerale)”; CP_2
1 sul cap. 4) “Vero che sulla scorta di quel bonifico che appariva regolare e convin- cente, le parti si recavano presso l'Agenzia di pratiche auto di NI AT SN in Pistoia Via Fiorentina n. 136 per eseguire il passaggio di proprietà (all. 6 – dichia- razione di vendita), con riserva di consegnare materialmente la vettura Mercedes in oggetto, una volta che il prezzo convenuto fosse stato nella effettiva disponibilità sul conto corrente della signora il nuovo libretto di circolazione con annotato il no- Pt_1 minativo dell'acquirente in persona dell'amministratore unico CP_2 [...]
nato in [...] il [...] (C.F. ) veniva con- Controparte_3 C.F._1 segnato a quest'ultimo”; sul cap. 5) “Vero che in attesa di avere la prova certa del bonifico giunto sul conto, la signora procrastinava la consegna materiale della vettura ed interessava Pt_1
CA ES filiale centrale di Pistoia circa l'effettività del pagamento;
la CA, esaminata la copia del bonifico, faceva osservare che esso era sicuramente falso”.
Si dà atto che le precedenti dichiarazioni sono state lette al teste che le ha confer- mate e che lo stesso viene esentato dalla firma in quanto privo di quella digitale.
Viene introdotto il teste che, prestato il giuramento di rito, così dichiara: “sono e mi chiamo nato a [...], il [...] e residente in [...]
Ombrone 36 a Quarrata”.
Sentito sul capitolo 6) di parte ricorrente di cui al ricorso, così risponde: “lavoro per una agenzia di pratica automobilistiche ”.
Sul cap. 6) “è vero che ho seguito per incarico della signora la vendita Parte_1 della vettura Mercedes targata 1M come da allegati 1 e 6 che mi si mostrano, conferendo con le parti del contratto e che il NO garantiva a Persona_1 più riprese l'avvenuto pagamento della vettura”.
A domanda avv. Dini: “banca ES disse che il bonifico era falso”.
Si dà atto che le precedenti dichiarazioni sono state lette al teste che le ha confer- mate e che lo stesso viene esentato dalla firma in quanto privo di quella digitale.
A questo punto il giudice ordina la discussione della causa e l'avv. Dini insite per l'accoglimento della domanda.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
2 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 2/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c nel procedimento RG n. 679/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._2 dall'avv. DINI GIOVANNI;
- parte ricorrente –
Contro
cod. fisc. quale legale rappre- Persona_1 C.F._1 sentante di (p. iva ); CP_4 P.IVA_1
- parte resistente –
Oggetto: risoluzione contratto vendita.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni di- versa istanza ed eccezione: accertare la nullità – annullabilità del contratto orale di compra- vendita di bene mobile registrato, autovettura Mercedes targata 1M , come risultante dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) in data 18.3.2025 tra la ricorrente NOa
[...] ata a Pistoia il 22 aprile 1963, C.F. , residente in [...], e la in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 NO nato in [...] il [...] (C.F. ) per l'illi- Persona_1 C.F._1 ceità del contratto stesso frutto del reato di truffa in danno della NOa Accerti il danno Pt_1 non patrimoniale cagionato alla ricorrente come conseguente all'illecito addebitabile al NO
nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Ditta Persona_1 SA.GA.SPA. SRL corrente in Ravenna (RA) Via delle Nazioni n. 12/A – 48122 Marina di Ra- venna (P.IVA) e responsabile del reato di truffa, tentata o perfezionata in P.IVA_1 danno della ricorrente e lo condanni al risarcimento di quei danni nella misura di Euro10.000,00 (diecimila) ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ordinando al P.R.A. Automobilistico la cancellazione dell'apparente operazione di vendita della vettura Mercedes tg. 1M, con ogni consequenziale pronuncia, anche correttiva della Carta di Circolazione di tale veicolo. Vittoria di compensi e spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.- , premesso di essere la proprietaria di autovettura Mercedes Parte_1
GLC di colore grigio targata 1M, ha dedotto di avere pubblicato annuncio di vendita della stessa per il prezzo di € 22.500,00, ricevendo, poco dopo, la telefonata di tale che manifestava immediato interesse all'acquisto. Concordato Persona_2 un incontro il giorno 18 marzo 2025 ad ore 16 si presentavano tre persone e di esso l'uomo di nome dopo avere provato la macchina, soddi- Persona_1 sfatto di essa, effettuava una telefonata, asseritamente per ordinare il pagamento mediante bonifico istantaneo di cui poi forniva la prova scaricando l'ordine di bo- nifico presso CA ES. Le parti poi si recavano presso l'Agenzia di pratiche auto di NI AT SN in Pistoia Via Fiorentina n. 136 per eseguire il pas- saggio di proprietà e la stampa del nuovo libretto di circolazione con annotato il nominativo dell'acquirente in persona dell'amministratore unico CP_2
. In attesa di avere la prova certa del bonifico giunto sul conto, Persona_1 la NOa procrastinava la consegna materiale della vettura ed interessava Pt_1
CA ES filiale centrale di Pistoia circa l'effettività del pagamento che, esami- nata la copia del bonifico, faceva osservare che esso era sicuramente falso.
Parte convenuta nonostante la rituale notifica all'indirizzo pec non si è co- stituita in giudizio.
2. L'istruttoria orale, come sopra espletata, non consente di nutrire dubbi in ordine al fondamento della domanda attorea.
Infatti, il teste ha confermato il racconto dell'attrice in re- Testimone_1 lazione al mancato pagamento della somma pattuita, apparentemente oggetto di un bonifico bancario risultato poi falso come affermato dalla banca ES all'uopo interpellata. Alle prove per testi si aggiungono i documenti depositati che consen- tono di accertare il pieno fondamento della domanda anche indipendentemente dalla mancata costituzione della convenuta.
Da ciò consegue la risoluzione del contratto di vendita con conseguente ri- pristino della proprietà in capo all'attrice e l'emanazione dell'ordine di annotazione della risoluzione presso il PRA affinché l'attrice possa ottenere nuova carta di cir- colazione ad essa intestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la risoluzione per inadempimento della parte acquirente del con- tratto di vendita dell'autovettura Mercedes targata 1M stipulato il 18 marzo
4 2025 tra e la in persona del suo legale rappre- Parte_1 Controparte_5 sentante;
Persona_1
- ordina che la presente sentenza sia annotata presso il Pubblico Registro
Automobilistico e che sia rilasciata nuova carta di circolazione del veicolo a nome dell'attrice;
- condanna parte convenuta nella qualità specificata a rifondere le spese legali sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
2/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 679/2025
Udienza del 2/10/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte ricorrente Pt_1 presente personalmente l'avv. Giovanni Dini.
[...]
Il giudice dà inizio alla istruttoria orale.
Viene introdotto il teste che, prestato il giuramento di rito, così dichiara: “sono e mi chiamo nato a [...] , il [...] e residente in [...], Testimone_1
Via montanina n. 4”.
Sentito sui capitoli di parte ricorrente di cui al ricorso, così risponde: “sono il marito dell'attrice in regime di separazione patrimoniale”.
Sul cap. 1) “la sig.ra è la proprietaria dell'autovettura Mercedes GLC di Parte_1 colore grigio targata 1M (All. 1 – copia libretto di circolazione) e che in data
15.3.2025, volendo vendere tale veicolo, pubblicava annuncio sul sito Autoscout per il prezzo di euro 22.500,00 e dopo pochi minuti veniva contattata telefonicamente, io ho potuto verificare perché l'ho sentita rispondere al telefono però mia moglei mi disse di essere contenta perché aveva ricevuto risposta subito”; sul cap. 2) “Vero che la sig.ra concordava un incontro presso l'uscita Parte_1 autostradale di Pistoia per il giorno 18 marzo 2025 ad ore 16 (io l'avevo accompa- gnata) e quel giorno si presentavano tre persone su di una vettura VW T-Roc di colore blu elettrico (una donna incinta e due uomini) che confermavano interesse all'acqui- sto e chiedevano di provare la Mercedes;
la vettura veniva provata dall'uomo meno giovane che disse che l'avrebbe comprata;
questi soddisfatto del veicolo in vendita, faceva una telefonata, asseritamente al proprio padre, perché provvedesse a corri- spondere la somma convenuta di Euro 22.500,00 con bonifico istantaneo”; sul cap. 3) “la sig.ra e il signor sottoscrivevano (all.3 – accordo) Parte_1 CP_1 accordo riguardante la consegna materiale della vettura Mercedes solo quando il bonifico di Euro 22.500,00 fosse materialmente stato accreditato sul conto corrente della venditrice e nel frattempo l'acquirente, tramite il telefono, scaricava e conse- gnava alla NOa un apparente ordine di bonifico presso CA ES (all. 4 Pt_1
– copia contabile) a dimostrazione dell'operazione concordata come effettuato da
(all. 5 – visura camerale)”; CP_2
1 sul cap. 4) “Vero che sulla scorta di quel bonifico che appariva regolare e convin- cente, le parti si recavano presso l'Agenzia di pratiche auto di NI AT SN in Pistoia Via Fiorentina n. 136 per eseguire il passaggio di proprietà (all. 6 – dichia- razione di vendita), con riserva di consegnare materialmente la vettura Mercedes in oggetto, una volta che il prezzo convenuto fosse stato nella effettiva disponibilità sul conto corrente della signora il nuovo libretto di circolazione con annotato il no- Pt_1 minativo dell'acquirente in persona dell'amministratore unico CP_2 [...]
nato in [...] il [...] (C.F. ) veniva con- Controparte_3 C.F._1 segnato a quest'ultimo”; sul cap. 5) “Vero che in attesa di avere la prova certa del bonifico giunto sul conto, la signora procrastinava la consegna materiale della vettura ed interessava Pt_1
CA ES filiale centrale di Pistoia circa l'effettività del pagamento;
la CA, esaminata la copia del bonifico, faceva osservare che esso era sicuramente falso”.
Si dà atto che le precedenti dichiarazioni sono state lette al teste che le ha confer- mate e che lo stesso viene esentato dalla firma in quanto privo di quella digitale.
Viene introdotto il teste che, prestato il giuramento di rito, così dichiara: “sono e mi chiamo nato a [...], il [...] e residente in [...]
Ombrone 36 a Quarrata”.
Sentito sul capitolo 6) di parte ricorrente di cui al ricorso, così risponde: “lavoro per una agenzia di pratica automobilistiche ”.
Sul cap. 6) “è vero che ho seguito per incarico della signora la vendita Parte_1 della vettura Mercedes targata 1M come da allegati 1 e 6 che mi si mostrano, conferendo con le parti del contratto e che il NO garantiva a Persona_1 più riprese l'avvenuto pagamento della vettura”.
A domanda avv. Dini: “banca ES disse che il bonifico era falso”.
Si dà atto che le precedenti dichiarazioni sono state lette al teste che le ha confer- mate e che lo stesso viene esentato dalla firma in quanto privo di quella digitale.
A questo punto il giudice ordina la discussione della causa e l'avv. Dini insite per l'accoglimento della domanda.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
2 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 2/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c nel procedimento RG n. 679/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._2 dall'avv. DINI GIOVANNI;
- parte ricorrente –
Contro
cod. fisc. quale legale rappre- Persona_1 C.F._1 sentante di (p. iva ); CP_4 P.IVA_1
- parte resistente –
Oggetto: risoluzione contratto vendita.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni di- versa istanza ed eccezione: accertare la nullità – annullabilità del contratto orale di compra- vendita di bene mobile registrato, autovettura Mercedes targata 1M , come risultante dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) in data 18.3.2025 tra la ricorrente NOa
[...] ata a Pistoia il 22 aprile 1963, C.F. , residente in [...], e la in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 NO nato in [...] il [...] (C.F. ) per l'illi- Persona_1 C.F._1 ceità del contratto stesso frutto del reato di truffa in danno della NOa Accerti il danno Pt_1 non patrimoniale cagionato alla ricorrente come conseguente all'illecito addebitabile al NO
nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Ditta Persona_1 SA.GA.SPA. SRL corrente in Ravenna (RA) Via delle Nazioni n. 12/A – 48122 Marina di Ra- venna (P.IVA) e responsabile del reato di truffa, tentata o perfezionata in P.IVA_1 danno della ricorrente e lo condanni al risarcimento di quei danni nella misura di Euro10.000,00 (diecimila) ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ordinando al P.R.A. Automobilistico la cancellazione dell'apparente operazione di vendita della vettura Mercedes tg. 1M, con ogni consequenziale pronuncia, anche correttiva della Carta di Circolazione di tale veicolo. Vittoria di compensi e spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.- , premesso di essere la proprietaria di autovettura Mercedes Parte_1
GLC di colore grigio targata 1M, ha dedotto di avere pubblicato annuncio di vendita della stessa per il prezzo di € 22.500,00, ricevendo, poco dopo, la telefonata di tale che manifestava immediato interesse all'acquisto. Concordato Persona_2 un incontro il giorno 18 marzo 2025 ad ore 16 si presentavano tre persone e di esso l'uomo di nome dopo avere provato la macchina, soddi- Persona_1 sfatto di essa, effettuava una telefonata, asseritamente per ordinare il pagamento mediante bonifico istantaneo di cui poi forniva la prova scaricando l'ordine di bo- nifico presso CA ES. Le parti poi si recavano presso l'Agenzia di pratiche auto di NI AT SN in Pistoia Via Fiorentina n. 136 per eseguire il pas- saggio di proprietà e la stampa del nuovo libretto di circolazione con annotato il nominativo dell'acquirente in persona dell'amministratore unico CP_2
. In attesa di avere la prova certa del bonifico giunto sul conto, Persona_1 la NOa procrastinava la consegna materiale della vettura ed interessava Pt_1
CA ES filiale centrale di Pistoia circa l'effettività del pagamento che, esami- nata la copia del bonifico, faceva osservare che esso era sicuramente falso.
Parte convenuta nonostante la rituale notifica all'indirizzo pec non si è co- stituita in giudizio.
2. L'istruttoria orale, come sopra espletata, non consente di nutrire dubbi in ordine al fondamento della domanda attorea.
Infatti, il teste ha confermato il racconto dell'attrice in re- Testimone_1 lazione al mancato pagamento della somma pattuita, apparentemente oggetto di un bonifico bancario risultato poi falso come affermato dalla banca ES all'uopo interpellata. Alle prove per testi si aggiungono i documenti depositati che consen- tono di accertare il pieno fondamento della domanda anche indipendentemente dalla mancata costituzione della convenuta.
Da ciò consegue la risoluzione del contratto di vendita con conseguente ri- pristino della proprietà in capo all'attrice e l'emanazione dell'ordine di annotazione della risoluzione presso il PRA affinché l'attrice possa ottenere nuova carta di cir- colazione ad essa intestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la risoluzione per inadempimento della parte acquirente del con- tratto di vendita dell'autovettura Mercedes targata 1M stipulato il 18 marzo
4 2025 tra e la in persona del suo legale rappre- Parte_1 Controparte_5 sentante;
Persona_1
- ordina che la presente sentenza sia annotata presso il Pubblico Registro
Automobilistico e che sia rilasciata nuova carta di circolazione del veicolo a nome dell'attrice;
- condanna parte convenuta nella qualità specificata a rifondere le spese legali sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
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Il giudice dott. Matteo Marini
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