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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NA UN, nella causa iscritta al n.10056/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIAMMARIA FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. GIOVENCO ANTONIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 4/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 676/2023 con cui le era stato ingiunto, in solido con il pagamento Controparte_2 della somma di euro 26.520,80, oltre accessori come per legge ed euro 800,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., chiedendone la revoca, col favore delle spese di lite.
L'opposto, costituitosi in giudizio, contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Istruita documentalmente, risultando generiche e valutative le richieste istruttorie di parte opposta, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
L'opposizione risulta fondata.
L'opponente ha infatti contestato la sussistenza della responsabilità solidale invocata ex art. 29
D. Lgs. 276/2003 dall'opposto, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati con Controparte_2 quest'ultima avrebbe adibito allo svolgimento dei lavori esclusivamente il personale con qualifica di operaio, inoltre l'opposto non aveva neanche specificamente indicato in quale preciso appalto avrebbe prestato attività lavorativa.
Orbene le superiori contestazioni appaiono fondate, non avendo l'opposto dimostrato di aver svolto continuativamente attività lavorativa nell'ambito di un preciso appalto dell'opponente, avendo formulato dei capitoli di prova che, si ribadisce, risultano valutativi e generici e, pertanto, non sono stati ammessi;
né tantomeno ciò emerge dalle email in atti e dalla copia del badge, dovendo l'opposto dimostrare di aver svolto una specifica attività lavorativa nell'ambito di un preciso appalto, né tantomeno l'esclusività della prestazione resa da IS Sud per Fincantieri può emergere dall'allegato n. 3 di parte opposta, trattandosi di una indicazione delle aziende dell'indotto.
***
Le spese, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta
(processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 4/11/2025
La Giudice del Lavoro
NA UN