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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA TO all'udienza del
5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
Argentina il 17/12/1965, residente in [...]2631, San Andres, General San Martin,
Provincia di Buenos Aires, Argentina, (C.F. Parte_2
) nato in [...] il [...], residente in [...]2631, San C.F._2
Andres, General San Martin, Provincia di Buenos Aires, Argentina, Parte_3
(C.F. ) nata in [...] il [...],
[...] C.F._3 residente in [...]2631, San Andres, General San Martin, Provincia di Buenos Aires,
C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_4 C.F._4 legalmente rappresentato dai genitori e Parte_3 Persona_1 residente in [...]2631, San Andres, General San Martin, Provincia di Buenos Aires, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Graciela Cerulli, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 l'avv. Graciela Cerulli ha chiesto il riconosciuto della cittadinanza iure sanguinis in favore dei ricorrenti nato in Parte_5
Argentina il 28/8/1946, nata in [...] il [...], Parte_6 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] Parte_7 Parte_8
l'8/8/2001 e nata in [...] il [...]. All'atto Parte_9 dell'iscrizione a ruolo della causa, al posto degli indicati ricorrenti, ha però riportato altri nominativi, nello specifico (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], (C.F. ) nato Parte_2 C.F._2 in Argentina il 18/11/1994. (C.F. ) nata Parte_3 C.F._3 in Argentina il 31/10/1992 e (C.F. ) nato in Parte_4 C.F._4
Argentina il 13/2/2018; ha anche depositato la procura alle liti rilasciatale da questi ultimi e la documentazione riguardante i medesimi soggetti, la loro linea di discendenza e quanto necessario a comprovare la continuità della trasmissione dello status di cittadino italiano.
Dopo un anno dalla proposizione del ricorso, con nota depositata in data 21/10/2025, il medesimo difensore ha precisato di non aver notificato l'atto introduttivo all'amministrazione in quanto aveva errato nella predisposizione del fascicolo processuale allegando agli atti il ricorso di Parte_5 Parte_6 [...]
, e ha chiesto, quindi, “di Parte_7 Pt_8 Parte_8 Parte_9 prendere atto dell'errore materiale di deposito del ricorso;
di acquisire agli atti il ricorso corretto depositato contestualmente alla nota, da intendersi sostitutivo del precedente;
di disporre la rimessione nei termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., stante la natura meramente materiale dell'errore e l'assenza di qualsiasi intento dilatorio”.
Il ricorso è inammissibile in quanto non v'è coincidenza fra i soggetti che hanno proposto la domanda (identificati in coloro che sono riportati in ricorso) - peraltro privi di assistenza tecnica in quanto manca agli atti la procura conferita al difensore - e quelli per i quali è stata invece richiesta l'iscrizione a ruolo della causa, né è possibile autorizzare la sostituzione degli atti processuali per renderli conformi al fascicolo telematico creato con l'iscrizione a ruolo, e tanto meno dell'atto di impulso processuale, non consentita da alcuna norma del codice di rito.
Pag. 2 di 3 Nulla va disposto sulle spese processuali non avendo le parti nemmeno instaurato il contraddittorio con l'amministrazione.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
2. NULLA per le spese.
Il Giudice
SA TO
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA TO all'udienza del
5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
Argentina il 17/12/1965, residente in [...]2631, San Andres, General San Martin,
Provincia di Buenos Aires, Argentina, (C.F. Parte_2
) nato in [...] il [...], residente in [...]2631, San C.F._2
Andres, General San Martin, Provincia di Buenos Aires, Argentina, Parte_3
(C.F. ) nata in [...] il [...],
[...] C.F._3 residente in [...]2631, San Andres, General San Martin, Provincia di Buenos Aires,
C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_4 C.F._4 legalmente rappresentato dai genitori e Parte_3 Persona_1 residente in [...]2631, San Andres, General San Martin, Provincia di Buenos Aires, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Graciela Cerulli, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 l'avv. Graciela Cerulli ha chiesto il riconosciuto della cittadinanza iure sanguinis in favore dei ricorrenti nato in Parte_5
Argentina il 28/8/1946, nata in [...] il [...], Parte_6 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] Parte_7 Parte_8
l'8/8/2001 e nata in [...] il [...]. All'atto Parte_9 dell'iscrizione a ruolo della causa, al posto degli indicati ricorrenti, ha però riportato altri nominativi, nello specifico (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], (C.F. ) nato Parte_2 C.F._2 in Argentina il 18/11/1994. (C.F. ) nata Parte_3 C.F._3 in Argentina il 31/10/1992 e (C.F. ) nato in Parte_4 C.F._4
Argentina il 13/2/2018; ha anche depositato la procura alle liti rilasciatale da questi ultimi e la documentazione riguardante i medesimi soggetti, la loro linea di discendenza e quanto necessario a comprovare la continuità della trasmissione dello status di cittadino italiano.
Dopo un anno dalla proposizione del ricorso, con nota depositata in data 21/10/2025, il medesimo difensore ha precisato di non aver notificato l'atto introduttivo all'amministrazione in quanto aveva errato nella predisposizione del fascicolo processuale allegando agli atti il ricorso di Parte_5 Parte_6 [...]
, e ha chiesto, quindi, “di Parte_7 Pt_8 Parte_8 Parte_9 prendere atto dell'errore materiale di deposito del ricorso;
di acquisire agli atti il ricorso corretto depositato contestualmente alla nota, da intendersi sostitutivo del precedente;
di disporre la rimessione nei termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., stante la natura meramente materiale dell'errore e l'assenza di qualsiasi intento dilatorio”.
Il ricorso è inammissibile in quanto non v'è coincidenza fra i soggetti che hanno proposto la domanda (identificati in coloro che sono riportati in ricorso) - peraltro privi di assistenza tecnica in quanto manca agli atti la procura conferita al difensore - e quelli per i quali è stata invece richiesta l'iscrizione a ruolo della causa, né è possibile autorizzare la sostituzione degli atti processuali per renderli conformi al fascicolo telematico creato con l'iscrizione a ruolo, e tanto meno dell'atto di impulso processuale, non consentita da alcuna norma del codice di rito.
Pag. 2 di 3 Nulla va disposto sulle spese processuali non avendo le parti nemmeno instaurato il contraddittorio con l'amministrazione.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
2. NULLA per le spese.
Il Giudice
SA TO
Pag. 3 di 3