Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2021, proposto da
Cartotecnica Veneta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giuri, Alessandro Veronese, Federica Ostan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
contro
Comune di San Pietro in Gu, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Padova, A.R.P.A.V. - Direzione Centrale, A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Padova, Ulss 6 Euganea, non costituiti in giudizio;
Consiglio di Bacino Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di San Pietro In Gu prot. n. 6457 del 2 luglio 2021, ricevuta in pari data con PEC dalla ricorrente ed avente ad oggetto “Sito di Via Marconi n. 1 di San Pietro In Gu - Trasmissione documentazione ”;
- ne limiti d'interesse, del Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 28 aprile 2021, ricevuto - assieme alla suindicata nota comunale - con PEC del 2 luglio 2021 ed avente ad oggetto “Ex Cartiera LA, Via G. Marconi, n, 1. Valutazione del Progetto preliminare di messa in sicurezza permanente codice rif. 1122.19.03 ” ;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro in Gu e del Consiglio di Bacino Brenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. CO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Cartotecnica Veneta S.p.A. ha acquistato il complesso immobiliare sito in Via Marconi n. 1, San Pietro in Gu, precedentemente di proprietà della AR LA S.r.l. in liquidazione. L’acquisto è avvenuto nel 2015, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. Il contratto di compravendita prevedeva che la ricorrente si facesse carico della rimozione di rifiuti interrati non pericolosi, già oggetto di un’ordinanza comunale del 2010.
Successivamente, la ricorrente ha rilevato la presenza di una contaminazione da fibre di amianto nei rifiuti interrati, non precedentemente nota. Tale scoperta ha portato alla convocazione di una serie di tavoli tecnici e conferenze di servizi, culminati nel verbale della conferenza di servizi istruttoria del 28 aprile 2021, in cui gli Enti coinvolti hanno richiesto alla ricorrente di presentare un progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) che prevedesse, oltre al capping, una palancolatura laterale totale del sito.
II. La ricorrente ha impugnato il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 28 aprile 2021 e la nota comunale prot. n. 6457 del 2 luglio 2021, prospettando i seguenti motivi:
(1) Violazione del principio "chi inquina paga": la ricorrente sostiene di essere un proprietario incolpevole e di non essere responsabile dell’abbandono dei rifiuti, che risulterebbero riconducibili al precedente proprietario, AR LA S.r.l. La ricorrente afferma che gli oneri di messa in sicurezza permanente debbano gravare esclusivamente sul soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti.
(2) Inammissibilità del ricorso per natura endoprocedimentale dell’atto impugnato: il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 28 aprile 2021 costituirebbe un atto meramente interlocutorio e privo di effetti lesivi, in quanto non rappresenta una determinazione conclusiva del procedimento.
(3) Erronea applicazione della normativa ambientale: la ricorrente contesta l’applicazione delle disposizioni del Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, sostenendo che la situazione in esame rientri nella disciplina dell’abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 del medesimo decreto legislativo.
(4) Eccesso di potere e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità: La ricorrente ritiene che la richiesta di una palancolatura laterale totale sia sproporzionata rispetto alla situazione ambientale del sito, che non presenta contaminazione delle matrici ambientali circostanti.
III. Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Pietro in Gu e il Consiglio di Bacino Brenta, che hanno resistito nel merito ed eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 28 aprile 2021 costituisce un atto endoprocedimentale privo di effetti lesivi. Secondo le amministrazioni, il verbale si limita a richiedere alla ricorrente di presentare un progetto di messa in sicurezza permanente conforme agli standard tecnici richiesti, senza imporre obblighi definitivi.
La conferenza di servizi istruttoria avrebbe avuto il solo scopo di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, senza adottare determinazioni conclusive. Pertanto, il verbale non può essere considerato lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
Chiamata alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.
IV. Fondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 28 aprile 2021, convocata su richiesta della ricorrente, costituisce, invero, un atto endoprocedimentale, privo di effetti lesivi diretti e non idoneo a incidere sulla posizione giuridica della ricorrente.
Tale atto non è, dunque, autonomamente impugnabile, poiché esso non dà luogo effetti immediati né determina un arresto procedimentale, ancorché implicito, risolvendosi in una mera pronuncia interlocutoria.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli atti endoprocedimentali, quale dev’essere qualificato il verbale oggetto del gravame, non sono idonei a produrre effetti lesivi diretti, proprio perché da essi non scaturisce alcuna determinazione conclusiva del procedimento.
Come viene, infatti, confermato da costante giurisprudenza “ è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso proposto avverso il verbale della conferenza di servizi istruttoria in quanto avente natura endoprocedimentale e, come tale, risultando privo di autonoma capacità lesiva, laddove valenza effettivamente determinativa della fattispecie e, pertanto, eventualmente lesiva va riconosciuta al solo successivo provvedimento finale ” (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2013, n. 4507; Tar Basilicata, 7 giugno 2014, n. 367; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2013, n. 5889; Tar Lazio, Latina, sez. II, 2 febbraio 2011, n. 68. T.A.R. Basilicata, 7 novembre 2015, n. 677).
I verbali delle conferenze di servizi istruttorie, invero, possono “ essere censurati solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento ”, atteso che “ l'interesse a ricorrere è subordinato alla sussistenza di un'attuale e concreta lesività ”. Interesse che appare del tutto mancante nel caso di specie, in quanto le determinazioni avversate dalla ricorrente risultano prive di un contenuto autonomamente precettivo e, come tali, non sono direttamente lesive (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 10 febbraio 2021, n. 142).
In definitiva, dalla conferenza di servizi istruttoria del 28 aprile 2021 non conseguono effetti immediati, né, a ben guardare, un arresto procedimentale, essendo state richieste mere integrazioni progettuali e non risultando perciò concluso in senso sfavorevole il procedimento con conseguenze preclusive dirette rispetto all’esercizio dell’attività.
V. Ad ogni buon conto, va altresì precisato che, anche a prescindere dalla definizione in rito del giudizio, i motivi di ricorso risulterebbero infondati:
1. quanto al primo profilo di censura, si deve osservare che la conferenza di servizi istruttoria non ha imposto alcun obbligo definitivo alla ricorrente, limitandosi a valutare il progetto preliminare di MISP, richiedendo integrazioni tecniche per garantire la conformità agli standard normativi. D’altro canto, la partecipazione della ricorrente al procedimento è avvenuta su base volontaria, come previsto dall’art. 245, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, che riconosce al proprietario (non responsabile) la facoltà di intervenire per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari, senza che ciò possa determinare l’implicita attribuzione alla medesima ricorrente della responsabilità per l’inquinamento;
2. quanto al secondo motivo e al quarto motivo, non appare preclusa la possibilità di adottare misure di messa in sicurezza permanente per garantire il completo isolamento delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti. La richiesta di una palancolatura laterale totale è giustificata dal principio di precauzione, che impone di prevenire il rischio di contaminazione delle acque di falda. Inoltre, la soluzione proposta dalla ricorrente, consistente nel capping con monitoraggio delle acque sotterranee, non garantisce il completo isolamento della massa di rifiuti dalle matrici ambientali circostanti. La conferenza di servizi ha motivatamente escluso tale soluzione, ritenendola insufficiente per prevenire il rischio di contaminazione. La richiesta di una palancolatura laterale totale è, del resto, conforme alla definizione di messa in sicurezza permanente di cui all’art. 240, lett. o), del D.lgs. n. 152/2006, che prevede il completo isolamento delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti. Tale misura pare comunque giustificata coerente con l’applicazione alla fattispecie del principio di precauzione;
3. quanto al terzo motivo, si deve ribadire che gli atti impugnati non contengono alcuna disposizione che vieti, in particolare, l’utilizzo dello stabilimento per attività produttive. Essi si limitano a richiedere alla ricorrente di presentare un progetto di MISP conforme agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.
VI. Per quanto detto, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER Di MA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
CO BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO BA | ER Di MA |
IL SEGRETARIO