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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 689/2024 del 09/12/2024 del Tribunale di Massa, promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Dall'Ara in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Furlan, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Massa, via G.B. La Salle, n. 9
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 689/24 emessa dal Tribunale di
Massa, got dott.ssa Monica Furia, il 3.12.24, pubblicata in data 9.12.24 e notificata il
18.12.24, in via principale, respingere l'opposizione promossa da Controparte_2 rubricata al n. 1062/21 rg Tribunale di Massa perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 230/2021 emesso dal
Tribunale di Massa in data 6.4.21 (n. 412/21 rg); in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere confermato interamente il decreto ingiuntivo
1 opposto, condannare , in persona del legale rapp.te p.t., per i motivi Controparte_2 esposti in parte narrativa, al pagamento della somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio o, in subordine, ritenuta equa e di giustizia dalla Corte adita. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di Giudizio”.
PER L'APPELLATO
“In via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello in quanto preclusa ogni possibilità di proporre censure, dal momento che non è stata appellata ed è quindi passata in giudicato la statuizione, avente carattere pregiudiziale / assorbente, del Primo Giudice, secondo la quale il Giudice preventivamente adito da parte della stessa appellante è stato il Giudice del Rinvio (lettera a).
Dichiarare, sotto altro profilo, la inammissibilità / improcedibilità dell'atto di appello in quanto preclusa la possibilità di censure, dal momento che non sono state appellate le statuizioni del Primo Giudice, aventi carattere pregiudiziale ed assorbente, laddove 1) nega l'asserito automatismo in punto di spese derivante dalle statuizioni della Suprema Corte, 2) ed in punto di necessaria pronuncia sulle spese da parte del solo Giudice del Rinvio preventivamente adito (dr. RG 559/2021), il tutto come precisato nella comparsa Per_1 di risposta, sub lettera d) erroneamente omessa, ma che inizia a pag. 4 con “contrariamente
a quanto ....” sino alla fine (a pag. 5);
In via subordinata: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, dichiarare, in ogni caso,
l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi come evidenziato sub. Lett. b) e c), pagg. 3 e 4 della comparsa di risposta.
Si rinnovano, in ogni caso, tutte le eccezioni contenute nelle finali conclusioni del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, compresa la eccezione di incompetenza per valore del
Giudice (il Tribunale di Massa) che aveva emesso il Decreto Ingiuntivo (il Giudice competente per valore sarebbe stato il Giudice di Pace) e, dunque, anche le eccezioni che discendono dal fatto che l aveva proposto le stesse domande di Parte_1 restituzione spese anche davanti al Giudice del Rinvio, eccezioni non esaminate dal Giudice della sentenza appellata, in quanto ritenute assorbite;
ed infine si rinnova anche la eccezione in ordine al fatto che il Giudice del Rinvio, nel caso di specie, è competente in via esclusiva di decidere le questioni di rito e di merito e, quindi, Giudice delle questioni principali
e pregiudicanti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26/02/2021 Parte_1 domandava al Tribunale di Massa, quale giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c., la restituzione
2 delle spese di lite e della successiva fase di esecuzione corrisposte a Controparte_1 in ottemperanza alla sentenza n. 671/2018 del Tribunale di Massa, cassata con
[...] ordinanza n. 29464/2020 della Corte di Cassazione, deducendo di aver diritto a chiedere in via autonoma la restituzione ex art. 336 c.p.c..
Il Tribunale di Massa emetteva decreto monitorio n. 230/2021, ingiungendo a
[...] di pagare la somma di euro 4.920,56, oltre interessi di mora, accessori Controparte_1
e spese in favore di Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 7/04/2021 proponeva Controparte_1 opposizione avverso detto decreto, chiedendo in via principale che fosse dichiarata la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del rinvio a decidere sulla controversia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, che fosse dichiarata la competenza per valore ad emettere l'eventuale ingiunzione di pagamento il Giudice di Pace di Massa, con conseguente revoca per nullità del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in rito chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di rinvio.
Si costituiva contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto, Parte_1 insistendo per l'ammissibilità anche in via autonoma della richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata davanti al giudice del rinvio, tanto più che il ricorso ingiuntivo è stata depositato in data antecedente all'instaurazione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
Il Tribunale di Massa con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta convenuta alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di In particolare, il Tribunale Controparte_1 affermava che la competenza a decidere sulle domande restitutorie conseguenti al giudizio di cassazione con rinvio spettasse esclusivamente al giudice del rinvio, in pendenza di tale processo, rappresentato, nel caso di specie, dallo stesso Tribunale di Massa, nella persona del Dott. dinnanzi al quale pendeva il giudizio di riassunzione, rubricato R.G. n. Per_1
449/2021. Affermava, ancora, che il rinvio è stato disposto dalla Cassazione per consentire l'accertamento nel merito che potrà condurre a decisione di conferma ovvero di rigetto della sentenza di appello con diritto ad eventuale restituzione delle somme oggetto dell'opposizione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma ed articolando i seguenti due motivi di appello:
1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 336 e 389 c.p.c. nella parte in cui la sentenza afferma che la competenza a decidere sulle spese del giudizio spetti unicamente
3 al giudice del rinvio in forza di un rapporto di dipendenza tra la statuizione di merito e quella sulle spese processuali. Avendo riguardo alla giurisprudenza di legittimità, infatti, la domanda di restituzione delle spese, oltre ad essere esperibile nel giudizio di rinvio concernente la domanda principale, può essere proposta anche in via autonoma con ordinario giudizio di cognizione. Richiama pronunce della Corte Suprema, tra cui quella a
Sezioni Unite (n. 12190/2004, che ha affermato che “...Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata …. sorge per il solo fatto della cassazione … e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio”). Nel caso di specie, la domanda relativa alle spese e la riassunzione del giudizio di rinvio erano state proposte davanti al Tribunale di Massa, quale giudice del rinvio, con due separati giudizi, che si caratterizzano per differenti presupposti giuridici, nonché differenti finalità: - il giudizio di rinvio (art. 392 cpc), è la prosecuzione del giudizio di appello, culminato nella sentenza cassata, volto ad ottenere la riforma della sentenza appellata e l'integrale risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale del
26.1.2011; - l'azione di restituzione (art. 389 cpc) si ricollega, come chiarito dalla Suprema
Corte, ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata e come tale prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonché dal possibile esito del giudizio di rinvio.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione di legge (artt. 39 e 40 c.p.c. ) nella parte in cui la sentenza di primo grado ha riconosciuto sussistente un rapporto tra la domanda restitutoria oggetto del presente giudizio di opposizione e il giudizio di rinvio, revocando il decreto senza procedere alla riunione.
Si è costituita nel giudizio contestando l'ammissibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di specificità delle censure proposte, nonché per infondatezza dello stesso, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza 23/4/2025 il Consigliere Istruttore, “Ritenuto opportuno avere dalle parti notizie in ordine alla definizione o meno del giudizio di rinvio n. 559/21 rg che dalle difese delle parti risulta radicatosi davanti al Tribunale di Massa a seguito dell'ordinanza n.
29464/2020, e, ove definito, notizie in ordine al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza” invitava le parti a fornire informative sul punto. Le parti davano atto che la sentenza non era stata ancora emessa.
Con ordinanza del 14/05/2025 veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'udenza del 16/09/2025, la causa è trattenuta in decisione collegiale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla Difesa di
[...] di inammissibilità dell'appello. Controparte_1
Secondo la Compagnia l'appellante non avrebbe censurato alcuni passaggi della sentenza impugnata, tra i quali la parte della sentenza in cui il primo giudice afferma che il Giudice del rinvio era già stato adito e rappresentato dall'intestato Tribunale nella persona del Dr.
presso il quale era stata, peraltro, riassunta l'intera controversia e quindi Per_1 funzionalmente competente a decidere;
nonché il fatto che il rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio non discendeva dall'annullamento da parte della stessa Corte di
Cassazione della sentenza di appello, né tantomeno era espressamente previsto;
il fatto – di per sé - innegabile dello stretto rapporto di dipendenza tra le emanande statuizioni principali del Giudice di rinvio e quelle accessorie di cui all'art. 91 c.p.c, in punto di spese.
L'eccezione è infondata.
Risulta, infatti, ad avviso della Corte, dalle argomentazioni svolte nell'atto di gravame che sono ben individuati i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, come sopra enucleati, che è percepibile con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, che sono enucleabili le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto,
e che è perfettamente comprensibile la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
L'appello ad avviso della Corte è fondato.
Premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data antecedente rispetto alla notifica dell'atto di riassunzione (rispettivamente 26/2/2021 e 15/3/2021) e che nell'atto di riassunzione parte appellante non ha proposto la domanda di restituzione azionata col decreto ingiuntivo, rileva la Corte che la giurisprudenza di legittimità si è espressa in più occasioni nel senso che la domanda di restituzione delle spese, oltre ad essere esperibile nel giudizio di rinvio concernente la domanda principale, può essere proposta anche in via autonoma in un ordinario giudizio di cognizione, essendo per l'appunto una domanda autonoma, il cui accoglimento prescinde dallo sviluppo successivo e dall'esito del giudizio di merito (cfr. S.U. n. 12190 del 2/7/2004; Cass. n. 3527/2020).
Tale autonomia dei due giudizi si ricava anche dalle seguenti sentenze di legittimità:
Cassazione n. 21901 del 29/8/2008 “La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità può essere proposta dinanzi al giudice del rinvio anche in via autonoma ed anche nelle forme del
5 procedimento per ingiunzione, a nulla rilevando che competente a conoscere di essa sia, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall'art. 389 cod. proc. civ., un giudice collegiale come la corte d'appello.”.
Cassazione civile sez. III, 06/11/2012, n.19153 per cui “In ipotesi di cassazione con rinvio il giudizio di rinvio e quello avente ad oggetto la restituzione dei beni consegnati o delle somme pagate in virtù della sentenza cassata sono tra loro autonomi, onde possono essere celebrati separatamente e non v'è necessità di riunirli. Tuttavia, tale reciproca autonomia non è assoluta, in quanto viene meno nel caso in cui il giudizio di rinvio si concluda prima di quello sulle restituzioni, con una decisione identica a quella contenuta nella sentenza cassata: e, ricorrendo tale ipotesi, giudice delle restituzioni dovrà rigettare la domanda innanzi a lui proposta.”.
Cassazione civile n. 27409/2023 per cui “Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale”.
Ne consegue che parte appellante, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Massa, giudice del rinvio, depositato tra l'altro, giova ribadire, preventivamente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, ha legittimamente agito al fine di recuperare le somme versate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza cassata rispondendo detta possibilità “all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere la successivo sviluppo del giudizio” (in tale senso Cass. sez. un. 12190/2004).
La Corte, alla luce di tali pronunce, ha chiesto alle parti informative in ordine alla avvenuta pronuncia o meno della sentenza a seguito del giudizio di rinvio in riassunzione ex art. 392
c.p.c.. Poiché tale sentenza non risulta ancora essere stata depositata nulla osta a che provveda alla restituzione delle somme ricevute dall'appellante Controparte_1 in esecuzione della sentenza cassata.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato, risultando infondata l'eccezione di incompetenza per valore, stante la competenza funzionale del giudice del rinvio, e la non necessità di provvedere alla riunione dei due giudizi (valutata in ogni caso per mera completezza anche la competenza per valore del Tribunale adito alla luce del
6 riconoscimento da parte del giudice del monitorio degli interessi ex art. d. lgs n. 231/2002 statuizione che determina il superamento della competenza del giudice di pace, non oggetto di impugnazione).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizi, e sono quindi a carico dell'appellata. Esse liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa ex DM n.
55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 689/2024, del
09/12/2024, del Tribunale di Massa, così provvede:
-in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 230/2021, emesso dal Tribunale di Massa in data 6.04.2021, notificato il
7.4.2021;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 entrambi di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo Parte_1 grado in euro 2.552,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa e, quanto al giudizio di appello in euro 2.419,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 18/09/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 689/2024 del 09/12/2024 del Tribunale di Massa, promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Dall'Ara in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Furlan, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Massa, via G.B. La Salle, n. 9
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 689/24 emessa dal Tribunale di
Massa, got dott.ssa Monica Furia, il 3.12.24, pubblicata in data 9.12.24 e notificata il
18.12.24, in via principale, respingere l'opposizione promossa da Controparte_2 rubricata al n. 1062/21 rg Tribunale di Massa perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 230/2021 emesso dal
Tribunale di Massa in data 6.4.21 (n. 412/21 rg); in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere confermato interamente il decreto ingiuntivo
1 opposto, condannare , in persona del legale rapp.te p.t., per i motivi Controparte_2 esposti in parte narrativa, al pagamento della somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio o, in subordine, ritenuta equa e di giustizia dalla Corte adita. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di Giudizio”.
PER L'APPELLATO
“In via principale: Piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello in quanto preclusa ogni possibilità di proporre censure, dal momento che non è stata appellata ed è quindi passata in giudicato la statuizione, avente carattere pregiudiziale / assorbente, del Primo Giudice, secondo la quale il Giudice preventivamente adito da parte della stessa appellante è stato il Giudice del Rinvio (lettera a).
Dichiarare, sotto altro profilo, la inammissibilità / improcedibilità dell'atto di appello in quanto preclusa la possibilità di censure, dal momento che non sono state appellate le statuizioni del Primo Giudice, aventi carattere pregiudiziale ed assorbente, laddove 1) nega l'asserito automatismo in punto di spese derivante dalle statuizioni della Suprema Corte, 2) ed in punto di necessaria pronuncia sulle spese da parte del solo Giudice del Rinvio preventivamente adito (dr. RG 559/2021), il tutto come precisato nella comparsa Per_1 di risposta, sub lettera d) erroneamente omessa, ma che inizia a pag. 4 con “contrariamente
a quanto ....” sino alla fine (a pag. 5);
In via subordinata: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, dichiarare, in ogni caso,
l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi come evidenziato sub. Lett. b) e c), pagg. 3 e 4 della comparsa di risposta.
Si rinnovano, in ogni caso, tutte le eccezioni contenute nelle finali conclusioni del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, compresa la eccezione di incompetenza per valore del
Giudice (il Tribunale di Massa) che aveva emesso il Decreto Ingiuntivo (il Giudice competente per valore sarebbe stato il Giudice di Pace) e, dunque, anche le eccezioni che discendono dal fatto che l aveva proposto le stesse domande di Parte_1 restituzione spese anche davanti al Giudice del Rinvio, eccezioni non esaminate dal Giudice della sentenza appellata, in quanto ritenute assorbite;
ed infine si rinnova anche la eccezione in ordine al fatto che il Giudice del Rinvio, nel caso di specie, è competente in via esclusiva di decidere le questioni di rito e di merito e, quindi, Giudice delle questioni principali
e pregiudicanti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26/02/2021 Parte_1 domandava al Tribunale di Massa, quale giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c., la restituzione
2 delle spese di lite e della successiva fase di esecuzione corrisposte a Controparte_1 in ottemperanza alla sentenza n. 671/2018 del Tribunale di Massa, cassata con
[...] ordinanza n. 29464/2020 della Corte di Cassazione, deducendo di aver diritto a chiedere in via autonoma la restituzione ex art. 336 c.p.c..
Il Tribunale di Massa emetteva decreto monitorio n. 230/2021, ingiungendo a
[...] di pagare la somma di euro 4.920,56, oltre interessi di mora, accessori Controparte_1
e spese in favore di Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 7/04/2021 proponeva Controparte_1 opposizione avverso detto decreto, chiedendo in via principale che fosse dichiarata la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del rinvio a decidere sulla controversia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, che fosse dichiarata la competenza per valore ad emettere l'eventuale ingiunzione di pagamento il Giudice di Pace di Massa, con conseguente revoca per nullità del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in rito chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di rinvio.
Si costituiva contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto, Parte_1 insistendo per l'ammissibilità anche in via autonoma della richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata davanti al giudice del rinvio, tanto più che il ricorso ingiuntivo è stata depositato in data antecedente all'instaurazione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
Il Tribunale di Massa con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta convenuta alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di In particolare, il Tribunale Controparte_1 affermava che la competenza a decidere sulle domande restitutorie conseguenti al giudizio di cassazione con rinvio spettasse esclusivamente al giudice del rinvio, in pendenza di tale processo, rappresentato, nel caso di specie, dallo stesso Tribunale di Massa, nella persona del Dott. dinnanzi al quale pendeva il giudizio di riassunzione, rubricato R.G. n. Per_1
449/2021. Affermava, ancora, che il rinvio è stato disposto dalla Cassazione per consentire l'accertamento nel merito che potrà condurre a decisione di conferma ovvero di rigetto della sentenza di appello con diritto ad eventuale restituzione delle somme oggetto dell'opposizione.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma ed articolando i seguenti due motivi di appello:
1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 336 e 389 c.p.c. nella parte in cui la sentenza afferma che la competenza a decidere sulle spese del giudizio spetti unicamente
3 al giudice del rinvio in forza di un rapporto di dipendenza tra la statuizione di merito e quella sulle spese processuali. Avendo riguardo alla giurisprudenza di legittimità, infatti, la domanda di restituzione delle spese, oltre ad essere esperibile nel giudizio di rinvio concernente la domanda principale, può essere proposta anche in via autonoma con ordinario giudizio di cognizione. Richiama pronunce della Corte Suprema, tra cui quella a
Sezioni Unite (n. 12190/2004, che ha affermato che “...Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata …. sorge per il solo fatto della cassazione … e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio”). Nel caso di specie, la domanda relativa alle spese e la riassunzione del giudizio di rinvio erano state proposte davanti al Tribunale di Massa, quale giudice del rinvio, con due separati giudizi, che si caratterizzano per differenti presupposti giuridici, nonché differenti finalità: - il giudizio di rinvio (art. 392 cpc), è la prosecuzione del giudizio di appello, culminato nella sentenza cassata, volto ad ottenere la riforma della sentenza appellata e l'integrale risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale del
26.1.2011; - l'azione di restituzione (art. 389 cpc) si ricollega, come chiarito dalla Suprema
Corte, ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata e come tale prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonché dal possibile esito del giudizio di rinvio.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione di legge (artt. 39 e 40 c.p.c. ) nella parte in cui la sentenza di primo grado ha riconosciuto sussistente un rapporto tra la domanda restitutoria oggetto del presente giudizio di opposizione e il giudizio di rinvio, revocando il decreto senza procedere alla riunione.
Si è costituita nel giudizio contestando l'ammissibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di specificità delle censure proposte, nonché per infondatezza dello stesso, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza 23/4/2025 il Consigliere Istruttore, “Ritenuto opportuno avere dalle parti notizie in ordine alla definizione o meno del giudizio di rinvio n. 559/21 rg che dalle difese delle parti risulta radicatosi davanti al Tribunale di Massa a seguito dell'ordinanza n.
29464/2020, e, ove definito, notizie in ordine al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza” invitava le parti a fornire informative sul punto. Le parti davano atto che la sentenza non era stata ancora emessa.
Con ordinanza del 14/05/2025 veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'udenza del 16/09/2025, la causa è trattenuta in decisione collegiale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla Difesa di
[...] di inammissibilità dell'appello. Controparte_1
Secondo la Compagnia l'appellante non avrebbe censurato alcuni passaggi della sentenza impugnata, tra i quali la parte della sentenza in cui il primo giudice afferma che il Giudice del rinvio era già stato adito e rappresentato dall'intestato Tribunale nella persona del Dr.
presso il quale era stata, peraltro, riassunta l'intera controversia e quindi Per_1 funzionalmente competente a decidere;
nonché il fatto che il rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio non discendeva dall'annullamento da parte della stessa Corte di
Cassazione della sentenza di appello, né tantomeno era espressamente previsto;
il fatto – di per sé - innegabile dello stretto rapporto di dipendenza tra le emanande statuizioni principali del Giudice di rinvio e quelle accessorie di cui all'art. 91 c.p.c, in punto di spese.
L'eccezione è infondata.
Risulta, infatti, ad avviso della Corte, dalle argomentazioni svolte nell'atto di gravame che sono ben individuati i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, come sopra enucleati, che è percepibile con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, che sono enucleabili le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto,
e che è perfettamente comprensibile la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
L'appello ad avviso della Corte è fondato.
Premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data antecedente rispetto alla notifica dell'atto di riassunzione (rispettivamente 26/2/2021 e 15/3/2021) e che nell'atto di riassunzione parte appellante non ha proposto la domanda di restituzione azionata col decreto ingiuntivo, rileva la Corte che la giurisprudenza di legittimità si è espressa in più occasioni nel senso che la domanda di restituzione delle spese, oltre ad essere esperibile nel giudizio di rinvio concernente la domanda principale, può essere proposta anche in via autonoma in un ordinario giudizio di cognizione, essendo per l'appunto una domanda autonoma, il cui accoglimento prescinde dallo sviluppo successivo e dall'esito del giudizio di merito (cfr. S.U. n. 12190 del 2/7/2004; Cass. n. 3527/2020).
Tale autonomia dei due giudizi si ricava anche dalle seguenti sentenze di legittimità:
Cassazione n. 21901 del 29/8/2008 “La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità può essere proposta dinanzi al giudice del rinvio anche in via autonoma ed anche nelle forme del
5 procedimento per ingiunzione, a nulla rilevando che competente a conoscere di essa sia, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall'art. 389 cod. proc. civ., un giudice collegiale come la corte d'appello.”.
Cassazione civile sez. III, 06/11/2012, n.19153 per cui “In ipotesi di cassazione con rinvio il giudizio di rinvio e quello avente ad oggetto la restituzione dei beni consegnati o delle somme pagate in virtù della sentenza cassata sono tra loro autonomi, onde possono essere celebrati separatamente e non v'è necessità di riunirli. Tuttavia, tale reciproca autonomia non è assoluta, in quanto viene meno nel caso in cui il giudizio di rinvio si concluda prima di quello sulle restituzioni, con una decisione identica a quella contenuta nella sentenza cassata: e, ricorrendo tale ipotesi, giudice delle restituzioni dovrà rigettare la domanda innanzi a lui proposta.”.
Cassazione civile n. 27409/2023 per cui “Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale”.
Ne consegue che parte appellante, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Massa, giudice del rinvio, depositato tra l'altro, giova ribadire, preventivamente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, ha legittimamente agito al fine di recuperare le somme versate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza cassata rispondendo detta possibilità “all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere la successivo sviluppo del giudizio” (in tale senso Cass. sez. un. 12190/2004).
La Corte, alla luce di tali pronunce, ha chiesto alle parti informative in ordine alla avvenuta pronuncia o meno della sentenza a seguito del giudizio di rinvio in riassunzione ex art. 392
c.p.c.. Poiché tale sentenza non risulta ancora essere stata depositata nulla osta a che provveda alla restituzione delle somme ricevute dall'appellante Controparte_1 in esecuzione della sentenza cassata.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato, risultando infondata l'eccezione di incompetenza per valore, stante la competenza funzionale del giudice del rinvio, e la non necessità di provvedere alla riunione dei due giudizi (valutata in ogni caso per mera completezza anche la competenza per valore del Tribunale adito alla luce del
6 riconoscimento da parte del giudice del monitorio degli interessi ex art. d. lgs n. 231/2002 statuizione che determina il superamento della competenza del giudice di pace, non oggetto di impugnazione).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizi, e sono quindi a carico dell'appellata. Esse liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa ex DM n.
55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 689/2024, del
09/12/2024, del Tribunale di Massa, così provvede:
-in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 230/2021, emesso dal Tribunale di Massa in data 6.04.2021, notificato il
7.4.2021;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 entrambi di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo Parte_1 grado in euro 2.552,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa e, quanto al giudizio di appello in euro 2.419,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 18/09/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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